Transito ruolo civile

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ispanico1968

Re: Transito ruolo civile

Messaggio da ispanico1968 »

alexander212 ha scritto:io dovrei andare a lavorare a BARI sono un ex VSP CMS. La tua storia è incredibile xchè stando alla regola la notifica del "diniego di causa di servizio" sancisce la riforma assoluta .A me infatti me l'ha notificata il mio comando carabinieri di residenza con tanto di firma e ricevuta,anke xchè i 30 gg x la domanda di transito partono dal giorno della notifica stessa.Se ne sentono di tutti i colori incedibile !!!!
Io ho avuto i colleghi del reparto che mi avvisavano ogni volta che arrivava qualcosa che mi riguardasse. Comunque arriverà anche il tempo tuo, l'importante è stare tranquilli.


loris
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da loris »

ispanico1968 ha scritto:
loris ha scritto:
ispanico1968 ha scritto:Lunedì 17 ottobre, è arrivata la fatidica raccomandata con RR da Persociv. Luogo di presentazione: Milano, giorno 2 novembre. Si conclude una pratica lunga 66 mesi.
Ciao ispanico, dove ti hanno mandato a milano? io pure il 2 novembre al 3 reparto infrastrutture.
Fammi sapere e se ti è possibile mandami la tua email che ho bisogno di parlarti.
Loris hai un messaggio privato

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panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

istanza per il transito nelle aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, con espressa richiesta di essere assegnato a sede della regione di appartenenza o del Comune di residenza

1) - essendo da escludere la possibilità di preferenza per la sede di assegnazione da parte dei soggetti interessati, la cui scelta è rimessa unicamente all’Amministrazione sulla base delle esigenze nazionali

Il Consiglio di Stato precisa:

2) - si condivide la tesi dell’Amministrazione, allorquando afferma che l’individuazione della sede di destinazione del militare transitato nei ruoli del servizio civile rientra nell’ampia sfera di discrezionalità dell’Amministrazione stessa, che deve tenere conto unicamente delle esigenze organizzative, rispetto alle quali non sussiste uno specifico obbligo di motivazione.

Ricorso Respinto.

Il resto leggetelo qui sotto.

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07/05/2013 201300560 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 20/03/2013


Numero 02219/2013 e data 07/05/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2013


NUMERO AFFARE 00560/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da F. I., per l’annullamento del provvedimento di assegnazione alle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa a seguito di dichiarazione di inidoneità al servizio militare;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. prot. 8595 del 21/02/2013, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale civile, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’ex caporal maggiore scelto F. I., premesso di essere stato giudicato, in data 7/6/2010, non idoneo permanentemente al servizio militare e di avere presentato, in data 9/6/2010, istanza per il transito nelle aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, con espressa richiesta di essere assegnato a sede della regione di appartenenza (Sicilia) o del Comune di residenza, ha impugnato il provvedimento del 5/9/2011 con cui è stato assegnato al Comando infrastrutture Centro di Firenze a far data dal 3/10/2011.

Deduce il ricorrente l’illegittimità del provvedimento, in quanto emanato oltre il termine di 150 giorni di cui all’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 18.4.2002 nonché carente di motivazione e dell’indicazione del termine e dell’autorità alla quale è possibile ricorrere.

L’Amministrazione della difesa, nel riferire sul ricorso, sostiene la legittimità dell’assegnazione, essendo da escludere la possibilità di preferenza per la sede di assegnazione da parte dei soggetti interessati, la cui scelta è rimessa unicamente all’Amministrazione sulla base delle esigenze nazionali, che non ammettono la comparazione con l’interesse del dipendente e che non richiedono apposita motivazione. Conclude, dunque, per il rigetto del gravame.


Considerato:
Il ricorso è in effetti infondato.

In ordine al primo motivo, con cui il ricorrente fa valere la violazione del termine di conclusione del procedimento, occorre richiamare un consolidato orientamento (Cons. Stato Sez. VI, 25-10-2012, n. 5473; 27-01-2012, n. 379) per cui la semplice maturazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di previsione normativa del relativo carattere perentorio ovvero di decadenza dalla relativa potestà amministrativa, non può, di per sé, comportare l'illegittimità dell'atto adottato dopo la scadenza del termine, a maggior ragione quando esso risponda ad un’istanza dell’interessato ( nella specie, provocando la sua mancanza il congedo dell’interessato), potendo tutt'al più rilevare, in presenza dei relativi presupposti anche soggettivi, alla stregua di fatto costitutivo di un'eventuale pretesa risarcitoria da ritardo.

Il lasso di tempo intercorso per la definizione dell’istanza non può, quindi, considerarsi come vizio di legittimità del provvedimento finale.

Quanto al difetto di motivazione, si condivide la tesi dell’Amministrazione, allorquando afferma che l’individuazione della sede di destinazione del militare transitato nei ruoli del servizio civile rientra nell’ampia sfera di discrezionalità dell’Amministrazione stessa, che deve tenere conto unicamente delle esigenze organizzative, rispetto alle quali non sussiste uno specifico obbligo di motivazione.

Invero, al personale militare, anche se transitato, su domanda, ai ruoli civili per effetto dell’accertamento dell’inidoneità assoluta al servizio militare, continua ad applicarsi il principio per cui l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva (Cons. Stato Sez. IV, 04-02-2013, n. 664; Sez. IV, 11-12-2012, n. 6337).

Quanto, infine, alla mancata indicazione, nel provvedimento, del termine e dell’autorità dinanzi alla quale possa essere presentato ricorso, è agevole richiamare il consolidato orientamento (ex multis, Cons. Stato Sez. V, 15-11-2012, n. 5772), per cui tale omissione non è motivo di illegittimità dell'atto impugnato bensì di mera irregolarità, eventualmente rilevante ai soli fini della rimessione in termini per errore scusabile, nella specie non occorrente data la tempestività del gravame.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Francesca Quadri Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Ricorso per l'annullamento
della nota del 30/8/2012 con cui si assegna il ricorrente, transitato nel servizio civile, nella stessa Regione in cui prestava il servizio militare e non nella Regione dal medesimo indicata.

1) - Il ricorrente lamenta come la relativa assegnazione di luogo di servizio sia a suo parere ed relazione alle sue condizione di salute, altrimenti del tutto fuori luogo.

2) - In definitiva il ricorrente si lamenta che quanto esposto, in relazione alle sue condizioni di salute, non sarebbe stato considerato dal Ministero intimato in tal modo non applicando correttamente una specifica circolare (21/6/2011; n. 43267/B1) ed altresì in violazione dell’art. 930 del D.Lgs 66/010 e dell’art. 3 della L. 241/90.

