Pensioni Anzianità e TFR

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dengi
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da dengi »

arsenico60 ha scritto:Caro Dengi, anch'io sono nelle tue stesse condizioni buio assoluto, ho peregrinato diverse volte presso l'inps di competenza senza mai cavare un ragno dal buco, sempre il solito scarica barile. L'unica cosa che mi hanno detto che prendo il tfs fra 9 mesi e la prima rata di pensione ad agosto p.v., ovviamente senza sapere le cifre e che cacchio che sono un tabù? Dengi spiegami una cosa vedo che ti sei arruolato nel 79 ma sei della classe 1959 ho hai qualche anno da civile.Ciao
_____Dicembre 61, sono uno dei qui fortunati con una supervalutazione di AA.6 MM.3 GG.15 (zona frontiera Lombardia !!!!!!). Riguardo all'Inps stendiamo non un velo ma decine di coperte, non sanno che risposte darti. Per fortuna mancano solo 6 giorni lavorativi fino al 24 agosto il resto tutta L.O. L'unico fortunato e Maurizio1962 gli hanno già scritto tutto quello che voleva sapere. Va be l'importante e la salute , comunque sia il cedolino arriva il 16 di ogni mese a noi fortunati e pensare che c'è gente che non vedrai mai la pensione per vari motivi ho hanno perso il posto di lavoro.

Saluti


arsenico60

Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da arsenico60 »

...ora ho capito, Dengi certo che tanti anni fà ti avrei detto che sfixx, ma ora che cxxx e proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere, magari a suo tempo avrai tirato giù tutti i santi. Ciao.
dengi
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da dengi »

arsenico60 ha scritto:...ora ho capito, Dengi certo che tanti anni fà ti avrei detto che sfixx, ma ora che cxxx e proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere, magari a suo tempo avrai tirato giù tutti i santi. Ciao.

___piu' o meno era cosi. Ma oggi per fortuna.............
ciao.
panorama
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da panorama »

I.N.P.S.
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Direzione Centrale Previdenza




Roma, 05/06/2014

Circolare n. 73

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici


e, per conoscenza,


Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali






OGGETTO:
art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.



SOMMARIO: 1.Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
2.Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014

2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013

2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

3.Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

3.1 Regime generale

3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011

3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

4.Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe

4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo

4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

5.Adeguamento delle applicazioni gestionali

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1. Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)


L’art. 1, commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.


In particolare, il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).


Inoltre, il comma 484 del citato articolo 1, modificando il comma 2 dell’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.


Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota pr. 7787 del 26 maggio 2014 si ritiene utile ricostruire il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.
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2. Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014


2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013


Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

a.in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;


b.in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;


c.in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.


2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013


Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:

a.in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;


b.in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;


c.in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.


È appena il caso di rammentare che questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013.
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3. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto


La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Inps (ex Enpas ed ex Inadel) è contenuta nell’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche apportate dal decreto legge 138/2011 e dalla legge 147/2013 hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici. Per chiarezza espositiva si descrivono innanzitutto le regole generali per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative al personale che matura dopo la predetta data i requisiti per il diritto a pensione. A seguire si descrivono i regimi in deroga per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013.


3.1 Regime generale


È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data.


Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione


In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.


Termine di 12 mesi


La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

•raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;


•cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);


•cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).



Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.



Termine di 24 mesi



La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

•le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;


•il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).


Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.



3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011



Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

•lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;


•personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.



Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1.105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;


2.6 mesi per tutte le altre casistiche.



In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e delle Afam) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.



3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013



Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi (sopra visto) introdotto dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

•lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;


•personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.



Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

•raggiungimento dei limiti di età; per le ragioni esposte nel punto 3.1 si ribadisce che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;


•cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);


•cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;


•cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).



Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.



3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale



Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.



In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.


Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

•con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;


•con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.



Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
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4. Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe



A seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione “maturazione dei requisiti per il pensionamento” usata nelle norme in esame e collegata alle deroghe viste nei precedenti paragrafi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.



4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo



Il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l’esercizio dell’opzione per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l’applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.

Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015.



4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione



L’art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, nel disciplinare le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta “spending review”) che presentano personale in soprannumero, ha previsto l’utilizzo, in via prioritaria, dei prepensionamenti. In particolare la lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013 prevede che il personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).

Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, introdotte dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013 ed illustrate nei punti 2.1 e 3.1 (nuovo regime). Resta fermo che, ai sensi del citato art. 2, comma 11, lett a) del decreto legge 95/2012, come successivamente modificato, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011.
--------------------------------


5. Adeguamento delle applicazioni gestionali



Si fa riserva di successiva comunicazione sul rilascio in esercizio degli adeguamenti delle procedure applicative SIN TFS e SIN TFR connessi alle novità normative in argomento.




Il Direttore Generale
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da panorama »

Vedi/scarica allegato

Circolare INPS n. 73 del 3.6.2014 – Integrazione

Nell’allegato è consultabile il testo della circolare nr. 333/H/010 del 1° luglio 2014, emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane per fornire ulteriori chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico.

Circolare INPS n. 73 del 3. 6.2014. Integrazione

A seguito di ulteriori chiarimenti richiesti da taluni uffici territoriali in ordine al solo termine di pagamento relativo alle cessazioni per dimissioni con il requisito dei 53 anni di età e 3 mesi compiuti a decorrere dal 01/01/2014 e massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011) il suddetto termine deve intendersi in 12 mesi e non 24 mesi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da antoniope »

Volevo togliermi un dubbio: Se uno si è arruolato il 15/11/1980, è certo che rientra nel sistema retributivo. Per la presentazione della domanda di pensione come da msg INPS 545, uno dei requisiti sono alla maturazione dei 40+3. Il mi dubbio è questo: la domanda può essere presentata al raggiungimento dei 40 anni di servizio in questo caso il 15/11/2015 (35+5) oppure, come indicato, al compimento dei 40+3 in questo caso 35+5=40+3mesi , che ti porta al 15/02/2016 è, quindi, non rientrante (in questo caso) all’opzione del messaggio INPS, valido sino al 31/12/2015. Un grazie a chi mi risponde.
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da arsenico60 »

AntonioPE ha scritto:Volevo togliermi un dubbio: Se uno si è arruolato il 15/11/1980, è certo che rientra nel sistema retributivo. Per la presentazione della domanda di pensione come da msg INPS 545, uno dei requisiti sono alla maturazione dei 40+3. Il mi dubbio è questo: la domanda può essere presentata al raggiungimento dei 40 anni di servizio in questo caso il 15/11/2015 (35+5) oppure, come indicato, al compimento dei 40+3 in questo caso 35+5=40+3mesi , che ti porta al 15/02/2016 è, quindi, non rientrante (in questo caso) all’opzione del messaggio INPS, valido sino al 31/12/2015. Un grazie a chi mi risponde.

.......praticamente ora si ha diritto a pensione con 35 anni + 3 mesi di contribuzione, ovviamente + i famosi 5 anni figurativi, per quanto ti riguarda, se al 15.11.2015 raggiungi solo i complessivi 40 anni di contribuzione compreso i figurativi non hai maturato il diritto, poichè i 3 mesi di aspettativa di vita ti portano al 15.02.2016, e, purtroppo, come saprai dal 01.01.2016 viene inalzata ancora l'aspettativa di vita, minimo sono altri 3 mesi credo. Ovviamente se non si inventano altro, nel 2016 dovresti maturare il diritto a pensione, per poi uscire 15 mesi dopo se ti serve lo stipendio.
Poi se invece maturi l'età anagrafica di 53 anni + 3 mesi ed hai raggiunto a fine 2011 l'80% della base pensionabile le cose cambiano.
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da antoniope »

Arsenico60, da come hai scritto, non si può presentare la domanda di pensione in quanto bisogna maturare i requisiti dei 40+3 entro il 31/12/2015???? So anche che l'aspettativa di vita dal 01 Gennaio 2016 da tre mesi passa a sette. Ma la mia domanda principale è: per presentare domanda di pensione bisogna maturare i 40 anni (35+ i 5 figurativi) + 3 mesi entro il 31/12/2015 come da msg INPS 545?????
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da Antonio_1961 »

AntonioPE ha scritto:Arsenico60, da come hai scritto, non si può presentare la domanda di pensione in quanto bisogna maturare i requisiti dei 40+3 entro il 31/12/2015???? So anche che l'aspettativa di vita dal 01 Gennaio 2016 da tre mesi passa a sette. Ma la mia domanda principale è: per presentare domanda di pensione bisogna maturare i 40 anni (35+ i 5 figurativi) + 3 mesi entro il 31/12/2015 come da msg INPS 545?????

