SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
La sentenza su mensionata del TAR Friuli Venezia Giulia è indiscutibilmente una vittoria.... con relativo cazziatone nei confronti dell'INPS che dovrà pagare anche 2500 di spese legali
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Tar Lazio sede di Latina,
ORDINANZA COLLEGIALE
1) - ordina la trasposizione del ricorso sul ruolo delle udienze pubbliche
ORDINANZA COLLEGIALE
1) - ordina la trasposizione del ricorso sul ruolo delle udienze pubbliche
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Quindi in definitiva è un pareggio???
Tar Lazio sede di Latina,
ORDINANZA COLLEGIALE
1) - ordina la trasposizione del ricorso sul ruolo delle udienze pubbliche
ALLEGATI
Tar Lazio sede Latina ORD_COLLEG_ su 6 scatti nel TFS.doc
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Tar Lazio sede di Latina,
ORDINANZA COLLEGIALE
1) - ordina la trasposizione del ricorso sul ruolo delle udienze pubbliche
ALLEGATI
Tar Lazio sede Latina ORD_COLLEG_ su 6 scatti nel TFS.doc
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Tar Lombardia sede di Milano accolto ma che sicuramente sarà appellato.
Mi raccomando di non darla in pasto ad alcuni gruppi FB avvoltoi.
Mi raccomando di non darla in pasto ad alcuni gruppi FB avvoltoi.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
UNARMA,
- Richiesta applicazione dei 6 scatti stipendiali di anzianità per TFS
In +
Inps Circolare n. 26 del 13-02-2019
OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche.
- Richiesta applicazione dei 6 scatti stipendiali di anzianità per TFS
In +
Inps Circolare n. 26 del 13-02-2019
OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
I sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.
L’Inps, dopo aver ricostruito la successione dei fatti e richiamato la normativa vigente in materia, ha evidenziato che il diritto reclamato costituisce un beneficio di tipo stipendiale che viene concesso dal Datore di lavoro e comunicato all’Istituto per il calcolo della pensione (tanto è che viene previsto anche il pagamento di apposita contribuzione a carico del Datore di lavoro e a favore dell’Ente).
L’Inps ha evidenziato che nella documentazione trasmessa dalla Marina Militare il beneficio era espressamente contemplato ai fini TFS (per cui il TFS liquidato comprendeva già detto beneficio), ma non risultava testualmente valorizzato ai fini pensionistici.
Conseguentemente, nel dubbio circa l’avvenuto riconoscimento ai fini previdenziali, l’Inps ha riferito di aver chiesto chiarimenti alla Marina Militare, la quale, con missiva del 25/3/21, ha riconosciuto di non aver provveduto all’inserimento dei 6 scatti nella posizione pensionistica.
Pertanto, l’Inps, con determina omissis del 22/4/2021, ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e degli arretrati.
L’Inps ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo al richiesto riconoscimento del beneficio ai fini del TFD/TFR, fermo rimanendo che i sei scatti sarebbero stati conteggiati, a detti fini, dal datore di lavoro.
Quanto agli effetti pensionistici, l’Inps ha riferito di aver sostanzialmente rimediato al mancato computo da parte del datore di lavoro, cosicchè “ogni controversia, sul punto, è cessata”.
IN DIRITTO il giudice precisa:
[2] Con riguardo alla pretesa pensionistica, pare appena il caso di evidenziare come l’Inps, a fronte dell’avvenuta proposizione del ricorso, abbia sollecitato l’Amministrazione militare a verificare l’avvenuto inserimento dei sei scatti in questione nel computo relativo al trattamento pensionistico e che, a fronte della correzione del calcolo trasmessa dalla Marina militare, abbia tempestivamente riliquidato la pensione, nonché i correlati arretrati (comprensivi degli interessi maturati).
L’Inps, dopo aver ricostruito la successione dei fatti e richiamato la normativa vigente in materia, ha evidenziato che il diritto reclamato costituisce un beneficio di tipo stipendiale che viene concesso dal Datore di lavoro e comunicato all’Istituto per il calcolo della pensione (tanto è che viene previsto anche il pagamento di apposita contribuzione a carico del Datore di lavoro e a favore dell’Ente).
L’Inps ha evidenziato che nella documentazione trasmessa dalla Marina Militare il beneficio era espressamente contemplato ai fini TFS (per cui il TFS liquidato comprendeva già detto beneficio), ma non risultava testualmente valorizzato ai fini pensionistici.
Conseguentemente, nel dubbio circa l’avvenuto riconoscimento ai fini previdenziali, l’Inps ha riferito di aver chiesto chiarimenti alla Marina Militare, la quale, con missiva del 25/3/21, ha riconosciuto di non aver provveduto all’inserimento dei 6 scatti nella posizione pensionistica.
Pertanto, l’Inps, con determina omissis del 22/4/2021, ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e degli arretrati.
L’Inps ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo al richiesto riconoscimento del beneficio ai fini del TFD/TFR, fermo rimanendo che i sei scatti sarebbero stati conteggiati, a detti fini, dal datore di lavoro.
Quanto agli effetti pensionistici, l’Inps ha riferito di aver sostanzialmente rimediato al mancato computo da parte del datore di lavoro, cosicchè “ogni controversia, sul punto, è cessata”.
