Conteggio anni contributivi
Conteggio anni contributivi
buongiorno nel 1997 ho riscattato 4 anni 11 mesi e 6 giorni relativi ad anni lavorativi effettuati dal 1981 al 1986, questi anni mi verranno calcolati con il vecchio sistema o con il nuovo sistema?
Re: Conteggio anni contributivi
Messaggio da kemper »
Ciao mauro, spiega meglio cosa vuoi sapere.....
Re: Conteggio anni contributivi
=====================Questi contributi vanno nella quota "A"===============================mauri67 ha scritto:buongiorno nel 1997 ho riscattato 4 anni 11 mesi e 6 giorni relativi ad anni lavorativi effettuati dal 1981 al 1986, questi anni mi verranno calcolati con il vecchio sistema o con il nuovo sistema?
I periodi di lavoro effettuati prima dell'arruolamento nelle Forze di Polizia sono riconosciuti ai fini pensionistici e non per l' indennità di buonuscita e non vengono sottoposti a regime di maggiorazione per effetto della Legge 284/77.-
Cmq sia, come dice Kemper....prova a spiegare se con questi rientri in pieno retributivo...!!!!!
Re: Conteggio anni contributivi
Ricorso PERSO.
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1) - accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 10.09.1985 al 13.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge.
2) - Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell’indennità di volo e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello;
- ) - non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.
3) - Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo,
4) - L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: (OMISSIS leggere direttamente in sentenza)
4.1.) - Per l’identificazione del “ servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “ servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: (OMISSIS leggere direttamente in sentenza)
LA CORTE DEI CONTI 1^ Sez. d'APPELLO precisa:
5) - Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “ servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “ servizio effettivo”. Il “ servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
Il resto leggetelo qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 287 22/04/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 287 2015 PENSIONI 22/04/2015
287/2015/A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sull’appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 47358 del registro di segreteria, proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio e Alberto Maria Papadia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro 9;
avverso la sentenza n. 576/2013, depositata il 22/07/2013, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio;
e nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Gen.le dello Stato
e dell’INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sgroi;
VISTI gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2015, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, l’avv. Alberto Maria Papadia per la parte appellante, l’Avv. Maria Talamo per il Ministero della Difesa, nonché l’Avv. Ester Sciplino, su delega dell’avv. Antonino Sgroi per l’INPS,
F A T T O
Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio di questa Corte dei conti l’odierno appellante invocava l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 10.09.1985 al 13.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge. Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell’indennità di volo e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello; non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.
Con la sentenza in epigrafe l’adìta Sezione territoriale respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor M.., deducendo in sostanza carenza di motivazione e violazione della L. n. 322/1958, degli artt. 124, 1° comma, 20 e 40 del D.P.R. n. 1092/1973, e dell’art. 2 della L. n. 29/1979.
Ha sostenuto l’appellante che le norme su richiamate, nell’individuare il periodo da considerare, non hanno fatto riferimento al servizio prestato effettivamente, ma, con formula più ampia, hanno inteso riferirsi al c.d. servizio utile, cioè al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica, con esclusione dei soli periodi non computabili.
Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo, fissando il principio di diritto conforme alla posizione assunta dall’amministrazione. L’appellante ha manifestato il proprio dissenso rispetto a tale pronuncia, che si porrebbe in contrasto con l’evolversi del quadro normativo in materia.
L’appellante ha altresì rilevato che il primo giudice non ha tenuto adeguatamente conto dei motivi di disparità di trattamento e di contrasto con l’art. 38 Cost. sollevati in primo grado e del contrasto con l’art. 3 Cost., non essendovi ragione alcuna per discriminare i servizi resi solo perché l’erogazione della pensione avviene a carico dell’INPS e non dello Stato.
Ha chiesto pertanto che venga dichiarato il proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato secondo le maggiorazioni di cui all’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.
In subordine, di eventualmente dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, 1° comma, del DPR n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi II e IV, della Costituzione.