Si Antonio, i requisiti sono questi:

OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita e dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Messaggio I.N.P.S. n. 545 datato 10/01/2013.

NOTA INFORMATIVA

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poichè tale regolamento non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici precedenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

REQUISITI PER L'ACCESSO A PENSIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA


GRADI LIMITI ORDINAMENTALI LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011 LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013
(*) (**)

GEN. C.A. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. D. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. B. 63 63
+ 1 anno di “finestra mobile” 63
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

DA COL. A S.TEN 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

ISP./SOVR./ APP. E CAR. 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

(*) Applicazione meccanismo “speranza di vita” 3 mesi ogni 3 anni; dal 2019, 3 mesi ogni 2 anni.

(**) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata. In sostanza, occorre aver maturato uno dei seguenti requisiti:
- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”;
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”.


PENSIONE DI ANZIANITA'

REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015

1) età anagrafica 53 e 3 mesi, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% della base pensionabile;

2) età anagrafica 57 e 3 mesi e raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (30 servizio effettivo + 5 anni supervalutazione servizio militare, art. 3 legge 284/77);

3) raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 i requisiti dei:
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva;
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva,
acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
2) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 il requisito dei:
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile,
acquisisce il diritto alla decorrenza trascorsi 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 -finestra mobile- + 2 mesi legge 111/2011 e 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).

PROCEDURA

LA DOMANDA DI PENSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ON-LINE ALMENO NOVE MESI PRIMA LA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E NON OLTRE I DODICI MESI (circolare I.N.P.S. n. 131 datata 19 novembre 2012).

ALCUNI CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI VARIE

Il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni mantiene il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 01/01/2012 per tutti sistema contributivo.

Con decorrenza dal 01 gennaio 1996, per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione è effettuato con il sistema contributivo.

L'aliquota dell'80% è la percentuale di pensione maturata in base agli anni utili. Essa viene calcolata nella percentuale del 2,20% per i primi 20 anni utili e del 3,60% l'eccedenza dei 20 anni fino al 31/12/1997; dal 01/01/1998 nella misura del 2% per ogni anno utile. Con la pensione calcolata con il sistema contributivo non si matura più percentuale di pensione in quanto i conteggi sono effettuati sulla base dei contributi versati.

In caso di pensione per invalidità, l'art. 52 della legge 1092/1973, stabilisce che: “gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, hanno diritto alla pensione se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”

In caso di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 (infermità non dipendente da causa di servizio per la quale l'interessato si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), la pensione viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. La pensione spetta se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione.
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da arsenico60 »

AntonioPE ha scritto:Arsenico60, da come hai scritto, non si può presentare la domanda di pensione in quanto bisogna maturare i requisiti dei 40+3 entro il 31/12/2015???? So anche che l'aspettativa di vita dal 01 Gennaio 2016 da tre mesi passa a sette. Ma la mia domanda principale è: per presentare domanda di pensione bisogna maturare i 40 anni (35+ i 5 figurativi) + 3 mesi entro il 31/12/2015 come da msg INPS 545?????

.......asso che botta dal 01.01.2016 addirittura 7 mesi di aspettativa di vita? Cioè 3+4 oppure 3+7! Purtroppo è come ti ho detto, i 3 mesi di aspettativa fanno parte della effettiva contrubizione per maturare il diritto a pensione, tant'è che l'ho sperimentato sulla mia pelle un mio collega di reparto avendo maturato i requisiti entro dicembre 2012 ha fatto solo 12 mesi di finestra mobile, mentre io maturando i requisiti l'8 febbraio 2013, mi sono ciucciato 3 mesi di aspettativa di vita e 14 mesi di finestra mobile per un totale di 5 mesi in più rispetto al mio collega, il tutto per la differenza di poco più di un mese tra lui e me o addirittura è capitato per pochi giorni. Ti capisco benissimo AntonioPE pija davvero male essere trombati x 2 mesi o poco meno vedersi spostato il traguardo anche per 1 solo mese.
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da antoniope »

