SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
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SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Messaggio da giuseppedemarco »
Buonasera.
Per opportuna notizia (a chi intenda presentare un eventuale ricorso in merito) mi è stato rigettata l’istanza presentata al Giudice del Lavoro con il quale chiedevo la “speciale elargizione” in misura massima sul presupposto che l’invalidità riportata in conseguenza di patologia avrebbe comportato la cessazione dell’attività lavorativa, ovvero del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 466/1980 – in quanto giudicato dalla CMO (non idoneo permanentemente al SMI nell’Arma CC nella forma assoluta ma (SI IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA).
In base all’essere stato giudicato IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO NELLE AREE DEL PERSONALE CIVILE, il Giudice non ha accolto il mio ricorso.
Per opportuna notizia (a chi intenda presentare un eventuale ricorso in merito) mi è stato rigettata l’istanza presentata al Giudice del Lavoro con il quale chiedevo la “speciale elargizione” in misura massima sul presupposto che l’invalidità riportata in conseguenza di patologia avrebbe comportato la cessazione dell’attività lavorativa, ovvero del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 466/1980 – in quanto giudicato dalla CMO (non idoneo permanentemente al SMI nell’Arma CC nella forma assoluta ma (SI IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA).
In base all’essere stato giudicato IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO NELLE AREE DEL PERSONALE CIVILE, il Giudice non ha accolto il mio ricorso.
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Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Messaggio da luigino2010 »
Alcuni colleghi, riformati ed idonei al transito hanno avuto sentenze favorevoli in merito alla speciale elargizione massima. Io proverei in appello con un buon legale....
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
iL GIUDICE HA PERFETTAMENTE RAGIONE IN QUNDO IL TRANSITO AI RUOLI CIVILI IMPLICA CHE IL LAVORO NON LO HAI PERDUTO-
Però in passato il Ministero la concedeva la speciale elargizione per intera-
Prova a parlare con il tuo legale per proporre appello magari li la puoi spuntare.
Chi e il tuo avvocato ?
Puoi mandarmi la sentenza per email cosi vedo se ci sono margini per appello
Però in passato il Ministero la concedeva la speciale elargizione per intera-
Prova a parlare con il tuo legale per proporre appello magari li la puoi spuntare.
Chi e il tuo avvocato ?
Puoi mandarmi la sentenza per email cosi vedo se ci sono margini per appello
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Purtroppo ho avuto conferma che nulla puoi fare in quanto sul punto si è espressa negativamente la Corte di cassazionegiuseppedemarco ha scritto: ↑dom apr 28, 2024 3:42 pm Buonasera.
Per opportuna notizia (a chi intenda presentare un eventuale ricorso in merito) mi è stato rigettata l’istanza presentata al Giudice del Lavoro con il quale chiedevo la “speciale elargizione” in misura massima sul presupposto che l’invalidità riportata in conseguenza di patologia avrebbe comportato la cessazione dell’attività lavorativa, ovvero del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 466/1980 – in quanto giudicato dalla CMO (non idoneo permanentemente al SMI nell’Arma CC nella forma assoluta ma (SI IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA).
In base all’essere stato giudicato IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO NELLE AREE DEL PERSONALE CIVILE, il Giudice non ha accolto il mio ricorso.
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Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
la cassazione si e espressa negativamente con alcune sentenze del 2023 e 2022, io le ho letto dal sito della cassazione, e tutto ciò mi e stato confermato dal principe del foro in questa materia AVV.BAVA-
SE TI METTI A LEGGERE LE SENTENZE VEDRAI CHE LE TROVI.
SE TI METTI A LEGGERE LE SENTENZE VEDRAI CHE LE TROVI.
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Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Messaggio da domenico69 »
Mai visto sentenze della Cassazione che si siano pronunciate sul punto.Maria49 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 3:25 pm la cassazione si e espressa negativamente con alcune sentenze del 2023 e 2022, io le ho letto dal sito della cassazione, e tutto ciò mi e stato confermato dal principe del foro in questa materia AVV.BAVA-
SE TI METTI A LEGGERE LE SENTENZE VEDRAI CHE LE TROVI.
