Retribuzione individuale di anzianita'

Feed - CARABINIERI

Rispondi
remogiulio

Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da remogiulio »

Per gli ex appuntati Scelti ora Vice Brigadieri,
vorrei porvi una richiesta:
percepite ancora la Retribuzione individuale di anzianita' (art. 3 dpr 150/87), valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986 e successive modifiche?


remogiulio

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da remogiulio »

Nessuno mi sa rispondere....?????
Moreno61

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da Moreno61 »

Ti riferisci solo agli ex appuntati scelti ora v.brig. o anche agli App. ora Brig.?
remogiulio

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da remogiulio »

Moreno61 ha scritto:Ti riferisci solo agli ex appuntati scelti ora v.brig. o anche agli App. ora Brig.?
Mi riferisco a tutti i colleghi che si sono auuolati prima del 1986, che rientravano nel diritto di percepire la retribuzione individuale di anzianità.
Moreno61

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da Moreno61 »

Io la percepisco, App. ora Brig.
feldluciano

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da feldluciano »

non so nulla di questa anzianità
arruolato nel 1966
2007 in pensione da brig.capo.
ci rientro?
grazie
luciano
sysuop33

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da sysuop33 »

remogiulio ha scritto:Nessuno mi sa rispondere....?????
http://portal.lavoropa.it/system/files/ ... 2006n9.pdf prova a leggere questa nota dell'inpdap. ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

Non so c'è qualcuno nella medesima situazione di cui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------

1) - il ricorrente ha rappresentato di aver chiesto all’Amministrazione di appartenenza la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità spettante ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 44/90 in quanto dipendente di ruolo del Ministero dell'Interno dal 20/9/1989 e, in precedenza, dipendente di ruolo della Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dal 18/10/1984 al 19/9/1989 (giorno precedente a quello in cui è avvenuto il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, senza soluzione di continuità).

IL TAR LAZIO scrive:

2) - Il Ministero dell'Interno ha respinto l’istanza di corresponsione della maggiorazione della RIA, escludendo dal computo degli anni di anzianità necessari per l'erogazione della suddetta maggiorazione quelli svolti in servizio presso l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poiché "Prestato in Amministrazione diversa da quelle incluse nel comparto Ministeri".

3) - Il Collegio rileva che le pretese del ricorrente si basano sull’art. 9, del D.P.R. 17/1/1990 n 44, e sull’art. 7, comma 1, del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92.

4) - la Terza Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 3100/2010 reso su ricorso straordinario), ha evidenziato che “il computo delle anzianità pregresse presso altre Amministrazioni trova il suo limite nella necessità di evitare la duplicazione di benefici derivanti da diversi regimi contrattuali, in quanto la ratio della maggiorazione R.I.A., con decorrenza 1 gennaio 1990, è stata quella di compensare, almeno parzialmente, per il personale in servizio nel comparto Ministeri, il “blocco” delle maggiorazioni intervenuto a far data dal 13 dicembre 1986 (art. 13 del D.P.R. n. 494 del 1987).

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


14/02/2014 201401843 Sentenza 1T

N. 01843/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12178/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12178 del 2006, proposto da C. S., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Caravella, con domicilio eletto presso Mauro Caravella in Fiumicino, via Pietro Serini, 5/C;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del rifiuto dell’Amministrazione di corrispondere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, R.I.A., ex art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha rappresentato di aver chiesto all’Amministrazione di appartenenza la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità spettante ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 44/90 in quanto dipendente di ruolo del Ministero dell'Interno dal 20/9/1989 e, in precedenza, dipendente di ruolo della Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dal 18/10/1984 al 19/9/1989 (giorno precedente a quello in cui è avvenuto il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, senza soluzione di continuità).

Il Ministero dell'Interno ha respinto l’istanza di corresponsione della maggiorazione della RIA, escludendo dal computo degli anni di anzianità necessari per l'erogazione della suddetta maggiorazione quelli svolti in servizio presso l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poiché "Prestato in Amministrazione diversa da quelle incluse nel comparto Ministeri".

Avverso il provvedimento di rigetto l’interessato ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Roma (R.G. n. …./03), ma, il Giudice del lavoro ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza n. …../05, pubblicata il 28/7/05 (non appellata e, quindi, passata in giudicato).

Conseguentemente, il OMISSIS ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio per ottenere l’annullamento del delle determinazioni assunte dal Ministero dell’Interno ed il riconoscimento del diritto alla maggiorazione R1A a decorrere dalla data del 1°.1.1990, con condanna dell'Amministrazione alla sua corresponsione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla maturazione del diritto.

A tal fine, l’interessato ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 17/1/1990 n 44 e dell'art. 7, comma 1, del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92; eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

In particolare, il OMISSIS ha rilevato che con il DPR n. 44/90, recante l'approvazione dell'accordo di comparto (relativo al periodo 1988/90) si è previsto che il personale che alla data 31/12/90 o nell'arco della vigenza contrattuale avesse maturato una anzianità di servizio di cinque, dieci e venti anni, avrebbe avuto diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle seguenti misure lorde annue:
a) per la prima, la seconda e la terza qualifica funzionale L. 300.000 dopo cinque anni, L. 600.000 dopo dieci anni e L. 1.200.000 dopo venti anni;

b) per la quarta, la quinta e la sesta qualifica funzionale L. 400.000 dopo cinque anni, L. 800.000 dopo dieci anni e L. 1.600.000 dopo venti anni:

c) per la settima, l’ottava e la nona qualifica funzionale L. 500.000 dopo cinque anni, L. 1.000.000 dopo dieci anni e L. 2.000.000 dopo venti anni.

