PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

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aledeo1971
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PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da aledeo1971 »

SALVE A TUTTI,
IN RAGIONE DI PATOLOGIA DEGENERATIVA, ENTRO LA FINE DEL 2017 PRESENTERO DOMANDA PER OTTENERE LA PENSIONE PER INABILITA ASSOLUTA AI SENSI DELL'ART 2 C. 12 LEGGE 335 1995. NON AVENDO AVUTO ALCUN DAT0 SIGNIFICATIVO DAL CNA DI CHIETI, VORREI CONOSCERE L'ESATTO IMPORTO DELLA PENSIONE, DEL TFS E DELLA CASSA SOTTLI CONSIDERATO CHE:
ARRUOLATO IL 19.09.1990;
SONO MARSUPS DAL 01.01.2005;
PARAMETRO STIPENDIALE 135,5;
NON HO CONTRIBUZIONE LAVORATIVA ESTERNA;
HO PAGATO 4 DEI 5 ANNI RISCATTABILI.
GRAZIE


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angri62
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da angri62 »

aedeo1971 ha scritto:SALVE A TUTTI,
IN RAGIONE DI PATOLOGIA DEGENERATIVA, ENTRO LA FINE DEL 2017 PRESENTERO DOMANDA PER OTTENERE LA PENSIONE PER INABILITA ASSOLUTA AI SENSI DELL'ART 2 C. 12 LEGGE 335 1995. NON AVENDO AVUTO ALCUN DAT0 SIGNIFICATIVO DAL CNA DI CHIETI, VORREI CONOSCERE L'ESATTO IMPORTO DELLA PENSIONE, DEL TFS E DELLA CASSA SOTTLI CONSIDERATO CHE:
ARRUOLATO IL 19.09.1990;
SONO MARSUPS DAL 01.01.2005;
PARAMETRO STIPENDIALE 135,5;
NON HO CONTRIBUZIONE LAVORATIVA ESTERNA;
HO PAGATO 4 DEI 5 ANNI RISCATTABILI.
GRAZIE
===l'inabilità non si ottiene per domanda.
l'art. menzionato non è sempre favorevole, nel sistema contributivo hai diritto a ciò che versi.
leggi tutti i post al riguardo con la "ricerca"
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da aledeo1971 »

Ciao angry, ti ringrazio per la celere risposta. Premesso che l'inabilita assoluta volevo chiederla io sulla base delle mie condizioni cliniche in via di progressivo peggioramento, tenuto conto dei dati forniti e conscio di rientrare nel regime MISTO, la mia richiesta era finalizzata a conoscere, oltre all'importo del tfs e della cassa sott.li:
l'importo di eventuale pensione ai sensi della legge 335;
l'importo della pensione, se riformato ma dichiarato si reimpiegabile nei ruoli civili.
grazie
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da aledeo1971 »

SALVE A TUTTI,
IN RAGIONE DI PATOLOGIA DEGENERATIVA, ENTRO LA FINE DEL 2017 PRESENTERO DOMANDA PER OTTENERE LA PENSIONE PER INABILITA ASSOLUTA AI SENSI DELL'ART 2 C. 12 LEGGE 335 1995. NON AVENDO AVUTO ALCUN DAT0 SIGNIFICATIVO DAL CNA DI CHIETI, VORREI CONOSCERE L'ESATTO IMPORTO DELLA PENSIONE, DEL TFS E DELLA CASSA SOTTLI CONSIDERATO CHE:
ARRUOLATO IL 19.09.1990;
CON IL RIORDINO, DAL 01.10.2017 SARO LGT. C.S.
PARAMETRO STIPENDIALE 148
NON HO CONTRIBUZIONE LAVORATIVA ESTERNA;
HO PAGATO 4 DEI 5 ANNI RISCATTABILI.
GRAZIE
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panorama
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da panorama »

disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della legge di cui al post

allego circolare dell'INPDAP n. 57 del 24/10/1997.
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da panorama »

Questa sentenza, cmq. precisa:

1) - Dal 1996, per coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato dunque con il sistema di calcolo “contributivo”, aggiungendo la contribuzione mancante al sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso e dalla gestione.

2) - Giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

3) - Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili.

