VITTIME DEL DOVERE

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franruggi
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Tanto rispondo negativamente. Poi ti chiedono altre memorie e poi arriva il diniego.


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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

Come lavorano male al ministero

N. 00702/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08148/2014 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8148 del 2014, proposto da:
Mauro Pozzolo, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bava, Enrico Rossi, con domicilio eletto presso Enrico Rossi in Roma, Via Ottaviano N.66;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I Ter n. 1300/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso R.G. 9014/2010 il ricorrente ha impugnato il decreto del 21 maggio 2010 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/961, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha rigettato la sua istanza diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle Vittime del Dovere.
In particolare, il ricorrente – Appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo per causa di servizio - ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere (ex l.n. 266/2005) per avere, in data 30 agosto 1999, salvato un bambino di due anni che stava per essere travolto dal crollo di un muro, avendo subito, in tale occasione, gravi lesioni con conseguente amputazione dell’arto inferiore destro.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente – che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in relazione all’incidente subito -, ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 della l.n. 241/90 (ritenendo il provvedimento impugnato carente sotto il profilo motivazionale e adottato all’esito di una istruttoria incompleta) e ha richiamato l’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: … d) in operazioni di soccorso; …”.
Con sentenza in forma semplificata n. 1300/2014, passata in giudicato, il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che “affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge n. 266 del 2005 per le vittime del dovere, occorre che l'evento dannoso sia dipendente dall'espletamento di attività di soccorso caratterizzate da un rischio che vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 26/06/2012, n. 227).
Ciò è confermato dalla stessa Amministrazione la quale, nel provvedimento impugnato, ha affermato che per ottenere il beneficio in questione “occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato datato 21 maggio 2010 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/961).
Ebbene, a parere del Collegio, proprio in tale contesto va inquadrato l’episodio che ha visto protagonista il ricorrente il quale, in data 30 agosto 1999, prima di andare a prendere servizio, resosi conto che un muro stava per crollare addosso al nipote in tenera età (meno di tre anni), non ha esitato ad intervenire – malgrado non fosse in servizio -, evitando lesioni al minore, ma riportando gravi danni fisici – causati dall’avere affrontato un rischio che andava oltre l’ordinario -, tanto da subire l’amputazione dell’arto inferiore destro (circostanze non contestate in giudizio).
Infatti, lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali é l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla l. n. 266/2005 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è, infatti, quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente (Cons. Stato, n. 480/2012 e n. 7595/2013)”.
In sostanza, quindi, il Collegio ha riconosciuto al ricorrente l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione dell’elargizione.
Detta sentenza non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato.
Nel dare esecuzione alla predetta sentenza il Ministero dell’Interno ha adottato il decreto n. 559/C/E/CC/961 del 14 maggio 2014 con il quale ha annullato il precedente provvedimento – già annullato dal T.A.R. Lazio – ed ha nuovamente respinto la domanda presentata dal ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici previsti della L. 266/05 sulla base di nuovi elementi emersi in sede istruttoria.
Nel respingere nuovamente l’istanza l’Amministrazione ha approfondito l’istruttoria da cui è emerso che il ricorrente ha contribuito, quantomeno sotto il profilo della colpa, alla verificazione dell’evento nel quale ha riportato le lesioni personali non avendo osservato le ordinarie regole di diligenza nell’edificazione in economia del muro e nella segregazione dell’area oggetto di intervento; l’Amministrazione ha quindi ritenuto che non può essere riconosciuto lo status di Vittima del Dovere e concessi i relativi benefici, ad un soggetto che ha riportato lesioni a causa di un evento alla cui determinazione ha contribuito in maniera rilevante con la propria condotta, in quanto il gesto compiuto dal militare - essendo diretto ad evitare i danni conseguenti alla propria colpa - è riconducibile alle regole minime del vivere civile e non è meritevole dello status di vittima del dovere.
Con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità ex art. 21 septies della L. 241/90 del suddetto decreto, rilevando che l’annullamento del precedente provvedimento di diniego non era motivato da ragioni procedimentali tali da consentire la riapertura dell’istruttoria, ma era intervenuto per vizi sostanziali; ha inoltre rilevato che i fatti richiamati nel nuovo provvedimento erano già noti all’Amministrazione fin dall’inizio, e che quindi avrebbero dovuto essere introdotti nella precedente causa conclusasi con una sentenza di merito che ha attestato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 comma 563 della L. 266/05; inoltre la tesi dell’Amministrazione configgerebbe con l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’evento, e comunque la colpa del ricorrente non potrebbe condurre al rigetto della domanda come già riconosciuto in giurisprudenza.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso chiedendo la declaratoria di nullità del nuovo provvedimento, e l’obbligo per l’Amministrazione di dichiarare il ricorrente vittima del dovere provvedendo ad adottare gli atti conseguenti.
