ricerca banca dati

Feed - CARABINIERI

Rispondi
mauri67
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 83
Iscritto il: mar apr 23, 2013 12:31 pm

ricerca banca dati

Messaggio da mauri67 »

Cortesemente mi è stato riferito che la mia sentenza sull art.54 discussa alla Corte dei Conti di Bari in data 19 Novembre 2019 dal Giudice DADDABBO è stata gia inserita in banca dati cortesemente qualcuno di voi che smanetta di più di me puo verificare se risultano sentenze in quella data firmata dal giudice Daddabbo in quanto io non riesco a trovarla


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

fino ad oggi sono state pubblicate le sentenze di cui ai ricorsi discussi in data 05/11/2019 (vds. sentenza n. 668/2019 pubb. il 06/11 con diverso Giudice) e il tuo ricorso è stato trattato in data 19/11/2019 ma se chiedi al tuo Avvocato sicuramente l'avrà già avuta, quindi, prova ha chiamarlo.

Il Giudice Daddabbo ha pubblicato la sentenza n. 656 lo stesso giorno della discussione avvenuta il 05/11/2019.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

Ciao mauri67,

ma il tuo avvocato chi era?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

questo ricorso è stato rigettato, sarà questo il tuo?

- cessato dal servizio il 30.4.2018 per limiti di età

N.B.: c'è qualcosa che non va in questo ricorso.
-------------------------------------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 682 Pubblicazione 19/11/2019

Sent 682/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35234 del registro di segreteria, proposto dal sig. XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla XXX (cod. fisc. XXX), elettivamente domiciliato in Molfetta alla via Quintino Sella n. 13, presso lo studio dell’avv. Michele Jacono che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Antonio De Nicolo,

contro
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites per atto del notaio Castellini di Roma, rep. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliata presso la sede INPS in Bari alla via Putignani n. 108 e

Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri.

Visto il D. Lgs. n.174/2016;
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2019, l’avv. Michele Jacono per il ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS; non comparsa l’Arma dei Carabinieri.

FATTO

Il sig. XXX - appuntato scelto q.s. dei Carabinieri, cessato dal servizio il 30.4.2018 per limiti di età - con ricorso depositato in data 18.7.2019, documentando di aver indirizzato all’INPS in data 31.1.2019 un atto di invito e diffida al ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/1973 e che a tale richiesta è stata data risposta negativa (raccomandata dell’11.2.2019), ha dedotto che ai sensi dell’art. 54, 1° comma del DPR 1092/1973 al personale militare, che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 anni entro il 31.12.1995, per il calcolo delle quote retributive della pensione deve essere applicata la percentuale del 44% sulla base pensionabile ed ha richiamato in tal senso la circolare dell'INPDAP n. 22 del 19.09.2009 ed alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli. Ha chiesto, in conclusione, il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione con attribuzione alla parte retributiva di essa dell’aliquota di rendimento del 44% con condanna dell’INPS alla corresponsione di quanto dovuto oltre aumenti perequativi come per legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, costituito in giudizio con memoria depositata in data 26.8.2019, rinviando ad alcune note (pec del 5.1.2017 e pec dell’1.3.2017) trasmesse dall’INPS in ordine all’applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/1973, ha chiesto di riconoscere l’esclusiva competenza dell’INPS in materia.

L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 7.11.2019, deducendo che il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all’art. 54 del DPR n. 1092/1973 in quanto alla data di cessazione il suo servizio utile è di gran lunga superiore a 20 anni, richiamando altresì le argomentazioni della sentenza n. 265/2018 della Sezione Emila Romagna e quelle della sentenza n. 175/2019 della Sezione Terza Centrale di appello, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

All’udienza del 19 novembre 2019 l’avv. Michele Jacono per il ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS si sono riportati ai rispettivi atti scritti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. Il giudizio, non comparsa l’Arma dei Carabinieri, è stato definito, come da presente sentenza, letta nella stessa udienza.

DIRITTO

Il ricorrente - già militare dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 30.4.2018 - asserendo che il suo trattamento di pensione è stato calcolato con il sistema retributivo per la quota riferita al servizio utile maturato al 31.12.1995 in quanto inferiore a 18 anni, si duole del fatto che l’INPS, a suo dire, non avrebbe applicato l’aliquota di rendimento del 44% pervista dall’art. 54, co. 1, del DPR 1092/1973.

La domanda avanzata dal ricorrente è infondata.

Preliminarmente occorre ricordare che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento).

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Ciò premesso deve osservarsi che, in disparte le deduzioni difensive delle amministrazioni convenute, dalla piana lettura del provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente emerge chiaramente che il trattamento è stato liquidato con il sistema interamente retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 in quanto alla data del 31.12.1995 costui vantava un servizio utile superiore a 18 anni (per la precisione 18 anni e 6 giorni).

Di conseguenza risulta che l’INPS ha già dato corretta applicazione al disposto di cui all’invocato art. 54 del DPR 1092/1973.

Tale norma stabilisce, per quel che rileva nel presente giudizio, che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (co.1), che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (co.2) ed ancora che “Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri … si considera la percentuale di aumento del 3,60” (co.6).