Eppure ti assicuro di averne lette molte e da molti anni ancora prima del 2022.
Quindi te invece non hai riferimenti specifici ma solo un ipotetico aver letto tali sentenze.
Vabbè!
Gazie lo stesso.
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
sono 15 anni che studio la materia, e ti dico che ho letto le sentenze negative, il principio dei giudici della suprema corta dicono tu non hai perso il lavoro, perchè ti e stato proposto di transitare nei ruoli civili e lo hai rifiutato- Per cui non compete la speciale elargizione per intera richiesta-
Appena torna funzionante il sito della cassazione la trovo e te la spiccico sul tuo profilo
Appena torna funzionante il sito della cassazione la trovo e te la spiccico sul tuo profilo
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
domenico69 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 5:17 pmMai visto sentenze della Cassazione che si siano pronunciate sul punto.Maria49 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 3:25 pm la cassazione si e espressa negativamente con alcune sentenze del 2023 e 2022, io le ho letto dal sito della cassazione, e tutto ciò mi e stato confermato dal principe del foro in questa materia AVV.BAVA-
SE TI METTI A LEGGERE LE SENTENZE VEDRAI CHE LE TROVI.
Eppure ti assicuro di averne lette molte e da molti anni ancora prima del 2022.
Quindi te invece non hai riferimenti specifici ma solo un ipotetico aver letto tali sentenze.
Vabbè!
Gazie lo stesso.
Un utente scrive questo:
Buonasera.
Per opportuna notizia (a chi intenda presentare un eventuale ricorso in merito) mi è stato rigettata l’istanza presentata al Giudice del Lavoro con il quale chiedevo la “speciale elargizione” in misura massima sul presupposto che l’invalidità riportata in conseguenza di patologia avrebbe comportato la cessazione dell’attività lavorativa, ovvero del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 466/1980 – in quanto giudicato dalla CMO … Altro...
Avv.Andrea Bava
Sul punto si è già pronunciata la cassazione, in senso negativo
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
io sono un professore in questa materia, te lo possono confermare gli iscrittiavt8 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 7:51 pm sono 15 anni che studio la materia, e ti dico che ho letto le sentenze negative, il principio dei giudici della suprema corta dicono tu non hai perso il lavoro, perchè ti e stato proposto di transitare nei ruoli civili e lo hai rifiutato- Per cui non compete la speciale elargizione per intera richiesta-
Appena torna funzionante il sito della cassazione la trovo e te la spiccico sul tuo profilo
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Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Messaggio da domenico69 »
15 anni che studi la materia e come @Maria49 anche te hai letto le sentenze negative.avt8 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 7:51 pm sono 15 anni che studio la materia, e ti dico che ho letto le sentenze negative, il principio dei giudici della suprema corta dicono tu non hai perso il lavoro, perchè ti e stato proposto di transitare nei ruoli civili e lo hai rifiutato- Per cui non compete la speciale elargizione per intera richiesta-
Appena torna funzionante il sito della cassazione la trovo e te la spiccico sul tuo profilo
Bene allora aspetto lo spiccicamento di quelle sentenze, ovviamente appena il sito della Cassazione tornerà ad essere funzionante.
P.S. Come mai tutta questa perentorietà nel dire "...e ti dico che ho letto le sentenze negative...", visto che è la prima volta che mi rispondi? O Maria49...?
