Costo di ricorso al T.A.R.
Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Saluti a tutti, qualcuno può dirmi quanto potrebbe costarmi un ricorso al T.A.R.
tra spese di avvocato e spese fisse.
Grazie per chi risponderà anche riferendosi alla propria causa.
tra spese di avvocato e spese fisse.
Grazie per chi risponderà anche riferendosi alla propria causa.
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Per quale materia il vuoi fare ricorso al T.A.R. ?STANCHISSIMO ha scritto:Saluti a tutti, qualcuno può dirmi quanto potrebbe costarmi un ricorso al T.A.R.
tra spese di avvocato e spese fisse.
Grazie per chi risponderà anche riferendosi alla propria causa.
- antoniomlg
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Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da antoniomlg »
attenzione
fate attenzione che quando si fà un ricorso
nel caso di perdita e condanna.
le spese a cui si potrebbe essere condannati a pagare
sono tante.
oltre il contributo unificato;
oltre alle eventuali spese legali della controparte
ci sono da mettere in conto le eventuali spese di giustizia
esse nel quantum sono una incognita oggi dice L'avvocato
A.B di genova, che per una causa di "vittime del dovere" 1°-2° 3° grado
si potrebbe facilmente venire condannati a pagare in totale oltre 20.000 ventimila
euro
ciao
fate attenzione che quando si fà un ricorso
nel caso di perdita e condanna.
le spese a cui si potrebbe essere condannati a pagare
sono tante.
oltre il contributo unificato;
oltre alle eventuali spese legali della controparte
ci sono da mettere in conto le eventuali spese di giustizia
esse nel quantum sono una incognita oggi dice L'avvocato
A.B di genova, che per una causa di "vittime del dovere" 1°-2° 3° grado
si potrebbe facilmente venire condannati a pagare in totale oltre 20.000 ventimila
euro
ciao
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Riconoscimento 2 assegno funzionale ora pagato a chi è in servizio e non agli aventi diritto che sono andati im pensione durante il blocco.avt8 ha scritto:Per quale materia il vuoi fare ricorso al T.A.R. ?STANCHISSIMO ha scritto:Saluti a tutti, qualcuno può dirmi quanto potrebbe costarmi un ricorso al T.A.R.
tra spese di avvocato e spese fisse.
Grazie per chi risponderà anche riferendosi alla propria causa.
Ed un secondo ricorso contro il diniego di una causa di servizio espressa dal C.D.V
Grazie avt8.
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Ciao a tutti.
La prima causa è il riconoscimento e relativo adeguamento pensionistico a chi pur avendo maturato un assegno funzionale nel periodo del blocco, ed essendo andato in pensione in questo periodo non si è visto riadeguare l'importo pensionistico con ciò che di diritto qli spetta.
Il secondo ricorso e contro un diniego espresso dalla C.D.V
La prima causa è il riconoscimento e relativo adeguamento pensionistico a chi pur avendo maturato un assegno funzionale nel periodo del blocco, ed essendo andato in pensione in questo periodo non si è visto riadeguare l'importo pensionistico con ciò che di diritto qli spetta.
Il secondo ricorso e contro un diniego espresso dalla C.D.V
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
IL costo di un'avvocato onesto e intorno ai 1500 euro più 300 euro di contributo unificato-STANCHISSIMO ha scritto:Ciao a tutti.
La prima causa è il riconoscimento e relativo adeguamento pensionistico a chi pur avendo maturato un assegno funzionale nel periodo del blocco, ed essendo andato in pensione in questo periodo non si è visto riadeguare l'importo pensionistico con ciò che di diritto qli spetta.
Il secondo ricorso e contro un diniego espresso dalla C.D.V
In caso di rigetto del ricorso, il giudice può compnsare le spese-oppure condannarti ad una somma che va dai 1000 ai 1500- euro- qualora il Ministero si costituisce-
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Grazie tanto avt8, mi sembrano cifre oneste, è giusto per non andare alla cieca e prima di dargli l'incarico gli chiedo il preventivo.
Ti ringrazio lunedi mi attivo per il mio primo ricorso per il riconoscimento dell'assegno funzionale non inserito nel calcolo del montante pensionistico.
