Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

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Delfino79
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Delfino79 »

Lo studio Guerra che conosco sono molto preparati. Ovviamente la reversibilità ppo a norma di legge bisogna anche capirne la % reversibile conseguente l’incidenza di figli minori o maggiorenni, moglie lavoratrice o meno.
Grazie per l’informazione.


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airone7388
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da airone7388 »

Buongiorno riporto quanto indicato sopra sottolineando le parti che a mio avviso non sono chiare:
Abbiamo letto la Sua email è corretto quanto riferisce circa la cumulabilità tra pensione di privilegio e stipendio e sulla questione contributiva.
Qualora percepisse la pensione di privilegio questa sarebbe reversibile nella misura di legge. In caso di decesso per connesse con quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio i familiari aventi diritto percepirebbero il c.d. trattamento speciale (pensione identica a quella percepita dal dante causa per i primi tre anni, poi l’importo più conveniente tra quello spettante per le pensioni di guerra e la normale reversibilità).
La pensione ordinaria (quindi quella relativa al lavoro nei ruoli civili dello Stato) sarebbe percepibile solo se raggiunta l’ordinaria (reversibilità) ovvero se maturati i 20 anni di contribuzione (pensione indiretta).
Stia sereno il trattamento di privilegio è reversibile.
Restando professionalmente a Sua disposizione Le inviamo cordiali saluti."""

La prima sottolineatura mi sembra che affermi che la reversibilità di legge della ppo spetti solo se il decesso avvenga per colpa della patologia riconosciuta causa di servizio.
La seconda sottolineatura mi sembra di capire di stare tranquillo perchè la ppo è reversibile. La mia domanda a questo punto è: insomma, bisogna sperare di morire per colpa delle patologie causa di servizio che hanno determinato la ppo?
Grazie per chiarirmi le idee.
Delfino79
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Delfino79 »

Da quello che ho capito, se il decesso è dovuto alla causa di servizio non perdi nulla (nel breve periodo). Per la dipartita non dovuta da causa di servizio spetterebbe la reversibilità di legge (se non erro 20% a figlio minore, comunque esisterebbe una tabella di casistica). Il problema serio rimane che se non maturi 20 anni da civile non spetta nulla (per fatalità si muore entro i 20 anni, uno porterebbe a casa piccola % solo della ppo, quindi una fame).Comunque sono in attesa della risposta quesiti da parte Inps. Un abbraccio a tutti.
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NavySeals
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da NavySeals »

Molto semplice. Transito e cumulo ppo e stipendio e schiatto prima di 20 anni di lavoro (o prima della cessazione per limiti di età, ad oggi 67 anni):

1. Schiatto per patologia SI' riconosciuta (la stessa, o strettamente connessa, a quella per cui cumulo): gli eredi prendono per 3 anni il Trattamento Speciale, ovvero l'equivalente della A1. Poi subentra la pensione privilegiata di reversibilità nelle percentuali arcinote.

2. Schiatto per motivi che nulla c'entrano con la cds per cui cumulo: nessun Trattamento Speciale. Nessuna Pensione Indiretta (servono 20 anni di lavoro).

Se non si è cumulato, spetta la reversibilità della ppo in ogni caso, anche se la morte è per causa diversa. Ora, la pratica del cumulo è una cosa abbastanza recente, a molti fa gola (un militare che percepiva 2.000 e che ha una A8, invece di transitare a 1.900, ne percepisce oltre 3.000). Ma a ma a quale prezzo, se gli dovesse capitare l'irreparabile? Come sempre detto, anche queste sono scelte personali ed ognuno deve farsi i conti in casa propria. Personalmente, potevo transitare e cumulare arrivando a oltre 6.000 euro netti al mese (con A1). Ma anche no, visto che ho moglie e figli che ho preferito tutelare in altro modo.
danieled.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da danieled. »

