VITTIME DEL DOVERE
Re: VITTIME DEL DOVERE
il ministero non risponde da 4 mesi alla mia domanda di adeguamento a 500. Avendo avuto seri problemi di salute non ho potuto ancora organizzarmi per il ricorso contro il silenzio rigetto, pensate che faccio in tempo?
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da christian71 »
Che io sappia per un ricorso tramite Tribunale Civile - Sez. Lavoro o non ci sono termini entro la quale ricorrere o sono almeno due anni…Zenmonk ha scritto:il ministero non risponde da 4 mesi alla mia domanda di adeguamento a 500. Avendo avuto seri problemi di salute non ho potuto ancora organizzarmi per il ricorso contro il silenzio rigetto, pensate che faccio in tempo?
Re: VITTIME DEL DOVERE
importo di € 258,03 mensili, corrispondente alle lire 500.000 originariamente previste dalla legge, anziché nella misura di € 500,00.
--------------------------------------------------------
Il Tar di Genova scrive:
1) - La questione giuridica introdotta nel presente giudizio è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, con la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 6156 del 20 dicembre 2013, ha affermato principi coerenti con la tesi qui proposta dalla parte ricorrente.
2) - Ha precisato il giudice d’appello, con tale pronuncia, che le vigenti disposizioni normative equiparano, ai fini del riconoscimento della spettanza dell’assegno de quo, la categoria delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata: l’evoluzione della normativa di settore evidenzia un chiaro intento perequativo del legislatore, cosicché non esiste alcuna ragione sostanziale che giustifichi l’esclusione dell’adeguamento dell’assegno nei confronti di una categoria di soggetti già in precedenza equiparati agli originari assegnatari della provvidenza in questione.
3) - La posizione dell’amministrazione, pertanto, non può essere condivisa, poiché fonte di una “ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”.
Accolto e consiglio cmq. di leggere il tutto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201401812
N. 01812/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. A. B., presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via di Sottoripa, 1/35;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Genova 11 gennaio 2011, n. 7, in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono i genitori di un sottufficiale deceduto nel ….., durante una “missione di pace” nella ex Jugoslavia, mentre eseguiva un intervento di manutenzione su una nave in avaria.
Con ricorso al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, essi avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa al fine di ottenere i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, estesi alle vittime del dovere ed ai soggetti che, in forza dell’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), erano stati equiparati a queste ultime.
Il giudice adito, con la sentenza n. 7 del 11 gennaio 2011, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa; più precisamente, il Tribunale di Genova ha:
1) dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno;
2) accertato la sussistenza dei presupposti previsti dal citato comma 564 per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere;
3) dichiarato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del militare deceduto, alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla legge a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo;
4) condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Il contenuto del diritto dei ricorrenti è stato meglio specificato dal giudice ordinario con riferimento:
a) alla speciale elargizione prevista dall’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, richiamata dall’art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004;
b) allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, previsto dal comma 3 dell’art. 5 citato, a decorrere dal 1° ottobre 2010;
c) all’assistenza psicologica prevista dall’art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206;
d) all’esenzione totale dal ticket per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, prevista dall’art. 9 della legge n. 206/2004;
e) all’assegno vitalizio ex art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Come si evince dalla certificazione in atti, detta sentenza, non impugnata, è passata in giudicato.
L’Amministrazione della difesa vi ha dato esecuzione e, in particolare, ha erogato agli odierni ricorrenti l’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407/1998.
Tale beneficio, però, è stato quantificato nell’importo di € 258,03 mensili, corrispondente alle lire 500.000 originariamente previste dalla legge, anziché nella misura di € 500,00 prevista dall’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”).
Essendo risultati vani i tentativi di ottenere la rideterminazione dell’assegno in via stragiudiziale, gli interessati hanno proposto il presente ricorso per ottemperanza, regolarmente notificato al Ministero della difesa in data 27 giugno 2014 e depositato il successivo 4 luglio, con cui chiedono che venga ordinata l’esatta esecuzione della menzionata sentenza del giudice ordinario e che, in conseguenza, sia rideterminato l’assegno loro spettante nell’importo di € 500,00 mensili, soggetto alla perequazione prevista dall’art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova si è costituita in giudizio in rappresentanza dell’intimato Ministero della difesa, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.
Sostiene la difesa erariale che la legge n. 350/2003 avrebbe aumentato l’importo dell’assegno de quo (da € 258,03 a € 500,00) limitatamente alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, mentre la categoria delle vittime del dovere, che non viene espressamente richiamata dal testo normativo, non potrebbe considerarsi beneficiaria dell’incremento.
La stessa sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, d’altronde, ha fatto esclusivo riferimento alla legge n. 407/1998 istitutiva del beneficio, senza richiamare la normativa successiva di rideterminazione del suo importo.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 20 novembre 2014 e ritenuto in decisione.
