trasferimento

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cinzia 2
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Iscritto il: mer set 08, 2010 9:24 pm

trasferimento

Messaggio da cinzia 2 »

Buona sera, sono un agente del Corpo Forestale dello Stato, nel 2007 ho terminato il corso da allieva agente, sono stata assegnata a 1000 km da casa.
Sono sposata con 2 bambini, mio marito lavora presso un azienda privata, successivamente a tale assegnazione il CFS ha decretato il regolamento sui trasferimenti che prevede il trascorrere di 5 anni in sede di prima assegnazione per trasferirsi.
Le chiedo, è possibile decretare un regolamento ed imporlo a chi già in forza.


paolo65

Re: trasferimento

Messaggio da paolo65 »

non sono un esperto, ma ad occhio e croce un regolamento a chi dovrebbe essere rivolto se non a chi appartiene ad una Amministrazione,in questo caso,dello Stato?Se lei abita nel condominio Posalaquaglia e le si rivolge l'amministratore del condominio Deciocavallo intimandole qualcosa lei cosa risponde?Come minimo un pernacchio.In ogni caso ritengo possa fare domanda motivata in ogni momento dell'anno anche se la vedo dura data la sua scarsa anzianità..un saluto.
Golf Charlie

Re: trasferimento

Messaggio da Golf Charlie »

CINZIA 2, in realtà tanto l'attuale "regolamento interno del CFS" (approvato con D.C.C. 16 luglio 2009, modificato con D.C.C. 7 aprile 2010), quanto quello precedente in vigore (D.C.C. 20 dicembre 2007) ti hanno favorito e non danneggiato!!!

Le FFPP civili (al pari di quelle militari e delle FFAA) possono infatti dotarsi (è consentito dalle speciali norme di ordinamento) di regolamenti interni anche, tra le altre, in questa materia. Se non si avvalgono di tale facoltà, però, restano soggette (come chiunque altro) alle leggi in vigore e, nel tuo specifico caso, a quella che ti riporto:
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
... omissis ...
Art. 17
Assunzioni in servizio.
... omissis ...
Co. 3
I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla
legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo,
non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non
può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti
nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta
espressamente.
... omissis ...
Preferiresti, forse, che ti si applicasse il periodo di 7 anni, anziché di 5?
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