IL TAR precisa:

3) - Emerge invero e chiaramente per atti che il Ministero se si prende conto per intero della circolare sopra menzionata e pure dell’art. 930 del D.Lgs di cui sopra, non è incorso nelle violazioni annotate dal ricorrente. Del resto la detta circolare, anche come tale e per sua natura, non ha carattere innovativo, ma solo funzione esplicativo descrittiva - di carattere generalissimo. Le condizioni di salute del ricorrente sono state ampliamente considerate, puntualmente soppesate e valutate pur anche alla relatività di riallocazione civile dello stesso nella medesima regione nella quale quest’ultimo prestava servizio militare da lungo tempo. Del resto appare alquanto contraddittorio sostenere che, come militare, le dette condizioni di salute non sono state ostacolo a permanere in Lombardia, mentre lo diventano allorquando intervenga il passaggio ad un servizio civile altrimenti circoscritto quanto a concrete mansioni così come limitate sotto il profilo cautelare sopra descritto (divieto di attività ergonomiche gravose). Inoltre l’Amministrazione ha messo bene in evidenza come nelle località indicate in alternativa dal ricorrente non vi siano “posti” liberi o vacanti del tipo di cui sopra. Inoltre il giudizio sanitario, per quanto è dato di conoscere, non indica se pur visto ab esterno, condizioni di salute meritevoli di essere sterilizzate, quantomeno in termini cronici non peggiorativi, in modo elevato sotto l’aspetto della tutela sociale.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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25/10/2013 201300904 Sentenza 1


N. 00904/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento
della nota m_dgciv0021288 del 30/8/2012 con cui si assegna il ricorrente, transitato nel servizio civile, nella stessa Regione in cui prestava il servizio militare e non nella Regione dal medesimo indicata, nonchè di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente - di cui stata accertata, su sua domanda, la non idoneità al servizio militare permanente ed effettivo in corso da diversi anni con base in quel di Cremona in Lombardia e che è transitato così in una qui indiscussa e pressoché corrispondente qualifica dei ruoli civili dell’amministrazione della Difesa – lamenta come la relativa assegnazione di luogo di servizio sia a suo parere ed relazione alle sue condizione di salute, altrimenti del tutto fuori luogo presso il OMISSIS di Milano, in qualità di assistente tecnico per l’informatica e pur anche se, nella connessa attività, esonerato formalmente da servizi ergonomicamente gravosi.

Il presente ricorso è regolarmente transitato dal TAR Lazio a questo TAR di Brescia in quanto il ricorrente in servizio come militare, come sopra rilevato, in quel di Cremona. Il contenuto del ricorso stesso, ove si premette quanto sopra già ricordato, declina la necessità di un’assegnazione in prossimità logistica della propria famiglia di origine per particolari ragioni di assistenza a causa di documentate cagionevoli condizioni di saluti, ormai croniche (obesità, omissis). Al riguardo vengono indicate alcune località (Nola, Maddaloni, Caserta). In definitiva il ricorrente si lamenta che quanto esposto, in relazione alle sue condizioni di salute, non sarebbe stato considerato dal Ministero intimato in tal modo non applicando correttamente una specifica circolare (21/6/2011; n. 43267/B1) ed altresì in violazione dell’art. 930 del D.Lgs 66/010 e dell’art. 3 della L. 241/90. Insistono poi, sempre a suo dire, nel corpo del citato provvedimento negativo molti profili sintomatici del vizio di eccesso di potere .

A tutte le su riportate argomentazione ha ribattuto l’Avvocatura erariale, confortata da specifiche indicazioni dell’Amministrazione in discorso alla quale ultima è stata richiesta una puntuale relazione: da tempo oggi in atti versata.

Sicché, all’Udienza Pubblica odierna del 16/10/2013, il ricorso è tornato in trattazione orale per poi essere spedito in decisione.

Ritiene il Collegio, meditatamente e pur ponendo doverosa attenzione alle condizioni di salute del ricorrente e alla strenua difesa del suo patrono, che il ricorso non sia fondato.

Emerge invero e chiaramente per atti che il Ministero se si prende conto per intero della circolare sopra menzionata e pure dell’art. 930 del D.Lgs di cui sopra, non è incorso nelle violazioni annotate dal ricorrente. Del resto la detta circolare, anche come tale e per sua natura, non ha carattere innovativo, ma solo funzione esplicativo descrittiva - di carattere generalissimo. Le condizioni di salute del ricorrente sono state ampliamente considerate, puntualmente soppesate e valutate pur anche alla relatività di riallocazione civile dello stesso nella medesima regione nella quale quest’ultimo prestava servizio militare da lungo tempo. Del resto appare alquanto contraddittorio sostenere che, come militare, le dette condizioni di salute non sono state ostacolo a permanere in Lombardia, mentre lo diventano allorquando intervenga il passaggio ad un servizio civile altrimenti circoscritto quanto a concrete mansioni così come limitate sotto il profilo cautelare sopra descritto (divieto di attività ergonomiche gravose). Inoltre l’Amministrazione ha messo bene in evidenza come nelle località indicate in alternativa dal ricorrente non vi siano “posti” liberi o vacanti del tipo di cui sopra. Inoltre il giudizio sanitario, per quanto è dato di conoscere, non indica se pur visto ab esterno, condizioni di salute meritevoli di essere sterilizzate, quantomeno in termini cronici non peggiorativi, in modo elevato sotto l’aspetto della tutela sociale.

Le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, respinge il ricorso.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
Deckard
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da Deckard »

Salve a tutti! Lunedì molto probabilmente verrò riformato ed avrò quindici giorni per presentare la domanda per il transito ai ruoli civili. Quello che volevo sapere è cosa dovrò allegare alla domanda. Dalla circolare n. 43267/B1 del 21/06/2011, mi pare di aver capito che devo allegare solamente il processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme.
Mi sto dimenticando qualcosa?
Vorrei, inoltre, sapere quanto tempo passa dalla riforma all'assunzione come dipendente civile.
Grazie anticipatamente per le informazioni che mi saprete dare.
panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Tieni presente che alcune CMO (ormai quelle rimaste aperte) fanno già fare l'istanza al transito direttamente in quell'istante, pertanto a te non ti resta da fare nulla.
panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Per i Carabinieri è stato predisposto già da molti anni un modulo, basta compilarlo in ogni sua parte.

Il modulo è P/39.

Infatti è intestato al M.D. e nella parte finale bisogna mettere il Timbro lineare del C.do, assumerlo a protocollo e va firmato dal C.te, niente di più semplice.
panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Allego circolare
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panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Quello che si può fare
---------------------------------------------------------------------------
31/01/2014 201400278 Sentenza 3

N. 00278/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01010/2012 REG.RIC.



TAR CATANIA (Sezione Terza)
---------------------------------------------------------------------------
OMISSIS

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.5.2012:

1) - della nota prot. n. .... del 2 maggio 2012 che assegna il ricorrente al personale dell’Amministrazione civile presso il Comando Regione Militare Sud di ....., con invito a presentarsi il 1° giugno 2012 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

2) - In verità, dall’esame della normativa vigente e degli atti di causa, non sembra possa essere imputato all’Amministrazione intimata un errore di valutazione nella determinazione della sede da assegnare al ricorrente Ed infatti:

- ) - il provvedimento si palesa perfettamente conforme alla previsione del quarto comma dell’art. 4 della circolare emanata con atto n. 43267/B1 del 21/06/2011 dal Ministero della Difesa al fine di garantire la corretta applicazione dell’art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui “il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella Regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato”.

