Caro Maresciallo,
per le pensioni di invalidità (
inabilita alle mansioni, inabilità a proficuo lavoro e inabilità per causa di servizio) cioè quelle concesse
per inidoneità al servizio militare oppure a quello d' istituto rilasciate con o senza idoneità al transito ai ruoli civili, quale sarebbe la sua in caso di riforma
per o non
per causa di servizio, che hanno decorrenza successiva al 1.1.2001 vige il seguente regime di cumulo:
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all’importo più basso tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo.
Non è compatibile con nessun tipo di lavoro soltanto la pensione di
inabilità assoluta rilasciata all' invalido che si trova (
per malattie non dipendenti dal servizio) nell' impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa.
Le pensioni privilegiate possono, in alcuni casi, essere cumulabili anche con lo stipendio percepito dopo il "transito" nei ruoli civili (effettuato a seguito di riforma
per inidoneità totale al servizio militare oppure d'istituto). In questi casi, il cumulo tra pensione privilegiata e reddito, è consentito soltanto se il nuovo rapporto di lavoro è stato intrapreso con cessazione o cancellazione dai ruoli dell' amministrazione di appartenenza che aveva rilasciato tale P.P.O..
Attuare tale procedura risulta agevole al personale che dopo il transito ha cambiato ministero di appartenenza.
Infatti, in condizioni normali, con il "transito" non viene interrotto il precedente rapporto di lavoro che ha dato origine alla pensione privilegiata (
per ulteriori informazioni vedasi link...).
http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... ndio#p8824" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovviamente il reddito da pensione e quello da lavoro autonomo oppure da lavoro dipendente si cumulano e come è noto aumentando il reddito aumenta la tassazione irpef.
Sul retro di ogni mod.730 sono riportate
le tabelle con gli importi irpef dovuti in base al reddito annuo.
Naturalmente sono escluse da tali normative soltanto le Pensioni Privilegiate Tabellari degli ex MILITARI DI LEVA, le pensioni di GUERRA, le pensioni privilegiate delle "Vittime del Terrorismo", che sono RISARCITORIE pertanto esenti da tassazione irpef e cumulabili al 100% con qualsiasi tipo di reddito da lavoro oppure da altra pensione.
Inoltre
le malattie mentali molto difficilmente vengono riconosciute dipendenti dal servizio dal Comitato di Verifica. Questi rari casi sono solitamente riconducibili a traumi cranici subiti durante il servizio oppure a traumi psichici subiti in servizio durante lo svolgimento di azioni criminose.
Saluti Roberto