Per Arsenico60 e Antonio_1961, grazie per le risposte. Avevo questo dubbio che vuoi mi avete risolto. Comunque, per quanto riguarda la speranza di vita, in virtù dell’art. 12, c. 12 bis del D.L. 78/2010,
convertito nella Legge 122/2010, c’è l’adeguamento della speranza di vita che subirà un ulteriore aumento di QUATTRO mesi (2° adeguamento in vigore sino al 31/12/2018) più i tre mesi attuali (3+4) diventeranno SETTE mesi di speranza di vita da fare dopo il raggiungimento della pensione. Dall'01/01/2019 aumenterà di ulteriori 4 mesi (3+4+4) Tot. 11 mesi di speranza di vita.........questa cosa andra avanti successivamente a bimestre, fino ad arrivare nel 2050, quando, la sola speranza di vita sarà di 3 anni e 6 mesi da fare dopo il raggiungimento della pensione ( chi si è arruolato da pochi anni subirà questo trattamento).
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da antoniope »

Per Arsenico60 e Antonio_1961, grazie per le risposte. Avevo questo dubbio che vuoi mi avete risolto. Comunque, per quanto riguarda la speranza di vita, in virtù dell’art. 12, c. 12 bis del D.L. 78/2010,
convertito nella Legge 122/2010, c’è l’adeguamento della speranza di vita che subirà un ulteriore aumento di QUATTRO mesi (2° adeguamento in vigore sino al 31/12/2018) più i tre mesi attuali (3+4) diventeranno SETTE mesi di speranza di vita da fare dopo il raggiungimento della pensione. Dall'01/01/2019 aumenterà di ulteriori 4 mesi (3+4+4) Tot. 11 mesi di speranza di vita.........questa cosa andra avanti successivamente a bimestre, fino ad arrivare nel 2050, quando, la sola speranza di vita sarà di 3 anni e 6 mesi da fare dopo il raggiungimento della pensione ( chi si è arruolato da pochi anni subirà questo trattamento).

Una correzione. Dal 01 Gennaio 2019 in poi, l’innalzamento dei mesi di speranza di vita è pari a 3 mesi ogni due anni (e non come ho scritto "a bimestre"
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

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collocamento a riposo per limiti di età.

Il Consiglio di Stato ribalta la tesi del Tar, dando ragione a quanto ribadito dall'Amministrazione.
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Il CdS precisa:

1) - Con ricorso al TAR del Lazio, il dott. E. D. S. esponeva di essere direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1 gennaio 2013.

2) - L’impugnativa veniva stata estesa alla circolare n. 2/2012, del Dipartimento della funzione pubblica, di cui il provvedimento impugnato risultava costituire fedele applicazione.

3) - Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto, sulla base dell’ orientamento riassunto nella parte in diritto della presente pronunzia;
- ) - il TAR ha quindi annullato la circolare impugnata recante l’interpretazione opposta e dichiarato il diritto del ricorrente a permanere in servizio sono al 66.mo anno d’età.

4) - La fattispecie in esame controverte dell’interpretazione da darsi all’art. 24, comma 14 del d.l. 201/2011, recante la revisione dei trattamenti pensionistici, nella parte in cui, con valenza di disposizione transitoria, stabilisce che le previgenti diposizioni sui requisiti di accesso vigenti prima della entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

5) - Detta disposizione viene in rilievo nei confronti di dipendente dell’amministrazione della giustizia che, nato a il 23.12.1947 aveva raggiunto il requisito per accedere alla pensione di anzianità, ma non avendo compiuto entro detta data i 65 anni d’età per accedere alla pensione di vecchiaia, aveva a tale scopo chiesto all’Amministrazione di prolungare il servizio sino al compimento del 66.mo anno d’età.

6) - L’amministrazione ha respinto la richiesta evidenziando che il dipendente, alla data del 31.12.2011, aveva maturato il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, secondo la normativa previgente al cennato decreto ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia; pertanto detta disposizione risulterebbe inapplicabile al dott. S...

