informazione urgente

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

egregio Avvocato, desidererei gentilmente sapere se quanto scritto dalla CMO e' un provvedimento definitivo oppure no.
SUPERATO ALLA DATA DEL 15/12/2014 IL MASSIMO PERIODO DI ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO E PERMANEDO SATO DI TEMPORANEA NON IDONEITA'; A CURA DEL COMANDO DI APPARTENENZA L'APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO ARTICOLI 905 COMMA 5, E 929 COMMA 1 LETT. B) DLGS. 66/201; E' SI IDONEO NELLA CATEGORIA DELLA RISERVA.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MI FECE PRESENTE CHE DOVEVA ESSERE LA MIA AMMINISTRAZIONE A CONGEDARMI, PERO' MI DIEDE ANCORA 180 DI INIDONEITA' AL SMI.
Le chiedo se e' un provvedimento definitivo o devo ritornare allo scadere dei 180 in cmo? grazie


manuele
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 8
Iscritto il: lun dic 01, 2014 3:03 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da manuele »

Rocco 61 la tua risposta dovrebbe essere racchiusa in queste disposizione
Ciao e buona fortuna
manuele

3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità

Il personale dell'Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall'articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.

Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della legge 113/54 e dall'articolo 29 della legge n. 599/54 e dall'articolo 13 della legge 1168 del 1961, l'ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l'inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.

Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.
scusa si ti rispondo in ritardo, e confermo quello che ti ho detto al telefono, il tuo Comando, Uff. amministrazione ha il dovere di inviare (nel tuo caso) al CNA Centro nazionale amministrativo dei carabinieri di chieti, la tua richiesta di pensione (se tu la presenti), se tu fai caso sugli stampati inpdap che tu devi firmare, c'è la causa della richiesta di pensione ( es. per età; per anzianità per infermità) secondo te quale sarà la causa????? SONO OBBLIGATI A METTERE LA " X " SULLA CASELLA "INFERMITA'" UNICA CAUSA POSSIBILE DELLA TUA RICHIESTA.
D.L.66/2010 Sezione V
Cessazione dal servizio permanente
Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d’autorità;
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell’impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell’ articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’ articolo 622.

Qualsiasi militare in servizio permanente non può essere posto in congedo con una causa diversa da quella che dice la legge, il particolare, è solo che se si hanno meno di 15 anni contributivi non si ha diritto a pensione se si viene congedati da causa NON di servizio, se invece è causa di servizio con patologie ascritte almeno ad una categoria ( es. 8ª tab.A ) si ha diritto a pensione tabellare ( privilegiata) o se più conveniente in base agli anni di servizio maturati.
Tutti coloro che per "infermità" vengono riformati o superano il 730 gg,per malattia senza essere riformati, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato 15 anni contributivi,

Art. 929 Infermità
cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; ( in questo caso c'è la Riforma)
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea; ( in questo caso a discrezione della commissione se Riformarti o no, il 99,99% non si viene riformati)
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.( in questo caso c'è la riforma)
Il diritto a pensione è regolato alla circ. inpdap n. 18;19:20;21;22, in base all'arma o al Ministero di appartenenza ( sono tutte uguali ) fermo restando i 15 anni di servizio.
Molti Comandi, nel caso di congedo per superamento dei 730 gg, per infermità, avviano la dispensa dal servizio del militare, ma non sanno come regolarsi per quanto riguarda la pensione, sanno solo che spetta al personale riformato, invece spetta in tutti i casi, a;b;c, dell' art.929, sempre che hanno i famosi 15 anni di servizio.
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

grazie per la risposta.
ma come mai la mia amministrazione gdf mi ha notificato ieri che allo scadere dei 180 gg. devo ancora andare a visita alla cmo?
manuele
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 8
Iscritto il: lun dic 01, 2014 3:03 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da manuele »

si vede che nell'ultimo quinquennio hai superato 730 gg. altrimenti non è possibile che dopo 180 gg. (sempre nell'ultimo quinquennio) ti riformino.
Ciao e in bocca al lupo manuele
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

non ho capito?
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

non ho capito?
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

allo scadere dei 180 gg. sono 910 gg. di aspettativa nel quinquennio.-
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

ma il periodo che va dal 731 gg. di aspettativa al termine dei 180 gg dati dalla cmo in che posizione di stato mi trovo? non e causa di servizio quindi non devo aspettare il cdv.
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: informazione urgente

Messaggio da rocco61 »

nessuno che mi sa rispondere.
i 180 gg. che vanno dal 731 gg di aspettativa per malattia alla nuova visita cmo come vengono classificati?
Rispondi