permessi legge 104 1992

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Luis

permessi legge 104 1992

Messaggio da Luis »

Buonasera
Una domanda da porre a tutti quelli che possano rispondere in modo chiaro.
La nonna di mia moglie è stata riconosciuta invalida ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 volevo sapere se il sottoscritto può usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 comma 3 e se si a quale titolo parente o affine? E che grado ?
La domanda e’ dovuta al fatto che non sono riuscito a capire quale rapporto c’e tra me e la nonna di mia nipote.
Grazie


panorama
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Re: permessi legge 104 1992

Messaggio da panorama »

Fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, l 104/1992.

1) - Punto centrale della presente controversia è l’applicabilità al personale militare delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010, che ha riformulato l’art. 33 della legge n. 104/1992, facendo venir meno i requisiti della esclusività e della continuità dell’assistenza, per la concessione dei benefici ivi previsti.

2) - Sul punto questa sezione condivide l’orientamento da ultimo assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4047 del 12 luglio 2012, richiamata da parte ricorrente, secondo la quale, anche in assenza della prevista ulteriore normativa di dettaglio per il personale militare, le modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 trovano applicazione anche a tale personale.

Il resto si può leggere in sentenza.

Ricorso Accolto.

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19/10/2012 201202057 Sentenza 1


N. 02057/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Katia La Barbera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Musso sito in Palermo, via T.Tasso N.4;

contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11295-098-5.9.6 del 05.07.2011, notificato il 07.07.2011, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - ufficio impiego ufficiali - Roma, ha rigettato la domanda prot. n. e4527/1711/5.15 del 10 maggio 2011 di fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, l 104/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 802/2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato in data 27.7.2011, e depositato il successivo 18.8, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le sono stati negati i benefici della legge n. 104/1992, sul presupposto della non applicabilità, nei suoi confronti, delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 alla normativa di settore.

In tale gravame viene articolata la censura di: Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1° D.Lgs n. 165/2001 in relazione all’art. 33 L. n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Si è costituita l’amministrazione intimata che, con memoria, ha replicato alle deduzioni contenute in ricorso, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Punto centrale della presente controversia è l’applicabilità al personale militare delle modifiche introdotte con la legge n. 183/2010, che ha riformulato l’art. 33 della legge n. 104/1992, facendo venir meno i requisiti della esclusività e della continuità dell’assistenza, per la concessione dei benefici ivi previsti.

Sul punto questa sezione condivide l’orientamento da ultimo assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4047 del 12 luglio 2012, richiamata da parte ricorrente, secondo la quale, anche in assenza della prevista ulteriore normativa di dettaglio per il personale militare, le modifiche introdotte con la legge n. 183/2010 trovano applicazione anche a tale personale.

Conseguentemente il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato; fermo restando che, in conseguenza di tale annullamento, l’amministrazione intimata dovrà riprovvedere sull’istanza di parte ricorrente, in considerazione della vigente normativa in materia.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte ricorrente, in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2012
panorama
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Re: permessi legge 104 1992

Messaggio da panorama »

anche se a che fare con i permessi legge 104/92, richiama anche la licenza ordinaria.

in allegato il chiarimento del Ministero della Difesa datato 21/07/2014
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: permessi legge 104 1992

Messaggio da panorama »

giusto per notizia
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Sì ai tre giorni di permesso mensile previsti ex legge 104 anche se in casa c’è una badante.

Cassazione civile, sez. lavoro, 22 dicembre 2014, n. 27232
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Il lavoratore può usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa previsto dal 3° comma dell’art. 33 della legge 104/92 anche se in casa vi sia altra persona che sia tenuta o che possa provvedere all’assistenza il famigliare disabile.

Diversamente verrebbe frustrato lo scopo perseguito dalla legge in quanto, essendo il lavoratore impegnato con il lavoro, se è vero che all’assistenza del parente provvede altra persona è senz’altro ragionevole ritenere che quest’ultima possa fruire di alcuni giorni di libertà, in coincidenza con la fruizione dei tre giorni di permessi del lavoratore.

Nella specie, la Corte ha riconosciuto il diritto ai tre giorni di permesso mensile ex art. 33 legge 104 pur in presenza di una colf o badante.
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