A parere del ricorrente, l'art. 7, comma 1, del D.L. 19/9/1992 n. 384 (conv. in L.n. 438/92) ha mantenuto ferma fino al 31/12/1993 la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29/3/1983 n. 93 e, quindi, anche quella relativa all'accordo di cui al D.P.R. n. 44/1990 e, allo scopo di contenere il disavanzo pubblico, ha stabilito, in deroga all'articolo 13 della legge quadro sul pubblico impiego, che i nuovi accordi avrebbero avuto effetto dal 1°/1/1994.

La ultrattività sino al 31/12/1993 della disciplina derivante dai precedenti accordi, relativi al periodo 1988/90, con lo spostamento ex lege dell'inizio di efficacia dei nuovi accordi al 1°/1/1994 sarebbe stata riconosciuta come normativa a carattere generalizzato, valida per tutto il settore del pubblico impiego, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 296 del 1°/7/1993.

Ciò posto, il ricorrente ha affermato che, in tal modo, si è realizzata la stabilizzazione della descritta disciplina - ivi compresa quella di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 sulla maturazione dell'esperienza professionale e sulla correlativa maggiorazione R.I.A. -, fino al 31/12/1993.

Conseguentemente, all’interessato, in relazione alla anzianità maturata alla data del 1°/1/1990, sarebbe spettata la maggiorazione in questione, risultando erronea la motivazione posta a base del diniego fondata sull'appartenenza, per una parte del periodo richiesto dalla norma (dal 18/10/1984 al 19/9/1989), ad una Amministrazione avente un distinto comparto di contrattazione (l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni), posto che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio generale della omogeneità del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti e con la mobilità tra diverse amministrazioni.

In conclusione, il ricorrente afferma di avere diritto alla corresponsione della maggiorazione RIA, trovandosi nella situazione prevista dall'art. 9, comma 4, del DPR 17/1/1990 n. 44, in quanto, valutato il servizio prestato come dipendente di ruolo dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni dal 18/10/84 al 19/9/89, e considerato il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Interno (senza soluzioni di continuità) alla data del 20/9/89, egli il 1°.1.1990 ha acquisito l’anzianità di cinque anni prevista dal citato D.P.R. n. 44/1990.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

All’udienza del 30 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che le pretese del ricorrente si basano sull’art. 9, del D.P.R. 17/1/1990 n 44, e sull’art. 7, comma 1, del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92.

La richiamata normativa del 1990 stabilisce, in particolare, che:
“… 4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale; L. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.” (art. 9, co. 4, DPR D.P.R. 17-1-1990 n. 44, recante il Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68).

Con l’art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego), comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si è stabilito che:
“1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121 , 8 agosto 1990, n. 231 , 11 luglio 1988, n. 266 , 30 maggio 1988, n. 186 , 4 giugno 1985, n. 281 , 15 dicembre 1990, n. 395 , 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.” (per l'abrogazione delle disposizioni contenute in tale comma, vedi l'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e l'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

L'interpretazione autentica della disposizione da ultimo richiamata è contenuta nell'art. 51, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha stabilito che:
“L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

2. L'anzianità di servizio quinquennale richiesta dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 per il riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità (c.d. R.I.A.), a favore dei dipendenti del comparto ministeri, è quella effettivamente conseguita, anche in modo non continuativo presso qualsiasi amministrazione pubblica, anche locale, e, non necessariamente, nel comparto ministeri (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1405/2013, n. 1266/2008 e n. 260/2006).

Ciò, nel rispetto della regola secondo cui il passaggio dall'una all'altra Amministrazione lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto, implicando sicuramente il riconoscimento dei periodi di servizio prestato in altre Amministrazioni, anche di comparti diversi, indipendentemente dal dato che nei vari comparti la RIA possa essere calcolata con criteri differenziati. In caso contrario, dovrebbe ammettersi che la diversità di discipline contrattuali impedisce di cumulare i servizi prestati presso distinte Amministrazioni: cosa che non risponde al principio di omogeneità del trattamento retributivo fra pubblici dipendenti posti in situazioni analoghe.

3. La giurisprudenza ha osservato che l'unico limite è dato dal divieto di duplicazioni di calcoli di r.i.a. derivanti da diversi regimi contrattuali (Consiglio Stato, sez. IV, 16 marzo 1998, n. 441), specificando le conseguenze derivanti dal divieto di duplicazioni e chiarendo (nella decisione n.1463 del 20 marzo 2006) che, da un lato, ciò che rileva è la continuità di servizio con conseguente maturazione del requisito di legge in ragione della anzianità pregressa; dall’altro lato, non si può configurare una preclusione discendente ex se dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, secondo comma, del DPCM n. 325/1988) a titolo di assegno ad personam, operando tale beneficio solo “ove più favorevole” e quindi presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo “trattamento economico” spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità.”.

Invero, la Terza Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 3100/2010 reso su ricorso straordinario), ha evidenziato che “il computo delle anzianità pregresse presso altre Amministrazioni trova il suo limite nella necessità di evitare la duplicazione di benefici derivanti da diversi regimi contrattuali, in quanto la ratio della maggiorazione R.I.A., con decorrenza 1 gennaio 1990, è stata quella di compensare, almeno parzialmente, per il personale in servizio nel comparto Ministeri, il “blocco” delle maggiorazioni intervenuto a far data dal 13 dicembre 1986 (art. 13 del D.P.R. n. 494 del 1987).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, perché al ricorrente spetta la corresponsione della maggiorazione RIA, trovandosi nella situazione prevista dall'art. 9, comma 4, del DPR 17/1/1990 n. 44 (anzianità di servizio di cinque anni alla data del 1°.1.1990), dovendo, a tal fine, essere valutato sia il servizio prestato come dipendente di ruolo dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni dal 18/10/84 al 19/9/89, che il servizio prestato a seguito del passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Interno (senza soluzioni di continuità) alla data del 20/9/89.

