Silenzio rifiuto form sulla rich di accesso agli atti

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Silenzio rifiuto form sulla rich di accesso agli atti

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A quanti potrà interessare metto su questo forum questa sentenza di ieri 26/04/2010 in modo che ognuno possa regolarsi di conseguenza.
N. 08462/2010 REG.SEN.
N. 01471/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2010, proposto – in proprio – da:
D. Di N., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 189, presso la Segreteria del Tar Lazio;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso
il silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo avente ad oggetto:
- la relazione con i relativi allegati, emessa dal Ministero della Difesa,a norma dell'art. 7 comma 1° del d.p.R 461 del 29/12/2001 ed inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe, con il quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo aventi ad oggetto la relazione, con i relativi allegati, emessa dal Ministero della Difesa, a norma dell’art. 7, c. 1, DPR n. 461/2001 ed inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Vista l’istanza di accesso, notificata, al Ministero della Difesa in data 16 dicembre 2009;
Visto che l’intimata Amministrazione non ha dato esito all’istanza nei successivi trenta giorni ed il ricorrente si è visto costretto a notificare il presente ricorso in data 27 gennaio 2010;
Visto che l’Amministrazione ha depositato in giudizio nota del 4 febbraio 2010 con cui comunica di avere riscontrato positivamente l’istanza di accesso;
Visto che lo stesso ricorrente, con nota depositata il 16 marzo 2010 ha fatto presente di aver preso visione del fascicolo in data 23 febbraio 2010 e di ritenere cessata la materia del contendere;
Ritenuto, per l’effetto, improcedibile il ricorso mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale avendo l’intimata Amministrazione tardivamente esitato l’istanza del ricorrente (quando, cioè, il ricorso le era già stato notificato);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma -Sezione Prima bis – dichiara improcedibile, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2010


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Re: Silenzio rifiuto form sulla rich di accesso agli atti

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Per opportuna conoscenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale Omissis del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso Filippo Maria Salvo in Roma, corso Trieste, 85;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del
diniego di accesso agli atti relativi al proprio trasferimento disposto in via di autorità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto all’intimata amministrazione l’accesso agli atti relativi al proprio trasferimento disposto in via di autorità.
L’amministrazione ha denegato l’istanza assumendo che “la stessa non è suscettibile di accoglimento poiché i provvedimento di trasferimento d’autorità, rientrando nella categoria degli ordini risultano sottratti alla disciplina generale dettata dalla L. n. 241/1990”.
Con il presente gravame, l’interessato chiede ordinarsi all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
Il ricorso è fondato.
Non è dubbio che il ricorrente, nei cui confronti l’amministrazione ha avviato un procedimento di trasferimento di sede, sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante, qualificato dalle norme che regolano il rapporto di servizio alle dipendenze dell’amministrazione militare e differenziato dalla posizione assunta in seno all’avviato procedimento; un interesse diretto, concreto, personale ed attuale a conoscere gli atti endoprocedimentali inerenti il trasferimento che lo riguarda.
Il diniego opposto dall’amministrazione s’appalesa illegittimo per le seguenti ragioni:
-non è congruamente motivato fondandosi, esso, tautologicamente ed apoditticamente sulla appartenenza del provvedimento in questione alla categoria degli “ordini”;
L’art. 24, c. 1, legge n. 241/1990 così recita:
“Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.
Non risulta al Collegio, che il procedimento in questione – per contenuto, finalità ed oggetto – pertenga ad una delle ipotesi per le quali viene escluso dalla legge il diritto di accesso.
Una tale esclusione non si evince dalla fonte primaria né dai regolamenti governativi approvati con DPR 352 del 1992, decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603 e DPR 12 aprile 2006, n. 184 né, infine, dal regolamento emanato dall’amministrazione della difesa con decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603.
Ed invero, dalle citate normative non si ricava affatto un principio di secretazione né un divieto di divulgazione dei procedimenti inerenti il trasferimento del personale militare, ancor più se dovuti a ragioni di incompatibilità ambientale (come risulta nella fattispecie).
Il DPR 352/92, all’art. 8 lettera d), prevede la possibilità di sottrazione all’accesso di documenti che “riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dall’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.
Non ritiene il Collegio che la trascritta norma riguardi il trattamento di dati oggetto di valutazione nella procedura pubblicistica di trasferimento (id est, per incompatibilità ambientale); diversamente opinando, verrebbe ad essere sottratta al privato la possibilità di sottoporre a verifica in sede giurisdizionale la regolarità della procedura seguita dalla p.a. e relative risultanze, con conseguente violazione del diritto alla difesa sancito a livello costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.).
Va sottolineato, altresì, che ai sensi dell’art. 24, c. 7 della legge n. 241 del 1990 “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; mentre il primo comma dell’ art. 5 del D.M. 603/1996 garantisce espressamente l’accesso agli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta e, parlando poi di sottrazione all’accesso, fa salve le richieste del titolare dell’interesse.
Ne consegue, che illegittimamente è stato opposto all’interessato il divisato diniego.
Nel caso, concorrendo con il diritto di accesso altri interessi pubblici di rilievo meritevoli di adeguata protezione, l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, provvedere a selezionare i dati che non potevano essere comunicati, senza previo assenso delle persone interessate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, apponendo se necessario la formula ...omissis....”.
Un’ultima annotazione si rende necessaria.
Secondo l’originaria disciplina di cui all’art. 24, comma 2, lett. d) L. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con l’art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. n. 352/1992, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui non è consentita oltre la visione anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.). Diversamente, l’attuale formulazione dell’art. 24 L. n. 241/90 data dalla novella dell’art. 16 L. n. 15/05 dispone ora, al VII comma, che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.
Tale precisazione si è ritenuta opportuna allo scopo di definire l’esatta estensione del diritto del ricorrente.
In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto con pedissequo ordine per l’intimata amministrazione di provvedere al rilascio dei documenti richiesti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa il rilascio dei documenti richiesti.
Condanna il Ministero della Difesa alle refusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
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