Buonasera a tutti.
Mi ero ripromesso di non fare alcuna considerazione ma la questione è alquanto delicata e genera in me forte preoccupazioni.
Analizzando le risposte desumo quanto segue.
1) “Qualora percepisse la pensione di privilegio questa sarebbe reversibile nella misura di
legge
.”.
Pare evidente la reversibilità della Pensione di Privilegio.
Peraltro, nella stesura del quesito ho espressamente indicato di essere transitato nei ruoli civili
del Ministero della Difesa, per cui spero che è stato tenuto conto di ciò. Ho esternato le mie
preoccupazioni mettendo in risalto il timore che i familiari superstiti sarebbero potuti rimanere
senza alcun sostentamento (credo, quindi, che avrebbero dovuto puntualizzare la differenza fra
chi percepisce la PPO perché andato direttamente in Pensione (o riformato) e chi la percepisce
da transitato ai ruoli civili).
2) “In caso di decesso per connesse con quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio i
familiari aventi diritto percepirebbero il c.d. trattamento speciale (pensione identica a
quella percepita dal dante causa per i primi tre anni, poi l’importo più conveniente tra
quello spettante per le pensioni di guerra e la normale reversibilità).

In questo periodo mi sembra evidente che si parli dei vantaggi per i familiari superstiti
(poiché “percepirebbero il c.d. trattamento speciale”) in caso di dipartita per fatti
collegati al servizio.
3) “Stia sereno il trattamento di privilegio è reversibile.
Credo superflua ogni considerazione.
Utile al riguardo il contenuto della seguente pagina internet del MEF, della quale ne riporto uno stralcio:
https://www.dag.mef.gov.it/aree-tematic ... index.html
“””PENSIONI TABELLARI PRIVILEGIATE DI REVERSIBILITÀ
Si definiscono pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:
• quelle spettanti ai familiari del militare o graduato di truppa deceduto durante il servizio
militare. Sono dette anche pensioni tabellari privilegiate indirette;
quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione tabellare
privilegiata diretta (quella spettante al militare, in base a provvedimento emesso
dall'Amministrazione di appartenenza del militare)
.”
In caso di decesso di titolare di pensione o di assegno rinnovabile tabellare privilegiato a causa delle stesse infermità o lesioni già riconosciute, gli aventi titolo alla reversibilità hanno diritto alla pensione nella misura ed alle condizioni previste per le pensioni di guerra, salvo che non optino per il trattamento ordinario con le aliquote previste dall’art. 88 del D.P.R. 1092/73 (vedi tabella “Aliquote Reversibilità”).
In questo caso la reversibilità non può essere inferiore al 50% della pensione privilegiata diretta di 1^ categoria. Sulle pensioni di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1092/73 spettano gli assegni accessori previsti per le pensioni ordinarie.
”””
Anche qui parrebbero evidenti la reversibilità della PPO ed i vantaggi per i familiari superstiti qualora il decesso fosse collegato a fatti di servizio.
Va segnalata la differenza (nel caso di decesso per fatti correlati al servizio) fra i calcoli della PPO secondo quanto stabilito dall’art 92 del D.P.R. 1092/73 e quanto indicato dallo studio Guerra.
La mail dello studio legale continua con indicazioni sulla contribuzione minima (20 anni) da civile per raggiungere la pensione da civile che si andrebbe a sommare alla PPO una volta in quiescenza, e qui credo sia tutto pacifico.
Un’ultima personalissima considerazione circa la convenienza o meno del cumulo dello stipendio da civile con la PPO.
Ritengo che non sia sempre conveniente e ciò dipende dagli anni di servizio, dalla tabella di invalidità riconosciuta e dalle proprie esigenze familiari.
Ad uno che ha 36 anni di servizio ed una A8 risulterà sconveniente il cumulo, a meno che non accetti, in base alle proprie esigenze familiari, di lavorare fino a 67 anni di età per poi accontentarsi di circa 1.300,00 di pensione di privilegio.
DOMANDA
DOVE SI EVINCE CHE LA PPO È SEMPRE REVERSIBILE NEL CASO IN CUI ESSA SIA STATA ASSEGNATA A PERSONA CHE È ANDATA IN PENSIONE (O RIFORMATA) MENTRE PER IL PERSONALE TRANSITATO NEI RUOLI CIVILI ESSA LO È SOLO E SOLTATO NEL CASO IN CUI LA MORTE SIA COLLEGATA A FATTI DI SERVIZIO?