Ovviamente, alla luce di quanto sopra evidenziato, compete all’Amministrazione valutare l’esistenza di possibili duplicazioni di calcoli di r.i.a. derivanti da diversi regimi contrattuali e, all’esito, versare all’interessato quanto dovuto, con interessi e rivalutazione, dedotte le eventuali somme già erogate per lo stesso titolo.

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

SICILIA SENTENZA 916 23/07/2014

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 916 2014 PENSIONI 23/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 916/2014

sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 30/6/2010 ed iscritto al n. 57357 del registro di segreteria, promosso da C. F. residente in omissis, in proprio.

nei confronti del Ministero della difesa- Centro amministrativo dell’Esercito italiano.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale trattato all’udienza del 28/4/2014 uditi per il Comando generale dei carabinieri è presente il Ten. Col. Salvatore Di Benedetto.

FATTO

Il ricorrente già dipendente dell’Esercito italiano con la qualifica di generale di brigata, collocato in pensione dal 20/4/2006, ha chiesto la maggiorazione del 18% sull’indennità di impiego operativo pensionabile, l’indennità di ausiliaria e i sei aumenti periodici biennali di stipendio ai sensi dell’art.4 comma 2 del d.lgd.165/1997,con l’applicazione dell’art.53 DPR1092/1973.

Con successiva memoria ha precisato che è intervenuta sentenza della sezione di appello Sicilia n.380/2011 con la quale è stata riconosciuta detta maggiorazione per gli aumenti periodici stipendiali .

L’amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso precisando che gli aumenti periodici costituiscono un assegno autonomo che non rientra nella base pensionabile di cui all’art.53 del DPR 1092/1973.

DIRITTO

Il ricorso del signor C. F. è parzialmente fondato.

L’art. 16 della legge 177/1976 che ha modificato l’art. 53 del DPR 1092/1973, prevede ed include varie voci retributive ai fini della determinazione della base pensionabile assoggettabile all’aumento del 18%, ma non include l’indennità di impiego operativo pensionabile e l’indennità di ausiliaria

Orbene, il fatto che tali emolumenti che hanno indubbiamente natura retributiva e che il primo concorre a determinare la base pensionabile, non significa che l’assegno stesso sia assogettabile alla maggiorazione del 18% .

Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n.9/2006QM, hanno affermato la diversità tra retribuzione individuale di anzianità e assegno funzionale che hanno natura giuridica diversa con proprie caratteristiche peculiari.

In quanto la prima è una voce stipendiale costituita dalla somma degli scatti e delle classi stipendiali maturate sino al 31/12/1986 e quindi voce integrativa dello stipendio.

L’assegno funzionale, diversamente è un elemento accessorio collegato all’incremento della professionalità, seppur presupposta sulla base di una anzianità di servizio pur mantenendo al sua natura retributiva.

Di fatto la locuzione si “aggiungono” ha un senso logico per distinzione dell’autonomia dell’assegno per la sua diversa natura giuridica visto che esso non viene assorbito dalla RIA, ma ne rimane distinto.

Tali considerazioni sono estensibili anche alla indennità di impiego operativo, mentre l’indennità di ausiliaria per sua specifica natura non rientra in ogni caso nella base stipendiale non essendo tra l’altro prevista tra le voci dell’art.53 del DPR 1092/1973.

E quindi, in conformità alla sopra citata giurisprudenza, si ritiene che l’assegno funzionale non possa essere incluso nella base pensionabile e soggetto alla maggiorazione del 18%.

Diversamente, come chiarito dalla sentenza della Sezione di appello Sicilia n.380/2011, gli aumenti periodici stipendiali di cui all’art.4 comma 2 del d.lgs.165/1997, sostitutivi del beneficio della promozione, sono a tutto gli effetti un aumento stipendiale e quindi assoggettabile alla maggiorazione del 18%.

Dunque, la domanda del ricorrente deve essere accolta parzialmente nei termini e nei limiti sopra evidenziati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nel maggiore dei due valori, ritenendo giusta, vista la peculiarità della materia la compensazione delle spese

P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, giudice unico per le pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso del signor C. F. nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 aprile 2014.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 22 Luglio 2014.

Pubblicata il 23 Luglio 2014.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

Ricorso perso
-------------------------

Il TAR Lazio precisa:

1) - Di nessuno dei 18 ricorrenti è stata indicata né la qualifica, né il grado, né le funzioni svolte, né l’anzianità, né la sede di lavoro, né è stato indicato l’importo da ciascuno di essi rivendicato né, tanto meno, è stato allegato un prospetto contabile da cui ricavare quanto sarebbe loro dovuto, stando a eventuali conteggi di parte.

2) - Il ricorso, dunque, si palesava inammissibile, anche in ragione della natura collettiva del ricorso a fronte di posizioni individuali verosimilmente non identiche.

3) - Nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, tempo che avrebbe consentito alla parte ricorrente di fornire quanto meno un principio di prova, e sebbene ciò sia stato fatto presente espressamente nella citata ordinanza,
- ) - la parte ricorrente non ha ritenuto di produrre alcunchè, limitandosi ad attendere e pretendere, ancora nella memoria conclusiva, che fosse l’amministrazione, compulsata come extrema ratio in via istruttoria, a fornire gli elementi di prova con una radicale e inammissibile inversione dell’onere della prova.

