VITTIME DEL DOVERE

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Zenmonk
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Zenmonk »

Giusta osservazione! Una domanda a chi ne sa qualcosa: in caso di riforma per aggravamento di varie patologie e cumulo con altra malattia per cui si è equiparati VdD, si può chiedere al Ministero la riliquidazione? In caso negativo (ovvio che non la concedano senza una sentenza definitiva) quali motivazioni adduce controparte?


christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:Giusta osservazione! Una domanda a chi ne sa qualcosa: in caso di riforma per aggravamento di varie patologie e cumulo con altra malattia per cui si è equiparati VdD, si può chiedere al Ministero la riliquidazione? In caso negativo (ovvio che non la concedano senza una sentenza definitiva) quali motivazioni adduce controparte?
Salve Zenmonk, premetto che non ho avuto esperienze dirette in merito, ma nel caso che hai citato tu, penso sia indispensabile che nel verbale della CMO venga indicata la patologia riconosciuta nel discorso VdD come preponderante rispetto alle altre, altrimenti non credo che si riesca a spuntarla…
Detto questo, la controparte (il Ministero quindi) dirà che le patologie preponderanti non erano quelle per la quale eri stato riconosciuto VdD e quindi non spetta alcuna riliquidazione…

Queste sono solo delle mie supposizioni è…

Saluti
Christian

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Zenmonk
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Zenmonk »

Ho capito, sotto il profilo logico mi pare giusto quello che dici, dunque se ne può trarre la conseguenza che, se non si vuole fallire in premessa, la materia deve essere illustrata alla commissione da un valido e stimato medico legale di parte. Mica semplice.
christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:Ho capito, sotto il profilo logico mi pare giusto quello che dici, dunque se ne può trarre la conseguenza che, se non si vuole fallire in premessa, la materia deve essere illustrata alla commissione da un valido e stimato medico legale di parte. Mica semplice.
A mio avviso si… affinchè venga specificato nel Verbale che le patologie preponderanti ai fini della riforma sono quelle riconosciute VdD… ovviamente, forse, la CMO non dovrebbe sapere o dovrebbe fingere di non sapere che per quelle patologie ti avevano riconosciuto lo status…altrimenti…

Saluti
Christian

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franruggi
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

La prassi è la seguente:
Verbale di riforma in presenza di più patologie deve essere specificata quale è preponderante ai fini della riforma.
Se la patologia in questione è quella riconducibile a vvd oppure interdipendente purché riconosciuta collegata all evento traumatico, puoi inviare una richiesta di riliquidazio e del 100% al ministero.
Questi, nonostante vi è certezza della patologia riconduce a vvd, ti rinvia nuovamente alla cmo speciale comm vitt terrorismo che rifarà un nuovo verbale indicando che quella patologia ti ha dato la riforma mettendo la % ovvero 80. Poiché la normativa prevede che in caso di perdita d impiego corrisponde a 4/5 di inbalidita riferita allla capacità lavorativa.
Spero di essermi spiegato
franruggi
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Legge 302/90 art 1 c 5 se non erro
franruggi
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

X zenmonk
Se non vi è scritto.nulla sul.verbwle della cmo chiedi che venga scritta la patologia preponderante presentandosi con un esperto medico. Se già hanno scritto he tutte hanno concorso in egual misura sono dolori...
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Zenmonk »

Chiarissimo. E se invece fosse preponderante un'altra patologia rispetto a quella di cui sei VdD e l'interdipendenza di tale malattia con quella di cui sei VdD non fosse stata richiesta o comunque riconosciuta, niente riliquidazione?
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Scusa ma non ho capito bene. Te sei un equiparato e quindi avrai una patologia ascritta sul verbale di riforma. Nel frattempo hai contratto un altra infermità che rispetto alla patologia vvd e' preponderante. Se a tuo avviso quest ultima potrebbe essere riconducibile alla prima, fai domanda di interdipendenza.


Saluti
Francesco
franruggi
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Ma di certo deve essere riconosciuta SI dipendente da causa di sevizio altrimenti non ha senso fare la domanda.