- ) - Per quanto, alla stregua del terzo comma dell’art. 4 della circolare prima menzionata, “i profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretario Generale della Difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti”, occorre considerare come tali esigenze per essere apprezzate richiedano di essere rappresentate all'Amministrazione. Di conseguenza, un obbligo specifico di considerare “le esigenze degli istanti”, che di riflesso si concretizza nell’obbligo della P.A. di motivare i provvedimenti adottati, non può postularsi indipendentemente dall’apporto collaborativo degli stessi nell’ambito del procedimento per l’assegnazione di sede. E del resto, l’Amministrazione della Difesa, che può e deve aver contezza delle proprie esigenze organizzative, non può di certo svolgere autonome indagini per ciò che attiene alle “esigenze” del personale ammesso al transito nei ruoli civili; essa quindi è tenuta ad una comparazione fra le due secondo ragionevolezza solo se ed in quanto l’istanza del privato (di trasferimento nei ruoli del personale civile) contenga:

- ) - l'individuazione preferenziale di una o più sedi di servizio fra quelle disponibili entro l’ambito del territorio regionale;

- ) - l'indicazione della correlazione funzionale esistente fra la scelta di una o più di tali sedi ed i motivi di salute che hanno determinato l’allontanamento dal servizio militare attivo.

- ) - Nel caso di specie l'istanza di transito nei ruoli del personale civile dell’amministrazione della difesa, formulata dal ricorrente con atto del 01/02/2012, risulta priva di tali elementi, e non realizza dunque, per causa interamente imputabile allo stesso, la condizione subordinatamente alla quale soltanto può sussistere un obbligo specifico di motivazione in relazione alle “esigenze degli istanti”.

- ) - Correttamente, allora, l'Amministrazione fa rilevare (cfr., in atti, relazione depositata il 2.8.2012) che: il trasferimento dell'odierno ricorrente è avvenuto entro la Regione, come previsto dalla circolare sopra citata; lo stesso ricorrente in sede di domanda di passaggio ai ruoli civili non aveva indicato alcuna specifica esigenza; non esistevano pertanto i due necessari presupposti da cui potesse scattare l'invocato onere di motivazione.

FINE
panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Allego anche questa poiché fa seguito a quella che ho allegato ieri.
Praticamente questa circolare del M.D. riduce il termine della presentazione dell'istanza al transito nei ruoli civili che passano dai 30 gg. precedenti (2011) ai 15 gg. attuali (2013).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

In questa sentenza si parla di:

1) - Il ricorrente, già I° caporal maggiore scelto VSP dell’E.I. con anzianità assoluta dal 22.10.2000.

2) - in data 31.7.2002 è stato dichiarato permanentemente ed in modo assoluto non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

3) - In data 2.8.2002 lo stesso ha, perciò, presentato istanza di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa ed in data 31.12.2002 quest’ultimo ha accolto tale richiesta.

4) - Tuttavia solo in data 2.2.2004, dopo vari solleciti, il ricorrente ha sottoscritto il contratto ai fini dell’assunzione.

5) - Fino a tale ultima data lo stesso ha percepito il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità, peraltro neppure ancorato agli emolumenti previsti per il grado di I caporal maggiore scelto, al quale, come si è detto, era stato promosso a decorrere dal 22.10.2000.

6) - Solo in un secondo momento al medesimo è stata corrisposta una parte delle differenze retributive maturate per effetto della promozione al grado di I caporal maggiore scelto, senza interessi e rivalutazione monetaria.

7) - dell’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002.

8) - Lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004) ed infine la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in suo favore, di tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive e di risarcimento dei danni, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Ricorso ACCOLTO.

Per il resto della vicenda vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/02/2014 201401689 Sentenza 1B


N. 01689/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12080/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12080 del 2004, proposto da:
P. M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Di Paolo e Romina Pitoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Colagrande in Roma, via Proba Petronia n. 82;

contro
il Ministero della Difesa ed il Comando RFC Regionale “Umbria”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento
- del decreto interdirigenziale datato 9.7.2003, notificato al ricorrente il 9.10.2004, concernente il transito del ricorrente nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile del Ministero della Difesa, nella parte in cui non gli riconosce il grado di I Caporal Maggiore Scelto VSP, nonché nella parte in cui dispone che il personale transitato è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto dell’emissione dl giudizio di inidoneità, dalla data di cessazione dal servizio nel ruolo della Forza Armata di provenienza sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile;

- della nota del Ministero della Difesa – Direzione generale del Personale militare – II Reparto prot. n. D_M/GMIL_03-II/5/4/2004/56048 del 7.10.2004, notificata al ricorrente in data 9.10.2004, con cui si invia copia del decreto interdirigenziale impugnato;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
- per quanto possa occorrere, del D.M. 18.4.2002, nella parte in cui dispone che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, ove tale disposizione possa essere interpretata nel senso di considerare il ricorrente in aspettativa dalla data di transito (31.12.2002) fino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004), in violazione della legge n. 266/1999;

nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente alla corresponsione di tutte le differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento della qualifica di I Caporal Maggiore Scelto e del mancato inquadramento, alla data del transito (31.12.2002), nella corrispondente area funzionale e nella rispettiva posizione economica del personale civile della Difesa, secondo la tabella A annessa al D.M. del 18.4.2002, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002;

- del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004);

e per la condanna
dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, di tutte le suddette differenze retributive e di tutti gli emolumenti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché di tutti i danni dal medesimo subiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando RFC Regionale “Umbria”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, già I caporal maggiore scelto VSP dell’Esercito italiano con anzianità assoluta dal 22.10.2000, con verbale della C.M.O. di Perugia del 31.7.2002 è stato dichiarato permanentemente ed in modo assoluto non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della legge n. 266/1999.

In data 2.8.2002 lo stesso ha, perciò, presentato istanza di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa ed in data 31.12.2002 quest’ultimo ha accolto tale richiesta.

Tuttavia solo in data 2.2.2004, dopo vari solleciti, il ricorrente ha sottoscritto il contratto ai fini dell’assunzione.

Fino a tale ultima data lo stesso ha percepito il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità, peraltro neppure ancorato agli emolumenti previsti per il grado di I caporal maggiore scelto, al quale, come si è detto, era stato promosso a decorrere dal 22.10.2000.

Solo in un secondo momento al medesimo è stata corrisposta una parte delle differenze retributive maturate per effetto della promozione al grado di I caporal maggiore scelto, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Con il presente ricorso il Sig. OMISSIS impugna il decreto datato 9.7.2003, allo stesso notificato il 9.10.2004, concernente il suo transito nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile del Ministero della Difesa, nella parte in cui non gli riconosce il grado di I Caporal Maggiore Scelto VSP, nonché nella parte in cui dispone che il personale transitato è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto dell’emissione del giudizio di inidoneità, dalla data di cessazione dal servizio nel ruolo della Forza Armata di provenienza sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile, unitamente alla nota di trasmissione.

Questi impugna altresì il D.M. 18.4.2002, nella parte in cui dispone che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, ove tale disposizione possa essere interpretata nel senso di considerare lo stesso in aspettativa dalla data di transito (31.12.2002) fino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004).