4) - Invero, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni (onus probandi incumbit ei qui dicit);
- ) - se tali elementi mancano, viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito al giudice di esaminare il merito del ricorso.

5) - Ciò assume ancora maggiore rilevanza laddove si controverta, come nel caso di specie, su diritti soggettivi; - ) - ambito questo non governato dalla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì dal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo.

6) - Infatti, la limitazione dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, che connota abitualmente il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la P.A., mentre l'esigenza di una attenuazione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell'an e del quantum di un diritto patrimoniale, trovandosi le relative fonti di prova nella disponibilità della parte (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 26 agosto 2016, n. 1609).

7) - Peraltro l’amministrazione, ........ , ha sollevato una serie di eccezioni preliminari ed ha, comunque, contestato la domanda facendo presente che la rideterminazione della voce stipendiale della R.I. A. è suscettibile di variazione in base all'anno di arruolamento, all'anzianità di servizio militare, nonché alla progressione di carriera.

N.B.: Cmq. leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806697, - Public 2018-06-15 -

Pubblicato il 15/06/2018


N. 06697/2018 REG. PROV. COLL.
N. 09426/2004 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2004, proposto da
Morlando Carmine, Baccari Franco, Belviso Bruno, Bufacchi Massimo, Carlino Vincenzo, Cerasuolo Carlo, Cipolla Alessandro, Comellini Luca Marco, Ferrauto Francesco, Forte Pierluigi, Gaeta Giuseppe, Gasbarri Luciano, Lorusso Vincenzo, Morrone Antonio, Raponi Fabio, Rinaldo Luigi, Senese Adriano e Silvestri Alessandro, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore Aeronautica Militare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) con l'inclusione degli incrementi previsti dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, L. 34/84 nonchè art. 1, comma, 4 D.Lgs. 379/87 e art. 2 L 231/90 per il periodo 1 gennaio 1989 – 31 agosto 1995;

per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in loro favore dei relativi importi con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella di effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 1 giugno 2018, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti militari appartenenti all’Aeronautica Militare, hanno chiesto la rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità con inclusione degli incrementi previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 3° comma della L. 34/1984 nonché dell’art. 1, 4° comma del D.L. 379/1987 e 2 della L. 231/1990 per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 agosto 1995.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Dopo il decreto n. 4645/2015 dichiarativo della perenzione ultraquinquennale e il decreto n. 353/2016 di revoca del precedente, adottato a seguito di apposita dichiarazione di interesse da parte dei ricorrenti, all’udienza pubblica straordinaria del 19 gennaio 2018 i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.

Con ordinanza n. 1164 del 31 gennaio 2018 la Sezione, stante la totale assenza di documentazione nel fascicolo di causa, ha disposto di acquisire dal Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Aeronautica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno per quanto di competenza, una dettagliata relazione in ordine all’inquadramento giuridico ed economico di ciascuno dei ricorrenti, nonché in ordine all’eventuale spettanza della Retribuzione Individuale di Anzianità per il periodo di riferimento come dagli stessi rivendicata in ricorso.

Con successiva ordinanza n. n. 4317 del 18 aprile 2018 la Sezione, “Rilevato che la parte ricorrente nulla ha allegato al ricorso se non alcune buste paga da cui nulla è possibile ricavare in ordine alla mancata erogazione e alla eventuale debenza di quanto rivendicato” e rilevato che le intimate amministrazioni non avevano adempiuto a quanto disposto con la precedente ordinanza n. 1164/2018, ha reiterato l’incombente istruttorio.

Il Ministero della Difesa ha adempiuto mediante deposito di una relazione in data 16 maggio 2018, in cui ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità, tanto da non disporre di elementi per rispondere a quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria; ha, inoltre eccepito la prescrizione del diritto azionato.

La parte ricorrente ha replicato con memoria del 21 maggio 2018 chiedendo dichiararsi la tardività della produzione documentale fatta dall’amministrazione e, comunque, contestandone gli assunti difensivi.

All’udienza pubblica straordinaria del 1 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I ricorrenti denunciano che, dopo l’emanazione della L. 231/1990, che ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, le maggiorazioni dell’emolumento in discorso in base al disposto di cui all’art. 1, 4° comma del D.L. 379/1987 secondo i criteri fissati dall’art. 4, 3° comma della L. 34/1984, l’Amministrazione non avrebbe proceduto alla rideterminazione della R.I.A. nei loro confronti.

Riferiscono che, solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 196/1995, la R.I.A. è stata incrementata mediante il confluire, al momento del passaggio ad un livello retributivo superiore, degli scatti gerarchici eventualmente attribuiti nel precedente livello retributivo.

Essi, dunque, agiscono a tutela di un diritto soggettivo di natura patrimoniale.

Il ricorso, collettivamente proposto da 18 ricorrenti, è affidato esclusivamente alla trascrizione testuale delle norme invocate e alla conclusiva richiesta di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione della Retribuzione Individuale di Anzianità con inclusione degli incrementi previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 3° comma della L. 34/1984 nonché dell’art. 1, 4° comma del D.L. 379/1987 e 2 della L. 231/1990 per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 agosto 1995 e per l’effetto condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione in loro favore dei relativi importi con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella di effettivo soddisfo”.