La questione giuridica introdotta nel presente giudizio è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, con la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 6156 del 20 dicembre 2013, ha affermato principi coerenti con la tesi qui proposta dalla parte ricorrente.
Ha precisato il giudice d’appello, con tale pronuncia, che le vigenti disposizioni normative equiparano, ai fini del riconoscimento della spettanza dell’assegno de quo, la categoria delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata: l’evoluzione della normativa di settore evidenzia un chiaro intento perequativo del legislatore, cosicché non esiste alcuna ragione sostanziale che giustifichi l’esclusione dell’adeguamento dell’assegno nei confronti di una categoria di soggetti già in precedenza equiparati agli originari assegnatari della provvidenza in questione.
La posizione dell’amministrazione, pertanto, non può essere condivisa, poiché fonte di una “ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”.
Sul piano formale, il giudice d’appello ha anche rilevato come il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, nel disciplinare i tempi e le modalità di erogazione dell’assegno in parola, non abbia inciso in senso restrittivo sull’ambito dei beneficiari, come si evince dal fatto che l’art. 1 fa espresso riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate.
Il successivo art. 4 dello stesso d.P.R., relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile, menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge n. 407/98 (€ 258,23 pari a lire cinquecentomila) ai soli fini dell’individuazione del beneficio in questione, senza voler cristallizzare la misura dell’assegno stesso.
L’applicazione dei principi e dei chiarimenti interpretativi di cui sopra, che il Collegio condivide e fa propri, comporta la diagnosi di fondatezza del presente ricorso che, in conseguenza, deve essere accolto.
Va ordinato al Ministero della difesa, pertanto, di dare puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 7 del 11 gennaio 2011, con attribuzione ai ricorrenti dell’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998 nella misura di € 500,00 mensili, con la perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/1992.
L’Amministrazione provvederà all’adeguamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono equamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 7 del 11 gennaio 2011, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
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Il Tar di Genova scrive:
1) - La questione giuridica introdotta nel presente giudizio è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, con la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 6156 del 20 dicembre 2013, ha affermato principi coerenti con la tesi qui proposta dalla parte ricorrente.
2) - Ha precisato il giudice d’appello, con tale pronuncia, che le vigenti disposizioni normative equiparano, ai fini del riconoscimento della spettanza dell’assegno de quo, la categoria delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata: l’evoluzione della normativa di settore evidenzia un chiaro intento perequativo del legislatore, cosicché non esiste alcuna ragione sostanziale che giustifichi l’esclusione dell’adeguamento dell’assegno nei confronti di una categoria di soggetti già in precedenza equiparati agli originari assegnatari della provvidenza in questione.
3) - La posizione dell’amministrazione, pertanto, non può essere condivisa, poiché fonte di una “ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”.
Accolto e consiglio cmq. di leggere il tutto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201401812
N. 01812/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. A. B., presso il quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via di Sottoripa, 1/35;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Genova 11 gennaio 2011, n. 7, in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono i genitori di un sottufficiale deceduto nel ….., durante una “missione di pace” nella ex Jugoslavia, mentre eseguiva un intervento di manutenzione su una nave in avaria.
Con ricorso al Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, essi avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa al fine di ottenere i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, estesi alle vittime del dovere ed ai soggetti che, in forza dell’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), erano stati equiparati a queste ultime.
Il giudice adito, con la sentenza n. 7 del 11 gennaio 2011, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa; più precisamente, il Tribunale di Genova ha:
1) dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno;
2) accertato la sussistenza dei presupposti previsti dal citato comma 564 per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere;
3) dichiarato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del militare deceduto, alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla legge a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo;
4) condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Il contenuto del diritto dei ricorrenti è stato meglio specificato dal giudice ordinario con riferimento:
a) alla speciale elargizione prevista dall’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, richiamata dall’art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004;
b) allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, previsto dal comma 3 dell’art. 5 citato, a decorrere dal 1° ottobre 2010;
c) all’assistenza psicologica prevista dall’art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206;
d) all’esenzione totale dal ticket per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, prevista dall’art. 9 della legge n. 206/2004;
e) all’assegno vitalizio ex art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Come si evince dalla certificazione in atti, detta sentenza, non impugnata, è passata in giudicato.
L’Amministrazione della difesa vi ha dato esecuzione e, in particolare, ha erogato agli odierni ricorrenti l’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407/1998.
Tale beneficio, però, è stato quantificato nell’importo di € 258,03 mensili, corrispondente alle lire 500.000 originariamente previste dalla legge, anziché nella misura di € 500,00 prevista dall’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”).
