Maggiorazione del quinto
Re: Maggiorazione del quinto
Guardate cosa è successo a questi finanzieri,
- ) che hanno presentato domanda, accettata dall’Amministrazione di appartenenza, di collocamento in congedo con diritto a pensione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 3 novembre 1997 n. 375, non convertito in legge e che dettava disposizioni restrittive inerenti il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipato.
- ) Nella vigenza di tale decreto-legge la medesima Amministrazione ha reso edotto il personale interessato, ivi dunque compresi gli appellati anzidetti, della necessità alternativa di confermare la domanda di collocamento in congedo ma senza diritto a pensione per effetto dello ius superveniens, ovvero di revocare la domanda medesima.
- ) Gli attuali appellati non hanno dato alcuna risposta a tale interpello, non manifestando pertanto alcuna volontà al riguardo; e in dipendenza di ciò l’Amministrazione ha pertanto disposto la loro collocazione in congedo senza diritto a pensione.
Per capire meglio la vicenda vi invito a leggere la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l'Appello dell'Amministrazione a tal riguardo.
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11/09/2012 201204813 Sentenza 4
N. 04813/2012REG.PROV.COLL.
N. 08991/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2009, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. F., P. P. e M. A., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266; M. M.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, n. 18 dd. 2 gennaio 2009 resa tra le parti e concernente corresponsione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 8. della L. 23 dicembre 1994 n. 724.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G. F., P. P. e M. A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi l’Avvocato dello Stato Maurizio Greco per le Amministrazioni appellanti e l’Avv. OMISSIS, in sostituzione dell’Avv. OMISSIS, per gli appellati G. F., P. P. e M. A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Gli attuali appellati, F. G., P. P., A. M. e M. M. sono Marescialli della Guardia di Finanza che hanno presentato domanda, accettata dall’Amministrazione di appartenenza, di collocamento in congedo con diritto a pensione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 3 novembre 1997 n. 375, non convertito in legge e che dettava disposizioni restrittive inerenti il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipato.
Nella vigenza di tale decreto-legge la medesima Amministrazione ha reso edotto il personale interessato, ivi dunque compresi gli appellati anzidetti, della necessità alternativa di confermare la domanda di collocamento in congedo ma senza diritto a pensione per effetto dello ius superveniens, ovvero di revocare la domanda medesima.
Gli attuali appellati non hanno dato alcuna risposta a tale interpello, non manifestando pertanto alcuna volontà al riguardo; e in dipendenza di ciò l’Amministrazione ha pertanto disposto la loro collocazione in congedo senza diritto a pensione.
Il G. il P., il M. e il M. hanno pertanto proposto ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, rispettivamente sub R.G. 1033 del 1998, sub R.G. 1027 del 1998, sub R.G.1036 del 1998 e sub R.G. 1028 del 1998, al fine di ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente al predetto D.L. 375 del 1997.
La Sezione II dell’adito T.A.R., rispettivamente con ordinanza cautelare n. 287, n. 281, n. 290 e n. 282, emesse tutte in data 28 gennaio 1998 nei procedimenti ora riferiti, ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati che avevano imposto l’alternativa di cui al citato interpello senza disciplinare la possibilità di presentare domanda di revoca condizionata all’accertamento della legittimità costituzionale della decretazione d’urgenza.
A far tempo dal 16 febbraio 1998 il G., il P., il M. e il M., in dipendenza di tali provvedimenti cautelari e in accoglimento di apposite istanze da loro prodotte, sono stati reincorporati.
Giova sin d’ora evidenziare che, susseguentemente, i ricorsi proposti in primo grado dal G. sub R.G. 1033 del 1998, dal P. sub R.G. 1027 del 1998 e dal M. sub R.G. 1028 del 1998 sono stati rispettivamente con sentenze nn. 6081, 6084 e 6083 dd. 23 giugno 2008 rese sempre dalla Sez. II dell’adito T.A.R. che li hanno dichiarati improcedibili avendo gli interessati dichiarato di aver ottenuto in via stragiudiziale quanto da loro chiesto, mentre il ricorso proposto sub R.G. 1036 del 1998 dal M. è stato definito con decreto decisorio n. 6647 dd. 8 luglio 2009 che ha dichiarato il ricorso medesimo perento a’ sensi dell’allora vigente art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205 come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n.133, non avendo il ricorrente presentato nuova istanza di fissazione di udienza.
