Ciao Arsenico, mi alleghi la circolare ove specifica quello che asserisci ?arsenico60 ha scritto:Antonio_1961 ha scritto:Lo percepisci entro il 12° e 15° mese dopo la pensione. La circolare dell Inps non si tocca..arsenico60 ha scritto:....raga scusate, io, non ho ancora capito se vengo trombato pure nella dazione del tsf. Insomma se lo percepisco tra 9 mesi come da circolare inps, oppure, tra 2 anni come si legge nell'emendamento, o è valido solo a chi va in pensione nel 2005. Angri Gino che ne pensate.
.......negativo Antonio io rientravo tra i 6/9 mesi, quindi o lo percepisco fra tre mesi o in base all'emendamento che non è chiaro, tra 2 anni.
LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
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Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Ut9rrj9ftQ" onclick="window.open(this.href);return false;arsenico60 ha scritto:Antonio_1961 ha scritto:Lo percepisci entro il 12° e 15° mese dopo la pensione. La circolare dell Inps non si tocca..arsenico60 ha scritto:....raga scusate, io, non ho ancora capito se vengo trombato pure nella dazione del tsf. Insomma se lo percepisco tra 9 mesi come da circolare inps, oppure, tra 2 anni come si legge nell'emendamento, o è valido solo a chi va in pensione nel 2005. Angri Gino che ne pensate.
.......negativo Antonio io rientravo tra i 6/9 mesi, quindi o lo percepisco fra tre mesi o in base all'emendamento che non è chiaro, tra 2 anni.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Ai sensi della Legge del 27.12.2013 n. 147, art. 1, comma 484, la Liquidazione di Indennita´ di Buonuscita si percepisce entro i 3 mesi successivi al decorso di 12 mesi.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Volevo aggiungere che la circolare Inps n. 73 del 05.06.2014, riporta le regole dettagliate relativo all´ erogazione del tfr in base alla citata legge.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
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Lo percepisci entro il 12° e 15° mese dopo la pensione. La circolare dell Inps non si tocca..[/quote]
.......negativo Antonio io rientravo tra i 6/9 mesi, quindi o lo percepisco fra tre mesi o in base all'emendamento che non è chiaro, tra 2 anni.[/quote]
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Ut9rrj9ftQ" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
......si quella è relativa chi matura il diritto a pensione nel 2014, in pratica era quello del stai sereno "Letta", mentre il sottoscritto il diritto alla pensione l'ho maturato nel 2013
.......negativo Antonio io rientravo tra i 6/9 mesi, quindi o lo percepisco fra tre mesi o in base all'emendamento che non è chiaro, tra 2 anni.[/quote]
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Ut9rrj9ftQ" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
......si quella è relativa chi matura il diritto a pensione nel 2014, in pratica era quello del stai sereno "Letta", mentre il sottoscritto il diritto alla pensione l'ho maturato nel 2013
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Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da Antonio_1961 »
arsenico60 ha scritto:Lo percepisci entro il 12° e 15° mese dopo la pensione. La circolare dell Inps non si tocca..
.......negativo Antonio io rientravo tra i 6/9 mesi, quindi o lo percepisco fra tre mesi o in base all'emendamento che non è chiaro, tra 2 anni.[/quote]
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... Ut9rrj9ftQ" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
......si quella è relativa chi matura il diritto a pensione nel 2014, in pratica era quello del stai sereno "Letta", mentre il sottoscritto il diritto alla pensione l'ho maturato nel 2013[/quote]
....Ok sei nonno :) cmq tranquillo lo prenderai verso Feb/Marz. 2915...
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
TFR Termine di 24 mesi: prestazione liquidata e messa in pagamento dopo 24 mesi dalla cessazione per dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata; recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.). Pagamento dopo 24 mesi dalla cessazione, entro i mesi 3 successivi.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Messaggio da arsenico60 »
cmq tranquillo lo prenderai verso Feb/Marz. 2915...[/quote]
.....azzo beato chi ci arriva, Antò ma, mi vuoi proprio male, neanche Renzi è arrivato a tanto ahahahahaha
.....azzo beato chi ci arriva, Antò ma, mi vuoi proprio male, neanche Renzi è arrivato a tanto ahahahahaha
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Se ho capito bene da gennaio 2015 ci verra´ addebitato una somma che era gia´ previsto dal 1 gennaio 2012. Ci sara´ la differenza tra il retributivo e il contributivo.Chiaramente per quelli che sono andati in pensione dal 1 gennaio 2012 e fino al 31.12.2014.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===perchè non accreditata?michael61 ha scritto:Se ho capito bene da gennaio 2015 ci verra´ addebitato una somma che era gia´ previsto dal 1 gennaio 2012. Ci sara´ la differenza tra il retributivo e il contributivo.Chiaramente per quelli che sono andati in pensione dal 1 gennaio 2012 e fino al 31.12.2014.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti.