L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo la piena correttezza della prima sentenza e chiedendo quindi il rigetto del gravame, con la conferma della decisione impugnata.
Anche il Ministero della Difesa, costituitosi con memoria in data 2 aprile 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte appellante ha prodotto recente memoria conclusionale, nella quale ha diffusamente ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di gravame ed ha chiesto il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.
All'odierna udienza dibattimentale, udito il relatore, l’avv. Papadia si è riportato alle memorie prodotte e ha insistito per l’accoglimento dell’appello; l’Avv. Talamo e l’Avv. Sciplino hanno chiesto il rigetto del gravame con condanna alle spese.
D I R I T T O
1. L’odierno gravame non è meritevole di accoglimento.
L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: "qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".
Per l’identificazione del “ servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “ servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: “la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”. E questi “aumenti nel computo dei servizi” del capo III sono previsti per le campagne di guerra, i servizi di navigazione e su costa, di volo, di confine, in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, in residenze disagiate da parte del personale dell’Amministrazione degli affari esteri, in istituti d’istruzione all’estero, in lavori insalubri etc. Si tratta, in sostanza, di servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.
2. Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “ servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “ servizio effettivo”. Il “ servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
Tale posizione, accolta in misura largamente maggioritaria dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), è stata da ultimo autorevolmente (e definitivamente) confermata dalle Sezioni riunite, con la recente sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione< periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come< servizio effettivo> e non come < servizio utile>”.
I principi su detti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato.
Peraltro, nell’ordinamento INPS non esiste alcun principio di valorizzazione di periodi figurativi come quelli vantati dal ricorrente; non vi è quindi alcuna disparità di trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata.
Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale non può accogliersi, poiché il giudice di ultima istanza non ha obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando il quesito non sia rilevante nel giudizio ovvero possa essere facilmente risolto in via interpretativa dello stesso giudice nazionale, come nel caso di specie.
In definitiva, l'appello in esame deve essere respinto e va per conseguenza confermata la sentenza impugnata.
3. In ragione della soccombenza, l’appellante è tenuto a rifondere all’INPS ed al Ministero della Difesa le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (MILLE/00) per l’INPS ed in euro 500,00 (CINQUECENTO/00) per il Ministero della Difesa.
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642, 23 novembre 2009, n. 648; Sezione III app., 1 ottobre 2007, n. 272.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza,
- RIGETTA l'appello proposto da M. G. avverso la sentenza in epigrafe.
- CONDANNA l’appellante medesimo al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS e di euro 500,00 (CINQUECENTO/00) in favore del Ministero della Difesa.
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.04.2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Rita LORETO f.to Piera MAGGI
Depositata in Segreteria il 22 APR. 2015
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
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1) - accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 10.09.1985 al 13.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge.
2) - Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell’indennità di volo e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello;
- ) - non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.
3) - Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo,
4) - L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: (OMISSIS leggere direttamente in sentenza)
4.1.) - Per l’identificazione del “ servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “ servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: (OMISSIS leggere direttamente in sentenza)
LA CORTE DEI CONTI 1^ Sez. d'APPELLO precisa:
5) - Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “ servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “ servizio effettivo”. Il “ servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
Il resto leggetelo qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 287 22/04/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 287 2015 PENSIONI 22/04/2015
287/2015/A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sull’appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 47358 del registro di segreteria, proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio e Alberto Maria Papadia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro 9;
avverso la sentenza n. 576/2013, depositata il 22/07/2013, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio;
e nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Gen.le dello Stato
e dell’INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sgroi;
VISTI gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2015, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, l’avv. Alberto Maria Papadia per la parte appellante, l’Avv. Maria Talamo per il Ministero della Difesa, nonché l’Avv. Ester Sciplino, su delega dell’avv. Antonino Sgroi per l’INPS,
F A T T O
Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio di questa Corte dei conti l’odierno appellante invocava l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 10.09.1985 al 13.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge. Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell’indennità di volo e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello; non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.