1.2.1. Dopo la reintegrazione in servizio il G., il P., il M. e il M. hanno presentato sub R.G. 2034 del 1999 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, un ulteriore ricorso chiedendo l’annullamento delle circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 392869 dd. 10 novembre 1998 e n. 432065 dd. 7 dicembre 1998, nonché l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 8, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per il periodo intercorrente tra l’accettazione della domanda di collocamento in congedo e la loro riammissione in servizio, fino alla data dell’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
In tal modo gli attuali appellati hanno pertanto chiesto il riconoscimento della sussistenza, per il periodo di interruzione del servizio, del diritto al trattamento economico di cui all’ultimo periodo dell’art. 13, comma 8, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Tale comma così dispone: “Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’arti. 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorché accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l’anzianità di servizio maturata all’atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti”.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, mediante le anzidette sue circolari n. 392869 dd. 10 novembre 1998 e n. 432065 dd. 7 dicembre 1998 ha denegato la sussistenza del diritto di cui trattasi
L’amministrazione ha, invero, denegato la sussistenza del diritto con le gravate circolari, sulla scorta del seguente percorso argomentativo:
1) la riammissione è stata operata sulla base dell’ordinanza giudiziale e non per effetto del comma 54 dell’art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 che, confermando il blocco dei pre-pensionamenti, per il periodo 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 1998), fatta esclusione per i soggetti in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, ha dato facoltà agli interessati con dimissioni accettate o collocati a riposo anteriormente alla data del 3 novembre 2007, di revocare la domanda o di essere riammessi in servizio;
2) il successivo comma 55 dell’anzidetto art. 54 prevede l’applicazione della disposizione invocata dagli interessati (art. 13, comma 8, della L. 724 del 1994) solo per il personale che ha esercitato la facoltà di revoca.
Avverso la posizione assunta dall’Amministrazione il G., il P., il M. e il M. hanno dedotto innanzi al T.A.R. articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il travisamento della situazione di fatto come delineata dalle citate ordinanze giudiziali, la carenza assoluta di motivazione, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta e la falsa applicazione dell’art,. 13, comma 8, della L. 724 del 1994.
1.2.2. Con sentenza interlocutoria n. 6479 dd. 16 luglio 2007 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha disposto l’acquisizione agli atti di causa, da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, di acquisire una dettagliata relazione sulla vicenda corredata da ogni relativa documentazione.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ed a seguito dell’incombente interlocutorio ha ribadito per parte propria la legittimità delle predette circolari, rimarcando particolarmente la circostanza che nelle domande di riammissione in servizio i ricorrenti avevano richiamato le ordinanze giudiziali e non avevano espressamente manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all’art. 59, comma 54, della L. 449 del 1997 e che per tale motivo essi avevano potuto usufruire dell’art. 1, lett. a) del D.M. 31 marzo 1998, recante la programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari ex L. 449 del 197, destinato ai casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997.
In tal modo – sempre secondo l’Amministrazione – i medesimi ricorrenti hanno potuto pertanto essere posti in congedo con effetto giuridico dalla data di decorrenza delle originarie dimissioni e con accesso al pensionamento dal 1° aprile 1998, non venendo pertanto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 1, lett. b) del medesimo decreto, che, con disposizione meno favorevole, ha predisposto un diverso calendario di uscite programmate.
1.2.3. Con sentenza n. 18 dd. 2 gennaio 2009 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso del G., del P., del M. e del M..
