Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Entrate

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angri62
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Re: Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Ent

Messaggio da angri62 »

gino59 ha scritto:
angri62 ha scritto:===gentili ed esimi colleghi, ieri dopo circa un anno e mezzo, previa diffida, mi hanno comunicato con atto in busta verde, che le ferie sono assoggetate ad tassazione e bla bla è scritto nel tiur o come cazz... si chiama.
quindi diniego. cmq non ho ancora avuto modo di studiare tutte le stronzat..e scritte per passare ad un altra azione. tempo ne ho, mica mi stanco a scrivere.
alla prossima.
======================= Sono già passato al contrattacco (a modo mio)======================
===ciao Gino,
mi raccomando non fare danni!!!
ascolta la signora anziana!!!! dagli retta per una volta alla suoceraaaaa.


juriromeo
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Re: Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Ent

Messaggio da juriromeo »

angri62 ha scritto:
gino59 ha scritto:
angri62 ha scritto:===gentili ed esimi colleghi, ieri dopo circa un anno e mezzo, previa diffida, mi hanno comunicato con atto in busta verde, che le ferie sono assoggetate ad tassazione e bla bla è scritto nel tiur o come cazz... si chiama.
quindi diniego. cmq non ho ancora avuto modo di studiare tutte le stronzat..e scritte per passare ad un altra azione. tempo ne ho, mica mi stanco a scrivere.
alla prossima.
======================= Sono già passato al contrattacco (a modo mio)======================
===ciao Gino,
mi raccomando non fare danni!!!
ascolta la signora anziana!!!! dagli retta per una volta alla suoceraaaaa.
Ahahahahahahahahahaha, ciao a tutte e due, Nino
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Re: Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Ent

Messaggio da gino59 »

=============================Ciaoooooooooo bellezze...!!!================
Sarebbe il caso che vado di persona o coadiuvato da lei.....???????
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angri62
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Re: Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Ent

Messaggio da angri62 »

gino59 ha scritto:=============================Ciaoooooooooo bellezze...!!!================
Sarebbe il caso che vado di persona o coadiuvato da lei.....???????
===coadiuvato assume un'altra forma, minaccia a pubblico ufficiale. hahahahaha
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Re: Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Ent

Messaggio da gino59 »

angri62 ha scritto:
gino59 ha scritto:=============================Ciaoooooooooo bellezze...!!!================
Sarebbe il caso che vado di persona o coadiuvato da lei.....???????
===coadiuvato assume un'altra forma, minaccia a pubblico ufficiale. hahahahaha


L'intenzione è proprio quella..ehehee
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Re: Aggiornamento richiesta rimborso irpef Agenzia delle Ent

Messaggio da panorama »

Prescrizione del dovuto, tassazione IRPEF ed altro.

Il CdS rigetta il ricorso dell'interessato.

1) - Parte appellante, per come è dato capire, invoca la non assoggettabilità ad IRPEF del compenso sostitutivo delle ferie non godute : trattasi di profilo di doglianza del tutto avulso dall’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, essendo la cognizione di un siffatto aspetto della vicenda contenziosa, come fatto valere dall’interessato, devoluta ad altro giudice ( quello tributario ).

Per comprendere il tutto, leggete l'intera questione qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501667
- Public 2015-03-31 -


N. 01667/2015REG.PROV.COLL.
N. 07006/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. Z., con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01780/2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di pagamento delle licenze non fruite.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante, sig. OMISSIS, Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, dopo il suo collocamento in congedo adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa per malattia, presentava all’Amministrazione della Difesa una richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite nel corso della malattia.

A fronte del silenzio serbato l’interessato proponeva innanzi al Tar della Lombardia ricorso ex art. 117 c.p.a. e nelle more di detto giudizio il Ministero della Difesa depositava rapporto informativo con cui indicava i giorni di licenza di cui il Sig. OMISSIS non avrebbe usufruito negli anni dal 2006 al 2008, ritenendo prescritte le pretese relative all’anno 2005.

Con sentenza interlocutoria n. 2510/2012 l’adito TAR ordinava all’Amministrazione di pronunciarsi formalmente sulla richiesta del militare con l’individuazione dei periodi di licenza non fruiti e della relativa liquidazione.

Il Ministero dava esecuzione alla sentenza in questione con nota dell’Aeronautica Militare del 30/11/2012 nella quale si specificava che le ferie non godute ammontavano per l’anno 2006 a 4 giorni, per l’anno 2007 a 20 giorni e per l’anno 2008 a 14 giorni, con la liquidazione in favore dell’istante per il predetto titolo, della somma di euro 3.255,61.

Il sig. OMISSIS proponeva altro ricorso volto ad affermare la non intervenuta prescrizione dei periodi di congedo non fruiti per l’anno 2005 e a contestare i conteggi effettuatati dall’amministrazione per i periodi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, a suo dire, apodittici e non documentatati.

L’adito Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 1780/13 in parte respingeva e in altra parte accoglieva il ricorso.

In particolare il gravame veniva respinto per quanto riguarda la domanda di liquidazione di un indennizzo ad un numero di giorni superiore a quello indicato dall’Amministrazione con la suindicata nota del 30/11/2012 ( 38 giorni ); veniva invece accolto in relazione all’indennizzo per le licenze non godute nell’anno 2005 con detrazione però dal periodo complessivo di n.12 giorni di ferie godute.