Saluti
Francesco
panorama
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

per orientamento agli interessati e vi invito a leggere tutto il contesto poiché la sentenza abbraccia varie tematiche che erano state esposte.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201501243
- Public 2015-03-11 -


N. 01243/2015REG.PROV.COLL.
N. 03889/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. L., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, Via Marianna Dionigi, 29;

contro
INPS, quale successore dell’INPDAP, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 02774/2009, resa tra le parti, concernente liquidazione indennita' di buonuscita;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato omissis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, OMISSIS dell’Esercito ha riportato, a seguito della missione di pace in Bosnia Erzegovina, infermità che hanno determinato: l’accertamento della permanente non idoneità al servizio (ad opera della C.M.O. di OMISSIS, in data 22 novembre 2007), il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi del d.P.R. 243/2006 (mediante decreto del Prefetto di OMISSIS in data 13 dicembre 2007) ed il collocamento in quiescenza a decorrere dal 31 ottobre 2007 (mediante decreto del Ministero della difesa in data 20 dicembre 2007).

2. L’INPDAP, con delibera 2008, gli ha liquidato il T.F.S., calcolandolo sulla base del periodo di servizio di anni 17, mesi 5 e giorni 2.

Con delibera n. 8300 in data 18 aprile 2008, ha poi rigettato il ricorso amministrativo con cui lamentava l’omessa applicazione, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei benefici previsti dagli artt. 3 (aumento convenzionale dell’anzianità di servizio pari a dieci anni) e 2 (tre aumenti biennali di anzianità), della legge 336/1970.

3. Ha pertanto impugnato detti provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, sostenendo che:

(a) - in quanto titolare di pensione di 1^ categoria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, deve essere considerato a tutti gli effetti come invalido di guerra, ex art. 14 del d.P.R. 915/1978, e quindi gli spettano i benefici previsti dagli artt. 2 e 3, comma 2, della legge 336/1970;

(b) - vi è contraddittorietà rispetto al progetto di riliquidazione dell’indennità predisposto dalla Scuola in data 4 febbraio 2008, che contempla la spettanza dei dieci anni di aumento convenzionale.

Con motivi aggiunti, avverso il rigetto del ricorso amministrativo, ha poi aggiunto che:

(c) - è stato espressamente riconosciuto vittima del dovere – grande invalido di guerra, non semplicemente invalido per servizio, e quindi (anche in forza dell’equiparazione, ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007, delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, le quali ex art. 3 legge 206/2004 godono dell’aumento decennale figurativo) gli spettano i benefici previsti dalla legge 336/1970.

4. Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (Lecce, III, n. 2774/2009), ha respinto il ricorso, affermando che:

(a) - per il godimento dei benefici di cui all’art. 3, della legge 336/1970, deve ritenersi necessario (in applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 824/1971, e dell’art. 1, comma 5, del d.l. 261/1974, conv. in legge 355/1974), che il dipendente abbia raggiunto il limite di anzianità di servizio entro il termine del 19 ottobre 1974, oppure l’età pensionabile entro il termine del 31 dicembre 1979, mentre il beneficio non può essere applicato oltre i termini decadenziali prescritti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974;

(b) - quanto al beneficio di cui all’art. 2, della legge 336/1970:
(b.1) - al ricorrente non può essere riconosciuta la qualifica di invalido di guerra in quanto le patologie non sono state contratte in periodo di guerra (bensì durante la “missione di pace” in Bosnia, così qualificata dalla legge di autorizzazione 428/1996, di conversione del d.l. 346/1996), e le disposizioni della legge 336/1970 hanno natura eccezionale e sono quindi insuscettibili di applicazione estensiva agli invalidi per causa di servizio;
(b.2) - né a tal fine può valere l’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra in base all’art. 1 della legge 539/1950 ed all’art. 5 della legge 474/1958, che non hanno introdotto un’equiparazione automatica tra le due categorie e spiegano effetti riguardo soltanto ai benefici già spettanti, con esclusione di quelli successivamente riconosciuti;

(c) - il richiamo all’art. 2 del d.P.R. 915/1978 (spettanza di pensione, assegno e indennità di guerra ai militari impiegati per conto dell’ONU nelle zone di intervento di cui alla legge 1746/1962), risulta non conferente, posto che l’art. 5 della legge 824/1971 sancisce che le disposizioni della legge 336/1970 non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962;

(d) - nemmeno la qualifica di vittima del dovere costituisce titolo per i benefici richiesti, posto che da essa, in forza dell’invocato art. 2, comma 105, della legge 244/2007, deriva soltanto la corresponsione dei benefici economici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004.