Il resto leggetelo qui sotto.
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14/07/2014 201403648 Sentenza 4


N. 03648/2014REG.PROV.COLL.
N. 05319/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2013, proposto da:
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
E. D. S., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02446/2013, resa tra le parti, concernente collocamento a riposo per limiti di età;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E. D. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Sanino e l’avvocato dello Stato Palasciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il dott. E. D. S. esponeva di essere direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1 gennaio 2013. Ciò veniva disposto con provvedimento del 14 settembre 2012, ove si rilevava che il dott. di S.. (nato il 23.12.1947) avrebbe compiuto 65 anni di età il 23 dicembre 2012. Col predetto ricorso, tuttavia, il dott. D. S. impugnava tale atto per violazione di legge, anche sub specie di difetto di motivazione, ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento, formulando altresì domanda di risarcimento danni. L’impugnativa veniva stata estesa alla circolare n. 2/2012, del Dipartimento della funzione pubblica, di cui il provvedimento impugnato risultava costituire fedele applicazione. Argomentava il ricorrente l’illegittima mancata applicazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia; tale disposizione, posto che l’interessato avrebbe compiuto il 66° anno di età solo col dicembre 2013, gli avrebbe consentito di prolungare il rapporto di impiego fino a tale data, collocandosi a riposo un anno dopo rispetto a quanto disposto dall’Amministrazione.

1.1- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto, sulla base dell’ orientamento riassunto nella parte in diritto della presente pronunzia; il TAR ha quindi annullato la circolare impugnata recante l’interpretazione opposta e dichiarato il diritto del ricorrente a permanere in servizio sono al 66.mo anno d’età.

2.- Il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno impugnato la sentenza del TAR, innanzi a questo Consesso, chiedendone l’annullamento alla stregua delle censure riassunte esaminate in motivazione.

2.1.- Si è costituito nel giudizio il dott. di Somma resistendo al gravame ed esponendo in successive memorie (25.7.2013 e 27.2.2014) le proprie argomentazioni difensive.

Parte appellante ha riepilogato in memoria (7.2.2014) le proprie tesi e, alla pubblica udienza dell’11 marzo 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- La fattispecie in esame controverte dell’interpretazione da darsi all’art. 24, comma 14 del d.l. 201/2011, recante la revisione dei trattamenti pensionistici, nella parte in cui, con valenza di disposizione transitoria, stabilisce che le previgenti diposizioni sui requisiti di accesso vigenti prima della entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Detta disposizione viene in rilievo nei confronti di dipendente dell’amministrazione della giustizia che, nato a il 23.12.1947 aveva raggiunto il requisito per accedere alla pensione di anzianità, ma non avendo compiuto entro detta data i 65 anni d’età per accedere alla pensione di vecchiaia, aveva a tale scopo chiesto all’Amministrazione di prolungare il servizio sino al compimento del 66.mo anno d’età.

L’amministrazione ha respinto la richiesta evidenziando che il dipendente, alla data del 31.12.2011, aveva maturato il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, secondo la normativa previgente al cennato decreto ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia; pertanto detta disposizione risulterebbe inapplicabile al dott. S...

2.- Con la sentenza impugnata il TAR ha invece dato riscontro positivo al ricorso, sulla base di un’articolata motivazione i cui passaggi possono essere riassunti come segue:

- “Il punto controverso attiene all’interpretazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia” sicché “il Tribunale è chiamato a decidere, in ultima analisi, se la sola circostanza di avere maturato il requisito per addivenire ad uno dei trattamenti in questione (la anzianità) impedisca di valersi della novella, anche con riguardo all’altro trattamento (la vecchiaia), ovvero se detti requisiti debbano valutarsi disgiuntamente”;

- considerato l’avvicinamento di prospettiva che il sistema legislativo registra tra il regime delle due pensioni, in linea di principio “non vi sono insuperabili motivi per ritenere che i “requisiti di accesso” regolati dal comma 14 dell’art. 24 sotto il profilo temporale debbano cadere insieme, e non possano viceversa valere disgiuntamente”;

- assume rilievo anche “la ratio dell’intervento legislativo, che è univocamente indirizzata ad elevare l’età pensionabile ai fini dell’accesso al trattamento di vecchiaia, ritardandolo anche nella prospettiva dell’equilibrio del sistema previdenziale. In quest’ottica, e salva la necessità di tutelare l’affidamento …………….. va preferita l’interpretazione normativa che favorisca il prolungamento del rapporto di impiego, anziché quella opposta, che invece anticipi il pensionamento.”.

