Rapporto con il Comandante Provinciale

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Andrea74
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Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da Andrea74 »

Vorrei sapere dove poter reperire qualche regolamento o similari circa le modalità di come deve avvenire un rapporto con un superiore!
nello specifico mi riferisco al fatto che durante il summenzionato il Comandante Provinciale ha al suo fianco un altro militari che nel caso può o non può confermare quanto da esso o da me riferito in fase di rapporto, mentre io ho solo la me stesso!
E richiesto ai miei superiori mi e stato negata la possibilità di avere un altra persona con me per equilibrare le cose!
Come sono in dubbio sul fatto che un'altro militare oltre al Comandante Provinciale sia presente al momento del rapporto e possa tranquillamente ascoltare quanto da me espresso in questo caso specifico che si riferisce a una domanda di trasferimento motivata e con motivi privati che preferirei non sbanderiare ai quattro venti!
Cordiali saluti!


Lucaroma61

Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da Lucaroma61 »

Buonasera Andrea74, per le pubblicazioni in merito al regolamento sono normalmente nell'Ufficio Comando se sei in Compagnia, altrimenti in Stazione le ha il Comandante. In merito al rapporto, non puoi avere nessuno con te, poi dipende da cosa vai a fare a rapporto, ma di solito siete tu il Comandante e o il capo Ufficio Comando o il vice Comandante, questa è la strada che si fa. Poi ci sono casi e casi come dicevo sopra ma la prassi è questa, ciao e vai sereno senza paura se senti di avere le tue ragioni non ti far intimorire.
panorama
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da panorama »

Quanto uno va a rapporto dal Superiore e prassi ormai consolidata che l'ufficiale si fa assistere da una persona del nucleo che dipende da lui ma, poi, una volta nell'ufficio sta a noi chiedere di voler conferire "personalmente" senza terze persone, altrimenti andiamo al comando superiore scavalcandolo. Non so se l'assistente sia previsto ma se io devo dire un fatto strettamente riservato/personale "desidero che siamo da soli.
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umtambor
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da umtambor »

Ricordo, se può servire al tuo caso, che è perfettamente lecito registrare conversazioni alle quali si è fisicamente presenti.
iosonoquì
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da iosonoquì »

Gentilissimo Andrea74,

Entriamo nel dettaglio e chiariamo alcuni punti:
. Il Comandante Provinciale, una volta ricevuta l'istanza, ha la facoltà di convocare a rapporto il militare (attenzione......non l'obbligo), che presenta l'istanza;
La stessa istanza può essere presentata per motivi di servizio (in qual caso bisogna esplicitarli nella domanda) o privati (in tal caso il richiedente non è tenuto ad esplicitare nulla);
. Qualora l'istanza per motivi privati sia diretta al Comandante Provinciale Lei ha tutto il diritto, prima che inizi ad interloquire col Comandante Provinciale, di richiedere che terze persone escano dall'ufficio, esplicitando all'Ufficiale che trattandosi di motivi personali non ritiene di portarlo a conoscenza di terzi.

Tenga conto in ogni caso che, qualora la competenza sulle motivazioni da lei presentate, non siano risolvibili dal Comandante Provinciale, questi dovrà riferire superiormente, chiarendo al Comando di Corpo, in apposita missiva o apponendo un Visto sulla domanda da Lei presentata, l'esito del colloquio, che sarà (haimè .....) letto da terze persone di quell'ufficio e da quello competente a decidere.

Qualora le motivazioni siano strettamente personali, valuti bene il da farsi. In ogni caso auguri.

Sempre cordialmente.
Andrea74
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da Andrea74 »

Ringrazio per la risposta! Ho provveduto, come suggerito da umtambor, a provvedere a registrare l'incontro! A tenere non utilizzata tale registrazione se non per fini utile ad eventuale difesa o altro!
Ringrazio anche iosonoquì, per la risposta che, pur elencando alcune nozioni già a mia conoscenza e non facendo riferimento a nessun link o disposizione del C.G.A. comunque con alcuni concetti mi ha dato la possibilità di pensare a modalità di richiesta ed espletamento di rapporto più, diciamo, "personalizzati"! :-)
panorama
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da panorama »

registrazione conversazione (ricorso straordinario Rinviato).

1) - sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per tre mesi.