Con la sentenza in epigrafe l’adìta Sezione territoriale respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor M.., deducendo in sostanza carenza di motivazione e violazione della L. n. 322/1958, degli artt. 124, 1° comma, 20 e 40 del D.P.R. n. 1092/1973, e dell’art. 2 della L. n. 29/1979.
Ha sostenuto l’appellante che le norme su richiamate, nell’individuare il periodo da considerare, non hanno fatto riferimento al servizio prestato effettivamente, ma, con formula più ampia, hanno inteso riferirsi al c.d. servizio utile, cioè al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica, con esclusione dei soli periodi non computabili.
Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo, fissando il principio di diritto conforme alla posizione assunta dall’amministrazione. L’appellante ha manifestato il proprio dissenso rispetto a tale pronuncia, che si porrebbe in contrasto con l’evolversi del quadro normativo in materia.
L’appellante ha altresì rilevato che il primo giudice non ha tenuto adeguatamente conto dei motivi di disparità di trattamento e di contrasto con l’art. 38 Cost. sollevati in primo grado e del contrasto con l’art. 3 Cost., non essendovi ragione alcuna per discriminare i servizi resi solo perché l’erogazione della pensione avviene a carico dell’INPS e non dello Stato.
Ha chiesto pertanto che venga dichiarato il proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato secondo le maggiorazioni di cui all’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.
In subordine, di eventualmente dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, 1° comma, del DPR n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi II e IV, della Costituzione.
L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo la piena correttezza della prima sentenza e chiedendo quindi il rigetto del gravame, con la conferma della decisione impugnata.
Anche il Ministero della Difesa, costituitosi con memoria in data 2 aprile 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte appellante ha prodotto recente memoria conclusionale, nella quale ha diffusamente ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di gravame ed ha chiesto il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.
All'odierna udienza dibattimentale, udito il relatore, l’avv. Papadia si è riportato alle memorie prodotte e ha insistito per l’accoglimento dell’appello; l’Avv. Talamo e l’Avv. Sciplino hanno chiesto il rigetto del gravame con condanna alle spese.
D I R I T T O
1. L’odierno gravame non è meritevole di accoglimento.
L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: "qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".
Per l’identificazione del “ servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “ servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: “la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”. E questi “aumenti nel computo dei servizi” del capo III sono previsti per le campagne di guerra, i servizi di navigazione e su costa, di volo, di confine, in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, in residenze disagiate da parte del personale dell’Amministrazione degli affari esteri, in istituti d’istruzione all’estero, in lavori insalubri etc. Si tratta, in sostanza, di servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.
2. Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “ servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “ servizio effettivo”. Il “ servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
Tale posizione, accolta in misura largamente maggioritaria dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), è stata da ultimo autorevolmente (e definitivamente) confermata dalle Sezioni riunite, con la recente sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione< periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come< servizio effettivo> e non come < servizio utile>”.
I principi su detti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato.
Peraltro, nell’ordinamento INPS non esiste alcun principio di valorizzazione di periodi figurativi come quelli vantati dal ricorrente; non vi è quindi alcuna disparità di trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata.
Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale non può accogliersi, poiché il giudice di ultima istanza non ha obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando il quesito non sia rilevante nel giudizio ovvero possa essere facilmente risolto in via interpretativa dello stesso giudice nazionale, come nel caso di specie.
In definitiva, l'appello in esame deve essere respinto e va per conseguenza confermata la sentenza impugnata.
3. In ragione della soccombenza, l’appellante è tenuto a rifondere all’INPS ed al Ministero della Difesa le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (MILLE/00) per l’INPS ed in euro 500,00 (CINQUECENTO/00) per il Ministero della Difesa.
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642, 23 novembre 2009, n. 648; Sezione III app., 1 ottobre 2007, n. 272.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza,
- RIGETTA l'appello proposto da M. G. avverso la sentenza in epigrafe.
- CONDANNA l’appellante medesimo al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS e di euro 500,00 (CINQUECENTO/00) in favore del Ministero della Difesa.
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.04.2015.
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