Non voglio polemizzare, credo soltanto che la vicenda meriti i dovuti approfondimenti onde consentire a chi è indeciso di valutare con la dovuta ponderazione, basata sulla corretta conoscenza della materia.
danieled.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da danieled. »

Buongiorno,
oggi l'INPS sede Provinciale di Ragusa ha confermato che la reversibilità della PPO da transitato spetta a prescinde dalla causa della morte.
In serata farò il possibile per postare la risposta integrale.
Delfino79
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Delfino79 »

Grazie mille, ovviamente è una materia nuova questa del cumulo anche per l’INPS, se confermassero la reversibilità di legge comunque stiamo parlando di % da fame. Io personalmente a 43 ne ho fatto richiesta (pratica in itinere) perché a dai 63 avrei diritto a quella da civile (sicuramente una fame), nel frattempo appena la pratica avrà esito positivo mi tutelerò per i prossimi 20 anni con assicurazione morte. Se avessi avuto 47-48 anni non avrei chiesto cumulo perché troppo vicino alla pensione(57), tenere duro 10 anni e uscirne “senza pensieri” vale tanto, comunque sempre scelte personali ovviamente. Un abbraccio a tutti
danieled.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da danieled. »

Buona sera,
in appresso i miei quesiti e relative risposte fornite dall'INPS.
QUESITI
""Spett. INPS,
sono un Carabiniere transitato ai Ruoli Civili del Ministero della Difesa.
Avendone diritto ho richiesto la Pensione di Privilegio (in fase di determina) da percepire in cumulo con lo stipendio da civile.
So che così facendo azzererei i contributi maturati da Carabiniere (quasi 30 anni) e che -avendo 49 anni compiuti- a 67 anni non avrò maturato i contributi minimi per una pensione da civile (20 anni) e che, quindi, una volta in pensione percepirei soltanto la Pensione di Privilegio (nel mio caso di categoria A6).
Vengo ai quesiti.
1) Se non riuscissi a lavorare fino a 67 anni, in caso di dimissioni volontarie è confermato che
percepirei la (sola) Pensione di Privilegio?
2) In caso di mia dipartita (prematuramente in costanza di servizio da civile o una volta in quiescenza
raggiunto o meno -come detto in caso di dimissioni volontarie- il limite di età) la mia Pensione di
Privilegio sarà reversibile per i familiari superstiti aventi titolo o ciò dipenderà dalla causa del
decesso (cioè se le patologie sono dipendenti o interdipendenti dal servizio o meno)?
3) Pur avendo richiesto la PPO vi è modo di rinunciarvi?
Resto in attesa di gentile riscontro e con l'occasione porgo distinti saluti.""

RISPOSTE
""Buongiorno,
come Lei ha correttamente detto, una volta conseguita la pensione di privilegio, per avere una nuova pensione dovrà maturare nuovamente i requisiti minimi di età e contribuzione. Pertanto in mancanza dei requisiti continuerà a percepire la sola pensione di privilegio.
La pensione di privilegio, inoltre, è reversibile a prescindere dalla causa che ha determinato la morte.
Prima della liquidazione è possibile rinunciare alla pensione di privilegio dando tempestiva comunicazione all'INPS.
Distinti saluti""

CREDO CHE LE RISPOSTE SIANO CHIARE, MA ANCHE LE SEDI INPS POSSONO SBAGLIARE (NON SI SPIEGHEREBBERO ALTRIMENTI GLI INNOMEREVOLI RICORSI CONTRO L'ENTE).
PER IL BENE COMUNE BENVENGANO TESI CONTRASTANTI MA CHE SIANO SUPPORTATE DA NORME GIURIDICHE E NON FRUTTO DI PERSONALLI CONSIDERAZIONI.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Tony1974 »

