12 anni servizio e pensione.
12 anni servizio e pensione.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Chiedevo agli esperti, avendo 12 anni di servizio di cui gli ultimi 2 continuativi di malattia e ricevendo comunicazione di decadenza dal servizio per aver superato 730 giorni di malattia nel quinquennio, si ha diritto alla pensione? e se non spetta a quanto ammonta il TFS?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Re: 12 anni servizio e pensione.
Ciao,l'aspettativa per malattia é servizio prestato,te lo dico con certezza perché mi sono trovato nella stessa situazione 10+2 di malattia+2 riscattati e 6 mesi di operazione fuori area+ 18 mesi fuori.15 anni scarsi..non sto nemmeno a dirti a quanto sarebbe ammontata la pensione secondo i calcoli del patronato.ciao
Re: 12 anni servizio e pensione.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Ad occhio la pensione dovrebbe essere sulle 700 euro nette mensili, o sbaglio.
Re: 12 anni servizio e pensione.
Poco più di 600 con moglie a carico dai conteggi fatti..quando sono andato al patronato il ragazzo (mio coetaneo) non sapeva se ridere o piangere,poi si é documentato e,suo malgrado,ha dovuto constatare che la pensione mi spettava..a pensarci bene ci sono pensionati che vivono con 500 euro di pensione sociale e hanno lavorato una vita..tu sei già in quiescenza giusto?se é per un tuo conoscente ti consiglio di fargli fare un salto all'inps e fargli fare l'estratto della sua posizione contributiva.Da li non si scappa;-)
Re: 12 anni servizio e pensione.
Poi ti dirò ci sono poche idee e ben confuse:chi dice 12 effettivi,chi 12 e 6 mesi effettivi,chi 14 e sei mesi,chi 15 utili..io nel dubbio sono andato all'inps e al patronato perché anche in caserma nessuno sapeva..mi sembra che ci sia una distinzione per il ruolo di appartenenza,io ero graduato.ciao e tanti auguri
Re: 12 anni servizio e pensione.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Ti ringrazio sei stato fin troppo gentile, è un mio caro amico collega graduato,
Re: 12 anni servizio e pensione.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Ne ha passate di cotte e crude, data la complessita della sua situazione gli ho consigliato un buon legale, ed è stato fortunato che lo a preso in carico, questi avvocati sono sempre troppo ab errati di lavoro, beati loro che hanno una buona pagnotta.
Re: 12 anni servizio e pensione.
Dici bene,il problema è che bisogna pure difendersi da alcuni avvocati,su queste cose ce un business da far spaventato.per fortuna ci sono ancora quelli onesti.
Mi dispiace per il tuo amico,purtroppo molte volte ci troviamo esposti senza sapere cosa fare e avere qualcuno che ti sostiene é fondamentale.In bocca al lupo!
Mi dispiace per il tuo amico,purtroppo molte volte ci troviamo esposti senza sapere cosa fare e avere qualcuno che ti sostiene é fondamentale.In bocca al lupo!
Re: 12 anni servizio e pensione.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Si per fortuna è un avvocato onesto.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Re: 12 anni servizio e pensione.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Re: 12 anni servizio e pensione.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Ora avviso il collega di leggersi il tutto, per farsi bene i calcoli.
Come sempre e onmipresente 1000000 grazie all'amatissimo gino59 una colonna portante del forum.
Ciao e auguri un tuo FAN.
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