buon natale
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
ensioni Governo Renzi ultime notizie: riforma, circolare INPS attesa per chiarimenti regole no penalizzazioni e taglio assegni
Approvato tetto pensioni d’oro dal 2015 e cancellazione delle penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni ma restano da definire novità
Tetto alle pensioni d’oro dal 2015 e cancellazione delle penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni di età: queste le novità della riforma pensioni contenute nella nuova Legge di Stabilità 2015 che, seppur approvate, lasciano aperti ancora alcuni interrogativi. Partendo dai tagli alle pensioni d’oro, in vigore dall’anno prossimo per coloro che fino al 31 dicembre 2011 hanno calcolato la loro pensione con sistema retributivo e che dal 2012 sono passati al contributivo, la nuova Legge di Stabilità, prevede che l'importo complessivo del trattamento determinato con il calcolo contributivo ‘non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa’.
Manca però chiarezza sia per i destinatari della norma, che dovrebbe rivolgersi a chi nel 2011 usufruiva del sistema retributivo e cioè coloro che avevano almeno 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995 e cioè i lavoratori che hanno raggiunto l’anzianità massima di 40 anni di contributi, che hanno maturato la pensione entro il 2011 o, nel caso di particolari di lavoratori per cui sono rimaste in vigore le vecchie norme pensionistiche per effetto di qualche deroga alla riforma fornero, anche dopo il 2011; o i lavoratori che non hanno maturato un diritto a pensione con la vecchia normativa e che, quindi, dovranno accedere con i nuovi requisiti post-fornero. Per loro il calcolo con sistema contributivo vale fino al raggiungimento dei 42 anni e mezzo per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne e i maggiori contributi non varranno più per guadagnare di più alla fine della propria attività lavorativa.
Essendo poi la norma retroattiva, vale anche per quelli che sono andati in pensione nel 2013 e nel 2014 e che si vedranno, pertanto, decurtare gli assegni pensionistici a partire da gennaio 2015. La misura, dunque, non toccherà solo gli alti funzionari di stato (da avvocati dello Stato a magistrati, docenti universitari, medici, ma anche gli altri pensionati ‘normali’ che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni e toccherà proprio all’Inps cercare di definire meglio la questione in modo da limitare i tagli solo a coloro che percepiscono pensioni d’oro.
Altra misura in attesa di chiare definizioni dell’Inps anche quella che cancella le penalizzazioni per chi decide di andare in pensione prima dei 62 anni e con anzianità contributiva maturata, vale a dire 42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne. Grazie a questa misure vengono cancellate quelle decurtazioni che in percentuale, con la legge Fornero, venivano applicate agli assegni di lavoratori che volevano uscire dal lavoro prima dei 62 anni. Il taglio è pari all'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni.
Questi tagli vengono ora cancellati fino al 31 dicembre 2017 e la misura sarebbe principalmente a favore dei lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare sin da giovanissimi ma anche tutti gli altri, mentre restano a capire quali saranno i risultati di questa misura e, per decisione dell’Inps, quali altre saranno le categorie cui si rivolgerà principalmente.
Approvato tetto pensioni d’oro dal 2015 e cancellazione delle penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni ma restano da definire novità
Tetto alle pensioni d’oro dal 2015 e cancellazione delle penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni di età: queste le novità della riforma pensioni contenute nella nuova Legge di Stabilità 2015 che, seppur approvate, lasciano aperti ancora alcuni interrogativi. Partendo dai tagli alle pensioni d’oro, in vigore dall’anno prossimo per coloro che fino al 31 dicembre 2011 hanno calcolato la loro pensione con sistema retributivo e che dal 2012 sono passati al contributivo, la nuova Legge di Stabilità, prevede che l'importo complessivo del trattamento determinato con il calcolo contributivo ‘non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa’.
