Previdenza complementare
Re: Previdenza complementare
scusa, ma io non vedo i costi, i benefici, solo un pre-interesse.....
Posso dirti quello che ho fatto io già da pensionato,
avendo superato i 29000 € di pal (passando quindi per la parte eccedente i 27000€ dal 27% al 38%) ho attivato una polizza con poste italiane
versando un tot all'anno (possibile detrazione sino a 5.164,57 euro annui) abbattendo cosi il reddito e portando in deduzione quanto versato nel 730...
Con un bel risparmio.....
Posso dirti quello che ho fatto io già da pensionato,
avendo superato i 29000 € di pal (passando quindi per la parte eccedente i 27000€ dal 27% al 38%) ho attivato una polizza con poste italiane
versando un tot all'anno (possibile detrazione sino a 5.164,57 euro annui) abbattendo cosi il reddito e portando in deduzione quanto versato nel 730...
Con un bel risparmio.....
Re: Previdenza complementare
Firefox per noi pensionati c'è la limitazione dell'età. ...infatti Noi possiamo attivare la polizza solo se non abbiamo raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia..
mentre per i lavoratori non ci sono limitazioni..
ciao
mentre per i lavoratori non ci sono limitazioni..
ciao
Re: Previdenza complementare
CdC Toscana n. 148/2019
Primo pilastro e Secondo pilastro - pensione complementare
Ricorrente CC. pensionato.
N.B.: la palla gira sempre tra G.A. e CdC
La CdC conclude scrivendo:
1) - In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va affermata la carenza di giurisdizione di questa Corte, in favore di quella del Giudice amministrativo, per l’aspetto relativo al risarcimento del danno asseritamente patito dal ricorrente, ricollegato per un verso, al mancato tempestivo avvio dei fondi pensione (l’esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di trattamento di fine rapporto, avrebbe generato un montante più elevato rispetto al regime di trattamento di fine servizio)
- ) - e, per altro verso, alla maggiore tassazione IRPEF (il passaggio al TFS avrebbe dato luogo ad un ammontare deducibile più consistente).
2) - Trattasi, all’evidenza, di questioni risarcitorie non derivanti dalla gestione del rapporto pensionistico, ma trovanti causa nella mancata attuazione del “secondo pilastro”.
Primo pilastro e Secondo pilastro - pensione complementare
Ricorrente CC. pensionato.
N.B.: la palla gira sempre tra G.A. e CdC
La CdC conclude scrivendo:
1) - In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va affermata la carenza di giurisdizione di questa Corte, in favore di quella del Giudice amministrativo, per l’aspetto relativo al risarcimento del danno asseritamente patito dal ricorrente, ricollegato per un verso, al mancato tempestivo avvio dei fondi pensione (l’esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di trattamento di fine rapporto, avrebbe generato un montante più elevato rispetto al regime di trattamento di fine servizio)
- ) - e, per altro verso, alla maggiore tassazione IRPEF (il passaggio al TFS avrebbe dato luogo ad un ammontare deducibile più consistente).
2) - Trattasi, all’evidenza, di questioni risarcitorie non derivanti dalla gestione del rapporto pensionistico, ma trovanti causa nella mancata attuazione del “secondo pilastro”.
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Re: Previdenza complementare
Personale ricorrente tutti in servizio presso la Polizia di Stato, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
N.B.: vedi elenco ricorrenti
Sent. n. 6037/2019, Sent. n. 6036/2019 e Sent. n. 6035/2019
Il Tar Lazio conclude
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
Compensa le spese.
N.B.: vedi elenco ricorrenti
Sent. n. 6037/2019, Sent. n. 6036/2019 e Sent. n. 6035/2019
Il Tar Lazio conclude
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
Compensa le spese.
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Re: Previdenza complementare
per opportuna notizia,
RICORSO PERSO
Il TAR precisa:
1) - L’insussistenza di una posizione giuridica meritevole di tutela in capo all’odierno ricorrente con riguardo all'inadempimento delle Amministrazioni convenute nella attivazione e costituzione delle forme di previdenza complementare, depriva, invero, di per sé di ogni consistenza l’azione risarcitoria dal medesimo avanzata.
2) - Ne deriva che, essendo l’odierno ricorrente privo di legittimazione attiva a contestare l’inadempimento dell’Amministrazione circa la previsione legislativa dettata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare, da attuarsi attraverso i cd. "Fondi pensione" relativamente al personale del pubblico impiego (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n.2092; id. n. 8008 del 2010; ancora nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010), non esiste, di fatto, un inadempimento illegittimo foriero di danno.
3) - La pretesa risarcitoria dal medesimo avanzata è, dunque, palesemente infondata per insussistenza del pre-requisito essenziale della fattispecie risarcitoria azionata ovvero, come sottolineato dalla difesa erariale, “non può configurarsi una concreta fattispecie di danno risarcibile … a favore dei soggetti a cui è stata negata la tutela in sede giurisdizionale del in forma specifica (l’attivazione della previdenza complementare di tipo negoziale)”.
RICORSO PERSO
Il TAR precisa:
1) - L’insussistenza di una posizione giuridica meritevole di tutela in capo all’odierno ricorrente con riguardo all'inadempimento delle Amministrazioni convenute nella attivazione e costituzione delle forme di previdenza complementare, depriva, invero, di per sé di ogni consistenza l’azione risarcitoria dal medesimo avanzata.
2) - Ne deriva che, essendo l’odierno ricorrente privo di legittimazione attiva a contestare l’inadempimento dell’Amministrazione circa la previsione legislativa dettata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare, da attuarsi attraverso i cd. "Fondi pensione" relativamente al personale del pubblico impiego (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n.2092; id. n. 8008 del 2010; ancora nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010), non esiste, di fatto, un inadempimento illegittimo foriero di danno.
3) - La pretesa risarcitoria dal medesimo avanzata è, dunque, palesemente infondata per insussistenza del pre-requisito essenziale della fattispecie risarcitoria azionata ovvero, come sottolineato dalla difesa erariale, “non può configurarsi una concreta fattispecie di danno risarcibile … a favore dei soggetti a cui è stata negata la tutela in sede giurisdizionale del in forma specifica (l’attivazione della previdenza complementare di tipo negoziale)”.
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