Pensioni senza tasse. Sentenza condanna il fisco italiano!
Inviato: mer mag 26, 2021 5:35 pm
Notizia del 25 maggio 2021
di PIERPAOLO MOLINENGO
Arriva un secca bocciatura per il fisco italiano ed una grande vittoria per quanti percepiscono la pensione ogni mese: il reddito è esente da tasse. A prendere posizione in questo senso è stata la Commissione Tributaria di Pescara, che ha rimarcato che il reddito derivante da una pensione non è imponibile in Italia, indipendentemente dal fatto che sia stata pagata l'imposta nel paese di residenza.
Arriva un secca bocciatura per il fisco italiano ed una grande vittoria per quanti percepiscono la pensione ogni mese: il reddito è esente da tasse. A prendere posizione in questo senso è stata la Commissione Tributaria di Pescara, che ha rimarcato che il reddito derivante da una pensione non è imponibile in Italia, indipendentemente dal fatto che sia stata pagata l'imposta nel paese di residenza.
Proviamo ad entrare un po' più nel dettaglio. Nel caso in cui un contribuente sia residente in Portogallo, ma riceva mensilmente una pensione erogata dall'Inps, non si deve preoccupare delle tasse da pagare in Italia. Il reddito proveniente dall'assegno previdenziale, infatti, risulta non essere imponibile nel nostro paese, indipendentemente dal fatto che la persona in oggetto paghi effettivamente le imposte nel paese di residenza. Ovviamente, però, il pensionato in questione potrebbe dover sottostare alla tassazione nel paese di residenza fiscale. Ricordiamo che in Portogallo vige il Residenti Nao Habitual, che prevede l'esenzione fiscale per i redditi che provengono da una pensione straniera (rispetto al Portogallo).
Ricevere la pensione senza pagare le tasse!
Nel caso in cui il pensionato sia residente in Portogallo, l'Agenzia delle Entrate non può avanzare alcuna pretesa impositiva, anche se il contribuente non sta pagando le tasse nel paese in cui è residente. Ovviamente stiamo parlando di persone che ricevono una pensione: nel caso in cui l'Inps avesse provveduto a effettuare le trattenute sull'assegno previdenziale, queste dovrebbero venire rimborsate al diretto interessato. Nel caso in cui dovesse arrivare al diretto interessato un rimborso integrale delle ritenute, non si verrebbero a creare le condizioni della doppia non imposizione, come invece sostiene l'Agenzia delle Entrate, perché il reddito previdenziale non è tassato né in Portogallo né in Italia. A prendere posizione su questa vicenda ci ha pensato la Commissione Tributaria provinciale di Pescara, attraverso la sentenza n. 135 dell'11 maggio 2021.
Nel caso preso in esame, il contribuente era riuscito ad ottenere lo status di Residente Nao Habitual in Portogallo. Le leggi in vigore nel paese iberico prevedono che le persone fisiche, che abbiano deciso di trasferire la propria residenza fiscale nel paese, possano godere dell'esenzione dalle tasse per i redditi, che provengono da una pensione straniera, per almeno dieci periodi di imposta. Il ricorrente, però, si era visto assoggettare i versamenti corrisposti dall'Inps alla regolare ritenuta di imposta vigente in Italia. Una decisione che non è affatto piaciuta al diretto interessato, che ha provveduto a presentare un'istanza di rimborso ed ha poi provveduto ad impugnare il provvedimento di diniego opposto dal fisco italiano.
L'Agenzia delle Entrate aveva replicato che il rimborso integrale delle ritenute avrebbe dato luogo ad una doppia non imposizione.
Una sentenza che difende i pensionati!
A tutti gli effetti questa sentenza va incontro a quanti stiano ricevendo una pensione ed abbiano deciso di trasferire la propria residenza all'estero. I giudici di Pescara hanno richiamato direttamente una tesi della Corte di Cassazione, secondo la quale
la sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale.
Le convenzioni internazionali esistono per evitare che vi siano delle sovrapposizioni dei sistemi tributari nazionali. In altre parole per evitare la doppia tassazione. Nel pieno rispetto degli accordi internazionali, ogni Stato è libero di imporre le tasse che preferisce. Ma anche di non farle pagare. La pensione, quindi, non è imponibile in italia, indipendentemente dal fatto che il contribuente paghi o meno le tasse nel paese di residenza.
Paradisi fiscali per i pensionati!
Andare all'estero per pagare meno tasse inizia ad essere una soluzione convincente per molti contribuenti italiani. Dallo scorso anno oltre al Portogallo si è candidata anche la Grecia per ospitare i pensionati: Atene propone un'aliquota pari al 7% per l'intero reddito imponibile estero a quanti decidano di trasferire lì la propria residenza fiscale.
Per poter accedere a questa tassazione agevolata, gli interessati non devono esser mai stati residenti in Grecia - almeno nei cinque anni precedenti la richiesta -, ma soprattutto devono dimostrare di essere titolari di una pensione all'estero. Tutti pronti a lasciare l'Italia e a risparmiare?