3.- Il Ministero appellante contrasta l’orientamento del TAR ritenendo in sostanza che il raggiungimento del primo requisito (accesso alla pensione di anzianità) precluda il prolungamento, poiché la possibilità di applicare il comma 6 lett c dell’art. 24 del decreto citato (elevazione da 65 a 66 anni dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia) è preclusa dal successivo comma 14, secondo il quale le norme precedenti (quindi anche il 65.mo anno) continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2011. L’appello è meritevole di accoglimento.

3.1.- Sulla questione, il Collegio ritiene preferibile la tesi dell’amministrazione appellante (peraltro riconosciuta dallo stesso primo giudice non “priva di plausibilità”) per le ragioni che seguono.

a) Le motivazioni addotte dal TAR sembrano operare rilievi generali in tema di affinità tra istituti pensionistici o prospettive evolutive dell’ordinamento, più che fondarsi su vere e proprie considerazioni ermeneutiche sul regime transitorio della cui applicazione si controverte.

b) Ma sul piano strettamente giuridico, ad avviso del Collegio, va anzitutto rilevato che la “ratio” generale delle norme di carattere transitorio, assumendo esse un carattere derogatorio rispetto al nuovo regime, tende ad escludere interpretazioni, che nel passaggio da un sistema all’altro, mirino ad estenderne i presupposti dettati per beneficiarne.

In secondo luogo il regime transitorio recato dalla stessa norma in applicazione (art. 24, comma 14), come peraltro riconosciuto dallo stesso TAR, “prescinde del tutto dalla manifestazione di volontà del dipendente in ordine al regime applicabile”, inserendosi anch’esso in un sistema nel quale prevale la disciplina “d’autorità” rispetto alle possibilità di scelta del dipendente.

Nello specifico, poi, non convince la tesi che i requisiti in esame, necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, possano essere valutati disgiuntamente, vale a dire che il solo raggiungimento dell’età per la pensione di anzianità possa consentire di conseguire il trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell’età necessaria, in base al nuovo regime, per la pensione di vecchiaia; ed invero:

- la norma in applicazione si riferisce “ai requisiti”, e sembra perciò indicare la contestuale presenza sia del requisito dell’anzianità contributiva che dell’età di 65 anni; emerge quindi la “ratio” della norma ritiene di riconoscere solo le aspettative completamente maturate secondo le disposizioni previgenti, separandole dall’applicazione del nuovo sistema;

- del resto come ricordato dallo stesso TAR, la norma in esame “stabilisce, in altri termini, che la riforma dei trattamenti pensionistici disposta con l’art. 24 abbia effetto solo per coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, non erano ancora in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità. Nel caso di specie, il ricorrente, a tale data, aveva conseguito il requisito richiesto ai fini della pensione di anzianità”.

A quest’ultimo riguardo, assume poi portata decisiva il fatto che il dott. di S.. avesse già raggiunto entro il 31.12.2011 il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, secondo la normativa previgente al decreto stesso.

Ed invero, come rammenta la difesa erariale, in tal caso il prolungamento appare in contrasto con il recentemente confermato orientamento della Corte che, esprimendo un principio di valenza generale, ha affermato il diritto a trattenimento in servizio del dipendente sino a quando non abbia raggiunto i requisiti per ottenere il minimo della pensione (Corte cost. n.282/1991 e n. 33/2013).

In base a quanto sopra, l’interpretazione accolta dal TAR , e contrastata dall’appello, sembra in sostanza spingersi ben oltre la portata effettiva del regime transitorio, nonostante che le ragioni sopra esposte tendono ad escludere che nella fattispecie l’art. 24, comma 14, della d.l. n. 201/2011 potesse consentire al dipendente D. S. (che aveva già raggiunto i massimo per la pensione di anzianità) un prolungamento del servizio sino al raggiungimento del 66.mo anno d’età utile alla pensione di vecchiaia.

3.2.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.

In base alla presente decisione, il collocamento a riposo dell’appellato resta regolato dalla pensione di anzianità a decorrere dal primo gennaio 2013 (successivo al compimento del 65.mo anno d’età).

3.3.- Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.