Inoltre chiede la declaratoria del suo diritto alla corresponsione di tutte le differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento della qualifica di I Caporal Maggiore Scelto e del mancato inquadramento, alla data del transito (31.12.2002), nella corrispondente area funzionale e nella rispettiva posizione economica del personale civile della Difesa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002.

Lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004) ed infine la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in suo favore, di tutte le somme dovute a titolo di differenze retributive e di risarcimento dei danni, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 2 del D.M. 18.4.2002 - violazione e falsa applicazione del decreto dirigenziale n. 508 del 19.12.2001: in base alle citate disposizioni, l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di pronunciarsi sul transito nei ruoli civili entro il termine massimo di 150 giorni dalla data di presentazione della domanda, superato il quale, infatti, anche in assenza di pronunciamento espresso, la domanda s’intende accolta, in conseguenza il dipendente è trasferito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed è inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento e, quanto al trattamento economico, ove quello spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore alla retribuzione in godimento all’atto di transito, consegue l’eccedenza sotto forma di assegno ad personam, mentre nel predetto periodo di 150 giorni il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità; nonostante ciò, l’Amministrazione al passaggio ai ruoli civili avrebbe riconosciuto al ricorrente soltanto il grado inferiore di I caporal maggiore semplice e nel periodo 2.8.2002-31.12.2002 lo avrebbe retribuito con il trattamento economico di I caporal maggiore semplice e non già di I caporal maggiore scelto, anche se poi, con provvedimento datato 21.9.2004, ammesso di essere incorsa in errore, gli ha corrisposto una parte delle differenze retributive ed inoltre dal 31.12.2002 sino all’assunzione in servizio presso l’Amministrazione civile della Difesa avrebbe continuato a retribuirlo con l’aspettativa, mentre avrebbe dovuto pagargli il trattamento economico corrispondente alla posizione acquisita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e l’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 2.4.2002;

2) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: nello stesso provvedimento impugnato l’art. 2, il quale stabilisce che detto personale è considerato in aspettativa dalla data di cessazione dal servizio sino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile, si porrebbe in contrasto col precedente art. 1, che indica, per ciascun dipendente ivi indicato, compreso il ricorrente, la data di accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili (31.12.2002), e contrasterebbe altresì con la ratio e le finalità della legge n. 266/1999 e del D.M. 18.4.2002;

3) eccesso di potere per manifesta ingiustizia: si determinerebbe detta manifesta ingiustizia, atteso che nel contempo il ricorrente sarebbe transitato nei ruoli civili a decorrere dal 31.12.2002 ma sarebbe considerato in aspettativa e con tale status sarebbe retribuito.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed una memoria finale, in vista della pubblica udienza del 2.12.2013.

In data 27.11.2013 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio mediante atto di costituzione formale.

Infine nella citata pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Il ricorso all’esame del Collegio comprende: a) l’impugnativa del decreto con cui il personale ivi individuato, tra cui il ricorrente, è dichiarato transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa ed è considerato in aspettativa sino al giorno dell’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile, insieme alla nota di trasmissione, nonché del D.M. 18.4.2002, nell’ipotesi in cui la previsione secondo la quale “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità” possa essere interpretata nel senso di considerare il ricorrente in aspettativa dalla data di transito (31.12.2002) fino a quella del giorno precedente l’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile; b) la domanda di declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire le differenze retributive dovute per effetto del mancato riconoscimento della qualifica di I Caporal Maggiore Scelto e del mancato inquadramento, alla data del transito (31.12.2002), nella corrispondente area funzionale e nella rispettiva posizione economica del personale civile della Difesa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché l’assegno ad personam di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002; c) la domanda di declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del mancato impiego nel periodo intercorrente tra la data del transito (31.12.2002) e la data di effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile (2.2.2004); d) la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, di tutte le suddette differenze retributive e di tutti gli emolumenti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché di tutti i danni dal medesimo subiti.

1.1 - Si rende preliminarmente necessario illustrare il quadro normativo conferente al caso in esame.

2 - L’art. 14 della legge n. 266/1999, nel testo vigente ratione temporis, al comma 5, stabiliva: “Il personale delle Forze armate (…) giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa (…) secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

2.1 - In attuazione della richiamata disposizione normativa, il D.M. 18.4.2002 ha definito le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa”.

2.2 - In particolare, la disposizione qui di interesse è l’art. 2.

3 - Esso, al comma 4, prevede che sulla domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento” e che, “qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Dalla lettura di quest’ultima disposizione emerge questo primo punto fondamentale: previsione del silenzio assenso al maturarsi del periodo di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza de qua.

In verità nel caso che ci occupa l’Amministrazione si è pronunciata in forma espressa prima che decorresse il suddetto termine di 150 giorni: infatti, come emerge anche dall’art. 1 del decreto del 9.7.2003 oggetto di impugnativa, il ricorrente ha presentato la propria istanza al riguardo in data 2.8.2002 ed essa l’ha accolta il 31.12.2002.

4 - La medesima disposizione regolamentare, al successivo comma 5, stabilisce che “il personale trasferito è inquadrato (…) nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”, mentre l’art. 1 dello stesso decreto fa rifermento alla “corrispondenza definita nell’annessa tabella A”.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto correttamente essere inquadrato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa in una qualifica corrispondente a quella di I caporal maggiore scelto, che era esattamente la qualifica in suo possesso al momento della presentazione dell’istanza di transito in questione.

5 - Sotto l’aspetto economico, il citato art. 2 del D.M. in esame, al comma 7, disciplina il periodo intermedio, stabilendo che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.

Conseguentemente per il suddetto periodo al personale de quo non si garantisce l’integrità dello stipendio, bensì il trattamento economico goduto al momento in cui è stato pronunciato il giudizio di non idoneità.

6 - Si tratta, tuttavia, di accertare la durata del periodo transitorio ed i suoi effetti.

6.1 - Il citato art. 2, comma 7, del D.M. 18.4.2002 sembra circoscrivere detto periodo al tempo necessario all’Amministrazione per poter determinarsi sulla domanda del personale, risultato non idoneo ai servizi di istituto, di transito nei ruoli civili. In ogni caso si è visto in precedenza che, stante ex lege il silenzio accoglimento, tale durata per fictio juris non può eccedere i 150 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

6.2 - Va però tenuto presente che fino a quando non viene sottoscritto dall’interessato il contratto con l’Amministrazione in qualità di dipendente civile, non risulta ancora instaurato il rapporto giuridico di lavoro e, pertanto, in assenza di titolo giuridico, non può che permanere uno status di aspettativa, il quale peraltro non risulta espressamente disciplinato (essendo quello in precedenza illustrato riferito ad un periodo temporale ben più circoscritto).

6.3 - Bisogna al riguardo considerare che, se, in assenza di una norma espressa che disciplini detto periodo, la corresponsione della retribuzione piena successivamente all’accoglimento dell’istanza di transito – qui il 31.12.2002 – non può rappresentare una conseguenza automatica, tuttavia il ricorrente ha anche in questa sede proposto specifica domanda di risarcimento del danno tesa ad ottenere detti emolumenti.

