naturopata ha scritto: ↑mar nov 19, 2019 11:44 am
Per gli interessati, salvo appelli.
SENTENZA 193/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20695 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Rino Tortorelli, contro il Ministero della Difesa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 novembre 2019, l’avv. Carmela De Lucia, su delega dell’avv. Rino Tortorelli, per il ricorrente, non rappresentata l’Amministrazione;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio nella Marina Militare finchè, nel 2005, è stato dichiarato permanentemente non idoneo a tale servizio, e idoneo
2
2
all’impiego civile. Pertanto, dal 3 giugno 2008, l’interessato è transitato nel personale civile della Difesa, nel quale tuttora presta servizio.
Con istanza del 10 aprile 2018, egli ha chiesto il riconoscimento di pensione privilegiata, da erogarsi in cumulo con lo stipendio percepito quale dipendente civile. Tale istanza veniva respinta dal Ministero della Difesa, in data 31 maggio 2018.
Con ricorso del 27 maggio 2019, l’interessato reclama dunque il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, in cumulo con il trattamento stipendiale di impiegato civile, con decorrenza dalla maturazione del requisito per pensione privilegiata vitalizia (29 giugno 2001, verbale C.M.O. di La Spezia, che riconosceva l’infermità “esiti di discectomia L4-L5/L5-S1 in soggetto affetto da cervico-discoartrosi”, ascrivibile all’8^categoria). Si chiede altresì la corresponsione degli arretrati, con interessi legali, rivalutazione monetaria e vittoria di spese.
Nel gravame si argomenta in relazione all’art. 139 del D.P.R. n. 1092/1973 (cumulabilità pensione privilegiata con trattamento di attività, derivante da diverso rapporto di servizio), e all’applicabilità dell’art. 133 del medesimo D.P.R. (che non ammette il cumulo quando il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione). Si citano sentenze delle SS.RR. n. 21/QM/1998 e n. 42/QM/2017; quest’ultima afferma che, per il militare cessato per inidoneità e ammesso nei ruoli civili, il diritto al cumulo non è impedito “qualora sia
3
3
accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell’accertamento della diversità dei due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell’art. 133 del medesimo D.P.R.”.
Si sottolinea che, nel caso in esame, l’interessato è passato da compiti tecnici (conduzione e manutenzione di impianti vari a bordo di navi, lavori subacquei, etc.) a funzioni di assistente amministrativo (lavori di segreteria).
L’Amministrazione ha trasmesso memoria del 25 ottobre 2019, osservando che nel caso di specie manca il presupposto della cessazione dal servizio e non sussiste una pensione effettivamente acquisita; si cita la sentenza delle SS.RR. n. 2/QM/2005: “La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio”.
Si chiede pertanto il rigetto del gravame.
All’odierna udienza l’avv. Carmela De Lucia, su delega dell’avv. Rino Tortorelli, per il ricorrente, ha concluso come in atti, citando giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale.
Considerato in
DIRITTO
Come ricordato in narrativa, la tesi attorea si fonda sul riferimento alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 42/QM/2017, secondo
4
4
la quale, per il militare cessato per inidoneità e ammesso nei ruoli civili, il diritto al cumulo non è impedito “qualora sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell’accertamento della diversità dei due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell’art. 133 del medesimo D.P.R.”.
Al riguardo, osserva la difesa di parte attrice che, nel caso in esame, l’interessato è passato da compiti tecnici (conduzione e manutenzione di impianti vari a bordo di navi, lavori subacquei, etc.) a funzioni molto diverse, di assistente amministrativo (lavori di segreteria), e ricorre pertanto, nei fatti, la “diversità dei due servizi”: non dovendosi infatti valutare tale diversità alla stregua del disposto dell’art. 133 del D.P.R. n. 1092/1973 (non ammesso il cumulo quando il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione), si deve ritenere sussistente la diversità fra i due servizi e il conseguente diritto al beneficio richiesto.
Questo Giudice ritiene dunque tale tesi fondata, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite con la citata pronuncia n. 42/QM/2017.
L’Amministrazione convenuta ha obiettato che, nel caso di specie, manca il presupposto della cessazione dal servizio e non sussiste una pensione
5
5
effettivamente acquisita, con riferimento alla sentenza delle SS.RR. n. 2/QM/2005: “La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio”.
In merito, va considerato però che la cessazione per inabilità deve intesa, ad avviso di questo Giudice, in riferimento al servizio militare (riguardo al quale tale inabilità sussiste), ma non si identifica necessariamente con la cessazione dal servizio in assoluto (ossia, con il collocamento in quiescenza), qualora l’interessato possa transitare ad altro servizio di impiego civile, al quale sia idoneo, come si è verificato nel caso in esame.
Dalle considerazioni sopra svolte consegue che la domanda attorea deve trovare accoglimento, riconoscendosi il diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria (C.M.O. di La Spezia, 29 giugno 2001), da erogarsi in cumulo con lo stipendio percepito quale dipendente civile.
Questa Sezione giurisdizionale si è già pronunciata in tal senso, con recenti sentenze (n. 36/2019 e n. 88/2019), citate da parte attrice, alle cui ampie motivazioni comunque si rinvia.
La decorrenza va individuata, come correttamente richiesto in subordine dal Ministero della Difesa, nella data del transito all’impiego civile (3 giugno 2008).
6
6
Non viene accolta invece la richiesta, formulata dal Ministero nelle sue conclusioni, di dichiarazione di illegittimità del Decreto interministeriale 18 aprile 2002.
Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, ha per oggetto il rapporto pensionistico e non l’annullamento di un atto (come nel caso del Giudice amministrativo); si tratta infatti di giurisdizione piena sul rapporto, e non di giurisdizione di mero annullamento (cfr., ex multis: Cassazione SS.UU., n. 10973/2001; Sezione III d’appello, n. 613/2015).
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della complessità e novità della questione, in relazione alle diverse pronunce delle Sezioni Riunite di questa Corte.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata di 8^ categoria, da erogarsi in cumulo con lo stipendio percepito quale dipendente civile, con decorrenza dal 3 giugno 2008, e con corresponsione dei relativi arretrati.
In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va
7
7
riconosciuto, sulle somme da corrispondere in esecuzione della presente sentenza, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone altresì che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Genova, il 12 novembre 2019.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Depositato in Segreteria il 18 novembre 2019.