Buongiorno
vorrei una delucidazione in merito al ricongiungimento familiare o legge 100, in quanto ho una gran confusione sull eventuale procedura da seguire.
Io appartenente all'Arma provo, da anni e a domanda, a chiedere il trasferimento per la mia regione di origine ovvero la puglia. Mia moglie invece è dipendente statale a tempo ind. nell'azienda sanitaria locale in qualita' di infermiere prof.
La domanda è la seguente:
qualora venisse accettata la mia domanda di trasferimento presso la regione da me richiesta, mia moglie può chiedere il ricongiungimento familiare? oppure c'è un altra strada da seguire? poichè varie persone interpellate mi hanno etto che questo si può chiedere solo in caso di trasferimento d'ufficio.
Ringrazio anticipatamente.
Ricongiungimento familiare
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Ricongiungimento familiare
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
L’articolo 17 della legge 266/99 prevede che il «coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate […] trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, […] ha diritto, (sempre che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 29/1993), all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».
L’articolo 1 della legge 100/87, con riferimento al coniuge convivente del personale militare trasferito d’autorità, assicura il diritto ad essere impiegato, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. La norma è disposta a favore degli impiegati di ruolo nelle amministrazioni statali.
Ne discende che, effettivamente, presupposto di applicazione della citata normativa sembra essere un trasferimento d'autorità, quindi non a domanda.
L'eventuale diversa interpretazione da aprte di un giudice sarebbe, forse, la sua ultima risorsa.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
L’articolo 1 della legge 100/87, con riferimento al coniuge convivente del personale militare trasferito d’autorità, assicura il diritto ad essere impiegato, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. La norma è disposta a favore degli impiegati di ruolo nelle amministrazioni statali.
Ne discende che, effettivamente, presupposto di applicazione della citata normativa sembra essere un trasferimento d'autorità, quindi non a domanda.
L'eventuale diversa interpretazione da aprte di un giudice sarebbe, forse, la sua ultima risorsa.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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