2) - La vicenda prende origine da un colloquio tra il ricorrente e un suo superiore, registrato dal primo all’insaputa dell’altro.

3) - L’Amministrazione replica confutando ciascun motivo in modo circostanziato e documentato:
- il fatto risulta accertato anche in sede penale, pur nel dispositivo di archiviazione per il reato di disobbedienza ascritto al ricorrente. Il giudice militare, nell’occasione, sottolinea l’indubbio rilievo disciplinare della condotta.

Cmq. leggete il tutto "provvisoriamente" qui sotto.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900542

Numero 00542/2019 e data 26/02/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2019


NUMERO AFFARE 01133/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C.. R.. contro il Ministero della difesa per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto n. M D GMIL REG2016 0634633 in data 28 novembre 2016, recante sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per tre mesi, emesso dal Ministero – Direzione generale per il personale militare.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. prot. M D GMIL REG2017 0261518 in data 21 aprile 2017 con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;


Premesso e Considerato:

1. La vicenda prende origine da un colloquio tra il ricorrente e un suo superiore, registrato dal primo all’insaputa dell’altro. Il ricorrente deduce molteplici vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, derivanti dal mancato rispetto dei termini stabiliti per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento, dalla violazione delle sue prerogative difensive in sede disciplinare, dal ritenuto conflitto d’interessi nell’autorità procedente, identificata nell’autore del rapporto disciplinare, dalla mancata, specifica indicazione delle norme violate, dalla inidonea motivazione del provvedimento.

2. L’Amministrazione replica confutando ciascun motivo in modo circostanziato e documentato: il fatto risulta accertato anche in sede penale, pur nel dispositivo di archiviazione per il reato di disobbedienza ascritto al ricorrente. Il giudice militare, nell’occasione, sottolinea l’indubbio rilievo disciplinare della condotta. Il procedimento è stato avviato e condotto secondo le norme che lo regolano, sia quanto al rispetto tempestivo dei termini, decorsi dall’acquisizione – da parte dell’Amministrazione - della pronuncia di proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto, sia quanto alla possibilità di esercizio effettivo del diritto di difesa, come documentato dall’Amministrazione. Il ritenuto conflitto d’interessi non sussiste, perché le autorità inquirenti e decisionali sono estranee allo stesso reparto di appartenenza dell’incolpato. Quanto alla motivazione, l’addebito è circostanziato e specifico, anche con l’indicazione di un impegno sottoscritto dal ricorrente, tempo addietro, circa gli obblighi di riservatezza, chiaramente messi in serio dubbio dalla sua condotta, che lo stesso ricorrente non mai negato, ma solo giustificato con presunte attitudini persecutorie ai suoi danni da parte del superiore gerarchico, peraltro escluse in sede penale, in altro processo, contro lo stesso superiore gerarchico e per gli stessi fatti, risolto in archiviazione. La mancata indicazione della norma violata non è, nel caso di specie, rilevante, perché riconducibile alla violazione dei doveri del servizio (1357 COM) e, ancor prima, a una elementare regola di correttezza nei rapporti con un superiore gerarchico, integrata inoltre da un impegno di riservatezza sottoscritto dall’interessato e ribadito, in forma di ordine verbale, con regolarità periodica. Infine, non è stato violato il principio di proporzionalità, secondo l’indicazione della stessa relazione finale formulata in ragione del particolare stato emotivo dell’incolpato, dato che la punizione inflitta corrisponde a un quarto di quella massima prevista.

3. Il Collegio ritiene necessario mettere il ricorrente nella condizione di conoscere la relazione dell’Amministrazione, che non risulta gli sia stata trasmessa, nonostante la richiesta espressa in tal senso formulata già nel ricorso. La Sezione, pertanto, ai fini delle conseguenti decisioni da assumere, invita l’Amministrazione a trasmettere al ricorrente la relazione insieme agli atti che saranno ad essa allegati, con assegnazione al medesimo ricorrente di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, che dovranno essere trasmesse esclusivamente all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444; l’Amministrazione le farà pervenire alla Segreteria della Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni, oppure invierà alla Sezione una comunicazione attestante l’avvenuta trasmissione degli atti di cui si controverte e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell’interessato.

La Sezione stabilisce che tali adempimenti debbano essere svolti dall’Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente parere interlocutorio, rinviando nelle more il seguito dell’esame del ricorso all’adunanza immediatamente successiva al deposito in segreteria della documentazione sopra descritta.