Di nessuno dei 18 ricorrenti è stata indicata né la qualifica, né il grado, né le funzioni svolte, né l’anzianità, né la sede di lavoro, né è stato indicato l’importo da ciascuno di essi rivendicato né, tanto meno, è stato allegato un prospetto contabile da cui ricavare quanto sarebbe loro dovuto, stando a eventuali conteggi di parte.

Il ricorso, dunque, si palesava inammissibile, anche in ragione della natura collettiva del ricorso a fronte di posizioni individuali verosimilmente non identiche.

Stante la assoluta genericità del ricorso, nelle ordinanze istruttorie, segnatamente nell’ordinanza n. 4317/2018, la Sezione rilevava che i ricorrenti non avevano allegato documentazione al ricorso, a sostegno della loro pretesa, se non alcune buste paga da cui nulla è possibile ricavare in ordine alla mancata erogazione e alla eventuale debenza di quanto rivendicato.

Nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, tempo che avrebbe consentito alla parte ricorrente di fornire quanto meno un principio di prova, e sebbene ciò sia stato fatto presente espressamente nella citata ordinanza, la parte ricorrente non ha ritenuto di produrre alcunchè, limitandosi ad attendere e pretendere, ancora nella memoria conclusiva, che fosse l’amministrazione, compulsata come extrema ratio in via istruttoria, a fornire gli elementi di prova con una radicale e inammissibile inversione dell’onere della prova.

Invero, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni (onus probandi incumbit ei qui dicit); se tali elementi mancano, viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito al giudice di esaminare il merito del ricorso.

Ciò assume ancora maggiore rilevanza laddove si controverta, come nel caso di specie, su diritti soggettivi; ambito questo non governato dalla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì dal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo.

Infatti, la limitazione dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, che connota abitualmente il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la P.A., mentre l'esigenza di una attenuazione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell'an e del quantum di un diritto patrimoniale, trovandosi le relative fonti di prova nella disponibilità della parte (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 26 agosto 2016, n. 1609).

Nel caso di specie, dunque, vertendosi in materia di diritti soggettivi, il potere istruttorio del giudice non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte istante, né può ritenersi che la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione sopperisca all'inesistente allegazione probatoria della parte attorea.

Peraltro l’amministrazione, sebbene con una relazione depositata in esecuzione di un incombente istruttorio, ha sollevato una serie di eccezioni preliminari ed ha, comunque, contestato la domanda facendo presente che la rideterminazione della voce stipendiale della R.I. A. è suscettibile di variazione in base all'anno di arruolamento, all'anzianità di servizio militare, nonché alla progressione di carriera.

La parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni difensive spese dall’amministrazione nella relazione, così accettandone il contraddittorio anche a prescindere dalla eccepita tardività: tardività peraltro non ravvisabile, non trattandosi di termine perentorio.

Stante quanto fin qui evidenziato, pur non potendosi dare ingresso all’eccezione di prescrizione in quanto non ritualmente sollevata in giudizio, il Collegio non può che respingere il ricorso il quale, in disparte la manifesta genericità, è rimasto nel corso del giudizio totalmente sfornito di prova.

3. Quanto alle spese del giudizio, nulla deve disporsi stante la mancata formale costituzione dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

Questa sentenza parla anche della R.I.A., quindi, per coloro che vogliono sapere di più, possono leggere tranquillamente.

Ricorrenti personale PolStato.

Il Tar Lazio circa il Visto della Corte dei Conti, precisa:

1) - Come ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Centrale di controllo di legittimità̀ sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, 21 maggio 2009, n. 10), il controllo preventivo della Corte dei conti si esplica attraverso l’apposizione del visto e la conseguente registrazione nei registri della Corte dei conti.

2) - Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento, bensì un atto autonomo costituente requisito integrativo dell’efficacia, che produce l’effetto di rendere efficace il provvedimento amministrativo il quale, fino al momento della sua apposizione, pur esistendo, non è in grado di esplicare i suoi effetti.

-------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201801532, - Public 2018-02-08 -