Nello specifico il ricorrente alla successiva data del 31.12.1997 aveva maturato un servizio utile pari a 20 anni e 7 mesi e con riferimento a tale servizio è stata applicata l’aliquota del 46,1%, data dalla somma di quella del 44% per 20 anni (art. 54, co. 1) e del 2,1% per i successivi 7 mesi (è stata rapportata a mesi l’aliquota annua del 3.6% prevista dal citato art. 54, co. 6)

Per l’ulteriore servizio utile, maturato dall’1.1.1998 al 31.12.2011 (data sino alla quale le anzianità di servizio sono valorizzate mediante il sistema retributivo), pari ad anni 15, è stata applicata l’aliquota annua del 2% in sintonia con quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 8 del D. Lgs. 30/04/1997, n. 165 ed all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

In definitiva, considerato che il trattamento di pensione del ricorrente è stato calcolato, per l’anzianità maturata sino al 31.12.2011, con il sistema retributivo e che l’aliquota di rendimento è stata correttamente applicata, sino al 31.12.1997, in base all’invocato art. 54 del DPR 1092/1973, la pretesa del ricalcolo della pensione avanzata in questa sede risulta infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto dal sig. XXX.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle amministrazioni convenute che si liquidano nell’importo di €. 500,00 per ognuna.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 19 novembre 2019.

Il Giudice
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

anche questa discussa il 19/11/2019 (Accolto)

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 688 Pubblicazione 25/11/2019


Sent 688/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35240 del registro di segreteria, proposto dal sig. XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla XXX (cod. fisc. XXX), elettivamente domiciliato in Molfetta alla via Quintino Sella n. 13, presso lo studio dell’avv. Michele Jacono che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Antonio De Nicolo,

contro
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites per atto del notaio Castellini di Roma, rep. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliata presso la sede INPS in Bari alla via Putignani n. 108 e

Ministero della Difesa-Comando Generale Arma dei Carabinieri.

Visto il D. Lgs. n.174/2016;
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2019, l’avv. Michele Jacono per il ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS; non comparsa l’Arma dei Carabinieri.

FATTO

Il sig. XXX - Brigadiere capo dei Carabinieri, cessato dal servizio il 31.5.2018 per limiti di servizio - con ricorso depositato in data 18.7.2019,

OMISSIS per tutto il resto.

-------------------

N.B.: Il Giudice Daddabbo in questa sentenza precisa:

Si rinvia, infine, per una più esaustiva motivazione, a tutte le argomentazioni svolte nella sentenza n. 369 dell’18.10.2019, emessa in un caso simile dalla Sezione Seconda centrale d’Appello che, in relazione al precedente contrario della Sezione Terza di appello, invocato nel presente giudizio dall’INPS (sent. n. 175 del 23.9.2019), ha osservato che tale isolata pronuncia non ha posto in risalto argomenti univocamente rivolti ad un superamento dell'indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda centrale d’appello.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

questi qui sotto Accolti

1) - La CdC Bari ha emesso anche la Sent. 690/2019 del Giudice Daddabbo di cui all’udienza del 19/11/2019 e che riguardava 4 ricorrenti - ex sottufficiali della Marina Militare, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Massimiliano Musio con studio in Lecce alla Via 95 RGT Fanteria n. 9,

2) - La CdC Bari ha emesso anche la Sent. 687/2019 del Giudice Daddabbo di cui all’udienza del 19/11/2019 e che riguardava un ex Ufficiale dell’Esercito Italiano, elettivamente domiciliato in Caprarica di Lecce alla via Milite Ignoto n. 23, presso lo studio dell’avv. Pantaleo Catalano che lo rappresenta e difende,


questa qui sotto NEGATIVA

3) - La CdC Bari ha emesso anche la Sent. 689/2019 del Giudice Daddabbo di cui all’udienza del 19/11/2019 e che riguardava 8 ricorrenti della PolPen, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Rosaria Pasca ed elettivamente domiciliati in Lecce alla Via Bonaventura Mazzarella n. 29, presso lo studio dell’Avv. Patrizia Giammarruco,


quanto sopra pubblicate in data 25/11/2019
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

Accolto

CdC Bari sent. 686/2019 Giudice Daddabbo di cui all’udienza del 19/11/2019 relativa al ricorrente Appuntato scelto dei Carabinieri rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria Pasca ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Bonaventura Mazzarella n. 29, presso lo studio dell’Avv. Patrizia Giammarruco,

pubblicata il 25/11/2019
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12874
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da panorama »

Sentenze dei Tribunali pubbliche per tutti

Notizia del 25/11/2023

Dal 14 dicembre attiva la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) aperta alla libera fruizione

Da giovedì 14 dicembre sarà online la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) aperta alla libera fruizione, realizzata dal Dipartimento per la Transizione Digitale, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, tramite la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA).

Nella BDP saranno consultabili tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all'attualità nei Tribunali e nelle Corti d'Appello.

Il collegamento alla Banca Dati Pubblica sarà disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST).

Dopo l'autenticazione, tramite i sistemi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Spid, CIE e CNS), sarà possibile ricercare i provvedimenti utilizzando vari criteri di ricerca, sia semantici che sintattici.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20540
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: ricerca banca dati

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
Grazie dell'informazione.
Rispondi