PENSIONE DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'

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perry
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PENSIONE DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'

Messaggio da perry »

Volevo dire che la pensione di inabilità è diversa dalla pensione di invalidità, come accidentalmente confusa in qualche intervento. Per la pensione di inabilità basta avere almeno 5 anni di servizio effettivo (legge 335/95), di cui tre nell'ultimo quinquennio, mentre per la pensione di invalidità è vero che bastano 14 anni 11 mesi e 16 giorni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Approfitto per salutare il signor MANDARINO, che ho scoperto essere ritornato ad intervenire sul sito. Personalmente, da quando avevo letto il suo saluto di qualche tempo fa, avevo abbandonato quasi totalmente il sito anche io (troppa competenza e disponibilità che veniva a mancare ed io sfortunatamente ero da poco registrato al sito).


Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro perry,

in effetti non rispondo più ai quesiti posti nei vari forum anche se avendone comunque la possibilità intervengo qualche volta (come in questo caso) quando lo ritengo opportuno.

Esistono diversi tipi di pensioni di inabilità, quella cui hai fatto riferimento è la pensione per inabilità "assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa", comunque anche le pensioni di inabilità fanno parte delle pensioni di invalidità.

Saluti Roberto Mandarino

ps: ho inserito in questi forum tutte le informazioni e le normative di mia conoscenza che ritengo utili (comprese queste), quindi basta cercare un pò...

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Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP (che a decorrere dal 1.1.2012 è stato accorpato dall' INPS) viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

•inabilità assoluta e permanente alla mansione
•inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
•inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
•inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)

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Inabilità assoluta e permanente alla mansione
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
•almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato.

Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
•risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:

•chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
•ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
•se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.


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Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
•almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
•risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:

•chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
•ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.

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Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .

Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
•risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:

•dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
•ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:

•per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
•per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità
La pensione di inabilità assoluta rilasciata per "stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.


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Inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata )

La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro. La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Roberta Prestito

Re: PENSIONE DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'

Messaggio da Roberta Prestito »

Buon giorno, Sr Mandarino, questa informazione mi è stata molto utile. Grazie mille.
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