CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

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Johnny
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Iscritto il: mar ago 11, 2009 2:06 pm

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da Johnny »

Caro Roberto, sono felice di essere stato io utile a te per una volta. Ogni tanto mi piace girovagare anche sugli altri siti di ff.pp. e militari per sapere qualcosa di nuovo, leggendo mi sono ricordato che qualcuno era interessato all'argomento delle 2 ore e così ho riportato il link. Ricambio l'abbraccio
Per Panorama: si sa che le sentenze del TAR Lazio sono spesso sfavorevoli al personale, è meglio evitarla come la peste quando si può.
Ciao, Johnny


millico53

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da millico53 »

Gentilmente qualcuno mi può fornire la domanda da presentare entro i 30 giorni per il passaggio ai ruoili civili, sò gia che non è un modulo prestampato, ma come la devo strutturare? come menzionare le sedi dove eventualmente se disponibili farmi mandare'?
Poi dal momento in cui la cmo comunica la non idoneità e io presento tramite comando l istanza, passera del tempo, in quel frangente continuero a percepire lo stipendio "base"?
grazie
domengio

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da domengio »

Ciao Milico,
in effetti dopo che ti viene notificato il decreto sarai chiamato a fare le operazioni di congedo, consegna tessera manette etc etc, e in quella occasione, salvo diversa procedura, è l'ufficio preposto nella Legione che ti chiederà che cosa vuoi fare anche perchè Loro devono scrivere e se presenti domanda di transito devono farti un nuovo decreto per la nuova aspettativa. Per esattezza è il Ministero che ti invia il decreto con la NON dipendenza del comitato. Quando presenti la domanda continuerai a prendere lo stipendio che prendevi prima con la sola differenza che non pagherai più la cassa sottufficiali perchè ti sarà liquidata (i tempi non li conosco) e non prenderei più aumenti fino al transito compiuto.
Per le sedi a me non le hanno fatte chiedere ad altri si ma credo che sia tutto un proforma.
Ciao Domenico
millico53

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da millico53 »

grazie domenico, ma da quando mi darà l esito la commissione di non idoneità, quanto tempo passerà che sarò convocato alla legione per tutto l'iter?sarà qualcosa di imminente visto che entro 30 giorni devo presentare la domanda. . . . sono molto confuso, è un meccanismo troppo complesso quello che si andrà a verificare, poi un altra domanda, quanto è piu o meno il tempo che intercorre dalla presentazione della mia domanda a quando sarò chiamato per riprendere a lavorare presso il nuovo ufficio come personale civile? grazie
domengio

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da domengio »

Ciao Milico,
credo che la prassi sia uniforme a tutti i comandi Legione anche perchè devono rendere conto al Ministero e devono attivarsi per le procedure standard.
Dal giorno che ti viene notificato il decreto, ovviamente parliamo di decreto con la NON dipendenza da causa di serizio, tu devi scegliere di fare domanda per il transito o andare in pensione (con gli anni di servizio che hai maturato in quel momento), quindi è interesse dell'amministrazione sapere cosa tu vuoi fare. Dalla notifica di non dipendenza tu dovrai fare le operazioni di congedo, restituire manette, tessera etc etc e facendo queste operazioni tu potrai presentare anche la domanda di transito. Se nessuno ti chiama dopo la notifica tu puoi fare una cosa molto semplice mettiti al computer e scrivi una semplice domanda facendo riferimento al decreto di non dipendenza e al verbale della cmo che ti giudicava idoneo al transito specificando espressamente di accettare il transito nei ruoli civili, PRESENTALA (ENTRO 30 GIORNI) ANCHE AL TUO ULTIMO COMANDO DI SERVIZIO RICHIEDENDO RICEVUTA DATATA. Credo che ti chiameranno direttamente loro.
Per il transito effettivo si dice che passa da un anno ad un anno e mezzo, salvo complicazioni.
Comunque questo sito ti aiuta molto a capire la prassi. Prenditi qualche ora di tempo e ricerca i vari messaggi di transito dei colleghi così capirai un poco meglio come funzione.
P.S. ricorda che, sei fai domanda di transito, quando ti verrà chiesto specifica sempre che hai chiesto di transitare nei ruoli civile perchè qualche collega, a me è successo, non sbagli e ti tratta la pratica come pensionato perchè non siamo pensionati ma in congedo per il transito e in aspettativa, strano a dirsi ma è vero.
Ciao Domenico
millico53

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da millico53 »

grazie ancora roberto, un ultima domanda, mi spetta la liquidazione dei 7 anni svolti all 'interno dell arma? e poi nel tempo che interocorre tra il congedo e la " nuova assunzione" il mio stipendio come sarà?
domengio

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da domengio »

Caro milico, con sette anni di servizio non hai diritto alla pensione in quanto devono essere minimo 15 gli anni prestati.
Credo che la liquidazione sarà conteggiata con il futuro servizio civile che farai. Nel mio caso io non l'ho presa e la stessa sarà conteggiata quando andrò effettivamente in pensione.
Se sei iscritto alla cassa sottufficiali avri diritto a questa liquidazione.
Fino a quando non sarai transitato lo stipendio sarà quello che prendi attualmente (credo che tu attualmente stia in aspettativa speciale) in quanto saranno congelati tutti gli aumenti ma non vi sono nuove detrazioni.
Ciao Domenico
P.S. hai fatto domanda di riscatto di 1/5 e del periodo scuola allievi???? Falla subito perchè è un altro anno e più che ti aiuteranno in futuro.
Roberto Mandarino
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Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da Roberto Mandarino »