6.4 - Detta domanda merita accoglimento.

7 - In via generale deve dirsi che eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più.

Nel caso in esame si registra tale inerzia del tutto ingiustificata e, come tale, colpevole,
dell’Amministrazione, la quale si è protratta dal 31.12.2002 sino al 2.2.2004, data di convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di lavoro in qualità di dipendente civile, nonostante una serie di solleciti da parte dell’interessato.

Tale condotta colpevole ha evidentemente determinato a carico del ricorrente un danno economico, non avendo per il periodo suindicato lo stesso percepito lo stipendio pieno, ed in tale misura il danno va risarcito.

8 - Segnatamente il quantum del risarcimento va determinato nelle differenze tra lo spettante in qualità di dipendente civile ed il corrisposto.

Al riguardo si rendono necessarie ulteriori precisazioni.

8.1 - In primo luogo, deve determinarsi l’emolumento dovuto a seguito del transito nei ruoli civili, al quale ancorare la quantificazione del risarcimento del danno. Al riguardo occorre considerare la previsione normativa di cui al menzionato art. 2, comma 8, del D.M. 18.4.2002, che, per il “caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito”, contempla la corresponsione di un “assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.

8.2 - Fatta questa precisazione, occorre ulteriormente ribadire che, al tempo del giudizio di non idoneità, il ricorrente era inquadrato come I caporal maggiore scelto e, pertanto, al compenso spettante per tale grado, con l’anzianità in suo possesso, deve aversi riguardo nello stabilire il parametro per determinare il risarcimento del danno per il periodo in parola (31.12.2002 – 2.4.2004).

8.3 - Ne deriva che il quantum del risarcimento va determinato nella differenza tra l’importo risultante nei modi visti ed il compenso che il ricorrente avrebbe dovuto godere nel periodo di aspettativa, pari al 50% dello stipendio di I caporal maggiore scelto.

8.4 - Sull’importo così determinato vanno altresì quantificati e corrisposti gli interessi nella misura legale.

Trattandosi di compensi non aventi natura retributiva, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.

8.5 - Tuttavia dal ricorso emerge che nel periodo di aspettativa il compenso in concreto corrisposto al ricorrente ha assunto a parametro lo stipendio di I caporal maggiore semplice e non già di I caporal maggiore scelto.

Ne deriva che al medesimo deve essere corrisposta la differenza tra i due compensi riferiti ai menzionati gradi sia nel periodo fino al 31.12.2002 sia in quello successivo 31.12.2002 - 2.4.2004 e sull’importo così risultante, avente natura retributiva, deve quantificarsi e corrispondersi la maggior somma fra interessi e rivalutazione, come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994 per i crediti da lavoro.

9 - In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei modi suindicati.

10 - Le spese, i diritti e gli onorari di giudizio vanno posti, in quota, a carico dell’Amministrazione resistente ed in favore del ricorrente e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Condanna in parte l’Amministrazione alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore del ricorrente, e per il resto le compensa tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia.
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Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto 18.04.2002.

IL CdS conclude :

P.Q.M.
Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.

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N.B.: quindi non ci resta che attendere un altro po' di mesi
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05/03/2014 201400281 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 05/02/2014


Numero 00736/2014 e data 05/03/2014 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00281/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Civile.

Quesito al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, riguardante il transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto 18.04.2002

LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GCIV 0003820 del 21 gennaio 2014, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione per la richiesta del parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, ha sottoposto al Consiglio di Stato un quesito in ordine al transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

L'Amministrazione descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi preliminarmente sul contenuto dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" che, nel riprendere le disposizioni già recate dall'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione”.

Le modalità di attuazione del transito sono state regolate, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, dal d.m. 18 aprile 2002, il cui art. 2 disciplina le “Modalità di transito” del personale in discorso, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, a seguito di giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata. Il transito suddetto è, quindi, disposto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione, in ordine alla domanda, il personale è considerato in (speciale) aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi, 0 per i restanti 6 mesi).

Tale posizione di stato e il relativo trattamento economico si protraggono fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento nel quale cessa lo status di militare del soggetto interessato che assume la qualifica di impiegato civile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 4 dicembre 2007, n. 6825, che testualmente afferma che “il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro”).

Tale regolamentazione si è tradotta, all’atto pratico, in casi in cui, sempre più spesso, militari, invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a seguito di decretazioni che ne dispongono il transito all'impiego civile, non si presentano, inviando certificazione medica attestante stati morbosi incompatibili con il servizio, con ciò prolungando di fatto "sine die" la suddetta posizione di aspettativa e continuando a percepire i relativi emolumenti da parte dell’amministrazione, pur in assenza del corrispondente sinallagma, venendosi a prospettare ipotesi di danno erariale.

Peraltro, evidenzia sempre il Ministero della Difesa, la particolare posizione del militare in transito nei ruoli civili, che non è più considerato in forza presso l'ente militare di appartenenza, fa sì che quest’ultimo non richieda gli accertamenti medici volti a verificare l’effettiva esistenza dello stato morboso denunciato e la sua concreta incidenza sulla possibilità di prestare servizio.

Per ovviare alle prospettate eventualità, l’Amministrazione, con la circolare 43267/BI del 21 giugno 2011, ha chiarito che la mancata presentazione in servizio per malattia debitamente certificata non può considerarsi rinuncia al transito per tutto il periodo certificato. Al termine di tale periodo, peraltro, l’interessato è tenuto a presentarsi in servizio. L'eventuale mancata presentazione (in tale ultima circostanza) equivarrebbe a rinuncia al transito all’impiego civile con conseguente mancata costituzione del rapporto di lavoro.

Il suddetto atto circolare ha, poi, chiarito che "qualora l’impedimento si protragga oltre i novanta giorni, l’ente presso il quale il dipendente deve assumere servizio, per il tramite dell’ente presso il quale lo stesso risulta ancora in forza, deve provvedere a richiedere al Dipartimento di medicina legale di competenza di avviare il militare a nuova visita medica collegiale, ai fini dell'accertamento della permanenza delle condizioni di idoneità all'ulteriore impiego in qualità di dipendente civile".

Il Ministero riferisce che tale ulteriore accertamento medico non ha, tuttavia, svolto l’azione deterrente aspettata. Ciò in quanto, a seguito dei giudizi del Dipartimento di medicina legale, che confermano l’idoneità all’impiego civile, i militari interessati producono nuovi certificati medici di parte attestanti la persistenza di stati morbosi incompatibili con l'effettivo servizio.

Il Ministero ritiene che la particolare posizione del militare interessato al transito non può dirsi equiparata a quella di un vincitore di concorso, mentre appare più prossima “a quella di un dipendente oggetto di mobilità per cessione di contratto ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/01”.

Potrebbe, conseguentemente, ritenersi per analogia applicabile “l’istituto del comporto previsto dall'art. 21 CCNL Ministeri 17 maggio 1995 con la durata massima dei 18 mesi e con le percentuali di riduzione del trattamento economico previste in detta disposizione contrattuale”.

