QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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tossal
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da tossal »

naturopata ha scritto:Vediamo il bicchiere mezzo pieno di chi è in Liguria. In base a quanto interpretato dalla Corte ligure, a chi è stata concessa l'inabilità assoluta e quindi senza possibilità di transito, ovvero è transitato e poi dichiarato inabile assoluto, ovvero è transitato ed ha raggiunto i limiti d'età, dovrà beneficiare del moltiplicatore.
Si effettivamente è quello sentenziato, In riferimento a quale articolo di legge questo Giudice ha dedotto tutto ciò.....?


naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

tossal ha scritto:
naturopata ha scritto:Vediamo il bicchiere mezzo pieno di chi è in Liguria. In base a quanto interpretato dalla Corte ligure, a chi è stata concessa l'inabilità assoluta e quindi senza possibilità di transito, ovvero è transitato e poi dichiarato inabile assoluto, ovvero è transitato ed ha raggiunto i limiti d'età, dovrà beneficiare del moltiplicatore.
Si effettivamente è quello sentenziato, In riferimento a quale articolo di legge questo Giudice ha dedotto tutto ciò.....?
Semplice la Legge ad minchiam dell'anno zero.
aledeo1971
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da aledeo1971 »

DOMANDA PER ESPERTI
In convalescenza dall'ottobre 2017, vorrei protrarre l'aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio fino ad ottobre 2018, per poi essere riformato ed ottenere la pensione per inabilita assoluta ex art 2 comma 12 legge 335 95. Se ottenessi il predetto beneficio e la questione dell'art. 3 comma 7 legge 165 97 fosse stabilmente riconosciuta, avrei la possibilita di ottenere anche il cd. moltiplicatore???
Grazie
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da elciad1963 »

Ciao per il moltiplicatore è necessaria la riforma dal s.m.i. indifferente dal tipo di pensione che si andrà a beneficiare. credo comunque che conosci la trafila della Corte dei conti, oggi indispensabile e non certa.
aledeo1971
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da aledeo1971 »

Grazie!!!!!!!!
elciad1963 ha scritto:Ciao per il moltiplicatore è necessaria la riforma dal s.m.i. indifferente dal tipo di pensione che si andrà a beneficiare. credo comunque che conosci la trafila della Corte dei conti, oggi indispensabile e non certa.
domenico69
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto:
tossal ha scritto:
naturopata ha scritto:Vediamo il bicchiere mezzo pieno di chi è in Liguria. In base a quanto interpretato dalla Corte ligure, a chi è stata concessa l'inabilità assoluta e quindi senza possibilità di transito, ovvero è transitato e poi dichiarato inabile assoluto, ovvero è transitato ed ha raggiunto i limiti d'età, dovrà beneficiare del moltiplicatore.
Si effettivamente è quello sentenziato, In riferimento a quale articolo di legge questo Giudice ha dedotto tutto ciò.....?
Semplice la Legge ad minchiam dell'anno zero.
Io il bicchiere, in Liguria, per ora lo vedrei tutto vuoto e fortemente bucato; spiego perchè:
1- innanzitutto non è possibile beneficiare del moltiplicatore una volta effettuato il transito, sia venendo successivamente dichiarati inabili assoluti oppure che si sia raggiunto i limiti di età, in quanto l'art. 1 per personale civile intende quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e non ad ordinamento militare;
2- la sentenza pubblicata da Tossal, essendo di questo mese, penso sia successiva alla mia, dove lo stesso "signor" giudice, NON mi ha accettato il moltiplicatore proprio perchè, secondo lui, io non ho accettato il transito per arrivare al limite d'età; limite che una volta raggiunto, secondo sua testa ..., proprio in base all'art. 1 avrei avuto il diritto al moltiplicatore.
In questa successiva sentenza, però, l'emerito ... rimane generico senza precisare il particolare dell'art. 1 come ha fatto con me.
Sarà che magari prima di emettere l'ultima sentenza si è andato a leggere cosa prevede l'art. 1?!?
Che gli sia venuto qualche dubbio vedendosi due ricorsi da persone sconosciute per lo stesso motivo?!?
Ad ogni modo in entrambe i casi, detto testa ..., rigetta i ricorsi sostenendo la tesi che siamo noi ricorrenti ad aver cessato il rapporto con la pubblica amministrazione e non viceversa, però non tiene minimamente conto del fatto che se avessimo continuato il rapporto avremmo perso ugualmente il diritto al moltiplicatore, non essendo scritto da nessuna parte che questo spetta agli impiegati civili di qualunque amministrazione pubblica, se non esclusivamente alla categoria di cui al "benedetto" art. 1.
D'altronde, ormai emessa la prima grande "cappellata" cosa poteva fare il povero malcapitato?!?
Di certo non si poteva mica dare la zappa sui piedi!
E cosi ha deciso per la seconda "cappellata".
Detto questo, spero che in Liguria e non solo, i giudici siano veramente GIUDICI, cioè imparziali, obiettivi, coscienziosi, altruisti, ecc., ecc.
Ma purtroppo ho come l'impressione, che come dice il detto: "chi vive sperando muore cag...." :-(
P.S.: Tutto quanto sopra, naturalmente, col beneficio del dubbio essendo stato scritto da un ignorante.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da STANCHISSIMO »