Ciao e grazie.
Ti ringrazio lunedi mi attivo per il mio primo ricorso per il riconoscimento dell'assegno funzionale non inserito nel calcolo del montante pensionistico.
Ciao e grazie.
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da antoniomlg »
STANCHISSIMO ha scritto:Grazie tanto avt8, mi sembrano cifre oneste, è giusto per non andare alla cieca e prima di dargli l'incarico gli chiedo il preventivo.
Ti ringrazio lunedi mi attivo per il mio primo ricorso per il riconoscimento dell'assegno funzionale non inserito nel calcolo del montante pensionistico.
Ciao e grazie.
come ho scritto qualche post sopra,
alle cifre che ha indicato avt8 che approfitto per salutare
si potrebbero aggiungere le spese di giustizia.
ciao
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da STANCHISSIMO »
Peccato, ma ora sono incazzato nero e mi sento defraudato di un mio diritto acquisito, non cela faccio più ad aspettare.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Suggerirei di fare molta attenzione al "ricorso facile": pare che controparte adesso non solo si costituisca ma con domanda riconvenzionale contesti il decreto che attribuisce la qualifica di VdD (se emesso su provvedimento di altra AG) e chieda la restituzione delle somme già corrisposte...
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da asus »
Carissimo collega
Anche io dopo 11 mesi di malattia e cmo FINALMENTE riformato
e come te FORSE anche a me il CdV non ha riconosciuto dopo anni
una ipertensione e cosi ANZICCHE rivolgermi al TAR ho fatto ricorso
e sono in attesa di risposta dal mio avvocato al costo di 1000,00 euro
presso la CORTE DEI conti ti allego la sentenza che la puoi anche trovare
tra i miei post di alcuni mesi orsono
Tanti cari saluti e che tutto vada per il meglio
Importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore del personale in servizio
Finalmente la decisione che tanti, tantissimi appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio attendevano.
La Cassazione a Sezioni Unite conferma la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale tutt’ora in attività.
Una decisione di straordinaria importanza soprattutto per tutti coloro che si sono visti negare la dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni con provvedimenti notificati successivamente al gennaio 2002. Difatti, come noto, dopo tale data i provvedimenti amministrativi sulla dipendenza da causa di servizio emessi nel rispetto del d.P.R. 461/2001 costituiscono accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (l’art. 12 del suddetto dPR recita: “Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”).
Tale disposizione normativa giustamente preoccupa tutti coloro che, in servizio attivo, si sono visti respingere le proprie istanze, tenuto conto che nell’unicità dell’accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata.
Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.
È evidente quindi l'importanza di poter oggi ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell'adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.
Finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l'interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), ritenuta unica giurisdizione competente per il personale in attività di servizio.
In pratica, finora, il personale in attività aveva solo una parziale tutela dei propri diritti. Il Tar, infatti, nonostante la finalità della pronuncia amministrativa ex art. 12 dPR 461/2001 sulla dipendenza da causa di servizio, difficilmente ritiene ammissibile il ricorso diretto a sindacare nel merito la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) sul presupposto della “discrezionalità tecnica” di detto parere. Inoltre, quando il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all'annullamento dell’atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all’Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade!
I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi.
In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell'infermità o della lesione in rapporto all'attività prestata disponendo a tal fine l'acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell'interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio.
La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con una sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell’Amministrazione.
La decisione della Corte ha oltretutto l’effetto di annullare il decreto negativo, che verrà sostituito da un nuovo provvedimento emesso in ottemperanza della decisione giudiziale, senza rischi di amare sorprese.
Orientati dalla nostra pluriennale esperienza nel diritto pensionistico, avevamo da tempo deciso di ricorrere alla Corte dei Conti avverso i decreti negativi riguardanti il personale in servizio, con lo specifico obiettivo di ottenere una sentenza che dichiarasse unicamente la dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la (successiva) pensione privilegiata.
Tuttavia, alcune pronunce della Corte dei conti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo possibile per il personale in servizio impugnare i decreti negativi sulla dipendenza esclusivamente dinanzi al TAR, e ciò nonostante l’unicità d’accertamento stabilita dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che, come sopra detto, avrebbe effetti sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.
Stando così le cose, con un apposito ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Ministero della Difesa abbiamo chiesto di affermare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi in cui si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio del personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico ancora in attività di servizio, quale presupposto del diritto a “successiva” pensione privilegiata.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’importantissima ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, ci ha dato ragione.
Dopo avere espressamente negato ogni rilevanza alla circostanza che il ricorrente si trovi ancora in servizio, ha accolto il ricorso confermando la giurisdizione dell’adita Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta dal personale in servizio quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata.
A questo punto, finalmente, anche il personale in servizio potrà avere piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti etc.), nel pieno rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa.
Non solo, il ricorso dinanzi alla Corte dei conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l’interessato la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.
Considerazioni conclusive sulla TUTELA GIURISDIZIONALE
Sono compatibili i due contestuali ricorsi:
dinanzi alla Corte dei conti ai fini dell’accertamento della causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
dinanzi al TAR ai fini dell’equo indennizzo.
Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.
Anche io dopo 11 mesi di malattia e cmo FINALMENTE riformato
e come te FORSE anche a me il CdV non ha riconosciuto dopo anni
una ipertensione e cosi ANZICCHE rivolgermi al TAR ho fatto ricorso
e sono in attesa di risposta dal mio avvocato al costo di 1000,00 euro
presso la CORTE DEI conti ti allego la sentenza che la puoi anche trovare
tra i miei post di alcuni mesi orsono
Tanti cari saluti e che tutto vada per il meglio
Importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore del personale in servizio
Finalmente la decisione che tanti, tantissimi appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio attendevano.
La Cassazione a Sezioni Unite conferma la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale tutt’ora in attività.
Una decisione di straordinaria importanza soprattutto per tutti coloro che si sono visti negare la dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni con provvedimenti notificati successivamente al gennaio 2002. Difatti, come noto, dopo tale data i provvedimenti amministrativi sulla dipendenza da causa di servizio emessi nel rispetto del d.P.R. 461/2001 costituiscono accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (l’art. 12 del suddetto dPR recita: “Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”).
Tale disposizione normativa giustamente preoccupa tutti coloro che, in servizio attivo, si sono visti respingere le proprie istanze, tenuto conto che nell’unicità dell’accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata.
Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.
È evidente quindi l'importanza di poter oggi ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell'adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.
Finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l'interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), ritenuta unica giurisdizione competente per il personale in attività di servizio.
In pratica, finora, il personale in attività aveva solo una parziale tutela dei propri diritti. Il Tar, infatti, nonostante la finalità della pronuncia amministrativa ex art. 12 dPR 461/2001 sulla dipendenza da causa di servizio, difficilmente ritiene ammissibile il ricorso diretto a sindacare nel merito la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) sul presupposto della “discrezionalità tecnica” di detto parere. Inoltre, quando il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all'annullamento dell’atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all’Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade!
I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi.
In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell'infermità o della lesione in rapporto all'attività prestata disponendo a tal fine l'acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell'interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio.
La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con una sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell’Amministrazione.
La decisione della Corte ha oltretutto l’effetto di annullare il decreto negativo, che verrà sostituito da un nuovo provvedimento emesso in ottemperanza della decisione giudiziale, senza rischi di amare sorprese.
Orientati dalla nostra pluriennale esperienza nel diritto pensionistico, avevamo da tempo deciso di ricorrere alla Corte dei Conti avverso i decreti negativi riguardanti il personale in servizio, con lo specifico obiettivo di ottenere una sentenza che dichiarasse unicamente la dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la (successiva) pensione privilegiata.
Tuttavia, alcune pronunce della Corte dei conti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo possibile per il personale in servizio impugnare i decreti negativi sulla dipendenza esclusivamente dinanzi al TAR, e ciò nonostante l’unicità d’accertamento stabilita dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che, come sopra detto, avrebbe effetti sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.
Stando così le cose, con un apposito ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Ministero della Difesa abbiamo chiesto di affermare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi in cui si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio del personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico ancora in attività di servizio, quale presupposto del diritto a “successiva” pensione privilegiata.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’importantissima ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, ci ha dato ragione.
Dopo avere espressamente negato ogni rilevanza alla circostanza che il ricorrente si trovi ancora in servizio, ha accolto il ricorso confermando la giurisdizione dell’adita Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta dal personale in servizio quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata.
A questo punto, finalmente, anche il personale in servizio potrà avere piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti etc.), nel pieno rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa.
Non solo, il ricorso dinanzi alla Corte dei conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l’interessato la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.
Considerazioni conclusive sulla TUTELA GIURISDIZIONALE
Sono compatibili i due contestuali ricorsi:
dinanzi alla Corte dei conti ai fini dell’accertamento della causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
dinanzi al TAR ai fini dell’equo indennizzo.
Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da polizia »
Il diniego dell'ipertensione arteriosa e' molto frequente, strano, contrariamente ai manuali sulle cause di servizio che cito qui di seguito.
"Fermo restando che, teoricamente, qualunque malattia o infermità può essere richiesta ci sembra opportuno precisare che, in base alla nostra esperienza ultradecennale soprattutto presso la CMO di Roma, la più grande d’Italia, le malattie che hanno più probabilità di essere riconosciute come sì dipendenti dal Comitato di Verifica e che hanno la valutazione della menomazione più favorevole sono sostanzialmente quattro: l’ipertensione arteriosa, la gastroduodenite, la bronchite cronica e l’artrosi della colonna vertebrale in tutte le loro sfumature".
"Fermo restando che, teoricamente, qualunque malattia o infermità può essere richiesta ci sembra opportuno precisare che, in base alla nostra esperienza ultradecennale soprattutto presso la CMO di Roma, la più grande d’Italia, le malattie che hanno più probabilità di essere riconosciute come sì dipendenti dal Comitato di Verifica e che hanno la valutazione della menomazione più favorevole sono sostanzialmente quattro: l’ipertensione arteriosa, la gastroduodenite, la bronchite cronica e l’artrosi della colonna vertebrale in tutte le loro sfumature".
- antoniomlg
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Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da antoniomlg »
di quali manuali parli????polizia ha scritto:Il diniego dell'ipertensione arteriosa e' molto frequente, strano, contrariamente ai manuali sulle cause di servizio che cito qui di seguito.
"Fermo restando che, teoricamente, qualunque malattia o infermità può essere richiesta ci sembra opportuno precisare che, in base alla nostra esperienza ultradecennale soprattutto presso la CMO di Roma, la più grande d’Italia, le malattie che hanno più probabilità di essere riconosciute come sì dipendenti dal Comitato di Verifica e che hanno la valutazione della menomazione più favorevole sono sostanzialmente quattro: l’ipertensione arteriosa, la gastroduodenite, la bronchite cronica e l’artrosi della colonna vertebrale in tutte le loro sfumature".
potresti postare qualcosa?
o magari rimandarci ad un link??
ciao
e GRAZIE
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da polizia »
Ho difficoltà ad inserire gli allegati. Se non riesco vedi la casella mail. Ciao
Re: Costo di ricorso al T.A.R.
Messaggio da arsenico60 »
......sarà ma a me, hanno bocciato la bronchite cronica, l'atrosi cervicale con discopatia, nonchè l'pertensione ed altro tutte riconosciute dalla cmo di Roma, ma bocciate dal comitato di verifica.polizia ha scritto:Il diniego dell'ipertensione arteriosa e' molto frequente, strano, contrariamente ai manuali sulle cause di servizio che cito qui di seguito.
"Fermo restando che, teoricamente, qualunque malattia o infermità può essere richiesta ci sembra opportuno precisare che, in base alla nostra esperienza ultradecennale soprattutto presso la CMO di Roma, la più grande d’Italia, le malattie che hanno più probabilità di essere riconosciute come sì dipendenti dal Comitato di Verifica e che hanno la valutazione della menomazione più favorevole sono sostanzialmente quattro: l’ipertensione arteriosa, la gastroduodenite, la bronchite cronica e l’artrosi della colonna vertebrale in tutte le loro sfumature".
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