Cmq. eventuali interessati leggete il tutto qui sotto per chiarimenti sulla questione.
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CALABRIA SENTENZA 7 25/01/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 7 2018 PENSIONI 25/01/2018
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.7/2018

Nel ricorso relativo a richiesta di riconoscimento di pensione di reversibilità nella misura integrale, iscritto al n. 21467 del registro di segreteria,

proposto da
C. B., nata a omissis, il omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Biamonte

nei confronti
I.N.P.S., in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli

esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

uditi all’udienza del 22 gennaio 2018, l’avv. Greco per l’INPS e l’avv. M. Gualtieri in sostituzione e per delega dell’avv. Biamonte ed esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 17/11/2017, la ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto al ricalcolo della pensione di inabilità, nonché a percepire la differenze delle somme tra l'80% della base imponibile della ultima retribuzione e quanto liquidato per tutti gli anni successivi al 2008, affermando il diritto a percepire la differenza di euro 37.762,00, oltre interessi e rivalutazione, sino al dì del soddisfo, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c.

Si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 18/10/2017, l’INPS eccependo l’inammissibilità della domanda in quanto non preceduta da quella amministrativa e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto i ratei di pensione in godimento alla ricorrente sarebbero stati calcolati, giusta le previsioni della Legge n.335/1995, con il sistema c.d. contributivo, con la conseguenza che non potrebbe trovare applicazione la previgente disciplina che stabiliva che la pensione fosse calcolata in misura dell’80% dell’ultima retribuzione.

All’udienza del 22/1/2018, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale, le parti si sono riportate alle rispettive deduzioni e conclusioni.

D I R I T T O

1. Il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente non risulta mai avere presentato una richiesta per via amministrativa di riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in godimento, laddove – per come eccepito dall’Amministrazione resistente - l’art. 153 del codice di giustizia contabile, alla lettera b), sancisce l’inammissibilità del ricorso nell’ipotesi in cui sulla domanda non si sia provveduto in sede amministrativa o per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Calabria, 6 luglio 2017, n.187; 23 marzo 2017, n.71).

Invero detta disposizione riproduce pedissequamente altra norma già vigente nel nostro ordinamento giuridico e contenuta nell’art. 71 lett. B del r.d. 1038/1933.

E’ evidente la ratio normativa che sottende a tale disposizione che è quella di precludere che il giudice si sostituisca all’autorità amministrativa.

Non solo: seppure il diritto al trattamento pensionistico scaturisca direttamente dalla legge, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile nonché dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, il provvedimento amministrativo (di reiezione o non totalmente satisfattivo della pretesa) rende attuale e concreto l’interesse ad agire dell’avente diritto. Peraltro, per come affermato dalla giurisprudenza, la necessità di un provvedimento, anche implicito, dell’amministrazione risponde all’esigenza di “evitare di essere trascinati in giudizio senza che sussista la minima necessità, con connessi eventuali oneri per spese legali e con sicuro impiego di risorse per rappresentare, in via giudiziale, ciò che invece già potrebbe essere disposto in via amministrativa” (cfr. Corte dei conti, Sez. prima giurisdizionale n. 53/2004; Sez. Veneto n. 1128 del 2006 e n. 136 del 2007; Sez. Campania n. 2160 del 2008; Sez. Sardegna n. 1627 del 2008). Alla luce di quanto sin qui evidenziato il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
*
2. In ogni caso la pretesa è infondata anche nel merito.

L’importo della pensione di inabilità – di cui gode la ricorrente e che sarebbe erogato in misura minore a quella dovuta - viene determinato con il sistema di calcolo:

• misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);

• contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012.

Dal 1996, per coloro che al 31.12.1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato dunque con il sistema di calcolo “contributivo”, aggiungendo la contribuzione mancante al sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso e dalla gestione.

Giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili.

Nel caso in esame, la ricorrente è cessata dal rapporto di servizio con un servizio utile a pensione pari a 5 anni, 11 mesi e 29 giorni ed un'età anagrafica pari a 43 anni 10 mesi e 6 giorni, una retribuzione alla cessazione di € 15.001,38 annue ed un montante contributivo pari ad € 33.500,00, applicando i coefficienti di legge, avrebbe avuto diritto ad un trattamento pensionistico annuo pari ad € 1.459,57.