Tale linea sarebbe aderente con l'orientamento di questo Consiglio di Stato, che, con sentenza della Sezione IV n. 5758/06, ha ritenuto che il transito all'impiego civile del militare non idoneo "deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione", e che, con la sentenza n. 6825/07 cit., ha ritenuto che la speciale aspettativa prevista dall'art. 2, comma 7, del citato d.m. sia finalizzata ad evitare soluzione di continuità del rapporto di impiego durante il periodo in concreto impegnato dall'amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.

In altri termini, come precisa il Ministero, “si attuerebbe una fictio iuris, in base alla quale il rapporto di lavoro quale dipendente civile, che di fatto si costituisce solo attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrebbe fatto retroagire, quanto ad alcuni effetti giuridici”.

In alternativa, il Ministero prospetta un’ulteriore soluzione ermeneutica, più aderente ad un’interpretazione letterale dell'art. 2, comma 7, del citato decreto del 2002, che, come già evidenziato, recita: "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".

Il tenore letterale della disposizione in commento farebbe dedurre all’Amministrazione riferente che “il trattamento economico, così come individuato al momento del giudizio di non idoneità, spetterebbe al personale, soltanto fino al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito. Ciò posto, il decreto interdirettoriale che autorizza il transito nei ruoli civili e ancor più la lettera che, nel trasmettere all'Ente il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma dell'interessato, contiene data e sede di presentazione in servizio, potrebbero ragionevolmente intendersi quale precisa e finale determinazione dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito”.

Siffatta interpretazione farebbe venir meno l'aspettativa per il transito dalla data in cui l'interessato è stato invitato a presentarsi, e da tale momento tornerebbe ad applicarsi la normativa relativa all'aspettativa per infermità del personale militare, così come era stata applicata fino al momento del giudizio di non idoneità (con le conseguenti decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per infermità fruiti, applicandosi in tal caso le particolari disposizioni riguardanti il personale militare - art. 13, comma 2, d.P.R. 163/2002, che richiama l'art. 26, commi 1 e 2, della legge 187/1976 -, secondo cui al personale interessato compete il trattamento economico intero per i primi 12 mesi, ridotto al 50% per i successivi 6 mesi e 0 per i restanti 6 mesi).

CONSIDERATO:
Il D.M. 18 aprile 2002, con il quale è stata data attuazione all’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura"), è stato adottato dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Funzione pubblica.

Peraltro, è necessario considerare che l'art. 2, comma 7, del d.m. citato è identico all’art.4, comma 2, del decreto, avente pari data (18 aprile 2002), adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica, per il transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

Per quanto sopra, ai fini dell’espressione del parere, si ritiene necessario che anche il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica esprimano il proprio avviso in merito, con il coordinamento del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Si ritiene, inoltre, necessario che il Ministero della Difesa produca una relazione integrativa con la quale:

- chiarisca quale applicazione viene attualmente data all'art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, e quale interpretazione intenda proporre, soffermandosi, in modo particolare, sul computo dell’aspettativa e delle prescritte decurtazioni, avuto riguardo al periodo antecedente e successivo al giudizio di inidoneità e fino “al momento in cui l'Amministrazione esprime le proprie determinazioni in ordine alla domanda di transito”;

- riferisca se, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione di questo Consiglio di Stato, si sia determinato del contenzioso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella propria relazione, avrà cura di riferire anche in ordine ai punti che precedono, avuto riguardo in modo specifico alle speculari disposizioni contemplate nel decreto 18 aprile 2002, connesso all’analoga problematica del transito nei ruoli civili da parte del personale della Guardia di Finanza.

P.Q.M.

Sospende l’emissione del prescritto parere, in attesa degli incombenti istruttori assegnati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da macno101 »

Qualcuno gentilmente è in grado di aggiungere altro su questo tema?

In particolare qualcuno che è stato "riformato" da civile..

grazie...
panorama
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Re: Transito ruolo civile

Messaggio da panorama »

Per mera svista questa del 2013 non l'avevo pubblicata, quindi lo faccio ora x allora.
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diritto del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile;

e per la condanna

del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, quantificate in € 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
e in subordine, al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di € 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

IL TAR di Lecce scrive:

- In via preliminare, osserva il Collegio che trattasi di controversia, concernente la fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico (servizio permanente effettivo militare), del rapporto di pubblico impiego in questione, rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ex art. 133 primo comma lett. i) Codice Processo Amministrativo.

- Il ricorrente inoltrava, il 2 Dicembre 2009, istanza di transito.

- Solo in data 28 Aprile 2011, veniva adottato il decreto di transito e invitava il ricorrente a presentarsi presso la sede di assegnazione il 15 Giugno 2011, data in cui sottoscriveva il contratto individuale di lavoro (inizio del rapporto di pubblico impiego “privatizzato”).

N.B.: ricorso Accolto parzialmente sulle spettanze.

Per completezza leggete tutta la situazione qui sotto.
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30/04/2013 201300998 Sentenza 3


N. 00998/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2012, proposto da:
G. L., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile;

e per la condanna
del Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, quantificate in € 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e in subordine, al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di € 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 Febbraio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti F. Terranova, in sostituzione di Laura Lieggi, e l'avv.to dello Stato Gabriella Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente – ex Sottotenente di vascello della Marina Militare in servizio permanente effettivo dal 17 Settembre 2001 al 17 Novembre 2009 presso il Commissariato M.M. di Taranto ( OMISSIS ), dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare con verbale n° …… della Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto del 17 Novembre 2009, che lo giudicava idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n° 266/1999, a decorrere dal 17 Novembre 2009 – chiede l’accertamento del diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile, nonché la condanna del Ministero della Difesa a corrispondergli tutte le somme non versate a titolo di emolumenti mensili dal 17 Novembre 2009 al 15 Giugno 2011 durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, quantificate in € 25.863,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine, qualora fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione della Difesa durante il periodo di centocinquanta giorni necessario al perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, chiede la condanna del Ministero intimato al pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011, per un totale di € 17.980,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate (pur senza rubricare motivi di gravame), il ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa, depositando memorie difensive con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 Febbraio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

In via preliminare, osserva il Collegio che trattasi di controversia, concernente la fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico (servizio permanente effettivo militare), del rapporto di pubblico impiego in questione, rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ex art. 133 primo comma lett. i) Codice Processo Amministrativo.

Nel merito, è necessario premettere – in punto di fatto – che il Comando di OMISSIS (ente presso il quale il militare ricorrente prestava servizio), con atto dispositivo n° …../2009 disponeva il collocamento dello stesso in aspettativa per motivi sanitari dalla data del 23 Ottobre 2008 al 16 Novembre 2009.

Il ricorrente inoltrava, il 2 Dicembre 2009, istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266.

Solo in data 28 Aprile 2011, veniva adottato il decreto di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, con nota del 18 Maggio 2011, l’Amministrazione resistente invitava il ricorrente a presentarsi presso la sede di assegnazione (Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativo di Roma) il 15 Giugno 2011, data in cui sottoscriveva il contratto individuale di lavoro (inizio del rapporto di pubblico impiego “privatizzato”).