5. Nell’appello, si sostiene che:

(a) - il TAR ha confuso il diritto di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico in virtù della legge 336/1970 con il diritto alla contribuzione figurativa ex art. 3; tale ultimo beneficio (a differenza del primo) non ha cessato di avere applicazione;

(b) - l’ambito operativo in cui l’appellante si è trovato costretto a svolgere il proprio dovere deve essere considerato a tutti gli effetti come “servizio di guerra”, essendovi stati bombardamenti per 78 giorni, prima della pace siglata a Dayton; tant’è vero, che l’appellante è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra;

(c) - la sentenza omette ogni motivazione in ordine alla sostanziale equiparazione (ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007) delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (alle quali, l’art. 3 della legge 206/2004 attribuisce un incremento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto);

(d) - in subordine (qualora, cioè, non si accedesse all’interpretazione ampia sottesa al motivo di appello precedente), l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, risulterebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., posto che alla sostanziale equiparazione tra le due categorie non corrisponderebbe il riconoscimento degli stessi benefici, con evidente disparità di trattamento.

6. Si è costituito in giudizio, con memoria formale, l’INPS (Gestione ex INPDAP), quale successore dell’INPDAP.

7. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata, per le considerazioni appresso indicate.

(a) – quanto all’applicazione dell’art. 3 della legge 336/1970, la giurisprudenza ha affermato la limitata applicazione nel tempo, entro i termini decadenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974, così come convertito dalla legge 355/1974, non soltanto per il pensionamento anticipato, ma anche per la contribuzione figurativa ai fini previdenziali (cfr. Cons. Stato, IV, n. 739/1992; TAR Sicilia, I, n. 770/2002), ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.

(b) quanto all’applicazione dell’art. 2 della legge 336/1970:
(b.1) - l’appellante non ha riproposto in appello il profilo di censura basato sull’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra (peraltro, l’equiparazione automatica tra le due categorie è negata dalla giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, V, n. 921/1991 e n. 195/1997);
(b.2) - il beneficio dell’aumento dello stipendio ai fini previdenziali è previsto dall’art. 2 per i periodi di “servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento”;
(b.3) – deve ritenersi che il servizio durante il quale l’appellante ha riportato l’invalidità non possa rientrare in detta previsione, non trattandosi formalmente di un “servizio prestato in territorio dichiarato in stato di guerra”, o conseguente ad esso; infatti, non è controverso che il contesto fosse quello successivo agli Accordi di Dayton del 1995, e che il ricorrente abbia operato (nell’ambito della partecipazione italiana, infine autorizzata con d.l. 346/1996, conv. in legge 428/1996) con la Implemention Force - IFOR, forza multinazionale della NATO dispiegata in Bosnia ed Erzegovina, per un mandato di un anno dal dicembre 1995 al dicembre 1996, sotto il nome in codice di operazione Joint Endeavour, con il compito di assicurare l’applicazione da parte delle ex fazioni combattenti del General Framework Agreement for Peace (noto come Accordi di Dayton); la circostanza che detto contesto operativo fosse caratterizzato anche da bombardamenti e scontri armati a terra, non può condurre a superare la qualificazione formale della missione e del servizio prestato;
(b.4) – d’altro canto, il TAR ha correttamente evidenziato che le disposizioni della legge 336/1970, ai sensi dell’art. 5 della legge 824/1971, non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962, mentre la circostanza che il servizio in questione ricadesse in zone di intervento di cui all’art. 11 della legge 1746/1962, può desumersi dalla nota prot. 13937 in data 14 maggio 2007 e dalla determinazione dello Stato Maggiore della difesa in data 11 gennaio 2007 (che comprende nella tabella allegata, per il periodo 18 dicembre 1995- 19 dicembre 1996, il personale impiegato nell’operazione Joint Endeavour, riportata ed evidenziata nello stato matricolare del ricorrente - cfr. documentazione depositata in primo grado);
(b.5) - riguardo alla qualifica di invalido di guerra, l’appellante sostiene che è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra, citando a tal fine il provvedimento del Comando in data 10 dicembre 2007, ma, a ben vedere, si tratta (come l’altro atto analogo, in data 4 febbraio 2008) di un progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita, che indica in nota che l’interessato è stato riformato per infermità dipendenti da causa di servizio, 1^ categoria di pensione, e che conseguentemente, ex art. 14 della legge 915/1978, gli è stata attribuita la qualifica di grande invalido di guerra; non si tratta dunque di un provvedimento attributivo di status, mentre quella di invalido di guerra è qualificazione formale, che presuppone un riconoscimento espresso, nel caso in esame non dimostrato.

