Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Con la sentenza n. 13027/13 resa sul procedimento rg. 6517/2013 Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente €. 8.928,35, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno riportato a seguito di errata cura di una frattura del piede del ricorrente presso l’Ospedale Militare Celio di Roma.
Alla fine l'Amministrazione ha pagato il tutto ancor prima della sentenza.
speriamo che queste cose non accadano più, cmq. il risarcimento è stato pagato.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511487, - Public 2015-10-06 -
N. 11487/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11043/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11043 del 2014, proposto da:
G. P., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Marra e Cristiana Fabbrizi, con domicilio eletto presso Daniele Marra in Roma, corso Trieste, 171;
contro
Ministero della Difesa;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13027/13 sul procedimento rg. 6517/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con la sentenza n. 13027/13 resa sul procedimento rg. 6517/2013 Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente €. 8.928,35, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno riportato a seguito di errata cura di una frattura del piede del ricorrente presso l’Ospedale Militare Celio di Roma.
Con il ricorso in esame l’interessato lamenta di non aver a tutt’oggi conseguito il pagamento delle somme in parola e chiede pertanto che sia dichiarato l'obbligo della P.A. di adempiere integralmente alle obbligazioni discendenti dalla pronuncia in parola, corrispondendogli tutte le somme dovute, con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell'Amministrazione; con vittoria di spese.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla Camera di Consiglio odierna il patrono del ricorrente ha rappresentato, con dichiarazione resa a verbale, che, nelle more, il suo assistito ha percepito dall’Amministrazione quanto dovuto; pertanto chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere; insiste tuttavia per le spese.
Il Collegio ritiene di non poter pronunciare una sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere in mancanza di produzione documentale da cui risulti l’effettiva soddisfazione dell’interesse azionato dalla parte ricorrente. Quanto rappresentato dal difensore della parte ricorrente va tuttavia preso in considerazione come indicazione della carenza (sopravvenuta) di interesse a coltivare la vicenda contenziosa con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione sia in considerazione del rapido adempimento da parte dell’Amministrazione sia in quanto il ricorso è stato proposto prima della scadenza dello spatium deliberandi concesso alle amministrazioni, e cioè 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto dall' art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, tra tante, Cons. Stato, IV, n. 2654 del 2014; C.G.A.R.S. n. 725 del 2012) il predetto termine - che è volto a consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale assegnato prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare un ulteriore aggravio di spese processuali – trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di sentenze di condanna del giudice civile passate in giudicato che costituisce anch’esso uno strumento di esecuzione forzata. Nel caso in esame peraltro è stato depositato il mero certificato di non proposta impugnazione del Cancelliere della Corte d’Appello di Roma del 14.7.2014, necessario per il rilascio della certificazione del passaggio in giudicato, anziché il rituale certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp.att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2015
Alla fine l'Amministrazione ha pagato il tutto ancor prima della sentenza.
speriamo che queste cose non accadano più, cmq. il risarcimento è stato pagato.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511487, - Public 2015-10-06 -
N. 11487/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11043/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11043 del 2014, proposto da:
G. P., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Marra e Cristiana Fabbrizi, con domicilio eletto presso Daniele Marra in Roma, corso Trieste, 171;
contro
Ministero della Difesa;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13027/13 sul procedimento rg. 6517/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con la sentenza n. 13027/13 resa sul procedimento rg. 6517/2013 Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente €. 8.928,35, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno riportato a seguito di errata cura di una frattura del piede del ricorrente presso l’Ospedale Militare Celio di Roma.
Con il ricorso in esame l’interessato lamenta di non aver a tutt’oggi conseguito il pagamento delle somme in parola e chiede pertanto che sia dichiarato l'obbligo della P.A. di adempiere integralmente alle obbligazioni discendenti dalla pronuncia in parola, corrispondendogli tutte le somme dovute, con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell'Amministrazione; con vittoria di spese.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla Camera di Consiglio odierna il patrono del ricorrente ha rappresentato, con dichiarazione resa a verbale, che, nelle more, il suo assistito ha percepito dall’Amministrazione quanto dovuto; pertanto chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere; insiste tuttavia per le spese.
Il Collegio ritiene di non poter pronunciare una sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere in mancanza di produzione documentale da cui risulti l’effettiva soddisfazione dell’interesse azionato dalla parte ricorrente. Quanto rappresentato dal difensore della parte ricorrente va tuttavia preso in considerazione come indicazione della carenza (sopravvenuta) di interesse a coltivare la vicenda contenziosa con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione sia in considerazione del rapido adempimento da parte dell’Amministrazione sia in quanto il ricorso è stato proposto prima della scadenza dello spatium deliberandi concesso alle amministrazioni, e cioè 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto dall' art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, tra tante, Cons. Stato, IV, n. 2654 del 2014; C.G.A.R.S. n. 725 del 2012) il predetto termine - che è volto a consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale assegnato prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare un ulteriore aggravio di spese processuali – trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di sentenze di condanna del giudice civile passate in giudicato che costituisce anch’esso uno strumento di esecuzione forzata. Nel caso in esame peraltro è stato depositato il mero certificato di non proposta impugnazione del Cancelliere della Corte d’Appello di Roma del 14.7.2014, necessario per il rilascio della certificazione del passaggio in giudicato, anziché il rituale certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp.att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2015
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Adesso che si fa tutto a Roma, dopo quanto tempo chiamano?