Non demoralizziamoci, quello che ritengo ingiusto e che alcuni lo vincono e altri lo perdono, questa non é giustizia.


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da tossal »

Rimane purtroppo l'amaro in bocca in quanto Il signor malcapitato, durante l'udienza ci metteva al corrente delle tre sentenze a favore passate ingiudicato , senza che l' INPS si fosse appellata.....!!!
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da tossal »

[quote="tossal"]Rimane purtroppo l'amaro in bocca in quanto Il signor malcapitato, durante l'udienza ci metteva al corrente delle tre sentenze a favore passate ingiudicato , senza che l' INPS si fosse appellata.....!!!

scusate l'errore ": in giudicato"
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

I Giudici sono autonomi (almeno sulla carta), altrimenti basterebbe la prima sentenza e poi questa farebbe stato nei confronti di tutti. Se fosse stato al contrario ovvero tutti esiti negativi e poi uno positivo, si sarebbe posto il problema contrario.

Della sentenza Liguria gentilmente pubblicata dal ricorrente (perché non ancora in banca dati) e non so se nell'altra il GUP ha evidenziato il medesimo riferimento, il Giudice, benché dovesse meglio argomentare, afferma che:


La circostanza non è irrilevante sotto il profilo giuridico, poiché la prosecuzione del rapporto
di lavoro subordinato avrebbe consentito il naturale prosieguo del rapporto di dipendenza con
l'amministrazione pubblica
, potenzialmente' sino al collocamento a riposo per raggiunti limiti
di età, senza dunque accedere al trattamento pensionistico anticipato.

Da questo assunto il Giudice considera il transito una prosecuzione del rapporto lavorativo e non una cessazione (come è in realtà) e quindi quello cha hai maturato precedentemente ti può essere riconosciuto al termine della carriera anche se cessato da civile ma con derivazione del rapporto militare o forze di polizia.

Il civile se cessa non ha mica la possibilità di passare, non so dal Comune alla Ragioneria dello Stato, cessa e basta.

Io non avevo in mano la sentenza ma era questa la motivazione che ritenevo plausibile ed è lo stesso dubbio che ho rappresentato all'Avv. Vitelli, quando m i ha rappresentato le medesime perplessità dei colleghi Liguria.

In buona sostanza, la motivazione ha una buona logica, certamente restrittiva, ma molto più convincente del doppio requisito.

Per le stesse motivazioni chi è inabile assoluto o lo è diventato durante il transito o ha raggiunto il limite d'età nei civili ed è in Liguria avanzi ricorso, e chi risiede nelle altre Corti può portare a supporto tale interpretazione.
domenico69
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: . . . il Giudice, benché dovesse meglio argomentare, afferma che:

