quesito privilegiata

Feed - CARABINIERI

Rispondi
indio
Altruista
Altruista
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mag 24, 2014 7:03 pm

quesito privilegiata

Messaggio da indio »

ciao a tutti vorrei porvi una domanda.
se uno ha una causa di servizio cat. 6 tab A (esempio ulcera) riconosciuta dal comitato della quale anni prima ha preso anche l'equo indennizzo.
se quando va alla visita dopo il congedo per la privilegiata e dagli accertamenti clinici non risulta più la malattia perché guarita, cosa può succedere?
gli verrà negata la privilegiata?
gli verrà tolta la 6 cat tab A?

grazie a chi saprà darmi utili consigli


schoenberg
Altruista
Altruista
Messaggi: 118
Iscritto il: gio feb 21, 2013 4:35 pm

Re: quesito privilegiata

Messaggio da schoenberg »

indio ha scritto:ciao a tutti vorrei porvi una domanda.
se uno ha una causa di servizio cat. 6 tab A (esempio ulcera) riconosciuta dal comitato della quale anni prima ha preso anche l'equo indennizzo.
se quando va alla visita dopo il congedo per la privilegiata e dagli accertamenti clinici non risulta più la malattia perché guarita, cosa può succedere?
gli verrà negata la privilegiata?
gli verrà tolta la 6 cat tab A?

grazie a chi saprà darmi utili consigli
La visita della cmo in relazione alla ppo ha proprio lo scopo di accertare se la malattia è ancora presente o meno dal momento del suo riconoscimento quindi, se uno guarisce, secondo me, la ppo non gli verrà concessa. Non ti saprei dire se la 6^ ctg ti verrà tolta o meno ma a logica se uno guarisce non capisco il senso di permanere nella ctg.
Solo nel caso in cui la patologia NON è suscettibile di miglioramento spetta la ppo: art 67 DPR 1092/73 che così recita:

Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una

delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano

suscettibili di miglioramento spetta la pensione...................................................."
schoenberg
Altruista
Altruista
Messaggi: 118
Iscritto il: gio feb 21, 2013 4:35 pm

Re: quesito privilegiata

Messaggio da schoenberg »

schoenberg ha scritto:
indio ha scritto:ciao a tutti vorrei porvi una domanda.
se uno ha una causa di servizio cat. 6 tab A (esempio ulcera) riconosciuta dal comitato della quale anni prima ha preso anche l'equo indennizzo.
se quando va alla visita dopo il congedo per la privilegiata e dagli accertamenti clinici non risulta più la malattia perché guarita, cosa può succedere?
gli verrà negata la privilegiata?
gli verrà tolta la 6 cat tab A?

grazie a chi saprà darmi utili consigli
La visita della cmo in relazione alla ppo ha proprio lo scopo di accertare se la malattia è ancora presente o meno dal momento del suo riconoscimento quindi, se uno guarisce, secondo me, la ppo non gli verrà concessa. Non ti saprei dire se la 6^ ctg ti verrà tolta o meno ma a logica se uno guarisce non capisco il senso di permanere nella ctg.
Solo nel caso in cui la patologia NON è suscettibile di miglioramento spetta la ppo: art 67 DPR 1092/73 che così recita:

Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una

delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano

suscettibili di miglioramento spetta la pensione...................................................."

Il successivo art 68, per la parte che ti interessa così recita:

Art. 68.- Assegno rinnovabile per i militari.

Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla

legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un

assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in

relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto

comma.

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora

da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di

miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata

legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo

seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore

trattamento privilegiato.
Rispondi