Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162...

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mauri64
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Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162...

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Per opportuna conoscenza...

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Paoloni
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Re: Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162...

Messaggio da Paoloni »

Cosa tratta?
Grazie
mauri64
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Re: Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162...

Messaggio da mauri64 »

Ciao Paoloni,
non sei Sostenitore, quindi per leggere/scaricare i file allegati e fruire di tanti altri funzioni è necessario effettuare una piccola donazione.
Comunque la sentenza in titolo è composta da sole due pagine, pertanto la riporto di seguito.

Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162.
Illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto
periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il
trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del
beneficiario
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità in merito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 162/2022, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma
41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella
F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai
superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la
decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura
superiore alla concorrenza dei redditi stessi.


INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione

1. Premessa

In materia di pensioni ai superstiti, l’articolo 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge
8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti
sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai
superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 8-30 giugno 2022, n. 162, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, 1a Serie speciale - Corte Costituzionale n. 27 del 6 luglio 2022, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41
dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, nella parte in cui,
in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del
beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere
operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
In particolare, nella richiamata pronuncia la Corte Costituzionale ha confermato, in relazione
alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre
fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto
"la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta,
quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività [...]. Il
legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito,
tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità
di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i
diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i
princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.
Secondo la Corte, la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995,
viola il principio di ragionevolezza nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono un
tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito
aggiuntivo e che, pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo deve essere integrata
mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.
Tanto rappresentato, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono indicazioni amministrative e chiarimenti in ordine all’applicazione
dell’articolo 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge n. 335/1995, alla luce della
dichiarazione di illegittimità del combinato disposto dei medesimi periodi da parte della Corte
Costituzionale.

2. Ambito di applicazione

In applicazione della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, richiamata dall’articolo 1,
comma 41, della medesima legge, la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi
del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di
reddito. In particolare, nel caso di:
- reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente
cumulabile con i redditi del beneficiario;
- reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75%
con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
- reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il
60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
- reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il
50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti
ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti
quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la
decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle
quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d.
salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal
beneficiario.
Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale, le pensioni ai superstiti
per le quali trovino applicazione i limiti di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della
legge n. 335/1995, devono essere definite secondo i criteri enunciati dalla Corte e sopra
descritti.
Pertanto, l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati,
laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di
riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato articolo
1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono
riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria,
nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del
trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Paoloni
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Re: Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162...

Messaggio da Paoloni »

Grazie Mauri, vedrò in seguito di fare una donazione al forum, un saluto a tutti e Buon Natale a questo grande Gruppo di colleghi e Professionisti...
Paoloni
mauri64
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Re: Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162...

Messaggio da mauri64 »

Un Sereno Natale anche a Te e Famiglia.
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