Secondo il giudice di primo grado, “è pacifico che i ricorrenti hanno chiesto di essere riammessi in servizio e di beneficiare del trattamento economico di cui all’art. 13, comma 8, della L. 724 del 1994. Nella formulazione dell’istanza, la eventuale revoca della domanda di dimissioni (sussistendone le condizioni, cosa di cui pure i ricorrenti dubitano nella memoria depositata in data 22 giugno 2007, essendo le dimissioni già accettate) avrebbe necessariamente influito sul giudizio da essi instaurato al fine di tutelare i propri diritti pensionistici con i mezzi offerti dall’ordinamento, anche avverso le disposizioni restrittive recate dalla decretazione d’urgenza nelle more vigente. Il richiamo all’ordinanza cautelare contenuto nella predetta istanza, indi, lungi dal poter essere qualificato quale sostanziale rinuncia da parte dei ricorrenti ad avvalersi di prerogative inerenti la continuità economica del rapporto di impiego assicurate dal legislatore nel susseguirsi di modifiche della disciplina dei pensionamenti, non poteva che essere interpretato quale salvaguardia delle domande giudizialmente già azionate, nonché delle condizioni per formulare quelle eventualmente conseguenti, nelle more della definizione del contenzioso pendente. La posizione assunta dall’Amministrazione risulta indi, da un lato, connotata da un eccessivo formalismo nella parte in cui valorizza esclusivamente la premessa relativa all’intervenuta sospensiva (che, tra altro, non ha ordinato la riammissione in servizio dei ricorrenti ma ha solo sospeso le impugnate circolari con una pronunzia “additiva”) e, dall’altro, palesemente strumentale al conseguimento indiretto proprio di quell’effetto (revoca sic et simpliciter della domanda di pensionamento) che i ricorrenti, ritenendolo lesivo dei propri diritti, avevano voluto evitare, non corrispondendo all’originario interpello dell’Amministrazione e interponendo, in vece, azione giudiziale all’epoca pendente. Nulla muta considerando la configurazione successivamente impressa ai rapporti in parola per effetto dell’intervenuto D.M. 31 (recte: 30) marzo 1998 (ed alla struttura motivazionale del provvedimento di riammissione), trattandosi di scelte operate autonomamente dall’Amministrazione in conseguenza dell’impostazione conferita alla vicenda e con effetti inconferenti ai fini qui in discussione. In accoglimento del ricorso, per quanto di interesse, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti per cui è causa. Alle somme da corrispondersi a tale titolo dall’amministrazione vanno aggiunti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione dalla data di maturazione dei ratei fino al soddisfo, tenendo conto dei principi espressi nella statuizione del Consiglio di Stato, A. P., 15 giugno 1998, n. 3”.
Lo stesso giudice ha integralmente compensato tra le parti le spese del relativo grado di giudizio.
2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedono la riforma di tale sentenza,
Dopo aver diffusamente riepilogato gli antefatti del ricorso definito con la sentenza qui impugnata, le Amministrazioni appellanti hanno evidenziato che nelle more dei predetti ricorsi proposti dal G. sub R.G. 1033 del 1998, dal P. sub R.G. 1027 del 1998 e dal M. sub R.G. 1028 del 1998, gli stessi attuali appellanti hanno adito anche la Corte dei Conti mediante due separati ricorsi al fine di ottenere da un lato l’accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente al D.L. 375 del 1997 per il periodo in cui essi sono rimasti in congedo e, dall’altro, al fine del riconoscimento in loro favore del beneficio di cui all’art. 4, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1997 n. 265 consistente nell’attribuzione di sei scatti al personale in congedo “a domanda”.
In tale contesto, pertanto, ad avviso delle Amministrazioni medesime non solo i ricorsi proposti sub R.G. 1033 del 1998, sub R.G. 1027 del 1998 e sub R.G. 1028 del 1098 (nonché il ricorso proposto sub R.G. 1036 del 1098, ove fosse stata ripresentata la domanda di fissazione dell’udienza di trattazione), ma anche il ricorso erroneamente accolto dal giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
In subordine, ad avviso delle Amministrazioni medesime il ricorso accolto dal giudice di primo grado avrebbe dovuto essere respinto, posto che l’indennità chiesta dal G., dal P., dal M. e dal M. poteva essere loro concessa solo se essi fossero stati considerati in servizio ad ogni effetto dopo il 31 dicembre 1997, così come disposto dall’art. 1, lett. b), del D.M. 30 marzo 1998.