Non vi sono elementi, infine, per la richiesta misura cautelare, né sotto il profilo del fumus boni juris né sotto quello del periculum in mora.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione di rito e nel merito, invita l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti istruttori sopra descritti nelle forme e nei termini ivi previsti, rinviando nelle more l’esame del ricorso all’adunanza immediatamente successiva al deposito della documentazione indicata in motivazione.

Manda alla Segreteria per la trasmissione del presente parere all’Amministrazione e al ricorrente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo Aquilanti Andrea Pannone




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da giuseppesa »

io penso che anche i comandanti provinciali debbano avere rispetto per i collaboratori, il fatto che sia presente il capo ufficio o altro personale già fa capire la prassi e la sudditanza psicologica che si vuole creare nei confronti del collaboratore e osservate dico collaboratore non dipendente, quindi non e' questione di farsi intimorire ma di rispetto reciproco, ovvio che poi cte provle valuterà esigenze di organico e di servizio. Tanti anni fa esisteva il mutuo cambio nei trasferimenti perché non ripristinarlo?
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da costauno »

Andrea74
non avendo cognizione dell'entità dei motivi per i quali è stato convocato a rapporto dal C/te Provinciale, ritengo che bisogna per cortesia e tatto militare, presenziarvi con lealtà ed onore senza sotterfugi. L'idea di registrare l'incontro la ritengo malsana perché oltre i risvolti disciplinari e penali cui si potrebbe andare incontro, la pone in una condizione di disagio dovendo fingere o spero di no, forzare la mano nel colloquio. Non condivido l'idea dell'utilizzo in futura memoria del materiale raccolto, perché se si rilevassero risvolti penali o comunque contrari alla Legge, si ha l'obbligo di denunciarli. Quindi si rischia di finire in un ginepraio di contraddizioni e di strade impervie da percorrere.
Non ha fiducia dei superiori o dell'interlocutore, si basi allora su un comportamento formale in cui meno si parla e meglio è. Nel caso si sentisse insoddisfatto, salga un altro gradino della gerarchia. Il tutto deve avvenire con serenità e trasparenza, perché in uno stato di diritto come il nostro, le regole valgono per tutti in senso discendente che ascendente, i recenti casi di cronaca ne sono un esempio (caso Cucchi).
Mi sono recato qualche volta nel corso della mia militanza a conferire con il C/te Provinciale e di Legione e le confesso che le mie istanze sono state la maggior parte della volte soddisfatte. L'autocontrollo e la determinazione sono le sole armi vincenti.
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da Zenmonk »

Devo dire che non sono d’accordo con il collega Umtambor sulla non perseguibilità disciplinare della registrazione tra presenti all’insaputa del Superiore, alla luce del parere del Consiglio di Stato e vista la numerosa casistica di sanzioni irrogate e non annullate in via giudiziaria o di autotutela.
E’ viceversa consentito registrare il colloquio tra presenti se di tale registrazione viene data contezza al Superiore.
Non condivido neppure le riserve rispetto alla presenza di terze persone appartenenti all’ufficio che comunque avranno il compito di trattare le informazioni assunte nel corso del colloquio: in termini prosaici la richiesta di farle uscire dalla stanza equivarrebbe a ratificare il segreto di Pulcinella. Se si devono mettere a conoscenza i Superiori di fatti personali, lo si faccia e basta.
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da umtambor »

Preciso che ho detto "lecito", non che non sia perseguibile disciplinarmente: legalmente è consentito.

Anche perché la controparte , in caso di controversie di varia natura lo fa tranquillamente.
Nel mio caso oltre nel procedere ad registrazione occultata (ma tutti lo sapevano) vi era sempre una terza persona (si trattava di comandante di compagnia) di solito il capoufficio del N.C. o militare più anziano.
Mentre chi va da solo, da solo rimane !!!!
Quindi registrate tutto, potrebbero uscire discorsi interessanti, volendo anche per i procuratori militari!!!
panorama
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Re: Rapporto con il Comandante Provinciale

Messaggio da panorama »

Fa seguito al post del 27 febbraio 2019

Ora il Parere del CdS è definitivo ed il ricorso è stato perso.

