Caro Leonardo, mi spiace contraddirti, ma quell'articolo era valido quando in pensione ci si poteva andare con 20 anni. Oggi, se non si hanno maturato o l'età anagrafica o gli anni di contributi (vecchiaia o anzianità), la pensione non spetta in caso di rimozione. Come noto, in caso di rimozione dal grado, la decorrenza sarà retroattiva e il motivo della cessazione dal servizio sarà questa e non l'inabilità. E' pieno di sentenze che confermano tutto quanto sto dicendo. Ma se per caso conosci una sentenza definitiva che afferma quanto dici, fa la cortesi di pubblicarla.Leonardo1056 ha scritto: ↑ven ott 02, 2020 11:26 am Loro cercheranno di toglierti la pensione ma con un buon avvocato vedrai che ci salti fuori.
La legge 1093 del 73 art.52 vai a leggerlo e vedrai che rientri se ai maturato almeno 20 anni di servizio alla riforma.
Salvo sei comunque "salvo". Hai notificato la sentenza il 27.12.2019. Se la sentenza aveva la dicitura di irrevocabilità, vale a tutti gli effetti (la GdF è l'unica che si inventa questa cosa della "conformità" che non è scritta da alcuna parte. Quindi, dal 27.12.2019 decorrono i 90 gg, che con la sospensione amministrativa (23.02 - 15.05) ti fanno arrivare al 17.06.2020. Questo è il termine ultimo.