2.2. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il G., il P. e il M., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.3. Non si è, viceversa, costituito in giudizio il M..
3. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto, posto che l’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie data dal giudice di primo grado confligge – all’evidenza – con lo stesso dato letterale della disciplina medesima, nonché con la sua complessiva e ineludibile ratio.
4.2. L’art. 59, comma 55, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 dispone che “con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994 n.724”.
Con D.M. 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dd. 31 marzo 1998, è stata quindi adottata la disciplina di “programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della L. 27 dicembre 1997 n. 449”..
L’art. 1 di tale decreto dispone che per il personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui trova applicazione l’art. 6, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1997 n. 165, e che ha presentato domanda per l’accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall’Amministrazione di appartenenza, l’accesso medesimo è consentito secondo le seguenti, due modalità:
a) al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;
b) alle date indicate in un’apposita tabella parte integrante del decreto medesimo, a condizione che i requisiti di età ivi indicati e l’anzianità contributiva massima siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della L. 449 del 1997.
Ciò posto, risulta ben evidente che gli attuali appellati ricadono nella situazione contemplata dalla surriportata lett. a) del D.M. 30 marzo 1998, posto che essi hanno idoneamente presentato entro la data del 31 dicembre 1997 la domanda di collocamento in congedo e, pertanto, alla data dell’1 aprile 1998 essi hanno potuto accedere al pensionamento per anzianità.
Come a ragione hanno evidenziato le Amministrazioni appellate, nei casi di specie la riammissione è stata operata sulla base di ordinanze cautelari disposte in sede giudiziale e non già per effetto dell’art. 59, comma 54, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 che ha confermato il blocco dei pre-pensionamenti, per il periodo 3 novembre 1997 all’1 gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge stessa con l’esclusione per coloro che erano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, dando quindi facoltà agli interessati con dimissioni accettate o collocati a riposo anteriormente alla data del 3 novembre 2007 di revocare la domanda o di essere riammessi in servizio.
Inoltre, esplicitamente il susseguente comma 55 prevede l’applicazione dell’art. 13, comma 8, della L. 724 del 1994 soltanto per il personale che ha esercitato la facoltà di revoca: il che, per l’appunto, non è avvenuto per gli appellati, i quali hanno potuto utilmente essere collocati in congedo con diritto a pensione con disciplina più favorevole rispetto a coloro che sono viceversa assoggettati al regime di cui alla lettera b) dello stesso D.M. 30 marzo 1998.
Deve pertanto concludersi nel senso che nel “sistema” così delineato non è possibile omogeneizzare i trattamenti economici previsti dalla lett. a) e dalla lett. b) del D.M. 30 marzo 1998, posto che la ratio del sistema stesso postula la loro distinzione in ragione della diversa data di collocamento in quiescenza: e ciò in modo del tutto congruente con il sopraordinato art. 54, comma 55, della L. 449 del 1997.
5. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto – respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa integralmente le spese e gli onorari del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2012
- ) che hanno presentato domanda, accettata dall’Amministrazione di appartenenza, di collocamento in congedo con diritto a pensione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 3 novembre 1997 n. 375, non convertito in legge e che dettava disposizioni restrittive inerenti il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipato.
- ) Nella vigenza di tale decreto-legge la medesima Amministrazione ha reso edotto il personale interessato, ivi dunque compresi gli appellati anzidetti, della necessità alternativa di confermare la domanda di collocamento in congedo ma senza diritto a pensione per effetto dello ius superveniens, ovvero di revocare la domanda medesima.