La circostanza non è irrilevante sotto il profilo giuridico, poiché la prosecuzione del rapporto
di lavoro subordinato avrebbe consentito il naturale prosieguo del rapporto di dipendenza con
l'amministrazione pubblica
, potenzialmente' sino al collocamento a riposo per raggiunti limiti
di età, senza dunque accedere al trattamento pensionistico anticipato...
Secondo l'ignorante che sono, invece la questione sotto il profilo giuridico, per come viene intesa è IRRILEVANTISSIMA.
E' vero che è il militare riformato (congedato) che non accettando il transito ai ruoli civili che interrompe il rapporto lavorativo con la Pubblica Amministrazione.
Solo però se per Pubblica Amministrazione si intende il termine generico della stessa, che comunque è ininfluente.
Difatti il nocciolo della questione invece è un altro, e cioè il perdere a seguito della riforma per motivi indipendenti dalla propria volontà, lo "STATUS DI MILITARE".
Difatti solo i militari possono accedere (transitare) in ausiliaria una volta giunti al limite di età.
Quindi se un militare perde tale "status" successivamente alla riforma (congedo), quale possibilità avrebbe di ottenere il moltiplicatore a seguito del transito, richiesto e preteso dal giudice, per potergli consentire il raggiungmento del limite di età?
Risposta: NESSUNA.
Perchè?
Perchè una volta effettuato il transito, l'ormai "ex militare" sarebbe un civile, e quindi non potrebbe andare mai più in ausiliaria; ed ecco il secondo caso dell'art. 7 comma 3, del militare non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere in ausiliaria, caso per il quale conseguentemente non è previsto il limite di età.
Mettiamo invece l'ipotesi dell'ormai militare "civilizzato", che prosegue il rapporto lavorativo; qui ci si dovrebbe indirizzare al personale di cui al primo caso dell'art. 7 comma 3, (per il quale è richiesto il limite di età) per individuare quale sia, ovvero il personale di cui all'art. 1.
Ops!
In tal caso gli unici civili ai quali verrebbe accordato il moltiplicatore sarebbero: LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Ed ecco che anche qui l'ormai ex militare "civilizzato", transitando nei ruoli civili come preteso dal giudice, non avrebbe lo stesso la possibilità di beneficiare del moltiplicatore non avendo uno dei due predetti "status".

Riepilogando, nel caso del militare non in possesso dei requisiti psico-fisici, E' LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE FA PERDERE LO STATUS DI MILITARE AL RIFORMATO, CONGEDANDOLO, E QUINDI NON E' IL MILITARE CHE LO RICHIEDE; conseguentemente questi non avrebbe più nessuna possibilità di ottenere il moltiplicatore, se, come sostenuto dal giudice, gli fosse richiesto il raggiungimento del limite di età, e tanto meno lo potrebbe ottenere da civile, perchè non rientrerebbe nel personale civile di cui all'art. 1.

Non so se mi sono spiegato?!?

P.S.: Ahimè, però forse qualche conto non torna. Ah! Già! Detto ragionamento è stato fatto da un ignorantone.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da STANCHISSIMO »

Se tu sei ignorante, il giudice cosa é molto intelligente?
Ottimo lavoro domenico69.
Grazie.

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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

La Corte dei Conti Veneto ha rigettato un nuovo ricorso in relazione all'art. all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 e all'art. 54.

Come al solito si fa un passo avanti e uno indietro.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Giovale »

Adesso purtroppo bisogna sperare di essere residenti in alcune Regioni piuttosto che in altre, io purtroppo sono residente in Liguria e sto per depositare il ricorso, ma visto questo Giudice, ormai la sentenza sarà fotocopiata perchè non credo che si rimangi due sentenze negative.
Chiaramente adesso aspettiamo di leggere bene le motivazioni e prima di depositarlo quanto meno con il mio Avvocato cercherò di smontagli le sue motivazioni.
Comunque se posso permettermi Domenico69 SEI UN GRANDE.

Buone feste a tutti
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Come già detto sopra è tutto negativo

VENETO SENTENZA 46 30/03/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 46 2018 PENSIONI 30/03/2018
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N°46/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30420 del registro di segreteria, proposto con ricorso da C. P., nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli, con studio in Teramo, Via Fonte Regina n. 23, presso il quale ha eletto domicilio

Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

Per l’attribuzione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 e per il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in ordine pro rata alla quota fino alla data del 31.12.1995, con la ripartizione nella misura del 34,20% per la quota A) e del 9,80% per la quota B), con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico privilegiato e pagamento degli arretrati in tal modo maturati;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’I.N.P.S., nonché gli ulteriori acquisiti in corso di causa;

Sentiti all’odierna udienza i difensori delle parti come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13 luglio 2017 ed iscritto al n. 30420 del registro di segreteria, il ricorrente, premesso di essere stato M.llo Capo della Guardia di Finanza e di essere in congedo assoluto per infermità dal 23 settembre 2011 con attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato di VII cat. Tab. A in regime misto, lamenta l’illegittimità della determinazione n. OMISSIS emessa dalla sede INPS di Rovigo in data 30 giungo 2015, con la quale veniva liquidato il trattamento definitivo di pensione privilegiata.

In particolare il ricorrente lamenta che il trattamento pensionistico riconosciutogli era stato calcolato senza l’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 –che, con riferimento al calcolo della pensione con sistema c.d. “misto”, prevede ai militari in congedo che sono esclusi dall’ausiliaria l’incremento del montante contributivo relativo alla c.d. quota C) pari a 5 volte quello dell’ultimo anno di servizio - nonostante l’espresso richiamo alla citata norma da parte dell’art. 1865 del D.Lgs. n. 66 del 2010, applicabile anche al personale della Guardia di Finanza.

