Buonasera avvocato,
la legge in oggetto è stata più volte discussa nel forum ma credo sia necessario un approfondimento circa le modalità di esercizio "differito" del diritto al ricongiungimento.
In particolare l'art. 17 recita "il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina".
è chiaro che il coniuge del militare trasferito d'autorità possa presentare istanza di ricongiungimento ai sensi del citato articolo, è meno chiaro invece come debbano essere interpretate le parole "all'atto del trasferimento" che sembra vincolino l'esercizio del diritto ad un non meglio identificato arco temporale che sia quanto più possibile vicino se non addirittura contestuale alla data della movimentazione del militare.
In altri termini la domanda che le pongo è: E' possibile presentare istanza ai sensi dell'art. 17 a distanza di anni (nella fattispecie 4) dalla data di trasferimento d'autorità del coniuge fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti (convivenza, dipendente ma.ne pubblica, ecc...)?
Grazie
art.17 266/1999 - termine esercizio del diritto
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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