IN DIRITTO il giudice precisa:
[2] Con riguardo alla pretesa pensionistica, pare appena il caso di evidenziare come l’Inps, a fronte dell’avvenuta proposizione del ricorso, abbia sollecitato l’Amministrazione militare a verificare l’avvenuto inserimento dei sei scatti in questione nel computo relativo al trattamento pensionistico e che, a fronte della correzione del calcolo trasmessa dalla Marina militare, abbia tempestivamente riliquidato la pensione, nonché i correlati arretrati (comprensivi degli interessi maturati).
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
personale GdF, Ricorso respinto.
Il TAR precisa:
1) - Inoltre, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, “Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”.
2) - Dunque - posto che l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, al pari dell’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha sostituito l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 387/1987, è espressamente richiamato nell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, che esclude l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda - il Collegio ritiene che, come correttamente osservato dall’I.N.P.S. nelle proprie difese, ai ricorrenti non spetti il beneficio stesso perché essi sono stati posti in congedo a domanda, avendo conseguito il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile, con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevede l’attribuzione sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tale pagamento nel caso dei ricorrenti non è stato eseguito (sul punto non vi è contestazione).
N.B.: possibile che il Giudice non sappia che chi va in pensione a domanda prima dei 60anni DEVE pagare fino al raggiungimento dei 60anni? Allora questi ricorsi andrebbero fatti solo ed esclusivamente una volta finito di pagare i SEI SCATTI?
---------------
SEGUITO Sentenza Tar Trento n. 114/2021 quì postata per la correzione dell’errore materiale, perché veniva indicato come difensore dei ricorrenti, l’avv. Mario Bacci anziché gli avv.ti Ennio Cerio e Luigi Matrella, effettivi procuratori in giudizio delle controparti.
Il TAR precisa:
1) - Inoltre, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, “Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”.
2) - Dunque - posto che l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, al pari dell’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha sostituito l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 387/1987, è espressamente richiamato nell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, che esclude l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda - il Collegio ritiene che, come correttamente osservato dall’I.N.P.S. nelle proprie difese, ai ricorrenti non spetti il beneficio stesso perché essi sono stati posti in congedo a domanda, avendo conseguito il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile, con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevede l’attribuzione sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tale pagamento nel caso dei ricorrenti non è stato eseguito (sul punto non vi è contestazione).
N.B.: possibile che il Giudice non sappia che chi va in pensione a domanda prima dei 60anni DEVE pagare fino al raggiungimento dei 60anni? Allora questi ricorsi andrebbero fatti solo ed esclusivamente una volta finito di pagare i SEI SCATTI?
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SEGUITO Sentenza Tar Trento n. 114/2021 quì postata per la correzione dell’errore materiale, perché veniva indicato come difensore dei ricorrenti, l’avv. Mario Bacci anziché gli avv.ti Ennio Cerio e Luigi Matrella, effettivi procuratori in giudizio delle controparti.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Non si capisce più nulla con questi TAR..... ma è mai possibile che non trovano una soliuzione definitiva????
Ci vorrebbe una legge di riforma ad hoc che chiarisca in modo defunitivo la questione
Io maturo il beneficio alla pensione a luglio 2022 con 54 anni e 5 mesi, e ancora sono indeciso se trattenermi fino ai 55 anni (+7 mesi) per poi fare ricorso per i 6 scatti sul TFS....
Ci vorrebbe una legge di riforma ad hoc che chiarisca in modo defunitivo la questione
Io maturo il beneficio alla pensione a luglio 2022 con 54 anni e 5 mesi, e ancora sono indeciso se trattenermi fino ai 55 anni (+7 mesi) per poi fare ricorso per i 6 scatti sul TFS....
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Salve fossi in Te mi tratterrei fino al compimento dei 55 anni, proprio perchè in futuro potrebbero riconoscere tale beneficio anche a coloro rientranti in entrambi i requisiti (a domanda al compimento di 55 anni di età ed almeno 35 anni contributivi) e, solo per non aver aspettato ulteriori 7 mesi ti verrebbe negato il beneficio.
Saluti
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Salve fossi in Te mi tratterrei fino al compimento dei 55 anni, proprio perchè in futuro potrebbero riconoscere tale beneficio anche a coloro rientranti in entrambi i requisiti (a domanda al compimento di 55 anni di età ed almeno 35 anni contributivi) e, solo per non aver aspettato ulteriori 7 mesi ti verrebbe negato il beneficio.
Saluti
Top
e si.... mi sa che aspetto
Saluti
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e si.... mi sa che aspetto
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Fa seguito al post del 23/04/2021
Il CdS in merito all'appello proposto dall'INPS respinge l'istanza cautelare, scrivendo:
- Rilevato che difetta il periculum derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di questioni meramente patrimoniali.
Il CdS in merito all'appello proposto dall'INPS respinge l'istanza cautelare, scrivendo:
- Rilevato che difetta il periculum derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di questioni meramente patrimoniali.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Tar Toscana - Ordinanza Collegiale -
si legge:
1) - che pertanto l’intera fattispecie deve essere decisa, ai sensi dell’art. 32, 1° comma c.p.a. nelle forme previste per il rito ordinario, attraverso la fissazione dell’apposita udienza di trattazione del ricorso
2) - fissa udienza pubblica per la decisione del ricorso al 25 maggio 2022.
si legge:
1) - che pertanto l’intera fattispecie deve essere decisa, ai sensi dell’art. 32, 1° comma c.p.a. nelle forme previste per il rito ordinario, attraverso la fissazione dell’apposita udienza di trattazione del ricorso
2) - fissa udienza pubblica per la decisione del ricorso al 25 maggio 2022.
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