- ) Gli attuali appellati non hanno dato alcuna risposta a tale interpello, non manifestando pertanto alcuna volontà al riguardo; e in dipendenza di ciò l’Amministrazione ha pertanto disposto la loro collocazione in congedo senza diritto a pensione.
Per capire meglio la vicenda vi invito a leggere la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l'Appello dell'Amministrazione a tal riguardo.
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11/09/2012 201204813 Sentenza 4
N. 04813/2012REG.PROV.COLL.
N. 08991/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2009, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. F., P. P. e M. A., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266; M. M.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, n. 18 dd. 2 gennaio 2009 resa tra le parti e concernente corresponsione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 8. della L. 23 dicembre 1994 n. 724.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G. F., P. P. e M. A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi l’Avvocato dello Stato Maurizio Greco per le Amministrazioni appellanti e l’Avv. OMISSIS, in sostituzione dell’Avv. OMISSIS, per gli appellati G. F., P. P. e M. A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Gli attuali appellati, F. G., P. P., A. M. e M. M. sono Marescialli della Guardia di Finanza che hanno presentato domanda, accettata dall’Amministrazione di appartenenza, di collocamento in congedo con diritto a pensione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 3 novembre 1997 n. 375, non convertito in legge e che dettava disposizioni restrittive inerenti il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipato.
Nella vigenza di tale decreto-legge la medesima Amministrazione ha reso edotto il personale interessato, ivi dunque compresi gli appellati anzidetti, della necessità alternativa di confermare la domanda di collocamento in congedo ma senza diritto a pensione per effetto dello ius superveniens, ovvero di revocare la domanda medesima.
Gli attuali appellati non hanno dato alcuna risposta a tale interpello, non manifestando pertanto alcuna volontà al riguardo; e in dipendenza di ciò l’Amministrazione ha pertanto disposto la loro collocazione in congedo senza diritto a pensione.
Il G. il P., il M. e il M. hanno pertanto proposto ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, rispettivamente sub R.G. 1033 del 1998, sub R.G. 1027 del 1998, sub R.G.1036 del 1998 e sub R.G. 1028 del 1998, al fine di ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente al predetto D.L. 375 del 1997.
La Sezione II dell’adito T.A.R., rispettivamente con ordinanza cautelare n. 287, n. 281, n. 290 e n. 282, emesse tutte in data 28 gennaio 1998 nei procedimenti ora riferiti, ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati che avevano imposto l’alternativa di cui al citato interpello senza disciplinare la possibilità di presentare domanda di revoca condizionata all’accertamento della legittimità costituzionale della decretazione d’urgenza.
A far tempo dal 16 febbraio 1998 il G., il P., il M. e il M., in dipendenza di tali provvedimenti cautelari e in accoglimento di apposite istanze da loro prodotte, sono stati reincorporati.
Giova sin d’ora evidenziare che, susseguentemente, i ricorsi proposti in primo grado dal G. sub R.G. 1033 del 1998, dal P. sub R.G. 1027 del 1998 e dal M. sub R.G. 1028 del 1998 sono stati rispettivamente con sentenze nn. 6081, 6084 e 6083 dd. 23 giugno 2008 rese sempre dalla Sez. II dell’adito T.A.R. che li hanno dichiarati improcedibili avendo gli interessati dichiarato di aver ottenuto in via stragiudiziale quanto da loro chiesto, mentre il ricorso proposto sub R.G. 1036 del 1998 dal M. è stato definito con decreto decisorio n. 6647 dd. 8 luglio 2009 che ha dichiarato il ricorso medesimo perento a’ sensi dell’allora vigente art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205 come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n.133, non avendo il ricorrente presentato nuova istanza di fissazione di udienza.