Ecco il link
https://www.trend-online.com/pensioni-l ... sse-fisco/
di PIERPAOLO MOLINENGO
Arriva un secca bocciatura per il fisco italiano ed una grande vittoria per quanti percepiscono la pensione ogni mese: il reddito è esente da tasse. A prendere posizione in questo senso è stata la Commissione Tributaria di Pescara, che ha rimarcato che il reddito derivante da una pensione non è imponibile in Italia, indipendentemente dal fatto che sia stata pagata l'imposta nel paese di residenza.
Arriva un secca bocciatura per il fisco italiano ed una grande vittoria per quanti percepiscono la pensione ogni mese: il reddito è esente da tasse. A prendere posizione in questo senso è stata la Commissione Tributaria di Pescara, che ha rimarcato che il reddito derivante da una pensione non è imponibile in Italia, indipendentemente dal fatto che sia stata pagata l'imposta nel paese di residenza.
Proviamo ad entrare un po' più nel dettaglio. Nel caso in cui un contribuente sia residente in Portogallo, ma riceva mensilmente una pensione erogata dall'Inps, non si deve preoccupare delle tasse da pagare in Italia. Il reddito proveniente dall'assegno previdenziale, infatti, risulta non essere imponibile nel nostro paese, indipendentemente dal fatto che la persona in oggetto paghi effettivamente le imposte nel paese di residenza. Ovviamente, però, il pensionato in questione potrebbe dover sottostare alla tassazione nel paese di residenza fiscale. Ricordiamo che in Portogallo vige il Residenti Nao Habitual, che prevede l'esenzione fiscale per i redditi che provengono da una pensione straniera (rispetto al Portogallo).
Ricevere la pensione senza pagare le tasse!
Nel caso in cui il pensionato sia residente in Portogallo, l'Agenzia delle Entrate non può avanzare alcuna pretesa impositiva, anche se il contribuente non sta pagando le tasse nel paese in cui è residente. Ovviamente stiamo parlando di persone che ricevono una pensione: nel caso in cui l'Inps avesse provveduto a effettuare le trattenute sull'assegno previdenziale, queste dovrebbero venire rimborsate al diretto interessato. Nel caso in cui dovesse arrivare al diretto interessato un rimborso integrale delle ritenute, non si verrebbero a creare le condizioni della doppia non imposizione, come invece sostiene l'Agenzia delle Entrate, perché il reddito previdenziale non è tassato né in Portogallo né in Italia. A prendere posizione su questa vicenda ci ha pensato la Commissione Tributaria provinciale di Pescara, attraverso la sentenza n. 135 dell'11 maggio 2021.
Nel caso preso in esame, il contribuente era riuscito ad ottenere lo status di Residente Nao Habitual in Portogallo. Le leggi in vigore nel paese iberico prevedono che le persone fisiche, che abbiano deciso di trasferire la propria residenza fiscale nel paese, possano godere dell'esenzione dalle tasse per i redditi, che provengono da una pensione straniera, per almeno dieci periodi di imposta. Il ricorrente, però, si era visto assoggettare i versamenti corrisposti dall'Inps alla regolare ritenuta di imposta vigente in Italia. Una decisione che non è affatto piaciuta al diretto interessato, che ha provveduto a presentare un'istanza di rimborso ed ha poi provveduto ad impugnare il provvedimento di diniego opposto dal fisco italiano.
L'Agenzia delle Entrate aveva replicato che il rimborso integrale delle ritenute avrebbe dato luogo ad una doppia non imposizione.
Una sentenza che difende i pensionati!
A tutti gli effetti questa sentenza va incontro a quanti stiano ricevendo una pensione ed abbiano deciso di trasferire la propria residenza all'estero. I giudici di Pescara hanno richiamato direttamente una tesi della Corte di Cassazione, secondo la quale
la sufficienza del solo fattore in sé dell'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale.
Le convenzioni internazionali esistono per evitare che vi siano delle sovrapposizioni dei sistemi tributari nazionali. In altre parole per evitare la doppia tassazione. Nel pieno rispetto degli accordi internazionali, ogni Stato è libero di imporre le tasse che preferisce. Ma anche di non farle pagare. La pensione, quindi, non è imponibile in italia, indipendentemente dal fatto che il contribuente paghi o meno le tasse nel paese di residenza.
Paradisi fiscali per i pensionati!
Andare all'estero per pagare meno tasse inizia ad essere una soluzione convincente per molti contribuenti italiani. Dallo scorso anno oltre al Portogallo si è candidata anche la Grecia per ospitare i pensionati: Atene propone un'aliquota pari al 7% per l'intero reddito imponibile estero a quanti decidano di trasferire lì la propria residenza fiscale.
Per poter accedere a questa tassazione agevolata, gli interessati non devono esser mai stati residenti in Grecia - almeno nei cinque anni precedenti la richiesta -, ma soprattutto devono dimostrare di essere titolari di una pensione all'estero. Tutti pronti a lasciare l'Italia e a risparmiare?
Ecco il link
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