La vicenda prende origine da un colloquio tra il ricorrente e un suo superiore, registrato dal primo all’insaputa dell’altro.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902507

Numero 02507/2019 e data 20/09/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
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Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 luglio 2019


NUMERO AFFARE 01133/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro il Ministero della difesa per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto n. M D GMIL REG2016 0634633 in data 28 novembre 2016, emesso dal Ministero – Direzione generale per il personale militare e recante sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per tre mesi.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 19 giugno 2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;


Premesso:
1. La vicenda prende origine da un colloquio tra il ricorrente e un suo superiore, registrato dal primo all’insaputa dell’altro. Il ricorrente deduce molteplici vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, derivanti dal mancato rispetto dei termini stabiliti per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento, dalla violazione delle sue prerogative difensive in sede disciplinare, dal ritenuto conflitto d’interessi nell’autorità procedente, identificata nell’autore del rapporto disciplinare, dalla mancata, specifica indicazione delle norme violate, dalla inidonea motivazione del provvedimento.

2. L’Amministrazione replica confutando ciascun motivo in modo circostanziato e documentato: il fatto risulta accertato anche in sede penale, pur nel dispositivo di archiviazione per il reato di disobbedienza ascritto al ricorrente. Il giudice militare, nell’occasione, sottolinea l’indubbio rilievo disciplinare della condotta.

3. Il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio (-OMISSIS-), -OMISSIS-, ritenne necessario mettere il ricorrente nella condizione di conoscere la relazione dell’Amministrazione, che non risultava gli fosse stata trasmessa, nonostante la richiesta espressa in tal senso, formulata già nel ricorso. La Sezione, pertanto, ai fini delle conseguenti decisioni da assumere, invitava l’Amministrazione a trasmettere al ricorrente la relazione insieme agli atti allegati, con assegnazione al medesimo ricorrente di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie.

4. Con nota in data 29 marzo 2019, il Ministero riferisce di avere già provveduto a suo tempo nei sensi indicati con il citato parere interlocutorio, con la conseguente trasmissione dei relativi atti anche al Consiglio di Stato, compresa la memoria integrativa del ricorrente in data 19 agosto 2017.

Considerato:

Il procedimento è stato avviato e condotto secondo le norme che lo regolano, sia quanto al rispetto tempestivo dei termini, decorsi dall’acquisizione – da parte dell’Amministrazione - della pronuncia di proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto, sia quanto alla possibilità di esercizio effettivo del diritto di difesa, come documentato dalla stessa Amministrazione. Il ritenuto conflitto d’interessi non sussiste, perché le autorità inquirenti e decisionali sono estranee allo stesso reparto di appartenenza dell’incolpato. Quanto alla motivazione, l’addebito è circostanziato e specifico, anche con l’indicazione di un impegno sottoscritto dal ricorrente, tempo addietro, circa gli obblighi di riservatezza, chiaramente messi in serio dubbio dalla sua condotta, che lo stesso ricorrente non mai negato, ma solo giustificato con presunte attitudini persecutorie ai suoi danni da parte del superiore gerarchico, peraltro escluse in sede penale, in altro processo, contro lo stesso superiore gerarchico e per gli stessi fatti, risolto in archiviazione. La mancata indicazione della norma violata non è, nel caso di specie, rilevante, perché riconducibile alla violazione dei doveri del servizio (art. 1357 del Codice dell’ordinamento militare) e, ancor prima, a una elementare regola di correttezza nei rapporti con un superiore gerarchico, integrata inoltre da un impegno di riservatezza sottoscritto dall’interessato e ribadito, in forma di ordine verbale, con regolarità periodica. Infine, non è stato violato il principio di proporzionalità, secondo l’indicazione della stessa relazione finale formulata in ragione del particolare stato emotivo dell’incolpato, dato che la punizione inflitta corrisponde a un quarto di quella massima prevista.

La memoria di controdeduzioni di parte ricorrente nulla aggiunge, nella sostanza, a quanto già esposto nel ricorso e si concentra per lo più su censure alla condotta di un suo superiore. La sanzione disciplinare oggetto del gravame, invece, risulta assistita da tutte le garanzie del procedimento, congruamente istruita e motivata, in conformità alle norme di legge e alle altre disposizioni rilevanti per il caso di specie. Pertanto il ricorso è da ritenere infondato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo Aquilanti Vincenzo Neri




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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