Rimozione dal grado, niente pensione retroattiva

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NavySeals
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Rimozione dal grado, niente pensione retroattiva

Messaggio da NavySeals »

Recentissima conferma della correttezza di togliere la pensione retroattivamente ai riformati che successivamente vengono rimossi dal grado.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
22/01/2024 n. 8/2024

Svolgimento del processo

Omissis, ex sottufficiale della Guardia di finanza, collocato dapprima in congedo per infermità dal 2.11.2017 e, poi, per perdita del grado per rimozione, con decorrenza dalla medesima data - a seguito di condanna definitiva per il reato di tentata concussione, all’esito del correlato procedimento disciplinare, culminato con il verdetto della commissione del 9.11.2017 e con il provvedimento di destituzione del 6.12.2017 - impugna la sentenza di rigetto del ricorso da costui proposto, teso all’accertamento del proprio diritto a pensione.

All’uopo, reitera sotto forma di motivi di gravame, le doglianze rimaste disattese in prime cure, osservando che, alla data di maturazione dei requisiti di legge per l’ottenimento del trattamento previdenziale (il 2.11.2017), egli era ancora in servizio, essendo stato proprio allora collocato in congedo assoluto per infermità, all’esito della visita medica effettuata presso la competente commissione medica ospedaliera.

Contesta, pertanto, l’appellante la divisata retroattività al 2.11.2017 del provvedimento sanzionatorio di destituzione, nonostante la sua successiva assunzione formale (il 6.12.2017), tale da impedire la maturazione dei predetti requisiti anagrafici (57 anni e 7 mesi) e contributivi (35 anni di servizio), in quanto l’ultimo giorno utile di servizio per il computo era da considerarsi, a parere dell’amministrazione, quello immediatamente precedente (1.11.2017).

Conclude, pertanto, lo Omissis, per la riforma della decisione impugnata, siccome errata per incorretta applicazione della legge – in particolare, degli artt. 2, 3 e 7, l. n. 241/90, nonchè degli artt. 923 d.lgs. n. 66/2010 e 204 d.p.r. n. 1092/73 - con il conseguente riconoscimento del domandato diritto a pensione, oltre accessori di legge, spese, diritti e onorari.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

L’art. 923, d.lgs. n.66/2010 - recante, com’è noto, il codice dell’ordinamento miliare (c.o.m.), cui sono soggetti anche gli appartenenti alla Guardia di finanza – nel testo ratione temporis vigente, dopo
aver elencato, al primo comma, le cause di cessazione dall’impiego [tra cui, rispettivamente, alle lett. b) e i), l’infermità e la perdita del grado], stabilisce, all’ultimo comma, che <<Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.>>.

Tale disposizione va, peraltro, completata con quella dettata dall’art. 867, commi 5 e 6, c.o.m., alla cui stregua la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuri
dici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, mentre, in tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del provvedimento sanzionatorio.

Il quadro normativo innanzi richiamato conduce a ritenere senz’altro: a) prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore a quest’ultima; b) retroattivo l’effetto risolutivo del rapporto d’impiego, al momento dell’instaurazione del procedimento.


mauri64
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Re: Rimozione dal grado, niente pensione retroattiva

Messaggio da mauri64 »

Ciao Davide, Grazie mille della info.
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nonno Alberto
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Re: Rimozione dal grado, niente pensione retroattiva

Messaggio da nonno Alberto »

NavySeals ha scritto: mar gen 23, 2024 1:49 pm Recentissima conferma della correttezza di togliere la pensione retroattivamente ai riformati che successivamente vengono rimossi dal grado.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
22/01/2024 n. 8/2024

Svolgimento del processo

Omissis, ex sottufficiale della Guardia di finanza, collocato dapprima in congedo per infermità dal 2.11.2017 e, poi, per perdita del grado per rimozione, con decorrenza dalla medesima data - a seguito di condanna definitiva per il reato di tentata concussione, all’esito del correlato procedimento disciplinare, culminato con il verdetto della commissione del 9.11.2017 e con il provvedimento di destituzione del 6.12.2017 - impugna la sentenza di rigetto del ricorso da costui proposto, teso all’accertamento del proprio diritto a pensione.

All’uopo, reitera sotto forma di motivi di gravame, le doglianze rimaste disattese in prime cure, osservando che, alla data di maturazione dei requisiti di legge per l’ottenimento del trattamento previdenziale (il 2.11.2017), egli era ancora in servizio, essendo stato proprio allora collocato in congedo assoluto per infermità, all’esito della visita medica effettuata presso la competente commissione medica ospedaliera.

Contesta, pertanto, l’appellante la divisata retroattività al 2.11.2017 del provvedimento sanzionatorio di destituzione, nonostante la sua successiva assunzione formale (il 6.12.2017), tale da impedire la maturazione dei predetti requisiti anagrafici (57 anni e 7 mesi) e contributivi (35 anni di servizio), in quanto l’ultimo giorno utile di servizio per il computo era da considerarsi, a parere dell’amministrazione, quello immediatamente precedente (1.11.2017).

Conclude, pertanto, lo Omissis, per la riforma della decisione impugnata, siccome errata per incorretta applicazione della legge – in particolare, degli artt. 2, 3 e 7, l. n. 241/90, nonchè degli artt. 923 d.lgs. n. 66/2010 e 204 d.p.r. n. 1092/73 - con il conseguente riconoscimento del domandato diritto a pensione, oltre accessori di legge, spese, diritti e onorari.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

L’art. 923, d.lgs. n.66/2010 - recante, com’è noto, il codice dell’ordinamento miliare (c.o.m.), cui sono soggetti anche gli appartenenti alla Guardia di finanza – nel testo ratione temporis vigente, dopo
aver elencato, al primo comma, le cause di cessazione dall’impiego [tra cui, rispettivamente, alle lett. b) e i), l’infermità e la perdita del grado], stabilisce, all’ultimo comma, che <<Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.>>.

Tale disposizione va, peraltro, completata con quella dettata dall’art. 867, commi 5 e 6, c.o.m., alla cui stregua la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuri
dici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, mentre, in tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del provvedimento sanzionatorio.

Il quadro normativo innanzi richiamato conduce a ritenere senz’altro: a) prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore a quest’ultima; b) retroattivo l’effetto risolutivo del rapporto d’impiego, al momento dell’instaurazione del procedimento.

Ciao.!

Tale sentenza, avvalora le indicazioni che diamo ai colleghi che si trovano in queste dinamiche.


thank you :lol:
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