Essendo risultati vani i tentativi di ottenere la rideterminazione dell’assegno in via stragiudiziale, gli interessati hanno proposto il presente ricorso per ottemperanza, regolarmente notificato al Ministero della difesa in data 27 giugno 2014 e depositato il successivo 4 luglio, con cui chiedono che venga ordinata l’esatta esecuzione della menzionata sentenza del giudice ordinario e che, in conseguenza, sia rideterminato l’assegno loro spettante nell’importo di € 500,00 mensili, soggetto alla perequazione prevista dall’art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova si è costituita in giudizio in rappresentanza dell’intimato Ministero della difesa, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.
Sostiene la difesa erariale che la legge n. 350/2003 avrebbe aumentato l’importo dell’assegno de quo (da € 258,03 a € 500,00) limitatamente alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, mentre la categoria delle vittime del dovere, che non viene espressamente richiamata dal testo normativo, non potrebbe considerarsi beneficiaria dell’incremento.
La stessa sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, d’altronde, ha fatto esclusivo riferimento alla legge n. 407/1998 istitutiva del beneficio, senza richiamare la normativa successiva di rideterminazione del suo importo.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 20 novembre 2014 e ritenuto in decisione.
La questione giuridica introdotta nel presente giudizio è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, con la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 6156 del 20 dicembre 2013, ha affermato principi coerenti con la tesi qui proposta dalla parte ricorrente.
Ha precisato il giudice d’appello, con tale pronuncia, che le vigenti disposizioni normative equiparano, ai fini del riconoscimento della spettanza dell’assegno de quo, la categoria delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata: l’evoluzione della normativa di settore evidenzia un chiaro intento perequativo del legislatore, cosicché non esiste alcuna ragione sostanziale che giustifichi l’esclusione dell’adeguamento dell’assegno nei confronti di una categoria di soggetti già in precedenza equiparati agli originari assegnatari della provvidenza in questione.
La posizione dell’amministrazione, pertanto, non può essere condivisa, poiché fonte di una “ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”.
Sul piano formale, il giudice d’appello ha anche rilevato come il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, nel disciplinare i tempi e le modalità di erogazione dell’assegno in parola, non abbia inciso in senso restrittivo sull’ambito dei beneficiari, come si evince dal fatto che l’art. 1 fa espresso riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate.
Il successivo art. 4 dello stesso d.P.R., relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile, menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge n. 407/98 (€ 258,23 pari a lire cinquecentomila) ai soli fini dell’individuazione del beneficio in questione, senza voler cristallizzare la misura dell’assegno stesso.
L’applicazione dei principi e dei chiarimenti interpretativi di cui sopra, che il Collegio condivide e fa propri, comporta la diagnosi di fondatezza del presente ricorso che, in conseguenza, deve essere accolto.
Va ordinato al Ministero della difesa, pertanto, di dare puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 7 del 11 gennaio 2011, con attribuzione ai ricorrenti dell’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998 nella misura di € 500,00 mensili, con la perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/1992.
L’Amministrazione provvederà all’adeguamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono equamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 7 del 11 gennaio 2011, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Re: VITTIME DEL DOVERE
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Come si è' espressa laCMO?
Ha risolto tutto?
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Re: VITTIME DEL DOVERE
Grande Pietro: tutto ricomincia con l'anno nuovo e niente è cambiato....anche gli interventi "random" della dottoressa!pietro17 ha scritto:Mah.....come diceva il buon Pappalardo,
RICOMINCIAMO....
Re: VITTIME DEL DOVERE
pietro17 ha scritto:Un abbraccio e un grosso augurio, caro Umberto. Novità?? Dovremmo quasi esserci.
Ho chiamato il call center del CVCS dicendo loro che la mia pratica era stata spedita dal Ministero il 2 dicembre e che quindi secondo le norme avrebbe dovuto essere evasa entro il 2 gennaio 2015: la signora si è fatta una grossa risata dicendo di richiamare tra 4-5 mesi. Ti sembra corretto?
Re: VITTIME DEL DOVERE
Salve a tutti, sono la figlia di un ufficiale di marina deceduto ed equiparato alle vittime del dovere, non so se qui è il posto corretto ma ho letto che sono stati fatti ricorsi per avere l'equiparazione della pensione alle vittime del terrorismo. Siccome quando fu fatta la pratica mi venne detto che non ci sarebbe stata differenza, ed invece c'è, vorrei sapere da chi ha intrapreso le vie legali quale strada ha seguito.
Grazie per l'aiuto
Federica
Grazie per l'aiuto
Federica
Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da STANCHISSIMO »
Scusami Fede5 , se rileggi questo post si parla dell'avv. Andrea Bava, come uno dei migliori avvocati.
Re: VITTIME DEL DOVERE
Messaggio da STANCHISSIMO »
Credo che per la parcella tu possa chiedere, di pagarla in modo più consono alla tua situazione economica.
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