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Domenico non puoi competere con i professori che studiano la materia,
volevi la sentenza , ti metto solo la prima che e più recente della Corte di Cassazione che nega la speciale elargizione per intera a chi e stato dichiarato non idoneo al servizio incondizionati ma si idoneo ai servizi civile di appartenenza del corpo.-
CORTE DI CASSAZIONE -ORDINANZA NR. 6900/20023,
visto che dici che leggi le sentenze cerca questa su sito della cassazione
volevi la sentenza , ti metto solo la prima che e più recente della Corte di Cassazione che nega la speciale elargizione per intera a chi e stato dichiarato non idoneo al servizio incondizionati ma si idoneo ai servizi civile di appartenenza del corpo.-
CORTE DI CASSAZIONE -ORDINANZA NR. 6900/20023,
visto che dici che leggi le sentenze cerca questa su sito della cassazione
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
Ho idea che tu non sai neanche andare sul sito della cassazione per cercare sentenze altrimenti avresti letto quella che ha pubblicato Maria49, per cui fai almeno di interloquire con i professore della materia, studia invece di perdere tempo a scrivere cose inesatte per gli utenti che chiedono consigli.domenico69 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 5:17 pmMai visto sentenze della Cassazione che si siano pronunciate sul punto.Maria49 ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 3:25 pm la cassazione si e espressa negativamente con alcune sentenze del 2023 e 2022, io le ho letto dal sito della cassazione, e tutto ciò mi e stato confermato dal principe del foro in questa materia AVV.BAVA-
SE TI METTI A LEGGERE LE SENTENZE VEDRAI CHE LE TROVI.
Eppure ti assicuro di averne lette molte e da molti anni ancora prima del 2022.
Quindi te invece non hai riferimenti specifici ma solo un ipotetico aver letto tali sentenze.
Vabbè!
Gazie lo stesso.
PQM chiudo la discussione.
Re: SENTENZA RICORSO AL TRIBUNALE SEZIONE LAVORO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8881/2021 R.G. proposto da:
COSENTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato PESCATORI
FRANCESCA che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e
difende ope legis
-controricorrenteCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 6900 Anno 2023
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 08/03/2023
2 di 4
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.
443/2020 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal
Consigliere LUCA SOLAINI.
R.G. 8881/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 20.10.2020 n. 443, la Corte d’appello di
Salerno respingeva l’appello proposto da Cosentino Antonio avverso
la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda
di quest’ultimo nei confronti del Ministero della Difesa avente ad
oggetto il riconoscimento della speciale elargizione di cui all’art. 3
della legge n. 466/80 e succ. mod. e integr. per intervenuta
cessazione del rapporto d’impiego presso la Marina Militare, a causa
delle gravi infermità riportate nell’adempimento del proprio dovere.
A sostegno del proprio convincimento, il tribunale, ha precisato che
le condizioni alternative cui è subordinata la concessione della
speciale elargizione nella misura massima richiesta dal ricorrente
sono il riconoscimento di un’invalidità permanente non inferiore
all’80% ovvero di un’invalidità che comporti la cessazione del
rapporto d’impiego, mentre il ricorrente non versava in alcuna di tali
situazioni in quanto, per un verso, l’invalidità riconosciutagli era pari
al 30% e, per altro verso, pur essendo stato dichiarato non idoneo
al servizio nell’Esercito, tuttavia era stato riconosciuto idoneo
all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale del
Ministero della Difesa.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno delle ragioni di rigetto
del gravame, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, Antonio Cosentino ricorre
per cassazione, sulla base di un motivo, mentre il Ministero della
Difesa ha resistito con controricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3 di 4
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di
legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 466/1980, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto delle ragioni del ricorrente, in
relazione alla normativa di favore dettata per le vittime del dovere,
perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto il
diritto alla speciale elargizione, pur essendo il rapporto di lavoro
cessato per l’invalidità contratta quale vittima del dovere.