La ricorrente, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 ha diritto all'attribuzione di un "bonus" temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età pari a 16 anni 1 mese e 24 giorni, per l'effetto di tale incremento figurativo il servizio utile a pensione diviene pari a 22 anni 1 mese e 23 giorni, ed il montante contributivo diviene pari ad € 121.471,31, parametri di calcolo che determinano – per come esattamente rilevato dall’INPS - il riconoscimento di una pensione annua lorda di € 5.292,41 con decorrenza dal 28/08/2007. Quindi, il trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n° 335 erogato alla ricorrente, risulta corretto, rimanendo così infondata la domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Liquida in favore dell’INPS le spese e competenze di giudizio nella misura di euro 800,00, oltre IVA e CAP se dovuti.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 22 gennaio 2018.
Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli



depositata in segreteria il 25/01/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da panorama »

La sentenza di cui sopra precisa:
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1) - Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili.
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da aledeo1971 »

Le statuizioni della sentenza sono note poichè seguono alla lettera la legge 335. Il punto non è questo. Prova comparare me ed un normale dipendente pubblico (con gli stessi parametri - data nascita data cessazione e retruzioni fisse e accessorie - Noterai che il suo bonus inabilità - in termini di anni e quindi di importo - è superiore al mio che ho i 5 anni figurativi utili solo nel diritto e non anche nella misura.
panorama ha scritto:La sentenza di cui sopra precisa:
------------------------------------------

1) - Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili.
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da vito1966 »

Buona Giornata a tutti :
Volevo delle informazioni in merito alla legge 335/1995 : Sono un App.Sc.Qs. attualmente in convalescenza, sono affetto dalle seguenti malattie : ipertensione arteriosa ; Diabete Mellito tipo 2; ernia discale L5/S1; e spingolosi acuta tutte malattie riconosciute dalla CMO Cat. A Tab.6 ( e successivamente tutte rigettate dal Comitato di verifica di Roma !! come al solito..?) attualmente stò soffrendo di Ansia e depressione dovute anche da problemi personali e dal diabete che opprime la mia salute e mi porta stanchezza e sonnolenza spero di arrivare più tardi possibile all'insulina , il mio medico che mi segue mi ha optato di farmi fare una relazione medica da un dello mio stato di salute per ottenere dalla CMO l'inabilità in base alla 335/95..! Mi sono arruolato in data 25/01/1984 Avendo attualmente Anni 34 e 2 mesi servizio effettivo tutti fatti nel'Arma CC. ho 52 anni di età anagrafica..! mi conviene optare all'inabilita...? o sarò penalizzato sulla PAL...? cosa vado a perdere economicamente i 5 anni di scivolo che ho versato saranno calcolati..? dai miei conti dovrei andare in pensione il mese di Aprile 2021..?
Con la presente chiedo delucidazioni agli esperti di questo meraviglioso sito su cosa fare in merito allo stato della mia Salute Grazie resto in attesa Salute a tutti
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da aledeo1971 »

Avendo gia 34 aa di servizio effettivo, optare per l'inabilita assoluta ti portera un vantaggio irrisorio perche hai gia 39 aa di contribuzione (34 aa + 5 figurativi). Quindi, se riesci, fatti formare e poi procedi per ottenere il moltiplicatore di cui tanto si parla su questo sito. Saluti
vito1966 ha scritto:Buona Giornata a tutti :
Volevo delle informazioni in merito alla legge 335/1995 : Sono un App.Sc.Qs. attualmente in convalescenza, sono affetto dalle seguenti malattie : ipertensione arteriosa ; Diabete Mellito tipo 2; ernia discale L5/S1; e spingolosi acuta tutte malattie riconosciute dalla CMO Cat. A Tab.6 ( e successivamente tutte rigettate dal Comitato di verifica di Roma !! come al solito..?) attualmente stò soffrendo di Ansia e depressione dovute anche da problemi personali e dal diabete che opprime la mia salute e mi porta stanchezza e sonnolenza spero di arrivare più tardi possibile all'insulina , il mio medico che mi segue mi ha optato di farmi fare una relazione medica da un dello mio stato di salute per ottenere dalla CMO l'inabilità in base alla 335/95..! Mi sono arruolato in data 25/01/1984 Avendo attualmente Anni 34 e 2 mesi servizio effettivo tutti fatti nel'Arma CC. ho 52 anni di età anagrafica..! mi conviene optare all'inabilita...? o sarò penalizzato sulla PAL...? cosa vado a perdere economicamente i 5 anni di scivolo che ho versato saranno calcolati..? dai miei conti dovrei andare in pensione il mese di Aprile 2021..?
Con la presente chiedo delucidazioni agli esperti di questo meraviglioso sito su cosa fare in merito allo stato della mia Salute Grazie resto in attesa Salute a tutti
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da panorama »