Pubblicato il 08/02/2018

N. 01532/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03714/2008 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3714 del 2008, proposto da:
Aloisi Alessandro, Abbate Giuseppegregorio, Albertini Marco, Angioloni Thomas, Arcamune Andrea, Bandini Andrea, Barbagli Nicola, Barbi Claudio, Barontini Alice, Barzacchini Laura, Berretta Tiziana, Bianchi Riccardo, Birga Cristiano, Boccardi Roberta, Bonati Paola, Bondi Clara, Branconi Maurizio, Brenci Fabrizio, Brizi Maria Cristina, Bruschi Cristina, Camillini Faliero, Cantoni Fabrizio, Carbone Angelo, Cardone Patrizia, Carpenito Amorosa, Cascino Ciro, Chigiotti Sandra, Cignini Fabio, Ciomei Francesco, Coli Matteo, Comparone Domenico, Coratella Alessandro, Costa Antonella, Cruciani Simone, Dal Canto Silvia, D'Alessio Ascanio, D'Angelo Ernesto, De Santis Gianluca, De Vita Francesco, Del Dottore Marco, Del Vecchio Francesco, Di Cecio Donatella, Di Fraja Marta, Di Maria Giuseppe, Di Stefano Enrico, Dini Sergio, Dionisi Alessandro, Escalona Romualdo, Facchini Paolo Alberto, Fantinato Lisa, Fantini Amedeo, Foschi Leila, Froli Maurizio, Funel Daniele, Gaggioli Paolo, Gentile Annalisa, Gentili Valerio, Geri Francesca, Giannuzzi Luigi, Giovani Massimo, Giuli Fabio, Guerrini Gianni, Iavarone Angelo, Landi Carlo, Lazzeri Lorenzo, Leccadito Marco, Lenzoni Cesare, Leporetti Francesco, Lombardi Sergio, Longoni Paolo, Loru Antonio, Lusini Alessandro, Magrini Diego, Marino Roberto, Marruganti Mauro, Mauriello Giovanni, Melosello Patrizio, Melosello Roberto, Mion Maria Loredana, Morganti Giorgio, Muzzi Gianluca, Nengioni Federica, Nieto Silvero, Pagano Livio, Pagni Alberto, Pedrini Silvano, Pelizzari Angela Maria, Perondi Valerio, Petrosino Angelo, Piaggesi Silvia, Pieri Renato, Prata Federico, Principe Elisabetta, Proietti Daniele, Quaglieri Ilaria, Quattriglia Giulio, Rinaldi Salvatore, Rinaldi Stefano, Romano Federica, Romiti Andrea, Sandroni Marco, Santi Ugo, Santoro Roberto, Saviano Francesco, Scali Debora, Schiaffino Anna Maria, Sciarri Marco, Sordi Lucia, Striano Luigi, Troise Ferdinando, Vaccaro Martino, Vegni Monica, Viparelli Alessandro, Zanchini di Castiglionchio Paolo, Zeni Stefano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento
del diritto al pagamento delle prestazioni lavorative imposte, eccedenti l'ordinario orario lavorativo,
con il medesimo trattamento riservato all’orario di lavoro ordinario;
per la ricostruzione di carriera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2018, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Interno appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, premesso che il loro trattamento giuridico ed economico è in parte disciplinato anche dalla contrattazione collettiva, le cui pattuizioni sono recepite e fatte proprie dall’apposito provvedimento normativo di rango regolamentare di cui al D.P.R. n. 164/2002, deducono la violazione di legge nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta del D.P.R. n. 164/2002, nella parte in cui assoggetta il valore retributivo e contributivo delle prestazioni orarie di lavoro straordinario ad un trattamento deteriore rispetto a quello riservato alle medesime prestazioni espletate in orario di lavoro ordinario e lamentano il mancato adeguamento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, quanto al petitum, il Collegio rileva che la domanda risulta generica ed indeterminata, non essendo stati indicati, per ciascuno dei ricorrenti, il numero delle ore e dei turni di lavoro straordinario che essi affermano di avere svolto.

Quanto al merito il Collegio rileva che l’art. 2 D.Lgs. n. 29/1993, e, successivamente, l’art. 3 D.Lgs. n. 165/2001 - contenenti la disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - hanno sottratto espressamente il personale della Polizia di Stato dalle categorie di pubblici dipendenti ai quali si applica la contrattazione collettiva privatistica, prevedendo invece per esso, e per altre categorie particolari, l’assoggettamento al più tradizionale regime pubblicistico, di cui al previgente ordinamento speciale.

In deroga a tale regime generale, tuttavia, il D.Lgs. n. 195/1995 prevede, all’art. 3, che, per alcune specifiche materie della disciplina del rapporto di pubblico impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, trovino applicazione le procedure negoziali da effettuarsi tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione sindacale.

Tra tali materie rientrano sia il trattamento economico relativo al lavoro ordinario, sia il trattamento economico relativo al lavoro straordinario.

Lo stesso decreto prevede poi che l’accordo collettivo, raggiunto tra le parti della contrattazione, debba essere recepito tramite apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Nel caso di specie, il D.P.R. n. 164/2002, contestato dai ricorrenti, costituisce l’atto contenente il “recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.

L’art. 4, comma 4, di tale decreto, dopo aver premesso che “gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150”, fissa, in un’apposita tabella, le misure con cui, per ogni livello retributivo, deve essere remunerata l’ora di lavoro straordinario.

D’altra parte, l’art. 3, comma 4, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009), dispone che “Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301”.

Tale disciplina, così come il D.P.R. n. 422/1977, che regolamenta in via generale la materia dei compensi per lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, non prevede alcuna differenziazione tra lavoro straordinario c.d. programmato e lavoro straordinario c.d. emergente: il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’ordinario turno di servizio, a prescindere dalle motivazioni per le quali esso si renda necessario; di conseguenza, così come unitaria è la categoria del lavoro straordinario, unitario è anche il trattamento giuridico ed economico che lo contraddistingue (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter, 24 agosto 2017, n. 9437)

Analoghe considerazioni valgono per la legge n. 121/1981, recante l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale prevede all’art. 63, comma 3, che “quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario”. Tale comma, nell’inciso finale, è chiarissimo nell’indicare che, in ogni caso, il compenso è sempre quello previsto per il lavoro straordinario.

Occorre, peraltro, rilevare che la disciplina normativa è, a norma del D.Lgs. n. 195/1995, recettiva degli accordi collettivi stipulati dalle parti negoziali legittimate e approvata dalle stesse associazioni sindacali di categoria rappresentative del personale di cui i ricorrenti fanno parte.

3. Quanto al mancato adeguamento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), il Collegio rileva che tale retribuzione è disciplinata dall’art. 3, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che così statuisce:

“1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.”

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, tuttavia, non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti.

Come ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Centrale di controllo di legittimità̀ sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, 21 maggio 2009, n. 10), il controllo preventivo della Corte dei conti si esplica attraverso l’apposizione del visto e la conseguente registrazione nei registri della Corte dei conti.

Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento, bensì un atto autonomo costituente requisito integrativo dell’efficacia, che produce l’effetto di rendere efficace il provvedimento amministrativo il quale, fino al momento della sua apposizione, pur esistendo, non è in grado di esplicare i suoi effetti.