Pur avendo maturato soltanto 7 anni di servizio, se viene riformato in forma totale, con almeno una patologia ascritta sul Verbale della Commissione Medico Militare, ad una categoria della tabella A " A VITA" AI FINI DI P.P.O.(Pensione Privilegiata Ordinaria) RICONOSCIUTA (PRIMA O DOPO LA RIFORMA) DIPENDENTE DAL SERVIZIO DAL COMITATO DI VERIFICA, una volta transitato ai ruoli civili, oltre allo stipendio da impiegato civile, avrà diritto A DOMANDA anche alla pensione privilegiata ordinaria in base alla categoria tabellare assegnata.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da panorama »

Scrivi all'URP del CGA tramite area intranet sezione My Site e vedi se ti fa accedere in caso scrivi e chiedi a loro che nel giro di 7 gg. ti scriveranno.
Ciao
domengio

Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da domengio »

per Armando
io sono in attesa del tansito da aprile 2010 e sono ancora abilitato ad entrare nell'area personale. Per la scheda finchè ti amministra l'Arma la tieni.
Ciao Domengio
panorama
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Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da panorama »

Visto che quì si è parlato del COMPUTO DELLE ORE DI STRAORDINARIO NELLA TREDICESIMA MENSILITA' E NEL TFR posto qui questa sentenza del Consiglio di Stato riguardante l'argomento e che è stato bocciato l'appello proposto da alcuni poliziotti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00839/2012REG.PROV.COLL.
N. 10292/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10292 del 2006, proposto da
Ministero dell'interno, in persona del Ministro e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituiti in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 521/2006, resa tra le parti, concernente COMPUTO DELLE ORE DI STRAORDINARIO NELLA TREDICESIMA MENSILITA' E NEL TFR

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’Amministrazione appellante l'avvocato dello Stato Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
L’Amministrazione dell’interno impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche che ha accolto in parte il ricorso degli odierni appellati, tutti dipendenti della Polizia di Stato, proposto per il riconoscimento del diritto al computo delle ore di straordinario settimanale, prestato ai sensi dell’art. 63 l. 1 aprile 1981, n. 121, dell’art. 7 d..P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e dell’art. 1 d.P.R. 23 gugno 1988, n. 234 ai fini della rideterminazione dei ratei di tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e della base pensionabile.
L’Amministrazione appellante censura la sentenza impugnata, ritenendola erronea anche alla luce degli orientamenti consolidati del giudice amministrativo, contrari al riconoscimento del diritto azionato dagli appellati, e ne chiede la riforma, con il consequenziale rigetto del ricorso di primo grado.
All’udienza del 29 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
L’appello è fondato.
La questione di diritto è quella della computabilità o meno, ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro straordinario obbligatorio espletate dal personale della polizia di Stato, in aggiunta all'orario di lavoro di 40 ore settimanali (art. 63 l. 1 aprile 1981, n. 121), e ciò con riguardo al periodo pregresso all'entrata in vigore del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, con cui le due ore di cui si è detto sono state ritenute lavoro ordinario e conteggiate sull'indennità pensionabile di polizia. La sentenza appellata ha risolto la questione in senso favorevole agli interessati, salva la prescrizione quinquennale, ed è stata appellata dal Ministero dell'interno.
La questione è stata già decisa dal Consiglio di Stato in senso sfavorevole ai dipendenti pubblici, con numerose decisioni (Cons. Stato, VI, 16 settembre 2008, nn. 4364, 4366, 4367; 9 settembre 2008 n. 4292; 3 settembre 2008 nn. da 4141 a 4159, 4161, 4162; 22 marzo 2007 n. 1352; 24 giugno 2006 n. 4045; 16 maggio 2006 n. 2759; 14 marzo 2006 n. 1324; 17 febbraio 2006 n. 651; 23 dicembre 2005 n. 7368; 23 dicembre 2005 n. 7358; 7 novembre 2005 n. 6182; 4 aprile 2005 n. 1461; 3 novembre 2003 n. 6825; 17 febbraio 2003 n. 842; IV, 19 dicembre 2008 n. 6403; 26 marzo 2006 n. 1110; 30 maggio 2005 n. 2764), e con argomenti che meritano conferma: a) il compenso di cui trattasi non ha valore stipendiale, atteso che nel pubblico impiego la locuzione "stipendio" deve essere intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa (v. anche: Cons. Stato, Ad. plen., 17 settembre 1996 n. 18 e 21 maggio 1996 n. 4); b) costituisce principio fondamentale della disciplina pensionistica statale che gli assegni accessori dello stipendio sono pensionabili solo se espressamente dichiarati tali dalla normativa applicabile; così che non è quiescibile il compenso per il lavoro straordinario obbligatorio previsto dall'art. 63, comma 2, l. n. 121 del 1981 e in prosieguo dalla contrattazione collettiva di settore; c) quanto al computo ai fini dell'indennità di buonuscita, per stabilire l'idoneità di un certo emolumento a far parte della base contributiva della medesima indennità, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno) ma il dato formale, ossia il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento (v. anche: Cons. Stato, Ad. plen., 21 maggio 1996 n. 4 e 16 gennaio 2007 n. 3); d) anche in ordine alla determinazione della tredicesima mensilità deve trovare applicazione il criterio nominalistico quanto all'individuazione delle voci retributive che concorrono alla sua quantificazione.
L'appello del Ministero va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza appellata, e con compensazione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 10292/06), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2012
panorama
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Re: CARABINIERI TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI

Messaggio da panorama »

Per dovere di notizia:

Preciso che l'appello è stato fatto dal M.I. in quanto il Tar Marche di Ancona l'aveva accolto e NON dai colleghi, come erroneamente scritto da me prima.
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