Ciao Salvo,salvo8696 ha scritto: ↑dom feb 21, 2021 3:36 pm Sono passato nella qualifica di Ispettore Capo il 01.09.2000 e così sono rimasto sino al 31.12.2016 (dal 01.01.2017 sono passato alla qualifica di Ispettore Superiore).
Carissimo Alberto, sono piacevolmente sorpreso dal tuo altruismo, ma parlami di codice penale, di procedura penale di leggi di P.S., ma non scodellarmi cifre e raffronti di numeri
Ho visto la tua progressione, l'unico dubbio è la permanenza temporale nel 7 livello acquisito nel 2001.
Devo essere sincero, le tabelle 3 e 6 e le tabelle A1 e B1 non sono aderenti con il tuo percorso, per cui andrebbe ricostruito.
Potresti, ancor prima di scrivere, chiedere informalmente ai colleghi dell'ufficio contabile se possono prodigarsi in un riscontro simile, poiché da una comparazione eseguita potrebbe verosimilmente esserci un mero errore di attribuzione nel valore della R. I. A
Riporterei il passaggio sottostante
È l'esempio
primo stipendio aprile 1983: livello 4 classe 0 scatti 0 lire 147.556 (avevo appena finito i 6 mesi di corso)
maggio 1983: livello 4 classe 0 scatti 0 lire 276.667
ottobre 1983: livello 4 classe 1 scatti 0 lire 298.800
marzo 1985: livello 4 classe 1 scatti 0 lire 388.667
ottobre 1986: livello 4 classe 2 scatti 0 lire 410.667
giugno 1987: livello 4 lire 472.998 (da qui scompaiono la classe e gli scatti)
(ti ricordo che diventai Agente Scelto con decorrenza 15.10.1987, ma la notifica con adeguamento dello stipendio e con gli arretrati avvenne qualche tempo dopo)
gennaio 1988: livello 4 lire 505.081
luglio 1988: livello 4 lire 595.185
settembre 1988: livello 4 lire 617.165
gennaio 1990: livello 4 lire 628.921
luglio 1990: livello 4 lire 833.087
marzo 1992: livello 4 lire 835.747 (qui avevo già iniziato da due mesi il corso per V. Sovrintendente)
giugno 1992: livello 4 841.797
gennaio 1993: livello 6 lire 1.071.704 (V. Sovrintendente decorrenza 07.07.1992 probabilmente avrò percepito gli arretrati, ma non ricordo );
maggio 1993: livello 6 lire 1.047.414 (da qui il livello stipendiale è sceso di quasi 24.000 lire )
agosto 1994: livello 6 lire 1.081.928 (da qui è risalito...)
novembre 1994: livello 6 lire 1.071.343 (da qui è nuovamente sceso)
dicembre 1994: livello 6 lire 1.081.928 (ancora variazioni)
settembre 1995: livello 6 lire 1.133.299 (avanzamento a Vice Ispettore, anche se avendo già maturato la qualifica di Sovrintendente, mi verrà notificata la qualifica di Ispettore con decorrenza 01.09.1995)
ottobre 1995: livello 6 lire 1.197.485
dicembre 1995: livello 6 lire 1.228.935
maggio 1996: livello 6 lire 1.226.720
giugno 1996: livello 6 lire 1.251.145
luglio 1996: livello 6 (ancora Vice Ispettore) lire 1.302.435
ottobre 1996: livello 6B (Ispettore) lire 1.376.954
dicembre 1996: livello 6B lire 1.462.029
giugno 1997: livello 6B lire 1.335.583 ---> da qui compare la R.I.A. che ammonta a lire 90.788 e gli scatti D.lgs. 197/95 che ammontano a lire 35.659
Da agosto 1997 lo stipendio e gli scatti subiscono un piccolo ritocco, rispettivamente lire 1.388.583 e lire 36.984
A dicembre 1998 la RIA e gli scatti hanno una variazione, rispettivamente di lire 100.430 e lire 37.225
A febbraio 1999 (ancora con livello 6B) scendono sia la RIA che gli scatti, rispettivamente lire 90.788 e lire 36.984
Ad agosto 1999 salgono lo stipendio a lire 1.468.583 (ancora livello 6B) e gli scatti a lire 38.984
Maggio 2001 salgono lo stipendio a lire 1.569.083 (ancora livello 6B) e gli scatti a lire 41.497
Agosto 2001 primo stipendio da Ispettore Capo (anche se la decorrenza è 01.09.2000) livello 7 lire 1.677.917 e RIA lire 130.709 (scompaiono gli scatti).
A gennaio 2002 il livello 7 è di € 866,57 e la RIA è € 67,51.
Come ben sai a gennaio 2005 il livello è stato sostituito dal parametro che è variato nel corso del tempo, di contro la RIA è rimasta bloccata ancora oggi a € 67,51
Esempio
Così, ad esempio, un Agente scelto al V livello e 1 scatto, che nell'anno 1992 risulta vincitore di concorso quale Vice Sovrintendente , si porta in dote la Ria ( art 3 DPR 147/910) + 1 scatto paga quale agente scelto ( art 4 DPR 150/87 ) nella posizione stipendiale VI livello da vice sovrintendente. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lg. 197/1995 (riordino delle carriere) lo stesso collega vice Sovrintendente diventa Ispettore con livello VI Bis portandosi in dote lo scatto aggiuntivo gerarchico pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).
Nel passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora attribuito, ragion per cui il Totale Ria nei vari passaggi ammonta a 76,96.
Situazione diversa può essere ad es. il caso di un Assistente capo V livello e 3 scatti (vincitore del 14 corso di vice sovrintendente- uscito dal corso Vice ispettore) Ria (art 3 DPR 147/910) + 3 scatti paga; Qualifica Vice Ispettore VI e 1 scatto; qualifica da Ispettore VI Bis e 2 scatti . totale Ria nei vari passaggi 121,52 €.
Da considerare che gli scatti aumentavano in base ai contratti, essendo pari al 2,50% dello stipendio in godimento nei vari passaggi di qualifica, con l'aumento del livello stipendiale corrispondente.
Insomma, a seguito del cambiamento del sistema retributivo introdotto dal DPR 150/87 allorché si sopprime la progressione economica per classi e scatti e si istituisce la RIA, nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 e del D.lvo 197/95 (riordino delle carriere), ogni collega assume una posizione diversa a causa di vari fattori (causa di servizio, nomina qualifica superiore ecc.) Peraltro, dette posizioni possono anche risalire al 01/01/1987, ed essere state oggetto di provvedimenti legislativi che tendevano ad eliminare eventuali disomogeneità.
Infatti, l'introduzione della legge 472/87 c.d. galleggiamento ha consentito di perequare i disallineamenti retributivi.
Tale norma è stata applicata sino al giugno 1992 consentendo le liquidazioni arretrate spettanti dal 1987.
Successivamente, la legge 438/92 ha imposto l'assoluto divieto di adottare allineamenti stipendiali, pertanto conseguentemente si sono verificate, come in passato, situazioni di disparità. Tutto questo non può più verificarsi dopo l'emanazione del D.lvo 193/2003 cioè con l'introduzione del sistema dei parametri, ragion per cui, ad oggi tutti i disallineamenti risalgono a periodi precedenti al 01.01.2005.
Qualora, come penso ci sia l'errore verranno recuperati gli ultimi 5 anni
Ciao Alberto