(c) – quanto alla pretesa sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, va sottolineato che l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, si limita ad attribuire ad entrambe le categorie ed ai loro familiari superstiti i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004, vale a dire un assegno vitalizio e l’aumento della pensione di reversibilità; quindi, non sussiste una generale sostanziale equiparazione invocabile ai fini dell’attribuzione dei diversi benefici previsti dalla legge 336/1970.

(d) – né, infine, può sostenersi che la mancanza di detta piena equiparazione comporti una irragionevole disparità di trattamento e contrasti con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto è evidente che le categorie non sono ontologicamente sovrapponibili e che rientra nella discrezionalità del legislatore graduare i benefici, non risultando quindi irragionevoli le differenze dei benefici attribuiti dalle diverse normative.

8. In conclusione, correttamente il TAR ha ritenuto che quelle della legge 336/1970 sono norme eccezionali, non suscettibili di essere applicate estensivamente o analogicamente, al di fuori dei presupposti e limiti da esse espressamente previsti per la concessione dei benefici (cfr., in senso analogo, anche Cass. lav., n. 1830/1986; Corte Conti, sez. giur. Piemonte, n. 513/1999).

L’appello deve pertanto essere respinto.

9. Considerate la relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate e la consistenza delle difese dell’Amministrazione, può essere disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
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montegrotto72
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

panorama ha scritto:per orientamento agli interessati e vi invito a leggere tutto il contesto poiché la sentenza abbraccia varie tematiche che erano state esposte.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201501243
- Public 2015-03-11 -


N. 01243/2015REG.PROV.COLL.
N. 03889/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. L., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, Via Marianna Dionigi, 29;

contro
INPS, quale successore dell’INPDAP, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 02774/2009, resa tra le parti, concernente liquidazione indennita' di buonuscita;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato omissis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, OMISSIS dell’Esercito ha riportato, a seguito della missione di pace in Bosnia Erzegovina, infermità che hanno determinato: l’accertamento della permanente non idoneità al servizio (ad opera della C.M.O. di OMISSIS, in data 22 novembre 2007), il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi del d.P.R. 243/2006 (mediante decreto del Prefetto di OMISSIS in data 13 dicembre 2007) ed il collocamento in quiescenza a decorrere dal 31 ottobre 2007 (mediante decreto del Ministero della difesa in data 20 dicembre 2007).

2. L’INPDAP, con delibera 2008, gli ha liquidato il T.F.S., calcolandolo sulla base del periodo di servizio di anni 17, mesi 5 e giorni 2.

Con delibera n. 8300 in data 18 aprile 2008, ha poi rigettato il ricorso amministrativo con cui lamentava l’omessa applicazione, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei benefici previsti dagli artt. 3 (aumento convenzionale dell’anzianità di servizio pari a dieci anni) e 2 (tre aumenti biennali di anzianità), della legge 336/1970.

3. Ha pertanto impugnato detti provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, sostenendo che:

(a) - in quanto titolare di pensione di 1^ categoria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, deve essere considerato a tutti gli effetti come invalido di guerra, ex art. 14 del d.P.R. 915/1978, e quindi gli spettano i benefici previsti dagli artt. 2 e 3, comma 2, della legge 336/1970;

(b) - vi è contraddittorietà rispetto al progetto di riliquidazione dell’indennità predisposto dalla Scuola in data 4 febbraio 2008, che contempla la spettanza dei dieci anni di aumento convenzionale.

Con motivi aggiunti, avverso il rigetto del ricorso amministrativo, ha poi aggiunto che:

(c) - è stato espressamente riconosciuto vittima del dovere – grande invalido di guerra, non semplicemente invalido per servizio, e quindi (anche in forza dell’equiparazione, ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007, delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, le quali ex art. 3 legge 206/2004 godono dell’aumento decennale figurativo) gli spettano i benefici previsti dalla legge 336/1970.

4. Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (Lecce, III, n. 2774/2009), ha respinto il ricorso, affermando che:

(a) - per il godimento dei benefici di cui all’art. 3, della legge 336/1970, deve ritenersi necessario (in applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 824/1971, e dell’art. 1, comma 5, del d.l. 261/1974, conv. in legge 355/1974), che il dipendente abbia raggiunto il limite di anzianità di servizio entro il termine del 19 ottobre 1974, oppure l’età pensionabile entro il termine del 31 dicembre 1979, mentre il beneficio non può essere applicato oltre i termini decadenziali prescritti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974;