Ciò premesso, il Tribunale rileva – in primo luogo – (in diritto) che, ai sensi dell’art. 14 quinto comma della citata Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, ex art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66), il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, in quanto il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009 n° 4854).

Ora, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” al servizio militare dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di Taranto il 17 Novembre 2009; la domanda di transito è stata presentata il 2 Dicembre 2009 (quindi, è da intendersi accolta per silenzio assenso il 2 Maggio 2010, dopo centocinquanta giorni); il ricorrente è stato convocato dall’Amministrazione della Difesa per la stipula del contratto di lavoro (quale dipendente civile) per il 15 Giugno 2011.

Come detto, l’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, l’art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66) stabilisce che: “ Il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982 n° 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica”.

Il successivo D.M. 18 Aprile 2002 (tutt’ora applicabile) ha attuato la soprariportata normativa del 1999 definendo le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della Legge 28 Luglio 1999 n° 266”.

In particolare, per quanto qui interessa, l'articolo 2 settimo comma del citato D.M. 18 Aprile 2002 prevede che "In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."

Il Collegio ritiene che il legislatore ha inteso garantire, per le Forze Armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all'interezza della retribuzione nelle more del passaggio all’impiego civile.

La legge non ha, cioè, garantito esplicitamente che, nel periodo di transito, gli emolumenti stipendiati vengano riconosciuti "nella misura intera".

In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

E tale trattamento è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti e, nel caso di specie, risente necessariamente del già avvenuto superamento del limite (per il compenso intero) dei dodici mesi di aspettativa.

Ne consegue che la tutela non è posta in termini di “integrità” (ricostituendo cioè un compenso rispetto al quale il dipendente ormai non aveva più il diritto) , ma di mero “mantenimento” del corrispettivo per il quale si ha diritto e, quindi, ridotto, nel caso di specie, alla metà (50%) per il decorso del primo periodo di aspettativa annuale (ex art. 26 primo comma della Legge 5 Maggio 1976 n° 187).

In sostanza, se (come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) il trattamento economico dovuto aveva già subìto decurtazioni “di diritto”, questo andava considerato dall’Amministrazione della Difesa, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far “riespandere” il quantum del trattamento nelle more dell’assegnazione al (nuovo) servizio.

Ciò avviene solo con la “riattivazione” concreta del rapporto nei nuovi ruoli (civili), posto che l’art. 2 del D.M. 18 Aprile 2002 precisa, al comma ottavo, che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”

In definitiva, l’esigenza di “continuità” e di integrità (nel quantum) assume consistenza con l’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo; nella fase transitoria vi è il mantenimento del “goduto”, rispetto al quale non possono ignorarsi le decurtazioni applicate e/o applicabili al momento dell’accertamento dell’inidoneità (Cfr: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Del resto, (fino alla costituzione del nuovo rapporto) è mantenuto in vita - ancorché in aspettativa - il pregresso rapporto di impiego militare, con tutte le peculiarità e caratteristiche, ivi comprese le decurtazioni e/o riduzioni.

Va, però, considerato anche un ulteriore elemento di rilievo.

Il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili.

La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta" (sicchè, non ha pregio l’eccezione dell’Avvocatura erariale incentrata sul richiamo all’art. 31 c.p.a., che riguarda, invece, il silenzio rifiuto).

Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda (qui avvenuta in data 2 Dicembre 2009).

Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto.

Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente.

Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Il Tribunale ritiene, quindi, che mentre per il periodo dal 17 Novembre 2009 al 1° Maggio 2010 è pienamente corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo (cioè dal 2 Maggio 2010 al 15 Giugno 2011 (data di convocazione per il nuovo contratto), dove, con l’accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato.

In definitiva il ricorso va accolto, solo in parte, limitatamente cioè alla richiesta di corrispettivo pieno (non decurtato) dal 2 Maggio 2010 (decorrente dallo spirare del termine di centocinquanta giorni, per l’accettazione del transito da parte della P.A.) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011.

L’accertamento e la condanna sono correlati al capitale (differenze economiche decurtate alla metà per aspettativa), oltre che alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 Dicembre 1994 n° 724.

Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti sopra indicati.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (l’accoglimento solo parziale delle domande azionate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti precisati in motivazione, e per l’effetto condanna il Ministero resistente a pagare al ricorrente il corrispettivo pieno (non decurtato) dal 2 Maggio 2010 fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 Febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
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Re: Transito ruolo civile

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- il 22 gennaio 2004, dichiarato non idoneo ed Il (23 gennaio 2004) ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile;

- con il decreto interdirettoriale del 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

- il 15 luglio 2011 il ricorrente ha, tuttavia, rinunciato al predetto transito;

- In data 30 settembre 2011 veniva disposto il collocamento in congedo del ricorrente con decorrenza 22 gennaio 2004;
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) - Nel presente giudizio il ricorrente lamenta che nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2004 (data di collocamento in aspettativa in attesa di transito nell’impiego civile) e il 15 luglio 2011 (data in cui il G. rinunciava al transito) il suo trattamento economico è stato illegittimamente parametrato a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) anziché a quello spettante alla data in cui è avvenuta la rinuncia al transito (ossia il 15 luglio 2011): chiede, pertanto, che venga accertato il suo diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive (dirette e indirette ).

2) - Evidenzia che la parametrazione del suo trattamento economico alla data in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) in luogo della data in cui ha rinunciato al transito (ossia il 15 luglio 2011) incide pesantemente sul calcolo della pensione annua, sul TFS, nonché sugli aumenti retributivi determinatasi durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2011:
- ) - chiede, pertanto, che gli vengano riconosciute tutte le differenze retributive (dirette e indirette) maturate tra il 22 gennaio 2004 e il 15 luglio 2011, previo annullamento degli atti impugnati.

IL TAR DI LECCE scrive:

3) - Il ricorso è parzialmente fondato.

4) - Risultando dagli atti che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo il 28 novembre 2011, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio RG 1838/2011 definito con sentenza n. 1260/2012, le citate differenze retributive vanno, tuttavia, riconosciute nei limiti del quinquennio precedente operando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. :
- ) - al ricorrente spetta, altresì, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201401721 Sentenza 2


N. 01721/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2013, proposto da:
L. G., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del Teledispaccio prot. n. 08303 del 20 dicembre 2012 con cui il Ministero della Difesa comunicava al sig. G.. l'esecuzione della sentenza n. 1620 del 16 maggio 2012 del TAR Puglia - Lecce, sez. III (RG. 1838/2011);

- del decreto n. 5073 del 18 dicembre 2012 del Ministero della Difesa;

- della comunicazione prot. n. M_D GMIL II 5 3 0463413 notificata al ricorrente in data 20 dicembre 2012, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (II^ reparto) rendeva nota l'esecuzione della sentenza n. 1620 del 16 maggio 2012;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi l’avv. S. Sticchi Damiani per il ricorrente e l’avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Il ricorrente ha prestato servizio nella Marina Militare dal 1984 al 22 gennaio 2004, data in cui è stato dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”. Il giorno successivo (23 gennaio 2004) egli ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa: ne è seguito un articolato iter amministrativo conclusosi con il decreto interdirettoriale del 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro; il 15 luglio 2011 il ricorrente ha, tuttavia, rinunciato al predetto transito.