Il motivo di ricorso è infondato, dovendosi confermare la statuizione
della Corte d’appello, in quanto l’art. 3 della legge n. 466 del 1980
prevede due condizioni alternative cui è subordinata la concessione
della speciale elargizione nella misura massima richiesta dal
ricorrente e precisamente, da una parte, il riconoscimento di una
invalidità permanente non inferiore all’80% ovvero il riconoscimento
di una invalidità che comporti la cessazione del rapporto d’impiego.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il ricorrente non
versava in alcuna di tali situazioni, in quanto, per un verso,
l’invalidità riconosciuta era pari al 30% e, per altro verso, pur
essendo stato dichiarato non più idoneo al servizio militare, tuttavia
era stato riconosciuto idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree
funzionali del personale del Ministero della Difesa, senza alcun
pregiudizio per la sua collocazione in attività lavorative e senza,
quindi, alcuna apprezzabile limitazione giuridica ed economica di
proseguire nella sua carriera: il beneficio, infatti, è chiaramente
collegato a uno stato di inoccupazione del dipendente, in quanto
completamente privo della capacità lavorativa e reddituale,
circostanza che nella specie, è stata esclusa dai giudici del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
4 di 4
unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Difesa le spese di
lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi,
oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma
del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.2.2023
sul ricorso iscritto al n. 8881/2021 R.G. proposto da:
COSENTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato PESCATORI
FRANCESCA che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e
difende ope legis
-controricorrenteCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 6900 Anno 2023
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 08/03/2023
2 di 4
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.
443/2020 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal
Consigliere LUCA SOLAINI.
R.G. 8881/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 20.10.2020 n. 443, la Corte d’appello di
Salerno respingeva l’appello proposto da Cosentino Antonio avverso
la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda
di quest’ultimo nei confronti del Ministero della Difesa avente ad
oggetto il riconoscimento della speciale elargizione di cui all’art. 3
della legge n. 466/80 e succ. mod. e integr. per intervenuta
cessazione del rapporto d’impiego presso la Marina Militare, a causa
delle gravi infermità riportate nell’adempimento del proprio dovere.
A sostegno del proprio convincimento, il tribunale, ha precisato che
le condizioni alternative cui è subordinata la concessione della
speciale elargizione nella misura massima richiesta dal ricorrente
sono il riconoscimento di un’invalidità permanente non inferiore
all’80% ovvero di un’invalidità che comporti la cessazione del
rapporto d’impiego, mentre il ricorrente non versava in alcuna di tali
situazioni in quanto, per un verso, l’invalidità riconosciutagli era pari
al 30% e, per altro verso, pur essendo stato dichiarato non idoneo
al servizio nell’Esercito, tuttavia era stato riconosciuto idoneo
all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale del
Ministero della Difesa.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno delle ragioni di rigetto
del gravame, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, Antonio Cosentino ricorre
per cassazione, sulla base di un motivo, mentre il Ministero della
Difesa ha resistito con controricorso.
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3 di 4
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di
legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 466/1980, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto delle ragioni del ricorrente, in
relazione alla normativa di favore dettata per le vittime del dovere,
perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto il
diritto alla speciale elargizione, pur essendo il rapporto di lavoro
cessato per l’invalidità contratta quale vittima del dovere.
Il motivo di ricorso è infondato, dovendosi confermare la statuizione
della Corte d’appello, in quanto l’art. 3 della legge n. 466 del 1980
prevede due condizioni alternative cui è subordinata la concessione
della speciale elargizione nella misura massima richiesta dal
ricorrente e precisamente, da una parte, il riconoscimento di una
invalidità permanente non inferiore all’80% ovvero il riconoscimento
di una invalidità che comporti la cessazione del rapporto d’impiego.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il ricorrente non
versava in alcuna di tali situazioni, in quanto, per un verso,
l’invalidità riconosciuta era pari al 30% e, per altro verso, pur
essendo stato dichiarato non più idoneo al servizio militare, tuttavia
era stato riconosciuto idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree
funzionali del personale del Ministero della Difesa, senza alcun
pregiudizio per la sua collocazione in attività lavorative e senza,
quindi, alcuna apprezzabile limitazione giuridica ed economica di
proseguire nella sua carriera: il beneficio, infatti, è chiaramente
collegato a uno stato di inoccupazione del dipendente, in quanto
completamente privo della capacità lavorativa e reddituale,
circostanza che nella specie, è stata esclusa dai giudici del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo
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4 di 4
unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Difesa le spese di
lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi,
oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma
del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.2.2023
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