L’Amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 26 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 2/2013.
Come è noto costituisce jus receptum l'assunto che il giudicato amministrativo si presenti in modo poliforme, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte e delle censure dedotte.
Il ricorrente, infatti, può far valere mere censure formali nei confronti dell'azione amministrativa, ovvero vizi più pregnanti, che afferiscono alla sussistenza dei presupposti per ottenere il bene della vita; la sua domanda poi, può tendere ad opporsi ad un'azione della p.a, (in questo caso di frequente vengono prospettate censure formali, che comunque consentono di sterilizzare l'iniziativa della p.a.), ovvero può prospettare una pretesa (e in questo caso contemplerà usualmente censure di carattere sostanziale, tendenti a dimostrare la fondatezza della pretesa stessa).
E dunque è altrettanto pacifico che la sentenza del giudice amministrativo si atteggia in modo differente a seconda che abbia ad oggetto una situazione oppositiva o una vera e propria pretesa nonchè a seconda del vizio accolto.
Nel caso di specie, in cui è stato annullato un atto di diniego, l’esecuzione della decisione del giudice amministrativo passata in giudicato, presuppone il riesercizio del potere, nel rispetto però del principio conformativo.
L’Amministrazione, infatti, nel pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, non può prescindere dal contenuto della sentenza del giudice amministrativo che ha accolto il ricorso accertando la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del relativo status.
L’Adunanza Plenaria ha rilevato, infatti, che dopo l’entrata in vigore del codice di processo amministrativo l'azione davanti al giudice amministrativo è “qualificabile come avente ad oggetto direttamente il fatto, senza doversi limitare all'esame tramite il prisma dell'atto (cfr., in questo senso, C.d.S., adunanza plenaria, 23 marzo 2011, n. 3). Da ciò discende che l'accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non potrà non essere vincolante nei confronti dell'azione amministrativa (…): tale assetto appare, oltretutto, coerente con l'impostazione soggettiva dell'azione giudiziale amministrativa in precedenza richiamata e in linea con l'orientamento interpretativo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui l'amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del giudice amministrativo, non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (in questo senso, cfr. CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis c. Grecia)”.
Ricorda, inoltre, l’Adunanza Plenaria, che in base all'art. 112, comma primo, del codice, su tutte le parti incombe l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un'ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionali scanditi dall'art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ove il diritto alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante complemento della tutela offerta dall'ordinamento in sede giurisdizionale).
Nel caso di specie, il ricorrente vittorioso ha chiesto la declaratoria di nullità ex art. 21 septies della L. 241/90 del decreto del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2014 che ha nuovamente respinto – per motivi mai dedotti in precedenza – la sua istanza diretta al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
A sostegno della propria impugnativa ha dedotto che l’annullamento dell’atto precedente era intervenuto per vizi sostanziali, avendo il Tribunale riconosciuto la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status rivendicato; ha poi rilevato che le ragioni ora addotte per respingere nuovamente la sua istanza avrebbero dovuto semmai essere dedotte in quella sede e non introdotte solo adesso al fine di eludere la statuizione del giudice amministrativo; ha poi aggiunto che la tesi dell’Amministrazione si scontrerebbe con l’avvenuto riconducibilità dell’evento alla causa di servizio e che comunque l’eventuale colpa non inciderebbe sul diritto all’attribuzione dello status.
La tesi del ricorrente è condivisibile.
Nell’accogliere il ricorso questo Tribunale ha accertato l’esistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere: sul punto si è quindi formato il giudicato.
L’Amministrazione, anziché dare esecuzione alla pronuncia del Tribunale, ha adottato un nuovo provvedimento con il quale ha nuovamente respinto la domanda del ricorrente facendo ricorso a circostanze e valutazioni mai dedotte in precedenza, sebbene deducibili fin dall’inizio: detto atto, fondato su circostanze strumentali, introdotte al fine di non conformarsi alla statuizione del giudice, si pone in contrasto con il principio di buona fede al cui rispetto è tenuta la P.A.
Detto provvedimento risulta adottato in violazione/elusione di giudicato, e come tale deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 21 septies della L. 241/90.
L’Amministrazione dovrà quindi provvedere a dare corretta attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I Ter n. 1300/2014, riconoscendo al ricorrente lo status di Vittima del Dovere e provvedendo ad attribuirgli i conseguenti benefici, nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto:
-- dichiara nullo ai sensi dell’art. 21 septies della L. 241/90 il decreto del Ministero dell’Interno del 14/5/2014 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/961;
-- ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I Ter n. 1330/2014 nei termini indicati in motivazione;
-- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Emanuela27