1.2.1. Dopo la reintegrazione in servizio il G., il P., il M. e il M. hanno presentato sub R.G. 2034 del 1999 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, un ulteriore ricorso chiedendo l’annullamento delle circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 392869 dd. 10 novembre 1998 e n. 432065 dd. 7 dicembre 1998, nonché l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 8, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per il periodo intercorrente tra l’accettazione della domanda di collocamento in congedo e la loro riammissione in servizio, fino alla data dell’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
In tal modo gli attuali appellati hanno pertanto chiesto il riconoscimento della sussistenza, per il periodo di interruzione del servizio, del diritto al trattamento economico di cui all’ultimo periodo dell’art. 13, comma 8, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Tale comma così dispone: “Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’arti. 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorché accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l’anzianità di servizio maturata all’atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti”.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, mediante le anzidette sue circolari n. 392869 dd. 10 novembre 1998 e n. 432065 dd. 7 dicembre 1998 ha denegato la sussistenza del diritto di cui trattasi
L’amministrazione ha, invero, denegato la sussistenza del diritto con le gravate circolari, sulla scorta del seguente percorso argomentativo:
1) la riammissione è stata operata sulla base dell’ordinanza giudiziale e non per effetto del comma 54 dell’art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 che, confermando il blocco dei pre-pensionamenti, per il periodo 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 1998), fatta esclusione per i soggetti in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, ha dato facoltà agli interessati con dimissioni accettate o collocati a riposo anteriormente alla data del 3 novembre 2007, di revocare la domanda o di essere riammessi in servizio;
2) il successivo comma 55 dell’anzidetto art. 54 prevede l’applicazione della disposizione invocata dagli interessati (art. 13, comma 8, della L. 724 del 1994) solo per il personale che ha esercitato la facoltà di revoca.
Avverso la posizione assunta dall’Amministrazione il G., il P., il M. e il M. hanno dedotto innanzi al T.A.R. articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il travisamento della situazione di fatto come delineata dalle citate ordinanze giudiziali, la carenza assoluta di motivazione, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta e la falsa applicazione dell’art,. 13, comma 8, della L. 724 del 1994.
1.2.2. Con sentenza interlocutoria n. 6479 dd. 16 luglio 2007 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha disposto l’acquisizione agli atti di causa, da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, di acquisire una dettagliata relazione sulla vicenda corredata da ogni relativa documentazione.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ed a seguito dell’incombente interlocutorio ha ribadito per parte propria la legittimità delle predette circolari, rimarcando particolarmente la circostanza che nelle domande di riammissione in servizio i ricorrenti avevano richiamato le ordinanze giudiziali e non avevano espressamente manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all’art. 59, comma 54, della L. 449 del 1997 e che per tale motivo essi avevano potuto usufruire dell’art. 1, lett. a) del D.M. 31 marzo 1998, recante la programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari ex L. 449 del 197, destinato ai casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997.
In tal modo – sempre secondo l’Amministrazione – i medesimi ricorrenti hanno potuto pertanto essere posti in congedo con effetto giuridico dalla data di decorrenza delle originarie dimissioni e con accesso al pensionamento dal 1° aprile 1998, non venendo pertanto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 1, lett. b) del medesimo decreto, che, con disposizione meno favorevole, ha predisposto un diverso calendario di uscite programmate.
1.2.3. Con sentenza n. 18 dd. 2 gennaio 2009 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso del G., del P., del M. e del M..