Inoltre, per un "già riformato parziale da anni" che possibilità ha in 2^ istanza di essere dichiarato NON PIU' IDONEO nell'Arma?
Avete esperienze personali?
Inoltre, per un "già riformato parziale da anni" che possibilità ha in 2^ istanza di essere dichiarato NON PIU' IDONEO nell'Arma?
Avete esperienze personali?
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Mi associo alla richiesta di Panorama, sperando che qualcuno possa gentilmente rispondere.panorama ha scritto:Adesso che si fa tutto a Roma, dopo quanto tempo chiamano?
Inoltre, per un "già riformato parziale da anni" che possibilità ha in 2^ istanza di essere dichiarato NON PIU' IDONEO nell'Arma?
Avete esperienze personali?
Grazie!
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Io ho atteso 2 mesi considera che di mezzo vi erano le festività di fine anno...ricorso presentato il 20 dicembre
Io vi dico infatti:
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
lima ha scritto:Io ho atteso 2 mesi considera che di mezzo vi erano le festività di fine anno...ricorso presentato il 20 dicembre
Grazie Lima
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
io ho fatto istanza per ricorso in CMO 2 il 26 luglio, mi hanno chiamato il 5 ottobre 2016, dovevo tornare a novembre x esami ma gli ho inviato certificato medico, spostato a dicembre gli ho inviato altro cert medico, rinviato il 13 febbraio vado a fare i test psichiatrici con riesame l'8 marzo da allora mi hanno mandato via con foglio dove era riportato che avevo fatto tutti gli esami e presto avrei avuto esito in quanto non era presente il presidente della commissione, ad una settimana sto ancora aspettando il verbale del quale non conosco l'esito........e non è unasituazione piacevole, se si sono dimenticati la mia pratica in un cassetto mi va bene anche x due anni pero' il fatto di non poter muovermi ..............stressa
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
si, due, max tre mesi, uno poi puo' giocare ancora un paio di volte con cert medici se l'intenzione è quella di prorogare il piu' possibile la permanenza nel corpo..........panorama ha scritto:Quindi diciamo che chiamano a vista dopo 2 mesi dalla presentazione della richiesta di Appello.
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Il collega che lavora con me e di cui il C.do Compagnia ha inviato la richiesta in data 21/02/2017, ancora ad oggi (18/04/2017) non ha avuto nessuna comunicazione di presentazione.
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Ad oggi ancora nessuna convocazione per il collega da parte della CMO 2^ istanza, quindi, dal 21/02/2017 al 23/07/2017, nulla, sono passati già 5 mesi e si verso le ferie estive.
- airone7388
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Messaggio da airone7388 »
Buongiorno colleghi, espongo un dubbio, chi fa ricorso in 2 istanza nel frattempo rimane in aspettativa (questa concessa da chi, cmo o ufficio sanitario o medico curante) o rientra in servizio? Graziepanorama ha scritto:Ad oggi ancora nessuna convocazione per il collega da parte della CMO 2^ istanza, quindi, dal 21/02/2017 al 23/07/2017, nulla, sono passati già 5 mesi e si verso le ferie estive.
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
........penso dovresti essere a disposizione CMO e "teoricamente" quei giorni non devono essere conteggiati come aspettativaairone7388 ha scritto:Buongiorno colleghi, espongo un dubbio, chi fa ricorso in 2 istanza nel frattempo rimane in aspettativa (questa concessa da chi, cmo o ufficio sanitario o medico curante) o rientra in servizio? Graziepanorama ha scritto:Ad oggi ancora nessuna convocazione per il collega da parte della CMO 2^ istanza, quindi, dal 21/02/2017 al 23/07/2017, nulla, sono passati già 5 mesi e si verso le ferie estive.
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
palmy66 ha scritto:io ho fatto istanza per ricorso in CMO 2 il 26 luglio, mi hanno chiamato il 5 ottobre 2016, dovevo tornare a novembre x esami ma gli ho inviato certificato medico, spostato a dicembre gli ho inviato altro cert medico, rinviato il 13 febbraio vado a fare i test psichiatrici con riesame l'8 marzo da allora mi hanno mandato via con foglio dove era riportato che avevo fatto tutti gli esami e presto avrei avuto esito in quanto non era presente il presidente della commissione, ad una settimana sto ancora aspettando il verbale del quale non conosco l'esito........e non è unasituazione piacevole, se si sono dimenticati la mia pratica in un cassetto mi va bene anche x due anni pero' il fatto di non poter muovermi ..............stressa
Ancora oggi non hai avuto risposta ?!!!
Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?
Il collega che lavora con me e che ha fatto ricorso alla CMO2 in data 21/02/2017 ancora non è stato chiamato. Oggi gli ho chiesto notizie e mi ha detto che l'altro giorno ha contattato la CMO2 e il collega che gli ha risposto, gli ha detto che per ora non se ne parla. Quando sarà il momento riceverà notizie. Quindi ad oggi sono passati già quasi 8 mesi d'attesa.
Quanto sopra, giusto per aggiornamenti.
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