4.- Le spese dei giudizi possono essere compensate in considerazione della sufficiente complessità e novità della questione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
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Antonio_1961
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da Antonio_1961 »

AntonioPE ha scritto:Per Arsenico60 e Antonio_1961, grazie per le risposte. Avevo questo dubbio che vuoi mi avete risolto. Comunque, per quanto riguarda la speranza di vita, in virtù dell’art. 12, c. 12 bis del D.L. 78/2010,
convertito nella Legge 122/2010, c’è l’adeguamento della speranza di vita che subirà un ulteriore aumento di QUATTRO mesi (2° adeguamento in vigore sino al 31/12/2018) più i tre mesi attuali (3+4) diventeranno SETTE mesi di speranza di vita da fare dopo il raggiungimento della pensione. Dall'01/01/2019 aumenterà di ulteriori 4 mesi (3+4+4) Tot. 11 mesi di speranza di vita.........questa cosa andra avanti successivamente a bimestre, fino ad arrivare nel 2050, quando, la sola speranza di vita sarà di 3 anni e 6 mesi da fare dopo il raggiungimento della pensione ( chi si è arruolato da pochi anni subirà questo trattamento).

Una correzione. Dal 01 Gennaio 2019 in poi, l’innalzamento dei mesi di speranza di vita è pari a 3 mesi ogni due anni (e non come ho scritto "a bimestre"
Per la verità ciò che è sicuro sono i requisiti sino al 31.12.2015. Oltre nessuno è in grado di saperlo. - in attesa del nuovo regolamento.
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Re: Pensioni Anzianità e TFR

Messaggio da panorama »

Udite per opportuna notizia

Sentenza della Corte dei Conti per l'Umbria
.....................................................................
Personale Polizia di Stato

- ) - massima anzianità contributiva, beneficiando dell’articolo 6 della legge 03.11.1963 n. 1543”.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

1) - Nel merito il ricorso appare infondato e va respinto.

2) - Il giudizio verte sulla applicabilità, agli appartenenti della Polizia di Stato, delle disposizioni contenute nella legge n. 1543 del 1963.

3) - Come è noto, con la legge n. 121 del 1° aprile 1981, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza è stato “smilitarizzato” ed è stata istituita la Polizia di Stato, ritenuta Amministrazione civile ad ordinamento speciale.

4) - Ne discende che gli appartenenti alla Polizia di Stato sono dipendenti civili cui si applica, con qualche temperamento, la normativa pensionistica diretta agli impiegati civili dello Stato, come chiarito anche dall’I.N.P.D.A.P. con la circolare n. 6 del 23 marzo 2005.

5) - Da quanto sopra esposto consegue che le disposizioni della legge n. 1543 del 1963 non sono applicabili all’odierno ricorrente.

Il resto per comprendere il tutto leggetelo qui sotto.
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UMBRIA SENTENZA 27 06/03/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
UMBRIA SENTENZA 27 2014 PENSIONI 06/03/2014



Sent. N. 27/C/2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’UMBRIA
in composizione monocratica
nella persona del GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Consigliere ACHEROPITA MONDERA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11954/PC del registro di Segreteria, depositato il 16 ottobre 2012, proposto dal Sig. T. N., Codice Fiscale OMISSIS, nato il 7 dicembre 1958 a OMISSIS (PG) ed ivi residente in OMISSIS, non rappresentato e difeso, avverso l’I.N.P.D.A.P., per ottenere la certificazione del “diritto alla pensione maturato al 31 dicembre 2011, previo riconoscimento dell’avvenuto raggiungimento della massima anzianità contributiva con applicazione, fino al 31 dicembre 1997, delle aliquote di pensionabilità previste dall’articolo 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543 e dal 1 gennaio 1998 della percentuale del 2% per ogni anno di servizio utile”.

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Nella pubblica udienza dell’11 novembre 2013, con l’assistenza del Segretario, dott. Giuliano Cecconi, udito l’Avv.to Roberto Annovazzi per la convenuta I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S. e non rappresentato il ricorrente.

FATTO

Il Sig. T. N., in servizio presso la Polizia di Stato, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Nucleo Operativo di OMISSIS, in data 28 settembre 1978 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri , in qualità di Carabiniere effettivo.

In data 1 marzo 1983, a seguito di superamento di pubblico concorso, è entrato a far parte della Polizia di Stato, con la qualifica di Allievo Vice Ispettore di Polizia.

A seguito del superamento del corso di formazione, il 14 dicembre 1983 è stato nominato Vice Ispettore della Polizia di Stato.