(b) - quanto al beneficio di cui all’art. 2, della legge 336/1970:
(b.1) - al ricorrente non può essere riconosciuta la qualifica di invalido di guerra in quanto le patologie non sono state contratte in periodo di guerra (bensì durante la “missione di pace” in Bosnia, così qualificata dalla legge di autorizzazione 428/1996, di conversione del d.l. 346/1996), e le disposizioni della legge 336/1970 hanno natura eccezionale e sono quindi insuscettibili di applicazione estensiva agli invalidi per causa di servizio;
(b.2) - né a tal fine può valere l’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra in base all’art. 1 della legge 539/1950 ed all’art. 5 della legge 474/1958, che non hanno introdotto un’equiparazione automatica tra le due categorie e spiegano effetti riguardo soltanto ai benefici già spettanti, con esclusione di quelli successivamente riconosciuti;

(c) - il richiamo all’art. 2 del d.P.R. 915/1978 (spettanza di pensione, assegno e indennità di guerra ai militari impiegati per conto dell’ONU nelle zone di intervento di cui alla legge 1746/1962), risulta non conferente, posto che l’art. 5 della legge 824/1971 sancisce che le disposizioni della legge 336/1970 non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962;

(d) - nemmeno la qualifica di vittima del dovere costituisce titolo per i benefici richiesti, posto che da essa, in forza dell’invocato art. 2, comma 105, della legge 244/2007, deriva soltanto la corresponsione dei benefici economici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004.

5. Nell’appello, si sostiene che:

(a) - il TAR ha confuso il diritto di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico in virtù della legge 336/1970 con il diritto alla contribuzione figurativa ex art. 3; tale ultimo beneficio (a differenza del primo) non ha cessato di avere applicazione;

(b) - l’ambito operativo in cui l’appellante si è trovato costretto a svolgere il proprio dovere deve essere considerato a tutti gli effetti come “servizio di guerra”, essendovi stati bombardamenti per 78 giorni, prima della pace siglata a Dayton; tant’è vero, che l’appellante è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra;

(c) - la sentenza omette ogni motivazione in ordine alla sostanziale equiparazione (ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007) delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (alle quali, l’art. 3 della legge 206/2004 attribuisce un incremento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto);

(d) - in subordine (qualora, cioè, non si accedesse all’interpretazione ampia sottesa al motivo di appello precedente), l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, risulterebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., posto che alla sostanziale equiparazione tra le due categorie non corrisponderebbe il riconoscimento degli stessi benefici, con evidente disparità di trattamento.

6. Si è costituito in giudizio, con memoria formale, l’INPS (Gestione ex INPDAP), quale successore dell’INPDAP.

7. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata, per le considerazioni appresso indicate.

(a) – quanto all’applicazione dell’art. 3 della legge 336/1970, la giurisprudenza ha affermato la limitata applicazione nel tempo, entro i termini decadenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974, così come convertito dalla legge 355/1974, non soltanto per il pensionamento anticipato, ma anche per la contribuzione figurativa ai fini previdenziali (cfr. Cons. Stato, IV, n. 739/1992; TAR Sicilia, I, n. 770/2002), ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.

(b) quanto all’applicazione dell’art. 2 della legge 336/1970:
(b.1) - l’appellante non ha riproposto in appello il profilo di censura basato sull’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra (peraltro, l’equiparazione automatica tra le due categorie è negata dalla giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, V, n. 921/1991 e n. 195/1997);
(b.2) - il beneficio dell’aumento dello stipendio ai fini previdenziali è previsto dall’art. 2 per i periodi di “servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento”;
(b.3) – deve ritenersi che il servizio durante il quale l’appellante ha riportato l’invalidità non possa rientrare in detta previsione, non trattandosi formalmente di un “servizio prestato in territorio dichiarato in stato di guerra”, o conseguente ad esso; infatti, non è controverso che il contesto fosse quello successivo agli Accordi di Dayton del 1995, e che il ricorrente abbia operato (nell’ambito della partecipazione italiana, infine autorizzata con d.l. 346/1996, conv. in legge 428/1996) con la Implemention Force - IFOR, forza multinazionale della NATO dispiegata in Bosnia ed Erzegovina, per un mandato di un anno dal dicembre 1995 al dicembre 1996, sotto il nome in codice di operazione Joint Endeavour, con il compito di assicurare l’applicazione da parte delle ex fazioni combattenti del General Framework Agreement for Peace (noto come Accordi di Dayton); la circostanza che detto contesto operativo fosse caratterizzato anche da bombardamenti e scontri armati a terra, non può condurre a superare la qualificazione formale della missione e del servizio prestato;
(b.4) – d’altro canto, il TAR ha correttamente evidenziato che le disposizioni della legge 336/1970, ai sensi dell’art. 5 della legge 824/1971, non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962, mentre la circostanza che il servizio in questione ricadesse in zone di intervento di cui all’art. 11 della legge 1746/1962, può desumersi dalla nota prot. 13937 in data 14 maggio 2007 e dalla determinazione dello Stato Maggiore della difesa in data 11 gennaio 2007 (che comprende nella tabella allegata, per il periodo 18 dicembre 1995- 19 dicembre 1996, il personale impiegato nell’operazione Joint Endeavour, riportata ed evidenziata nello stato matricolare del ricorrente - cfr. documentazione depositata in primo grado);
(b.5) - riguardo alla qualifica di invalido di guerra, l’appellante sostiene che è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra, citando a tal fine il provvedimento del Comando in data 10 dicembre 2007, ma, a ben vedere, si tratta (come l’altro atto analogo, in data 4 febbraio 2008) di un progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita, che indica in nota che l’interessato è stato riformato per infermità dipendenti da causa di servizio, 1^ categoria di pensione, e che conseguentemente, ex art. 14 della legge 915/1978, gli è stata attribuita la qualifica di grande invalido di guerra; non si tratta dunque di un provvedimento attributivo di status, mentre quella di invalido di guerra è qualificazione formale, che presuppone un riconoscimento espresso, nel caso in esame non dimostrato.