La disposizione, sostiene il ricorrente, trova applicazione in ogni caso in cui il personale sia escluso dall’accesso all’ausiliaria, anche allorchè, come nel proprio caso, tale esclusione non dipenda dal raggiungimento dei limiti d’età ma da causa esterna, essendo egli stato costretto ad abbandonare il servizio per motivi di salute, da ciò derivando la forzata rinuncia ai vantaggi della posizione dell’ausiliaria.

A sostegno della propria tesi il ricorrente ha richiamato talune pronunce di Sezioni regionali della Corte dei Conti (in particolare, Sez. Abruzzo n. 28/2012 e 27/2017).

In secondo luogo il ricorrente lamenta l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 36,95% ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 –relativa agli impiegati civili dello Stato- anziché di quella del 44%, applicabile ex art. 54 del medesimo D.P.R. al personale militare.

Secondo il ricorrente la norma da ultimo citata, che prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% al trattamento pensionistico del personale militare che ha maturato (al 31.12.1995) un’anzianità contributiva maggiore di 15 anni ma non superiore a 20, si attaglia al proprio caso avendo egli maturato, alla data del 31.12.1995, 16 anni e 1 mese di servizio utile.

Ai fini del computo delle quote A) e B) del trattamento pensionistico, quindi, l’aliquota di rendimento applicabile avrebbe dovuto essere quella del 44%, suddivisa (secondo un criterio di proporzionalità alla durata del servizio) nel 34,20% per il servizio reso fino al 31.12.1992 e nel 9,80% per il servizio reso dal 1.1.1993 al 31.12.1995.

Con atto di memoria depositata il 17 novembre 2017 si è costituita in giudizio l’INPS, eccependo in primo luogo l’intervenuta decadenza ex art. 204, lett. b) e 205 del D.P.R. n.1092 del 1973.

I motivi di ricorso attengono, infatti, al calcolo del trattamento pensionistico “normale”, liquidato in via definitiva e comunicato al ricorrente in data 1.2.2012: la richiesta di rettifica dell’errore di calcolo è intervenuta oltre il triennio previsto dal combinato disposto delle surrichiamate disposizioni, incorrendo quindi il ricorrente nella prevista decadenza.

In via tuzioristica la resistente ha comunque osservato, con riferimento alla prima domanda di parte ricorrente, che, ferma restando la carenza di legittimazione passiva dell’INPS, l’incremento figurativo invocato non trova applicazione, avendo il ricorrente già beneficiato del trattamento di privilegio.

Con riferimento alla seconda domanda, la resistente ha contestato l’interpretazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 prospettata dal ricorrente, rappresentando che la norma trova applicazione esclusivamente al personale che, all’atto della cessazione dal servizio (e non al 31.12.1995), avesse maturato un servizio utile non inferiore a 15 e non superiore a 20 anni, circostanza che nel caso in esame non si dà, avendo il ricorrente maturato, all’atto della cessazione dal servizio, un servizio utile di 34 anni e 8 mesi.

All’udienza del 30 novembre 2017 a seguito della discussione, il G.U.P. ordinava all’INPS la produzione in giudizio dei fascicoli integrali relativi ai trattamenti pensionistici entro il 4 gennaio 2018 e ha rinviato all’odierna udienza la discussione, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima per memorie.

In data 17 gennaio 2018 parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava l’eccepita decadenza triennale, e ribadiva i motivi di ricorso già formulati, riportando giurisprudenza di Sezioni territoriali di questa Corte nelle more intervenuta (in particolare, Sez. Sardegna n. 162 e 156/2017, Sez. Calabria n. 350/2017 e Sez. Sardegna n. 2/2018).

All’odierna udienza le parti, dopo articolata discussione, hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

1. Quanto all’applicazione del coefficiente di valutazione, per le quote A e B della pensione, di cui al primo comma dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73.

Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 16 e mesi 1 di servizio utile, e quindi un servizio superiore a 15 anni ma inferiore a 20 come richiesto dalla norma per l’applicazione dell’aliquota del 44%, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 36,95% per cento, previsto dall’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 per gli impiegati civili dello Stato che avessero maturato un pari servizio.