In data 22 maggio 2012, ha presentato domanda alla sede Provinciale dell’I.N.P.D.A.P. di Perugia, richiedendo la certificazione del diritto a pensione alla data del 31 dicembre 2011, ai sensi della legge n. 214 del 2011, articolo 24, comma 3°, avendo maturato a tale data anni 38 e mesi 3 di servizio utile (comprensivi dell’aumento figurativo di 5 anni, previsti dall’articolo 5 della legge n. 284/1977) e 53 anni di età.

Con nota prot. N. …. del 20 giugno 2012, l’I.N.P.D.A.P. di Perugia ha respinto la richiesta, non ravvisando l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa disciplinante la materia.

Avverso tale diniego il Sig. T. N. ha proposto il ricorso n. 11954 del 16 ottobre 2012, davanti a questa Sezione Giurisdizionale, sostenendo la fondatezza della propria pretesa sulla base delle seguenti argomentazioni:

• “qualora l’interessato, arruolato come Carabiniere effettivo il 28-09-1978, avesse percorso tutta la carriera nell’Arma dei Carabinieri , al 31.12.2011, avrebbe maturato la massima anzianità contributiva, beneficiando dell’articolo 6 della legge 03.11.1963 n. 1543”;

• “è altrettanto pacifico che qualora si fosse arruolato, sempre nella stessa data del 28.09.1978, nel Corpo delle Guardie di P. S., anziché nei Carabinieri , e avesse poi proseguito la carriera nella medesima Amministrazione (denominata Polizia di Stato dal 1981), al 31.12.2011 avrebbe parimenti maturato la massima anzianità contributiva, beneficiando sempre dell’articolo 6 della legge 03.11.1963 n. 1543”;

• lo status di Carabiniere è equiparabile a quello di Guardia di Polizia di Stato e, non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità tra i due rapporti, l’interessato ha diritto di beneficiare del diritto a pensione, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del D.L. n. 201, convertito nella legge n. 214 del 2011.

In data 4 giugno 2013, l’Amministrazione ha depositato il fascicolo previdenziale del ricorrente e contestualmente, con memoria di costituzione, del 4 giugno 2013, l’I.N.P.S., ex I.N.P.D.A.P., rappresentato dagli avvocati S. C. (C.F. ….) e R. A. (C.F. ….), ha chiesto a questo Giudice di respingere il ricorso n. 11954 presentato dal Sig. T. N., ritenendolo infondato.

Nell’udienza di discussione dell’11 novembre 2013, non rappresentato il ricorrente, il legale difensore dell’Amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

La causa, quindi, veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Nel merito il ricorso appare infondato e va respinto.

Il giudizio verte sulla applicabilità, agli appartenenti della Polizia di Stato, delle disposizioni contenute nella legge n. 1543 del 1963, contenente le “Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri , del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato”.

In particolare, l’articolo 6 della legge sopra citata recita: “I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile”.

Il ricorrente chiede l’applicazione di tale disposizione nei propri riguardi, ritenendo che l’attività svolta dalla Polizia di Stato (cui lo stesso appartiene) sia equiparabile, in tutto e per tutto, e quindi, anche ai fini pensionistici , all’attività del personale destinatario della legge n. 1543 del 1963.

Come è noto, con la legge n. 121 del 1° aprile 1981, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza è stato “smilitarizzato” ed è stata istituita la Polizia di Stato, ritenuta Amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Ne discende che gli appartenenti alla Polizia di Stato sono dipendenti civili cui si applica, con qualche temperamento, la normativa pensionistica diretta agli impiegati civili dello Stato, come chiarito anche dall’I.N.P.D.A.P. con la circolare n. 6 del 23 marzo 2005.

Da quanto sopra esposto consegue che le disposizioni della legge n. 1543 del 1963 non sono applicabili all’odierno ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Umbria, nella persona del Giudice Unico delle pensioni Cons. Acheropita Mondera, non accolta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. T. N. avverso l’I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.),
RESPINGE

il ricorso e, per l’effetto, nega il diritto a pensione del ricorrente, in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge n. 1543 del 1963.

Si ritiene di disporre la compensazione delle spese, tenuto conto della complessità della materia.

Così deciso in Perugia l’11 novembre 2013.

La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza dell’11 novembre 2013, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112), dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

IL GIUDICE UNICO
f.to Cons. Acheropita Mondera

Depositata in Segreteria 6/3/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
f.to Elvira Fucci
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