MISSIONE AMBASCIATE
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Messaggio da karluk61 »
Buongiorno a tutti! negli anni passati ho svolto servizio per la durata di due anni presso l'Ambasciata Italiana a Tripoli (Libia). La domanda che volevo porre è; gli anni effettuati in Missione estera valgono il doppio di quelli regolarmente versati al fine del raggiungimento dei 35 anni di effettivo servizio? Grazie per chi sa darmi una risposta, visto che in Ufficio sono all'oscuro di tutto (come al solito)!!
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da luigino2010 »
......le missioni nelle ambasciate italiane all'estero valgono nella misura di 9/12 cioè un anno vale 9 mesi in più cioè il 75% in più (ART. 23), ma solo se le rappresentanze diplomatiche si trovano in zone disagiate o particolarmente disagiate, l'ufficio che deve sapere queste cose è quello amministrativo (da noi CNA) , sono loro che una volta che vai in pensione devono provvedere alla compilazione del modello PA04 inserendo le suddette maggiorazioni, chiaramente valgono ai fini del raggiungimento dei 35 anni di servizio . ciao
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da oreste.vignati »
essendo anche io molto interessato, ti chiedo, art.23 di quale legge. Grazie da ora per l'informazioneluigino2010 ha scritto:......le missioni nelle ambasciate italiane all'estero valgono nella misura di 9/12 cioè un anno vale 9 mesi in più cioè il 75% in più (ART. 23), ma solo se le rappresentanze diplomatiche si trovano in zone disagiate o particolarmente disagiate, l'ufficio che deve sapere queste cose è quello amministrativo (da noi CNA) , sono loro che una volta che vai in pensione devono provvedere alla compilazione del modello PA04 inserendo le suddette maggiorazioni, chiaramente valgono ai fini del raggiungimento dei 35 anni di servizio . ciao
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da luigino2010 »
......sul mio decreto di pensione è scritto così: MAGGIORAZIONE SERVIZIO ESTERO 9/12 (ART. 23) non so quale sia la legge che regola tale maggiorazione del servizio, per il resto ho specificato tutto nel mio precedente post. ciao
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da luigino2010 »
Servizi speciali:
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:
•indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
•indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
•servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
•servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
•servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
•servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
•maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
•il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
•servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
•osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
•servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
•servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
•servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
•campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
•servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
•servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
•servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:
•il corso di laurea;
•il corso di specializzazione post - laurea;
•i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).
A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.
Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.
Servizi non riscattabili
Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:
•diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
•diploma di laurea conseguito all’estero se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
•deportato civile in tempo di guerra;
•servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:
•indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
•indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
•servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
•servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
•servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
•servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
•maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
•il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
•servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
•osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
•servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
•servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
•servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
•campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
•servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
•servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
•servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:
•il corso di laurea;
•il corso di specializzazione post - laurea;
•i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).
A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.
Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.
Servizi non riscattabili
Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da oreste.vignati »
grazie per la celerità e la precisione, ora cercherò mi farmi riconoscere i periodi lavorati all'estero prima del 1997. buona giornata
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da oreste.vignati »
credo che questo tipo di maggiorazione possa essere riconosciuto in aggiunta al limite dei cinque anni. farò le opportune verifiche e posterò eventuali risposte positive.
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da Carminiello »
Ciao Oreste, ci sono passato: aeronavigazione 1/3, missioni Nazioni Unite particolarmente disagiate per ben quasi 3 anni (zone di guerra)....ma in tutto mi hanno fatto riscattare 5 anni (a pagamento, ovviamente). Ho insistito perchè il mio comando inoltrasse una successiva richiesta, ma l'INPDAP mi ha risposto che nn procedevano al calcolo e delibera di riscatto perchè risultava che avevo già raggiunto il massimo, appunto, dei 5 anni.
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da oreste.vignati »
Grazie per le informazioni, ieri ho presentato richiesta per il riconoscimento del periodo all'estero. Appena giungono notizie le posterò'. Credo che andrò prima in pensione, ma la speranza è' l'ultima a morire, hai visto mai che trovo qualche funzionario competente. Un saluto
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da maorichief »
Salve, poichè anch'io ho prestato servizio in ambasciata (Teheran) volevo sapere se ci sono aggiornamenti a riguardo. Grazie
Re: MISSIONE AMBASCIATE
Carminiello ha scritto:Da ricordare, sempre nel massimo di 5 anni.
Xxxxxxxxxxxxxxxc
Se già hai 25 anni di servizio, frontiera, ambasciate ,missioni ONU o altre maggiorazioni previste non hanno nessun valore per l'aumento dei 5 anni max riscattabili, come dice giustamente carminello.
Re: MISSIONE AMBASCIATE
Buonasera a tutti,
il servizio di missione estera in ambasciate (credo solo sedi disagiate o particolarmente disagiate), come peraltro anche altri tipi di servizi esteri o di confine, se effettuati prima del 1997, portano maggiorazioni che possono concorrere al raggiungimento di più di 5 anni di supervalutazione.
Se effettuati dopo tale data, concorrono al raggiungimento dei 5 anni di supervalutazione in tempi minori ma comunque con un massimo di 5 anni.
il servizio di missione estera in ambasciate (credo solo sedi disagiate o particolarmente disagiate), come peraltro anche altri tipi di servizi esteri o di confine, se effettuati prima del 1997, portano maggiorazioni che possono concorrere al raggiungimento di più di 5 anni di supervalutazione.
Se effettuati dopo tale data, concorrono al raggiungimento dei 5 anni di supervalutazione in tempi minori ma comunque con un massimo di 5 anni.
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Re: MISSIONE AMBASCIATE
Messaggio da maorichief »
Grazie per le rapidissime risposte. Mi sono arruolato l'8 maggio del 1982 (3°Aus) no anni fuori, prestato servizio Ambitalia Sofia dal agosto 95 a giugno 96 e Ambitalia Teheran da novembre 96 a dicembre 97 più 4 anni e mezzo di missione UNMIK in Kosovo da tra il 1999 ed il 2005. All'uff personale della Questura di BS nei conteggi dello stato di servizio non mi han tenuto conto di nulla tanto che teoricamente dovrei andare in pensione a marzo del 2019. Ieri mi ha contattato un collega che era a Sofia con me e mi ha detto, come riportato anche da Carlo64 che gli anni fatti prima di dicembre 97 dovrebbero concorre ad una supervalutazione. Sono interessato a conoscere se c'è qualcuno nella mia stessa situazione o che magari possa darmi maggiori delucidazioni in merito. Grazie ancora a tutti.
Re: MISSIONE AMBASCIATE
Io ho svolto servizio di frontiera dalla 1986 al 1989 . Ho riscattato i periodi di 1/2 ed di 1/3. Poi ho riscattato i restanti periodi di 1/5 con 36 anni di servizio.
Sono in pensione fine 2016. Ma i riscatti di frontiera anno fatto il cumulo nel max dei 5 anni previsti.
A questo punto mi viene logico pensare che la regola che conoscevo, del 1997, ha valenza per quelli che al 1997 avessero maturato e già superato il limite dei 5 anni.
Saluti
Sono in pensione fine 2016. Ma i riscatti di frontiera anno fatto il cumulo nel max dei 5 anni previsti.
A questo punto mi viene logico pensare che la regola che conoscevo, del 1997, ha valenza per quelli che al 1997 avessero maturato e già superato il limite dei 5 anni.
Saluti
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