(c) – quanto alla pretesa sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, va sottolineato che l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, si limita ad attribuire ad entrambe le categorie ed ai loro familiari superstiti i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004, vale a dire un assegno vitalizio e l’aumento della pensione di reversibilità; quindi, non sussiste una generale sostanziale equiparazione invocabile ai fini dell’attribuzione dei diversi benefici previsti dalla legge 336/1970.

(d) – né, infine, può sostenersi che la mancanza di detta piena equiparazione comporti una irragionevole disparità di trattamento e contrasti con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto è evidente che le categorie non sono ontologicamente sovrapponibili e che rientra nella discrezionalità del legislatore graduare i benefici, non risultando quindi irragionevoli le differenze dei benefici attribuiti dalle diverse normative.

8. In conclusione, correttamente il TAR ha ritenuto che quelle della legge 336/1970 sono norme eccezionali, non suscettibili di essere applicate estensivamente o analogicamente, al di fuori dei presupposti e limiti da esse espressamente previsti per la concessione dei benefici (cfr., in senso analogo, anche Cass. lav., n. 1830/1986; Corte Conti, sez. giur. Piemonte, n. 513/1999).

L’appello deve pertanto essere respinto.

9. Considerate la relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate e la consistenza delle difese dell’Amministrazione, può essere disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
Ottimo
Grazie


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Zenmonk »

Confermo che le mie patologie sono tutte dipendenti da c.s. e che sono state giudicate dalla CMO "equivalenti" per la temporanea non idoneità al s.m.i. rispetto a quella per cui sono equiparato a VdD. (Non prevalente quella VdD sulle altre).
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Dott.ssa Astore »

seguo molte di queste pratiche ma le risposte esatte si possono dare solo con i certificati medici e amministrativi in mano.Mi contatti,se vuole.Cordialmente
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

riconoscimento della pensione privilegiata indiretta, quale vedova.
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1) - rappresentava la ricorrente che il coniuge era deceduto in data 22.3.1996

2) - Con provvedimento .... del 24.2.1997, veniva negato il riconoscimento della causa di servizio per la citata patologia.

3) - In data 5.7.2010, la ricorrente presentava nuovamente istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito di quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Padova circa le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il personale militare e civile in servizio al lOR.O.C Monte Venda.

4) - In data 25.10.2011, il Comitato di Verifica, con delibera n. ...../2011, riconosceva la dipendenza della patologia predetta da causa di servizio e concedeva l'equiparazione alle vittime del dovere.

5) - In data 31.5.2012, quindi, .... presentava domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.

6) - In data 11.12.2013, con foglio n. 4/107224/ A.M., veniva trasmesso il decreto del Ministero della Difesa n. 218/3, con cui la domanda di pensione privilegiata indiretta veniva dichiarata inammissibile “CONSIDERATO che per l'infermità "OMISSIS", causa iniziale dell'infermità letale, risulta essere stata chiesta la dipendenza da causa di servizio in data 05.07.2010, OLTRE il termine di CINQUE anni dalla data di conoscibilità della patologia (22.03.1996 data del decesso del M.lb OMISSIS) e che, pertanto, la richiedente è decaduta dal diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta ai sensi della precitata normativa”.