Manca però chiarezza sia per i destinatari della norma, che dovrebbe rivolgersi a chi nel 2011 usufruiva del sistema retributivo e cioè coloro che avevano almeno 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995 e cioè i lavoratori che hanno raggiunto l’anzianità massima di 40 anni di contributi, che hanno maturato la pensione entro il 2011 o, nel caso di particolari di lavoratori per cui sono rimaste in vigore le vecchie norme pensionistiche per effetto di qualche deroga alla riforma fornero, anche dopo il 2011; o i lavoratori che non hanno maturato un diritto a pensione con la vecchia normativa e che, quindi, dovranno accedere con i nuovi requisiti post-fornero. Per loro il calcolo con sistema contributivo vale fino al raggiungimento dei 42 anni e mezzo per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne e i maggiori contributi non varranno più per guadagnare di più alla fine della propria attività lavorativa.
Essendo poi la norma retroattiva, vale anche per quelli che sono andati in pensione nel 2013 e nel 2014 e che si vedranno, pertanto, decurtare gli assegni pensionistici a partire da gennaio 2015. La misura, dunque, non toccherà solo gli alti funzionari di stato (da avvocati dello Stato a magistrati, docenti universitari, medici, ma anche gli altri pensionati ‘normali’ che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni e toccherà proprio all’Inps cercare di definire meglio la questione in modo da limitare i tagli solo a coloro che percepiscono pensioni d’oro.
Altra misura in attesa di chiare definizioni dell’Inps anche quella che cancella le penalizzazioni per chi decide di andare in pensione prima dei 62 anni e con anzianità contributiva maturata, vale a dire 42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne. Grazie a questa misure vengono cancellate quelle decurtazioni che in percentuale, con la legge Fornero, venivano applicate agli assegni di lavoratori che volevano uscire dal lavoro prima dei 62 anni. Il taglio è pari all'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni.
Questi tagli vengono ora cancellati fino al 31 dicembre 2017 e la misura sarebbe principalmente a favore dei lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare sin da giovanissimi ma anche tutti gli altri, mentre restano a capire quali saranno i risultati di questa misura e, per decisione dell’Inps, quali altre saranno le categorie cui si rivolgerà principalmente.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Art. 1 Legge di Stabilità 2015, approvato alla Camera il 22 Dic.
Comma 113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Comma 113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
Inoltre viene stabilito che i trattamenti pensionistici, inclusi quelli in essere, non possono eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
===ma qui la ruota gira intorno ha chi aveva maturato la pensione, ma per chi non l'aveva maturata cosa cambia? prende o dà?AntonioPE ha scritto:Inoltre viene stabilito che i trattamenti pensionistici, inclusi quelli in essere, non possono eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica.
io non avevo maturato niente ero solo retributivo. cosa cazz..o devono decurtarmi?
ho 19 mesi nel pro rata lo devono trasformare in retributivo? allora mi devono dare?
oppure prendono soltanto da chi aveva già maturato?
come al solito non si capisce una mingh..ia è poi applicano le leggi come vogliono e vai con tar, corte dei conti ecc... chi paga ste spese?
facciamo girare i dindini così si muove l'economia.
Re: LEGGE DI STABILITA': EMENDAMENTI ALLA CAMERA
###Giustamente come dice Angri non si capisce più una beata minch... dobbiamo aspettare il nuovo Anno,angri62 ha scritto:===ma qui la ruota gira intorno ha chi aveva maturato la pensione, ma per chi non l'aveva maturata cosa cambia? prende o dà?AntonioPE ha scritto:Inoltre viene stabilito che i trattamenti pensionistici, inclusi quelli in essere, non possono eccedere l'importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma pensionistica.
io non avevo maturato niente ero solo retributivo. cosa cazz..o devono decurtarmi?
ho 19 mesi nel pro rata lo devono trasformare in retributivo? allora mi devono dare?
oppure prendono soltanto da chi aveva già maturato?
come al solito non si capisce una mingh..ia è poi applicano le leggi come vogliono e vai con tar, corte dei conti ecc... chi paga ste spese?
facciamo girare i dindini così si muove l'economia.
anche nel mio caso 80% superato di parecchio al 31.12.2011 non avevo l'età per poter andare via sono andato in pensione ad agosto 2014 e i 53 anni di età compiuti l'altra settimana cosa dobbiamo dare indietro.vogliono tappare un piccola falla della legge per poter sicuramente allargare altre falle che interessano alle loro tasche. Va bhe e meglio che mi trattengo aspettiamo- L'anno nuovo.
Saluti
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