Secondo il giudice di primo grado, “è pacifico che i ricorrenti hanno chiesto di essere riammessi in servizio e di beneficiare del trattamento economico di cui all’art. 13, comma 8, della L. 724 del 1994. Nella formulazione dell’istanza, la eventuale revoca della domanda di dimissioni (sussistendone le condizioni, cosa di cui pure i ricorrenti dubitano nella memoria depositata in data 22 giugno 2007, essendo le dimissioni già accettate) avrebbe necessariamente influito sul giudizio da essi instaurato al fine di tutelare i propri diritti pensionistici con i mezzi offerti dall’ordinamento, anche avverso le disposizioni restrittive recate dalla decretazione d’urgenza nelle more vigente. Il richiamo all’ordinanza cautelare contenuto nella predetta istanza, indi, lungi dal poter essere qualificato quale sostanziale rinuncia da parte dei ricorrenti ad avvalersi di prerogative inerenti la continuità economica del rapporto di impiego assicurate dal legislatore nel susseguirsi di modifiche della disciplina dei pensionamenti, non poteva che essere interpretato quale salvaguardia delle domande giudizialmente già azionate, nonché delle condizioni per formulare quelle eventualmente conseguenti, nelle more della definizione del contenzioso pendente. La posizione assunta dall’Amministrazione risulta indi, da un lato, connotata da un eccessivo formalismo nella parte in cui valorizza esclusivamente la premessa relativa all’intervenuta sospensiva (che, tra altro, non ha ordinato la riammissione in servizio dei ricorrenti ma ha solo sospeso le impugnate circolari con una pronunzia “additiva”) e, dall’altro, palesemente strumentale al conseguimento indiretto proprio di quell’effetto (revoca sic et simpliciter della domanda di pensionamento) che i ricorrenti, ritenendolo lesivo dei propri diritti, avevano voluto evitare, non corrispondendo all’originario interpello dell’Amministrazione e interponendo, in vece, azione giudiziale all’epoca pendente. Nulla muta considerando la configurazione successivamente impressa ai rapporti in parola per effetto dell’intervenuto D.M. 31 (recte: 30) marzo 1998 (ed alla struttura motivazionale del provvedimento di riammissione), trattandosi di scelte operate autonomamente dall’Amministrazione in conseguenza dell’impostazione conferita alla vicenda e con effetti inconferenti ai fini qui in discussione. In accoglimento del ricorso, per quanto di interesse, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti per cui è causa. Alle somme da corrispondersi a tale titolo dall’amministrazione vanno aggiunti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione dalla data di maturazione dei ratei fino al soddisfo, tenendo conto dei principi espressi nella statuizione del Consiglio di Stato, A. P., 15 giugno 1998, n. 3”.
Lo stesso giudice ha integralmente compensato tra le parti le spese del relativo grado di giudizio.
2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedono la riforma di tale sentenza,
Dopo aver diffusamente riepilogato gli antefatti del ricorso definito con la sentenza qui impugnata, le Amministrazioni appellanti hanno evidenziato che nelle more dei predetti ricorsi proposti dal G. sub R.G. 1033 del 1998, dal P. sub R.G. 1027 del 1998 e dal M. sub R.G. 1028 del 1998, gli stessi attuali appellanti hanno adito anche la Corte dei Conti mediante due separati ricorsi al fine di ottenere da un lato l’accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente al D.L. 375 del 1997 per il periodo in cui essi sono rimasti in congedo e, dall’altro, al fine del riconoscimento in loro favore del beneficio di cui all’art. 4, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1997 n. 265 consistente nell’attribuzione di sei scatti al personale in congedo “a domanda”.
In tale contesto, pertanto, ad avviso delle Amministrazioni medesime non solo i ricorsi proposti sub R.G. 1033 del 1998, sub R.G. 1027 del 1998 e sub R.G. 1028 del 1098 (nonché il ricorso proposto sub R.G. 1036 del 1098, ove fosse stata ripresentata la domanda di fissazione dell’udienza di trattazione), ma anche il ricorso erroneamente accolto dal giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
In subordine, ad avviso delle Amministrazioni medesime il ricorso accolto dal giudice di primo grado avrebbe dovuto essere respinto, posto che l’indennità chiesta dal G., dal P., dal M. e dal M. poteva essere loro concessa solo se essi fossero stati considerati in servizio ad ogni effetto dopo il 31 dicembre 1997, così come disposto dall’art. 1, lett. b), del D.M. 30 marzo 1998.
2.2. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il G., il P. e il M., chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.3. Non si è, viceversa, costituito in giudizio il M..
3. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto, posto che l’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie data dal giudice di primo grado confligge – all’evidenza – con lo stesso dato letterale della disciplina medesima, nonché con la sua complessiva e ineludibile ratio.