LA CORTE DEI CONTI scrive:

7) - Il giudizio verte sul riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata indiretta, per il decesso del coniuge dipeso da causa di servizio e negato per avere la ricorrente chiesto la dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata oltre il termine di decadenza quinquennale.

8) - Ad avviso di questo Giudice, il combinato disposto delle norme innanzi riportate va interpretato nel senso che deve ritenersi tempestiva la domanda di trattamento privilegiato indiretto proposta dal coniuge anche oltre il quinquennio, laddove il richiedente abbia proposto nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius almeno la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso.

9) - Nel caso di specie, per quel che risulta in atti (Verbale .... del 30.8.2011, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, ..), già nel 1997, a solo un anno dal decesso del de cuius, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova dava atto dell’esito negativo dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio avvenuto con provvedimento n. ... del 24.2.1997, a seguito di domanda giudicata tempestiva.

10) - Già solo per questo, tempestivamente essendo stata presentata la prima domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, tempestiva deve ritenersi la domanda di pensione privilegiata proposta nel 2012.

11) - Ed in considerazione del diniego di detto riconoscimento, intervenuto nel 1997, la vedova non aveva proposto domanda di pensione privilegiata indiretta ritenendo, evidentemente, di non averne diritto, sulla base del provvedimento innanzi detto.

12) - Tuttavia, dopo avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito della revisione del primo provvedimento, e, quindi, dopo l’accertamento positivo della sussistenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta, ottenuto nel 2011, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.

13) - In base al principio innanzi detto, solo dal secondo accertamento positivo della dipendenza da causa di servizio è iniziato a decorrere, quindi, nel caso di specie, il termine decadenziale e, pertanto, va ritenuta comunque tempestivamente prodotta la domanda di trattamento pensionistico privilegiato indiretto presentata nel 2012.

14) - Non risponderebbe, peraltro, a criteri di logicità ed equità giuridica l’addebitare alla ricorrente le conseguenze di un errore di giudizio dell’Amministrazione nella valutazione della sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha condotto al decesso il marito, non certamente riconducibile a colpevole inerzia della stessa.

N.B.: rileggi i punti n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 14.

Per completezza, leggete interamente il tutto qui sotto.
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VENETO SENTENZA 118 10/07/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 118 2015 PENSIONI 10/07/2015



N. 118/2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

SENTENZA N°
nel giudizio di pensione , iscritto al n. 29833/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
F. A. M., OMISSIS ;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 1° Reparto 2^ Divisione Pensioni Sottufficiali A.M. –M.M.;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

UDITE, all’udienza del 10.7.2015, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;

FATTO

Con atto depositato in data 14.7.2014, OMISSIS proponeva ricorso innanzi a questa Corte chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta, quale vedova del Maresciallo di I^ Cl. Sc. OMISSIS.

A tal fine, rappresentava la ricorrente che il coniuge era deceduto in data 22.3.1996, per “OMISSIS".

Con provvedimento n. 55/D/97 del 24.2.1997, veniva negato il riconoscimento della causa di servizio per la citata patologia.

In data 5.7.2010, la ricorrente presentava nuovamente istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito di quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Padova circa le condizioni ambientali in cui si trovava ad operare tutto il personale militare e civile in servizio al lOR.O.C Monte Venda.

In data 25.10.2011, il Comitato di Verifica, con delibera n. 33036/2011, riconosceva la dipendenza della patologia predetta da causa di servizio e concedeva l'equiparazione alle vittime del dovere.

In data 31.5.2012, quindi, OMISSIS presentava domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.

In data 11.12.2013, con foglio n. 4/107224/ A.M., veniva trasmesso il decreto del Ministero della Difesa n. 218/3, con cui la domanda di pensione privilegiata indiretta veniva dichiarata inammissibile “CONSIDERATO che per l'infermità "OMISSIS", causa iniziale dell'infermità letale, risulta essere stata chiesta la dipendenza da causa di servizio in data 05.07.2010, OLTRE il termine di CINQUE anni dalla data di conoscibilità della patologia (22.03.1996 data del decesso del M.lb OMISSIS) e che, pertanto, la richiedente è decaduta dal diritto alla pensione privilegiata ordinaria indiretta ai sensi della precitata normativa”.

Con memoria depositata in data 29.6.2015, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 10.7.2015, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il giudizio verte sul riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata indiretta, per il decesso del coniuge dipeso da causa di servizio e negato per avere la ricorrente chiesto la dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata oltre il termine di decadenza quinquennale.