L’interessato ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo censure di illegittimità formulate con i seguenti tre motivi:

violazione del principio del ne bis in idem, in quanto uno dei due ricorsi proposti in primo grado, quello contrassegnato dal n. 1454/112 era stato già definito con sentenza n. 2510;

eccesso di potere per erroneità, incongruenza e apoditticità dell’agire della P.A. : il computo dei giorni di ferie non fruite operato dall’amministrazione è errato, avendo dovuto l’Amministrazione onerarsi della prova dell’avvenuta concessione e fruizione delle ferie delle quali il ricorrente ha chiesto il pagamento, sicchè in mancanza di tale prova va riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo delle ferie come richiesto dallo stesso maresciallo OMISSIS;

3) il giudice adito non si è pronunciato sulle censure denunciate avverso l’atto di pagamento in ordine alla erronea imputazione del compenso individuato a tassazione IRPEF.

Inoltre l’ appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui in sede di condanna e liquidazione delle spese ha erroneamente tenuto conto della parziale soccombenza dell’Amministrazione.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero della Difesa.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, rivelandosi le censure ivi dedotte ( e non sempre esposte organicamente) inidonee a scalfire le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice che meritano integrale conferma.

Priva di pregio è la censura di violazione del principio del ne bis idem di cui al primo mezzo di gravame.

E’ sufficiente al riguardo esaminare il contenuto sia della parte narrativa che dispositiva della sentenza n. 2510/2012 per rendersi conto come siffatto decisum ha una valenza interlocutoria vuoi sostanziale vuoi formale dal momento che si ordina all’Amministrazione procedente di assumere le relative determinazioni in ordine a quanto richiesto dal ricorrente.

Appare evidente che la frase “ definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe” inserita nel “pqm” della sentenza sia solo un mero errore materiale che non vale certo ad inficiare il contenuto di remand impresso dal giudice adito alla sua decisione.

Quanto alle doglianze dedotte col secondo motivo d’appello e che vanno ad interessare il punto nodale della controversia all’esame, le stesse si appalesano non meritevoli di positivo apprezzamento, in quanto sprovviste di giuridico fondamento.

Parte appellante imputa all’Amministrazione di non aver dato prova della esatta quantificazione dei giorni di licenza non fruiti negli anni 2006, 2007 e 2008 mettendo in dubbio il computo indicato dall’amministrazione con la nota dell’Aeronautica militare del 30/11/2012 , ma la pretesa fatta valere dal OMISSIS non può essere accolta e non può andare ad intaccare i dati forniti con l’atto suindicato.

Invero, questo Consesso ha avuto modo di affermare il principio per cui il prestatore di lavoro che non abbia goduto delle ferie ha diritto al compenso sostitutivo ( cfr Cons. Stato Sez. V 19/10/20120 n. 6415),

ma nondimeno ricade sul lavoratore che invoca il diritto de quo l’onere di dimostrare di non aver goduto delle ferie ( cfr Cons. Stato !4/12/2012 n.4878).

Dello stesso avviso è peraltro la Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare come il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass. Civ. lavoro 22/1/2009 n.26985 ) .

Al riguardo il Collegio non ha motivo di discostarsi da siffatti orientamenti giurisprudenziali, di guisa che nella specie il fatto costitutivo di illegittimità dedotto dall’appellante e ravvisato dal medesimo nella mancata prova dell’Amministrazione dell’esatto numero dei giorni di licenza non fruita non sussiste ( dacchè la P.A. non è tenuta a tale onere probatorio ) e vanno perciò considerati come validi ed esatti, ai fini della spettanza e liquidazione del compenso sostitutivo, i giorni indicati dall’Amministrazione con la nota del 30/11/2012 .

Altrettanto dicasi per la decurtazione dei 12 giorni indicati dall’Amministrazione come ferie godute e correttamente defalcati dal TAR relativamente al riconosciuto diritto a percepire il compenso de quo per l’anno 2005: anche qui in mancanza di un prova a contrariis da parte dell’interessato, non v’è motivo per disattendere il dato numerico costituito dalle ferie godute per tale annualità, come fornito con la nota del Comando Squadra Aerea del 19/7/2012.

Il terzo motivo d’appello è inammissibile.

Parte appellante, per come è dato capire, invoca la non assoggettabilità ad IRPEF del compenso sostitutivo delle ferie non godute : trattasi di profilo di doglianza del tutto avulso dall’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, essendo la cognizione di un siffatto aspetto della vicenda contenziosa, come fatto valere dall’interessato, devoluta ad altro giudice ( quello tributario ).

Infine prive di pregio si rivelano le critiche appuntate sulla parte della sentenza relativa alle spese.
Com’è noto la delibazione delle spese è legata alla regola di carattere generale della soccombenza di lite , fatta salva la discrezionalità del giudice di compensarle in presenza di giustificati motivi quali la peculiarità della vicenda , l’esito del giudizio ed altri aspetti relativi alla complessità delle questioni affrontate.

Ed è proprio tenuto conto della suddetta regula iuris che appare del tutto congruo che il primo giudice, nel riconoscere al OMISSIS le spese del giudizio nella misura liquidata, abbia considerato come rilevante la parziale soccombenza dell’amministrazione, il tutto nell’ambito della discrezionalità decisoria rimessa sul punto al giudicante

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda de qua, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015
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