Le norme regolamentari, di cui parte ricorrente invoca l’applicazione nella fattispecie in esame, non hanno, dunque, mai acquisito efficacia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter, 3 maggio 2017, n. 5142; id. 21 aprile 2017, n. 4862; id. 23 marzo 2017, n. 3845 e n. 3842).

Per tale ragione la domanda di accertamento risulta essere priva di fondamento e, come tale, deve essere respinta.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Nulla deve disporsi per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

retribuzione individuale di anzianità

Mi trovo da parte questa del CdS del 2020 in Rif. al Tar Puglia sezione di Lecce (Sezione Terza) n. 1196/2010 e che rigetta l'appello del ricorrente.

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202006645

Pubblicato il 30/10/2020

N. 06645/2020 REG. PROV. COLL.
N. 09347/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9347 del 2010, proposto dal signor
A. D. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Paride Cesare Cretì e Cosimo Luperto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via L. Mantegazza, n. 24,

contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1196/2010, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione individuale di anzianità.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso con cui l’odierno appellante, maresciallo della Guardia di Finanza, aveva chiesto l’accertamento del diritto ad ottenere un importo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) maggiore rispetto a quello quantificato dall’Amministrazione, con atto n. 639 in data 10 marzo 1995, in £ 453.750. Con tale atto la R.I.A. era stata ridotta rispetto all’importo. Pari a £ 1.260.000, previsto dall’atto n. 638 adottato in pari data.

2. Il Tar ha rilevato che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, d.p.r. n. 150/1987, la RIA andava determinata alla data del 31 dicembre 1986 e che era estraneo al thema decidendum il principio giurisprudenziale per cui “il congelamento nella retribuzione individuale di anzianità del valore delle classi e degli scatti in godimento al 31 dicembre 1986, disposto dall’art. 3 comma 1 d.p.r. 10 aprile 1987 n. 150, non riguarda anche i c.d. scatti gerarchici introdotti per il personale militare (nella specie appartenente al corpo della guardia di finanza), dall’art. 138 l. 11 luglio 1980, n. 312, nel caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore nell’ambito dello stesso livello retributivo”, in quanto afferente al diverso tema delle attribuzioni stipendiali per passaggio di grado. Secondo il primo giudice, il riconoscimento di un maggiore importo a titolo di R.I.A. ad altri colleghi non sostanziava disparità di trattamento, ma dipendeva dalla data in cui era stato loro riconosciuto l’avanzamento di grado e, rispetto ad essi, il ricorrente “aveva uno stipendio iniziale del livello di appartenenza superiore, stipendio che dunque, andando detratto - ai fini del calcolo della R.I.A.- dallo stipendio complessivamente goduto, determinava un minore importo della retribuzione di anzianità”. Il primo giudice - richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di calcolo della R.I.A. (Corte cost. 7 ottobre 1999 n. 379) - ha escluso che si potesse formulare un giudizio di fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, considerato che gli atti di recepimento degli accordi collettivi, come il d.P.R. n. 150/1987, costituivano atti generali riconducibili al genus dei regolamenti e, in quanto tali, non sottoponibili al sindacato della Corte Costituzionale.

3. Con il presente appello l’interessato avversa la sentenza in epigrafe deducendo che:

a) il Tar non si sarebbe pronunciato sul meccanismo previsto dall’art. 3 del d.P.R n. 150/1987, che ingiustamente separerebbe lo stipendio dalla progressione retributiva connessa all’anzianità di servizio che concorre a comporre il calcolo della R.I.A, di cui avrebbe dovuto disporre la disapplicazione per il “contrasto con i principi costituzionali secondo cui lo jus superveniens non può incidere negativamente su posizioni ormai entrate nella sfera patrimoniale del ricorrente”, nonché con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e con il contratto collettivo di riferimento;

b) contraddittoriamente il Tar, preso atto che la R.I.A. è connessa al valore per classi e scatti e riconosciuta quindi la separazione del calcolo dello stipendio dalla progressione retributiva connessa all’anzianità di servizio, sarebbe poi giunto a “collegare la determinazione della RIA allo stipendio goduto”, laddove avrebbe rilevato che lo stipendio iniziale del ricorrente era superiore e, “andando detratto - ai fini del calcolo RIA - dallo stipendio complessivamente goduto, determinava un minor importo” della stessa R.I.A.; con memoria depositata in data 7 settembre 2020 l’appellante deduce che, nell’atto n. 639/1995, a differenza dell’atto n. 638/1995, nella determinazione della R.I.A. non sarebbe stata inclusa la valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986;

c) l’applicazione della disciplina della R.I.A. nei confronti del ricorrente avrebbe provocato una disparità di trattamento rispetto a colleghi aventi pari anzianità e, in alcuni casi, anche pari stipendio, perché ad essi sarebbe stato riconosciuto a tale titolo un importo maggiore; il Tar si sarebbe limitato a ritenere che “tale disparità fosse giustificata dal tempus del loro passaggio di grado, successivo a quello del ricorrente, circostanza che privava costoro dei benefici stipendiali ricollegabili al combinato disposto degli artt. 1 D.L. n.5/92 e 138 L. 312/80”, conclusione non condivisibile essendo inconferenti le disposizioni dei citati articoli; dunque emergerebbero “forti profili sintomatici di una non corretta applicazione del meccanismo di calcolo della retribuzione di anzianità” e, comunque, “la contraddittorietà dell’azione amministrativa ed errata applicazione/interpretazione della normativa di settore”.