In data 30 settembre 2011 veniva disposto il collocamento in congedo del ricorrente con decorrenza 22 gennaio 2004.

Il G. impugnava il collocamento a riposo con la suddetta decorrenza, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito in iure sino al 15 luglio 2011.

Con sentenza n. 1620/2012 questo Tar accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, nella parte in cui disponeva il collocamento in congedo del signor G. L. a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011. Nella parte motiva della sentenza il TAR osservava quanto segue:

“a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;

b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili - l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).

Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare” (Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).

2. Nel presente giudizio il ricorrente lamenta che nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2004 (data di collocamento in aspettativa in attesa di transito nell’impiego civile) e il 15 luglio 2011 (data in cui il G. rinunciava al transito) il suo trattamento economico è stato illegittimamente parametrato a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) anziché a quello spettante alla data in cui è avvenuta la rinuncia al transito (ossia il 15 luglio 2011): chiede, pertanto, che venga accertato il suo diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive (dirette e indirette ). Precisa a tal fine che:

a) concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) sia gli anni di servizio effettivo ed utile, sia la retribuzione annua lorda (ridotta all'80%);

b) concorrono a determinare la pensione le competenze (in base alle voci stipendiali) percepite nell'ultimo anno di servizio.

Evidenzia che la parametrazione del suo trattamento economico alla data in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) in luogo della data in cui ha rinunciato al transito (ossia il 15 luglio 2011) incide pesantemente sul calcolo della pensione annua, sul TFS, nonché sugli aumenti retributivi determinatasi durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2011: chiede, pertanto, che gli vengano riconosciute tutte le differenze retributive (dirette e indirette) maturate tra il 22 gennaio 2004 e il 15 luglio 2011, previo annullamento degli atti impugnati.

3. Si è costituita l’amministrazione resistente contrastando nel merito le avverse pretese ed eccependo, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate anteriormente al 18 febbraio 2013, data in cui la PA è venuta a conoscenza degli adeguamenti stipendiali richiesti dal ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 26 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è parzialmente fondato.

La Sezione non intende discostarsi dai principi enunciati da questo TAR nella sentenza n. 998/2013 avente ad oggetto analoghe questioni.

In tale sentenza il Tribunale ha affermato, con ampia e distesa motivazione, i seguenti principi:

“L’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, l’art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66) stabilisce che: “ Il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982 n° 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica”.

Il successivo D.M. 18 Aprile 2002 (tutt’ora applicabile) ha attuato la soprariportata normativa del 1999 definendo le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della Legge 28 Luglio 1999 n° 266”.

In particolare, per quanto qui interessa, l'articolo 2 settimo comma del citato D.M. 18 Aprile 2002 prevede che "In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."

Il Collegio ritiene che il legislatore ha inteso garantire, per le Forze Armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all'interezza della retribuzione nelle more del passaggio all’impiego civile.

La legge non ha, cioè, garantito esplicitamente che, nel periodo di transito, gli emolumenti stipendiati vengano riconosciuti "nella misura intera".

In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

E tale trattamento è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti e, nel caso di specie, risente necessariamente del già avvenuto superamento del limite (per il compenso intero) dei dodici mesi di aspettativa.

Ne consegue che la tutela non è posta in termini di “integrità” (ricostituendo cioè un compenso rispetto al quale il dipendente ormai non aveva più il diritto) , ma di mero “mantenimento” del corrispettivo per il quale si ha diritto e, quindi, ridotto, nel caso di specie, alla metà (50%) per il decorso del primo periodo di aspettativa annuale (ex art. 26 primo comma della Legge 5 Maggio 1976 n° 187).

In sostanza, se (come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) il trattamento economico dovuto aveva già subìto decurtazioni “di diritto”, questo andava considerato dall’Amministrazione della Difesa, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far “riespandere” il quantum del trattamento nelle more dell’assegnazione al (nuovo) servizio.

Ciò avviene solo con la “riattivazione” concreta del rapporto nei nuovi ruoli (civili), posto che l’art. 2 del D.M. 18 Aprile 2002 precisa, al comma ottavo, che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”

In definitiva, l’esigenza di “continuità” e di integrità (nel quantum) assume consistenza con l’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo; nella fase transitoria vi è il mantenimento del “goduto”, rispetto al quale non possono ignorarsi le decurtazioni applicate e/o applicabili al momento dell’accertamento dell’inidoneità (Cfr: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Del resto, (fino alla costituzione del nuovo rapporto) è mantenuto in vita - ancorché in aspettativa - il pregresso rapporto di impiego militare, con tutte le peculiarità e caratteristiche, ivi comprese le decurtazioni e/o riduzioni.

Va, però, considerato anche un ulteriore elemento di rilievo.

Il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili.

La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta" (sicchè, non ha pregio l’eccezione dell’Avvocatura erariale incentrata sul richiamo all’art. 31 c.p.a., che riguarda, invece, il silenzio rifiuto).

Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda (qui avvenuta in data 2 Dicembre 2009).

Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto.

Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente.

Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108)”.

5.1. Applicando i suesposti principi alla fattispecie per cui è causa il Tribunale ritiene che mentre per il periodo che va dal 23 gennaio 2004 al 21 giugno 2004 (periodo di cinque mesi in cui il dipendente era in attesa della possibile trasformazione del pregresso rapporto nei ruoli civili) è corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il trattamento economico decurtato (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo (cioè dal 22 giugno 2004 al 15 luglio 2011, data di convocazione per la stipula del nuovo contratto): con l’accettazione tacita al transito, determinatasi per silenzio-assenso decorsi centocinquanta giorni dalla richiesta, il rapporto di lavoro, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione con sottoscrizione del nuovo contratto, si è, infatti, ricostituito sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato.

Se l'Amministrazione tarda (circa sette anni, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente: eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione (qui tacita) nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108)”.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorrente avrebbe, pertanto, diritto al corrispettivo pieno maturato dal 22 giugno 2004 - data in cui, essendo spirato il termine di centocinquanta giorni per l’accettazione del transito da parte della P.A., si è perfezionato il silenzio-assenso - al 15 luglio 2011, data in cui il rapporto di lavoro è definitivamente cessato, in ogni sua forma, per avere il ricorrente rinunciato al transito nell’impiego civile.

5.1.1. Risultando dagli atti che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo il 28 novembre 2011, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio RG 1838/2011 definito con sentenza n. 1260/2012, le citate differenze retributive vanno, tuttavia, riconosciute nei limiti del quinquennio precedente operando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. : al ricorrente spetta, altresì, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.

5.1.2. La rinuncia al transito nell’impiego civile effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc, come già ritenuto da questo TAR nella sentenza n. 1260/2012.

6. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti sopra indicati.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (l’accoglimento solo parziale delle domande azionate: la complessità della vicenda fattuale e del quadro normativo) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
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