4.2. L’art. 59, comma 55, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 dispone che “con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994 n.724”.
Con D.M. 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dd. 31 marzo 1998, è stata quindi adottata la disciplina di “programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della L. 27 dicembre 1997 n. 449”..
L’art. 1 di tale decreto dispone che per il personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui trova applicazione l’art. 6, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1997 n. 165, e che ha presentato domanda per l’accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall’Amministrazione di appartenenza, l’accesso medesimo è consentito secondo le seguenti, due modalità:
a) al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;
b) alle date indicate in un’apposita tabella parte integrante del decreto medesimo, a condizione che i requisiti di età ivi indicati e l’anzianità contributiva massima siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della L. 449 del 1997.
Ciò posto, risulta ben evidente che gli attuali appellati ricadono nella situazione contemplata dalla surriportata lett. a) del D.M. 30 marzo 1998, posto che essi hanno idoneamente presentato entro la data del 31 dicembre 1997 la domanda di collocamento in congedo e, pertanto, alla data dell’1 aprile 1998 essi hanno potuto accedere al pensionamento per anzianità.
Come a ragione hanno evidenziato le Amministrazioni appellate, nei casi di specie la riammissione è stata operata sulla base di ordinanze cautelari disposte in sede giudiziale e non già per effetto dell’art. 59, comma 54, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 che ha confermato il blocco dei pre-pensionamenti, per il periodo 3 novembre 1997 all’1 gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge stessa con l’esclusione per coloro che erano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, dando quindi facoltà agli interessati con dimissioni accettate o collocati a riposo anteriormente alla data del 3 novembre 2007 di revocare la domanda o di essere riammessi in servizio.
Inoltre, esplicitamente il susseguente comma 55 prevede l’applicazione dell’art. 13, comma 8, della L. 724 del 1994 soltanto per il personale che ha esercitato la facoltà di revoca: il che, per l’appunto, non è avvenuto per gli appellati, i quali hanno potuto utilmente essere collocati in congedo con diritto a pensione con disciplina più favorevole rispetto a coloro che sono viceversa assoggettati al regime di cui alla lettera b) dello stesso D.M. 30 marzo 1998.
Deve pertanto concludersi nel senso che nel “sistema” così delineato non è possibile omogeneizzare i trattamenti economici previsti dalla lett. a) e dalla lett. b) del D.M. 30 marzo 1998, posto che la ratio del sistema stesso postula la loro distinzione in ragione della diversa data di collocamento in quiescenza: e ciò in modo del tutto congruente con il sopraordinato art. 54, comma 55, della L. 449 del 1997.
5. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto – respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa integralmente le spese e gli onorari del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2012
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Re: Maggiorazione del quinto
Messaggio da FRANCOPAIANO59 »
la maggiorazione di un quinto vale solo ai fini della buona uscita o tfs che dir si voglia, Ai fini contributivi la maggiorazione e figurativa e spetta indipendentemente se hai fatto il riscatto o maggiorazione come la chiami tu, ma spetta solo se tu vai in congedo con diritto a pensione: raggiunti limiti contributivi, limite d'età o riforma sia essa per causa di servizio o non causa di servizio ....
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Re: Maggiorazione del quinto
Messaggio da FRANCOPAIANO59 »
la maggiorazione di un quinto vale solo ai fini della buona uscita o tfs che dir si voglia, Ai fini contributivi la maggiorazione e figurativa e spetta indipendentemente se hai fatto il riscatto o maggiorazione come la chiami tu, ma spetta solo se tu vai in congedo con diritto a pensione: raggiunti limiti contributivi, limite d'età o riforma sia essa per causa di servizio o non causa di servizio ....
Re: Maggiorazione del quinto
Messaggio da Dario Elio Di Cerbo »
Anche io sono transitato anni fa dalla Polizia di Stato ai ruoli civili della Regione Campania e mi chiedo se la maggiorazione del quinto mi vale considerato che sono rimasto in INDAP. Se qualcuno ha notizie mi faccia sapere. grazie
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