Secondo il ricorrente il fatto che, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n. 503/1992 (art. 13), il servizio prestato fino al 31.12.1995 debba essere suddiviso in due periodi (appunto, uno fino al 31.12.1992 e uno successivo all’entrata in vigore della norma, dal 1.1.93 e fino al 31.12.1995, quest’ultimo in virtù delle successive novelle) non potrebbe valere ad escludere l’applicazione della norma, poiché tale suddivisione, se incide unicamente sulla determinazione delle basi pensionabili, non comporta modificazioni sull’aliquota di rendimento applicabile, che resterebbe –appunto- quella prevista dal citato art. 54, la cui perdurante vigenza sarebbe dimostrata anche dall’espresso richiamo contenuto nel nuovo Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, art. 1867).

A tale ricostruzione ermeneutica l’INPS ha contrapposto una diversa e più restrittiva interpretazione dell’art. 54 citato, la cui applicabilità troverebbe luogo esclusivamente nei casi in cui all’atto della cessazione dal servizio il personale militare destinatario della norma si trovasse nella situazione da quest’ultima descritta, e, cioè, aver maturato un’anzianità superiore a 15 anni e non superiore a 20 anni di servizio utile.

Entrambe le prospettazioni espresse dalle parti in giudizio trovano riscontro nelle pronunce, di diverso segno, delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti e si riportano a due distinte interpretazioni della disposizione.

La prima, di carattere estensivo e sostenuta con il ricorso, trae dalla disposizione una norma di carattere generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, come ricordato anche dal ricorrente negli atti di causa).

La seconda, aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore.

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al secondo orientamento interpretativo per le seguenti ragioni di natura ermeneutica e sistematica.

In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie difese), tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la norma è da considerarsi speciale ed attributiva di un trattamento di favore e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo. A tal riguardo sovviene la ratio della disposizione, introdotta, va ricordato, allorchè vigeva il sistema retributivo puro, con funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio.

In secondo luogo, se si aderisse alla prima interpretazione, si porrebbe (come in effetti lo stesso ricorrente si pone) il problema del riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all’ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi dieci anni): alcuna disposizione positiva indica l’eventuale (quanto insussistente) criterio di riparto, risultando qualsivoglia indicazione del tutto arbitraria e priva di riferimento normativo.

Dunque, l’art. 54, primo comma del D.P.R. 1092/1973 trova applicazione esclusivamente allorchè il congedato avesse maturato, all’atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent’anni di servizio utile, caso che non si attaglia alla situazione del ricorrente, che è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (34 anni e 8 mesi).

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

2. Sul riconoscimento dei benefici figurativi di cui all’articolo 3, comma 7, del D.Lgs 165/1997.

Quanto alla ritenuta applicabilità al caso di cui si tratta dell’aumento figurativo del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/97 va rappresentato che la disposizione, espressamente richiamata dall’art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 C.O.M., deve trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice, tra cui appunto quella dell’attribuzione della pensione di privilegio.

Orbene, l’accesso all’istituto dell’ausiliaria (che comporta non solo l’applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità) avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età o a domanda nei casi di cui all’art. 909/4 C.O.M..

Dunque la disposizione di cui si invoca l’applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all’istituto dell’ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d’età non sia in possesso di tali requisiti, tant’è che essa si applica non solo ai fini dell’accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria.

Se, infatti, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione.

Seguendo l’opzione ermeneutica proposta dal ricorrente porterebbe a riconoscere, quindi, la cumulabilità di tale beneficio con quello di cui al citato art. 3, comma 7, D. lgs 165/97 sulla base del medesimo presupposto di fatto e, quindi, con una non consentita interpretazione estensiva della disposizione –che, va sottolineato, è norma speciale di favore-, possibile unicamente con espressa previsione di legge (come è dimostrato dalla recente novella del medesimo art. 3, comma 7, di cui al D.L. 94 del 2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 46 anni e 7 mesi ed un servizio utile a pensione di 34 anni e 8 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

3. Quanto alle spese, ritiene questo Giudicante che la novità della questione possa giustificare, ex art. 31, comma 3,D.Lgs 174/2016 l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. P. iscritto al numero 30420 del registro di segreteria, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

-respinge il ricorso;

-spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio all’esito della pubblica udienza del 24 gennaio 2018.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Primo Ref. Daniela Alberghini


Il G.U.P., ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al co 3 del medesimo art. 52 nei riguardi del ricorrente.
Il G.U.P.
F.to Primo Ref. Daniela Alberghini


Depositata in Segreteria il 30/03/2018


Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Venezia, 30/03/2018
Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo
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