Si l'INPS ha risposto a tutti i quesiti mettendo a tacere quelli che parlano a sproposito senza Sapere
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-sch ... legio.html
Dice chiaramente che spetta la reversibilità della PPO ai superstiti.
Inoltre perché di sparate (e mi contengo) ne ho sentite tante, la PPO è un trattamento che spetta a VITA dal momento in cui la si percepisce all'interessato. Ovviamente facendo cumulo con lo stipendio sarà soggetta a una maggiore tassazione. Mettiamo che di PPO spettano 1800 euro netti la PPO al cumulo sarà di 1400/1500 da sommare allo stipendio nel mio caso altre 2000 euro quindi 3400 euro al mese. Io ho 48 anni diciamo che lavoro altri 20 anni e mi porto una seconda pensione e ho fatto tredici. Se non dovessi farcela comunque mia moglie si becca la buonuscita e la reversibilità dei 1800 non dei 1400 perché non si fa più cumulo e quindi la pensione è minormente tassata.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Giaguaro »

Bisogna non solo leggere, ma anche capire. Forse con questa ce la possiamo fare.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Giaguaro
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Giaguaro »

Se non si leggesse:
OGGETTO: Esito Domanda Cumulo Pensione di Privilegio e Reddito da Lavoro

La informiamo che, in risposta alla sua richiesta del 29.04.2023, la pensione di privilegio è generalmente reversibile ai superstiti. Tuttavia, nel caso di cumulo del trattamento di privilegio e reddito da lavoro, gli eredi del lavoratore dipendente avranno diritto al trattamento di reversibilità a condizione che il titolare, al momento del decesso, abbia maturato i requisiti pensionistici minimi contributivi o anagrafici, in relazione al contratto di lavoro sottoscritto. Tali requisiti non sono richiesti a condizione che la morte sia in rapporto causale diretto, o riconducibile, all’infermità già oggetto di pensione privilegiata.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da mauri64 »

Ciao Giaguaro,
GRAZIE di aver postato la recente risposta dell'INPS, in merito all'argomento in titolo.
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NavySeals
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da NavySeals »

Grazie Giaguaro. Questo conferma quanto dicevo sopra.
Il mio consiglio è molto semplice. Chi transita con cunulo, dovrebbe sottoscrivere una polizza vita per 20 anni (o fino a 67 anni, se si raggiungono prima). La polizza vita non copre le malattie pregresse, ma così si tutelano gli eredi in ogni caso: nella malaugurata sorte che si venga a meno e che la patologia sia ricondicubile alla.causa di servizio, spetta la reversibilità. Se si viene a meno per qualsiasi altra causa, copre l'assicurazione.
I premi delle polizze vita sono inversamente proporzionali all'età e alla durata (più giovani si è e più la si fa lunga, meno costa).
PS. Leggo sopra che qualche "professore" usa toni un po' polemici. Bisognerebbe essere umili ognitanto, specialmente quando nemmeno si sa di cosa si stia parlando. O non si capisce cosa si stia leggendo.
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da mauri64 »

Ciao Navy,
spero che l'interessato intervenga al riguardo.
Delfino79
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Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio

Messaggio da Delfino79 »

Buona domenica a tutti, la locuzione: “gli eredi del lavoratore dipendente avranno diritto al trattamento di reversibilità a condizione che il titolare, al momento del decesso, abbia maturato i requisiti pensionistici minimi contributivi o anagrafici, in relazione al contratto di lavoro sottoscritto” potrebbe essere intesa come: se la tua PPO era maturata con più di 20 anni di servizio da militare avrai diritto alla reversibilità a norma di legge? Essendo la PPO un beneficio a se richiesto/maturato antecedente ad un nuovo rapporto di lavoro?( voglio fare l’avvocato del diavolo). Grazie a tutti un abbraccio
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