4. Il Ministero dell’economia, costituito in data ha chiesto il rigetto dell’appello, evidenziando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione “in quanto la promozione al grado di Vicebrigadiere è avvenuta antecedentemente alla data del 31 dicembre 1986, data in cui è entrata in vigore la R.I.A.” Quindi, premesso la liquidazione della R.I.A. era stata effettuata per tutti gli aventi diritto con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, il ricorrente aveva “ottenuto un aumento di livello retributivo antecedentemente ai suoi parigrado che sono stati promossi, invece, al grado di Vicebrigadiere successivamente al 31 dicembre 1986” e il trattamento stipendiale dell’interessato “preso come base iniziale per calcolare la R.I.A., è stato superiore rispetto a quello percepito dai richiamati colleghi alla data del 31.12.1986.”

5. L’appello è infondato e va respinto.

L’art. 3, co. 1, del d.P.R. n. 150/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato) ha stabilito che “il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69”. In merito all’attribuzione della R.I.A. in compensazione delle classi e scatti maturati al 31 dicembre 1986, l’art. 4 del medesimo d.P.R. n. 150/1987 ha stabilito che “nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all’importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici”.

5.1. La formulazione delle suddette disposizioni evidenzia l’infondatezza delle censure del ricorrente riconducibili a quanto esposto sub 3 lett. b). Infatti lo stesso art. 3, co. 1, del d.P.R. n. 150/1987 ha stabilito che la valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986 dovesse essere effettuata con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69. Va rilevato che l’atto n. 639/1995 - a differenza dell’atto n. 638/1995 che reca il riferimento al V livello stipendiale - evidenzia il passaggio al VI livello in conseguenza della promozione al grado di vice brigadiere disposta con decorrenza 31 maggio1984.

Per effetto di tale passaggio, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R., n. 69/1984, lo stipendio iniziale nel livello era pari a £ 5.500.000 e, ai sensi dell’art. 138, co. 2, della l. n. 312/1980, l’interessato doveva essere collocato “nel nuovo livello, anche ai fini dell’ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell’attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza”. Tali circostanze costituivano quindi i parametri di riferimento della determinazione che l’Amministrazione era tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 3, co.1, del d.P.R. n. 150/1987. Come evidenzia la difesa dell’Amministrazione, la R.I.A., alla data del 31.12.1986, è stata calcolata e liquidata, “in base al trattamento stipendiale previsto dal D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69” - come emerge del resto per tabulas dall’atto n. 639/1995 - facendo salva l’anzianità maturata nel passaggio al VI livello, “conservando le frazioni di anzianità maturate nel livello di provenienza, per effetto delle quali è avvenuto il transito dalla classe 0 alla classe 1 del VI livello e valorizzando i ratei di anzianità utile per il passaggio alla successiva classe maturati al 31 dicembre 1986”. Resta indimostrata l’affermazione del ricorrente per cui nell’atto n. 639/1995, a differenza dell’atto n. 638/1995, nella determinazione della R.I.A. non sarebbe stata inclusa la valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, che l’appellante pare limitarsi a ricondurre alla mera differenza di importo.

5.2. In merito a quanto esposto sub 3 lett. a), il Collegio osserva che, nel ricorso di primo grado, l’interessato non ha chiesto la disapplicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 150/1987; dunque, correttamente, il primo giudice si è pronunciato sul prospettato dubbio di costituzionalità della disciplina in questione e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha indagato il meccanismo della R.I.A. (Corte cost. 7 ottobre 1999 n. 379) - sottolineandone l’apporto di “complessivi miglioramenti al trattamento economico” e la separazione dello stipendio base previsto per i singoli livelli retributivi dalla progressione retributiva connessa all’anzianità di servizio - sottolineando che la fonte di tale disciplina non rientra tra quelle di cui l’art. 134 Cost. prevede il giudizio della Corte Costituzionale.

5.3. Il Collegio non condivide le censure riportate sub 3 lett. c) in quanto, alla luce del quadro normativo in cui si colloca la controversia, non potevano essere considerate irrilevanti le date del passaggio di grado (non indicate nell’atto di appello) dei colleghi rispetto ai quali si assume una disparità di trattamento, dato che ad esse è ricollegato un diverso livello stipendiale il cui rilievo è stabilito dallo stesso art. 3 del d.P.R. n. 150/1987 per effetto del rinvio al d.P.R., n. 69/1984. Comunque, un tale assunto avrebbe richiesto da parte dell’appellante la dimostrazione dell’assoluta identità del percorso giuridico ed economico dei colleghi presi a paragone, dimostrazione non è stata raggiunta nel presente giudizio. Come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, l’appellante aveva ottenuto la promozione a vice brigadiere con passaggio al VI livello entro il 31 dicembre 1986, a differenza dei colleghi richiamati a paragone e, se rispetto a costoro, egli aveva “effettivamente percepito una R.I.A. inferiore”, tuttavia “il suo trattamento stipendiale, preso come base iniziale per calcolare la R.I.A., è stato superiore rispetto a quello percepito dai richiamati colleghi alla data del 31.12.1986”.

6. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Gianpiero Paolo Cirillo





IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

Allego la Nota del C.do Gen.le CC. del 26/01/2024 a riguardo con annessa sentenza della Corte Cost. n. 4/2024.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Retribuzione individuale di anzianita'

Messaggio da panorama »

Per completezza del post, aggiungo la Lettera del Ministero della Difesa datata 26/02/2024, già in altri commenti pubblicata.

OGGETTO: Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 sulla Retribuzione
Individuale di Anzianità (R.I.A.) per il personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi