Cari colleghi, in data odierna mi è stato notificato il decreto del Ministero della Difesa dove purtroppo NON mi viene riconosciuta la causa di servizio e come idoneo parziale tra poco dovrò lasciare l'Arma.
Ora chiedo, ma in base all'art. 10 della legge 241/90, non mi doveva pervenire prima un preavviso di rigetto dell'istanza dove uno aveva 10 giorni per eventuali osservazioni?
Nel decreto non si fa riferimento ai 10 giorni ma solamente i 60 giorni per il ricorso al TAR e 120 al Presidente della Repubblica.
Inoltre in caso di ricorso al TAR se vi è stata tale omissione può influire positivamente sul ricorso medesimo?
Un saluto a tutti gli utenti del forum
Non riconoscimento causa servizio
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Re: Non riconoscimento causa servizio
Messaggio da aeronatica »
Egregio buongiorno.
Per rispondere al tuo quesito ti confermo che la mancanza del preavviso ex art. 10 bis è motivo di vizio del procedimento esperito e quindi del provvedimento assunto solo qualora.......la determinazione espressa aavrebbe potuto essere diversa da quella emessa!
Cioè: viene negata la dipendenza perchèil Comitato non rileva fatti di servizio aventi capacità ed efficacia lesiva nell'etiopatogenesi dell'infermità insorta.......quando invece.....esistono documenti comprovanti fatti certi che hanno generato l'insorgenza della patologia ( infortuni, ferite/lesioni, patologie professionali, denunce, minacce, aggressioni, procedimenti penali, interventi in situazioni di gravità straordinarie, conflitti a fuoco, omicidi) che sono stati omessi .......casualmente....dall'istruttoria trasmessa al Comitato.
Cioè......se tu hai documenti da depositare nel procedimento che potrebbero (o meglio che avrebbero potuto!!!!)far modificare la determinazione assunta allora la violazione ex art. 10 bis conduce all'annullamento dell'atto......altrimenti è aria fritta e non conviene impugnare.
Perà posso garantirti che non sei il primo caso che poi impugnando riesco ad ottenere un annullamento del decreto di rigetto....nel caso di specie proprio per colleghi riformati parziali che a fronte del rigetto vedono cessare il rapporto di servizio.
Per ora ti consiglio VIVAMENTE di richiedere il transito nei ruoli civili ai sensi della legge n 266/99....hai tempo 30 giorni dalla notifica del decreto di rigetto così da transitare in aspettativa mantenere ancora lo stipendio fino a quando non ti assegneranno con l'invito a presentarti (se mi contatti telefonicamente a voce ti posso spiegare meglio).
Ti chiedo cortesemente, se desideri una disamina gratuita della tua posizione, di fidarti ed inviarmi via mail (popibear2001@ahoo.it) una copia del decreto (se vuoi anche occultata dei tuoi dati anagrafici) dalla quale io possa leggere la diagnosi dell'infermità respinta con una brevissima tua relazione del servizio svolto.
Mi serve poter leggere la tua istanza di riconoscimento e se possibile la relazione informativa redatta per essa dal tuo comando.
Non credere che la situazione non si possa trasformare in positiva e favorevole per te con un decreto di accoglimento perchè ciò è proprio quello che il Ministero vuole che tu creda.
BISOGNA VALUTARE LA QUESTIONE E VICENDA DI CUI SI TRATTA.
Io sono a Milano (tel. 0254101348 - fax 0254120842) ma in condizione di intervenire in tutta Italia - SOLO SE CI SONO LE CONDIZIONI PER IMPUGNARE ALTRIMENTI E' UTILITA' PER ENTRAMBI NON AGIRE NEMMENO.
Resto a disposizione per una semplice valutazione e parere.
Poi, ovviamente, libero di agire o non agire come meglio credi.
Un saluto
Per rispondere al tuo quesito ti confermo che la mancanza del preavviso ex art. 10 bis è motivo di vizio del procedimento esperito e quindi del provvedimento assunto solo qualora.......la determinazione espressa aavrebbe potuto essere diversa da quella emessa!
Cioè: viene negata la dipendenza perchèil Comitato non rileva fatti di servizio aventi capacità ed efficacia lesiva nell'etiopatogenesi dell'infermità insorta.......quando invece.....esistono documenti comprovanti fatti certi che hanno generato l'insorgenza della patologia ( infortuni, ferite/lesioni, patologie professionali, denunce, minacce, aggressioni, procedimenti penali, interventi in situazioni di gravità straordinarie, conflitti a fuoco, omicidi) che sono stati omessi .......casualmente....dall'istruttoria trasmessa al Comitato.
Cioè......se tu hai documenti da depositare nel procedimento che potrebbero (o meglio che avrebbero potuto!!!!)far modificare la determinazione assunta allora la violazione ex art. 10 bis conduce all'annullamento dell'atto......altrimenti è aria fritta e non conviene impugnare.
Perà posso garantirti che non sei il primo caso che poi impugnando riesco ad ottenere un annullamento del decreto di rigetto....nel caso di specie proprio per colleghi riformati parziali che a fronte del rigetto vedono cessare il rapporto di servizio.
Per ora ti consiglio VIVAMENTE di richiedere il transito nei ruoli civili ai sensi della legge n 266/99....hai tempo 30 giorni dalla notifica del decreto di rigetto così da transitare in aspettativa mantenere ancora lo stipendio fino a quando non ti assegneranno con l'invito a presentarti (se mi contatti telefonicamente a voce ti posso spiegare meglio).
Ti chiedo cortesemente, se desideri una disamina gratuita della tua posizione, di fidarti ed inviarmi via mail (popibear2001@ahoo.it) una copia del decreto (se vuoi anche occultata dei tuoi dati anagrafici) dalla quale io possa leggere la diagnosi dell'infermità respinta con una brevissima tua relazione del servizio svolto.
Mi serve poter leggere la tua istanza di riconoscimento e se possibile la relazione informativa redatta per essa dal tuo comando.
Non credere che la situazione non si possa trasformare in positiva e favorevole per te con un decreto di accoglimento perchè ciò è proprio quello che il Ministero vuole che tu creda.
BISOGNA VALUTARE LA QUESTIONE E VICENDA DI CUI SI TRATTA.
Io sono a Milano (tel. 0254101348 - fax 0254120842) ma in condizione di intervenire in tutta Italia - SOLO SE CI SONO LE CONDIZIONI PER IMPUGNARE ALTRIMENTI E' UTILITA' PER ENTRAMBI NON AGIRE NEMMENO.
Resto a disposizione per una semplice valutazione e parere.
Poi, ovviamente, libero di agire o non agire come meglio credi.
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Re: Non riconoscimento causa servizio
Messaggio da aeronatica »
Buon giorno a tutti.
A riprova di quanto scritto qualche giorno fa, ecco, di seguito, sentenza di accoglimento del gravame depositata in data 12.12.14 dal TAR di Torino proprio in merito alla violazione ex art. 10bis.
Decreto del Ministero annullato!
Non mi esprimo minimamente, invece, sui ritenuti .......sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ......dato che siamo alle solite e per avere giustizia il privato deve pagare e la P.A. che sbaglia viola la legge e non invia avviso ex art. 10 bis - per per inciso non è rilievo formale ma sostanziale vizio di legge - non paga mai i propri errori!!!!!!
Art. 26 c.p.a., art. 91 c.c. e Corte di Cassazione dispongono che la condanna alle spese di lite eguano la soccombenza e che la compensazione non è la regola, bensì l'eccezione!!!!!
Ma l'Italia è l'italia!
Se non altro, ad onor del vero, ciò viene fatto valere (non sempre) anche quando è il ricorrente a soccombere.
Buona lettura.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
A riprova di quanto scritto qualche giorno fa, ecco, di seguito, sentenza di accoglimento del gravame depositata in data 12.12.14 dal TAR di Torino proprio in merito alla violazione ex art. 10bis.
Decreto del Ministero annullato!
Non mi esprimo minimamente, invece, sui ritenuti .......sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ......dato che siamo alle solite e per avere giustizia il privato deve pagare e la P.A. che sbaglia viola la legge e non invia avviso ex art. 10 bis - per per inciso non è rilievo formale ma sostanziale vizio di legge - non paga mai i propri errori!!!!!!
Art. 26 c.p.a., art. 91 c.c. e Corte di Cassazione dispongono che la condanna alle spese di lite eguano la soccombenza e che la compensazione non è la regola, bensì l'eccezione!!!!!
Ma l'Italia è l'italia!
Se non altro, ad onor del vero, ciò viene fatto valere (non sempre) anche quando è il ricorrente a soccombere.
Buona lettura.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Re: Non riconoscimento causa servizio
Con il presente ricorso straordinario al P.d.R., il CdS delinea il metodo sul riconoscimento delle cause di servizio.
Esso riferisce:
--------------------------------------
-) - Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.
1) - La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.
2) - Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. , organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.
3) - Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.
4) - Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.
5) - In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
6) - Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.
7) - E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).
8) - Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.
9) - Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.
10) - Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500356 - Public 2015-02-04 -
--------------------------------------------------------------------------------
Numero 00356/2015 e data 04/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014
NUMERO AFFARE 04795/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso mancato riconoscimento della dipendenza Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, che respinge l'istanza di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancata dipendenza da causa di servizio di infermità.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso ,proposto in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
Il primo maresciallo luogotenente E.I. -OMISSIS-, attuale ricorrente, impugna chiedendone l'annullamento il decreto ministeriale n. -OMISSIS- , con il quale si respinge, in conformità al parere reso in data -OMISSIS-– esso stesso impugnato -, la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo con la motivazione della mancanza del requisito essenziale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità:
- " gastroduodenite e colite spastica".
La domanda di riconoscimento di dipendenza dal servizio dell'affezione reca la data -OMISSIS-, aveva riscontrato l'infermità all'odierno istante giudicandola ascrivibile alla tabella A, categoria 8°, misura massima, non pronunciandosi su altra patologia per rinunzia dell'interessato alla definizione della pratica.
Il successivo -OMISSIS- chiedeva la concessione del beneficio economico, con esito nei menzionati provvedimenti di rigetto, impugnati con il presente atto di gravame.
Considerato:
Controdeduce la relazione ministeriale eccependo in via preliminare alla valutazione degli elementi di merito l'inammissibilità del ricorso per presunto difetto di sindacabilità degli atti impugnati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica: la Sezione vi prescinde.
Il ricorso è infondato.
Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.
La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità, patologia o lesione appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.
Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. (comitato di verifica per le cause di servizio), organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.
Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.
Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.
E nella specie non si ravvisano vizi di logicità del procedimento tali da integrare il denunciato eccesso di potere.
In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.
E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07). Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.
Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.
Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia infondato.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Esso riferisce:
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-) - Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.
1) - La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.
2) - Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. , organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.
3) - Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.
4) - Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.
5) - In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
6) - Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.
7) - E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).
8) - Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.
9) - Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.
10) - Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500356 - Public 2015-02-04 -
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Numero 00356/2015 e data 04/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014
NUMERO AFFARE 04795/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso mancato riconoscimento della dipendenza Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, che respinge l'istanza di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancata dipendenza da causa di servizio di infermità.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso ,proposto in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
Il primo maresciallo luogotenente E.I. -OMISSIS-, attuale ricorrente, impugna chiedendone l'annullamento il decreto ministeriale n. -OMISSIS- , con il quale si respinge, in conformità al parere reso in data -OMISSIS-– esso stesso impugnato -, la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo con la motivazione della mancanza del requisito essenziale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità:
- " gastroduodenite e colite spastica".
La domanda di riconoscimento di dipendenza dal servizio dell'affezione reca la data -OMISSIS-, aveva riscontrato l'infermità all'odierno istante giudicandola ascrivibile alla tabella A, categoria 8°, misura massima, non pronunciandosi su altra patologia per rinunzia dell'interessato alla definizione della pratica.
Il successivo -OMISSIS- chiedeva la concessione del beneficio economico, con esito nei menzionati provvedimenti di rigetto, impugnati con il presente atto di gravame.
Considerato:
Controdeduce la relazione ministeriale eccependo in via preliminare alla valutazione degli elementi di merito l'inammissibilità del ricorso per presunto difetto di sindacabilità degli atti impugnati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica: la Sezione vi prescinde.
Il ricorso è infondato.
Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.
La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità, patologia o lesione appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.
Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. (comitato di verifica per le cause di servizio), organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.
Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.
Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.
E nella specie non si ravvisano vizi di logicità del procedimento tali da integrare il denunciato eccesso di potere.
In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.
E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07). Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.
Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.
Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia infondato.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro
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