L’art. 184 del DPR n. 1092 del 1973 prevede che: “In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma.

La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.

La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.

Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio.”.

L’art. 169 citato dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. (…)”.

Le disposizioni normative innanzi riportate pongono, senza dubbio, il termine perentorio quinquennale per la presentazione della domanda di trattamento privilegiato indiretto, termine scaduto il quale s’incorre nella decadenza del diritto pensionistico, salvo che entro cinque anni dalla cessazione del servizio il dipendente non abbia almeno chiesto la dipendenza dalla causa di servizio.

Ad avviso di questo Giudice, il combinato disposto delle norme innanzi riportate va interpretato nel senso che deve ritenersi tempestiva la domanda di trattamento privilegiato indiretto proposta dal coniuge anche oltre il quinquennio, laddove il richiedente abbia proposto nel termine di cinque anni dal decesso del de cuius almeno la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso.

Nel caso di specie, per quel che risulta in atti (Verbale BLB n ACMO II1 13175 del 30.8.2011, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, pag 1), già nel 1997, a solo un anno dal decesso del de cuius, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova dava atto dell’esito negativo dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio avvenuto con provvedimento n. 55/D/97 del 24.2.1997, a seguito di domanda giudicata tempestiva.

Già solo per questo, tempestivamente essendo stata presentata la prima domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, tempestiva deve ritenersi la domanda di pensione privilegiata proposta nel 2012.

Peraltro, valgono anche le seguenti considerazioni.

Le disposizioni innanzi dette debbono comunque essere inquadrate nell’ambito dei principi generali che, seppur espressamente dettati in materia di prescrizione, assumono rilievo anche in materia di decadenza, con l’obiettivo di accedere ad una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata.

Sulla base di tali principi, il termine quinquennale di decadenza non può che decorrere dal momento in cui un diritto può essere esercitato (Corte dei Conti, Sez. Lazio , sent. n. 538 del 17.6.2014).

Nel caso di specie, la norma prevede che l’istanza pensionistica di privilegio, diretta o indiretta o di reversibilità, debba essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto o morte del lavoratore.

Tanto sulla base del presupposto che il momento della cessazione del servizio o quello della morte del lavoratore coincidano con quello di insorgenza del diritto a richiedere la prestazione pensionistica.

Laddove così non sia, il dies a quo della decadenza dovrà coincidere con detto momento.

E’ in tal senso che va letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 323 dell’1/8/2008 che ha dichiarato l'illegittimità del sopra citato articolo "nella parte in cui non prevede che allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contraile, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.”.

Pur essendo attinente a fattispecie diversa, il principio che se ne ricava è quello della decorrenza del termine di decadenza dal momento in cui può essere fatto valere il diritto.

Ebbene, nel caso di specie, come innanzi detto, vi era stata una tempestiva attivazione per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, che aveva determinato il decesso del marito.

Ed in considerazione del diniego di detto riconoscimento, intervenuto nel 1997, la vedova non aveva proposto domanda di pensione privilegiata indiretta ritenendo, evidentemente, di non averne diritto, sulla base del provvedimento innanzi detto.

Tuttavia, dopo avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito della revisione del primo provvedimento, e, quindi, dopo l’accertamento positivo della sussistenza del presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta, ottenuto nel 2011, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.

In base al principio innanzi detto, solo dal secondo accertamento positivo della dipendenza da causa di servizio è iniziato a decorrere, quindi, nel caso di specie, il termine decadenziale e, pertanto, va ritenuta comunque tempestivamente prodotta la domanda di trattamento pensionistico privilegiato indiretto presentata nel 2012.

Non risponderebbe, peraltro, a criteri di logicità ed equità giuridica l’addebitare alla ricorrente le conseguenze di un errore di giudizio dell’Amministrazione nella valutazione della sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha condotto al decesso il marito, non certamente riconducibile a colpevole inerzia della stessa.

Per quanto precede, la domanda pensionistica della ricorrente deve riconoscersi come tempestivamente prodotta e, conseguentemente, va affermato il diritto della stessa a vedesi riconosciuta la pensione privilegiata indiretta, con la decorrenza di legge.

In ragione della particolare complessità della fattispecie, le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla pensione privilegiata indiretta.

Spese compensate.
Così deciso in Venezia, il 10.7.2015.
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Depositato in Segreteria il 10/07/2015

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
F.to Nadia Tonolo
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