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Emanuela27 »

Grazie Antoniomlg.
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

Ragazzi buonasera
ho un quesito da porre soprattutto agli appartenenti arma.
che punteggio conferisce essere vittima del dovere per il calcolo per l'avanzamento a M.a.s.ups???
grazie


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

montegrotto72 ha scritto:Ragazzi buonasera
ho un quesito da porre soprattutto agli appartenenti arma.
che punteggio conferisce essere vittima del dovere per il calcolo per l'avanzamento a M.a.s.ups???
grazie
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ciao montegrotto.
il punteggio per "vittime del dovere"
non è in stretta correlazione con la promozione a MASUPS.....

evidentemente hai un pochetto di confusione
ciao
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

mi hanno detto al nucleo comando che con il calcolo per l'avanzamento, lo status di vittima del dovere, come per i trasferimenti fuori regione, hanno un punteggio


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

antoniomlg non vorrei che nell'esercito sia diverso


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

montegrotto72 ha scritto:mi hanno detto al nucleo comando che con il calcolo per l'avanzamento, lo status di vittima del dovere, come per i trasferimenti fuori regione, hanno un punteggio
montegrotto72 ha scritto:antoniomlg non vorrei che nell'esercito sia diverso

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ciao
la legge che tutela le "vittime del dovere"
è unica
è dello stato
------
per il resto non saprei dirti
l'avanzamento a masups come avviene?
per punteggio
per anzianità
o
come?
per quale motivo non essere vittima del dovere dovrebbe essere una discriminante???
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da avt8 »

montegrotto72 ha scritto:mi hanno detto al nucleo comando che con il calcolo per l'avanzamento, lo status di vittima del dovere, come per i trasferimenti fuori regione, hanno un punteggio


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da avt8 »

montegrotto72 ha scritto:Ragazzi buonasera
ho un quesito da porre soprattutto agli appartenenti arma.
che punteggio conferisce essere vittima del dovere per il calcolo per l'avanzamento a M.a.s.ups???
grazie


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

avt8 ha scritto:
montegrotto72 ha scritto:Ragazzi buonasera
ho un quesito da porre soprattutto agli appartenenti arma.
che punteggio conferisce essere vittima del dovere per il calcolo per l'avanzamento a M.a.s.ups???
grazie


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Per il getra vale 2 punti essere vittima del dovere.


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

montegrotto72 ha scritto:
avt8 ha scritto:
montegrotto72 ha scritto:Ragazzi buonasera
ho un quesito da porre soprattutto agli appartenenti arma.
che punteggio conferisce essere vittima del dovere per il calcolo per l'avanzamento a M.a.s.ups???
grazie


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Troppi fanghi a Montegrotto offuscono la mente
Per il getra vale 2 punti essere vittima del dovere.


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Scusa mi potresti
dire cosa è il "getra"?

grazie
avt8
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da avt8 »

Il GEtra, e l'ufficio che si occupa dei trasferimenti dei CC,sul territorio nazionale,su richiesta degli interessati,-
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

avt8 ha scritto:Il GEtra, e l'ufficio che si occupa dei trasferimenti dei CC,sul territorio nazionale,su richiesta degli interessati,-

GRAZIE
allora probabilmente essendo una norma
interna definite da circolari e non da leggi
potrebbe essere che si danno dei punteggi in sede di domanda di
trasferimento.
LEONCINO
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da LEONCINO »

Salve a tutti.
Lo status di vittime del dovere fa punteggio su concorsi, ecc.ecc.
Se viene comunicato al proprio ufficio (se si desidera) viene trascritto sulla propria scheda personale.
È vale 10 punti su ogni punto di invalidità. ... esempio nel mio caso avendo avuto un invalidità del 15 per cento, in caso di concorso, trasferimento ecc. vengono conteggiati 150 punti. (comunque una miseria).
Vi è un limite massimo che adesso non ricordo a mente.
un saluto.
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