Accolto

1) - beneficio della anzianità contributiva che sarebbe spettato al coniuge della stessa fino al compimento del 65^ anno di età.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 405 Pubblicazione 17/05/2018
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Sent 405/2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 31824 del registro di segreteria, prodotto dalla Sig. ra G.. Vincenza ( n. il …...1952 a …….. ), rapp.ta e difesa dall’avv. Leonardo D’Aloiso e dall’avv. Maria Giovanna D’Aloiso, giusta mandato a margine del ricorso;

contro
I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t.;

Per l’accertamento
del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. n.335/1995.

Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2018 l’avv. Leorardo D’Aloiso, per la ricorrente, e l’avv. Giuseppe Borrelli, in rappresentanza dell’Istituto di previdenza, i quali hanno concluso in senso conforme a quanto già rassegnato per iscritto;

Visto il ricorso in epigrafe, depositato il 9 dicembre 2013;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Atteso che, con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra G.. Vincenza, come sopra generalizzata, impugna la determinazione I.N.P.D.A.P., Sede di Foggia, n. FG01000000015 (s.d.), nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il beneficio della anzianità contributiva che sarebbe spettato al coniuge della stessa fino al compimento del 65^ anno di età;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 12, L. n.335/1995, “…la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo” e che detti limiti vanno individuati al compimento del 65^ anno di età, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d.p.r. n.1092/1973, applicabile ratione tempori;

Atteso che la norma regolamentare di riferimento ( art. 9, comma 3, D.M. n.187/1997 ) , dettando il limite dei 65 anni di età, si pone in contrasto con la norma di legge succitata;

Ritenuto che le eccezioni sollevate dall’I.N.P.S., nella relazione tecnica allegata alla memoria difensiva depositata in data 9 ottobre 2017, si appalesano infondate, in quanto la documentazione depositata è di difficile leggibilità;

Ritenuto che, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti del diritto, la norma regolamentare vada disapplicata, ai sensi dell’art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. “E”, e che alla ricorrente spetti, dunque, il diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità, sulla base della anzianità contributiva che il dante causa avrebbe raggiunto al compimento del 65^ anno di età, con un bonus contributivo di anni 15 e mesi due;

Sussistendo, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in considerazione della natura eminentemente tecnica della controversia;

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° 31824, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del sei aprile duemiladiciotto.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )


Depositata in Segreteria il 17/05/2018


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

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Promemoria,

pensione di inabilità ex art.2, comma 12, L.335/1995

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:
• possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
• riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

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La CdC Sez. 3^ d'Appello rigetta l'Appello proposto dall'INPS confermando la sentenza di 1° grado, relativamente al Bonus occorrente l'età anagrafica e/o l'anzianità contributiva.

- Art. 2, comma 12, L. 335/1995.

N.B.: allego anche la sentenza di 1° grado, affinché si possa capire meglio da cosa è generato il tutto con l'Inps da parte della Vedova che chiede che venga affermato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione indiretta con l’attribuzione del beneficio, per questo dovete anche leggere quella di 1° grado per collegarvi con quella dell'Appello.
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

Messaggio da panorama »

art. 2 comma 12 della Legge 335/1995

Sul primo Pdf " speciale Cessazioni scuola per inidoneità" leggi da pag. 17 a pag. 22 (Speciale pensione di inidoneità);

Sul 2 Pdf "Circ. Inpdap n. 57 del 24/10/1997 sulla pensione" leggi da pag. 11 a pag. 16 .

-) + commento su "Il beneficio della maggiorazione contributiva" e "L'Inabilità Assoluta e Permanente a qualsiasi Attività Lavorativa".
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Re: PENSIONE INABILITA' ASSOLUTA LEGGE 335 1995

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Per notizia a colui che potrà interessare.

CdC Sez. 1^ d’Appello n. 457 (pubbl. il 17/11/2023) in Rif. alla CdC Campania n. 97/2022 su Medico Veterinario presso la ASL, cessato dal servizio in data 19.12.2017 (all'età anagrafica di 59 anni e 4 mesi), per invalidità assoluta ad ogni e qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, Accoglie l’appello relativo alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

L'Inps aveva liquidato il trattamento pensionistico di inabilità assoluta, con decorrenza 13 aprile 2018, attribuendogli il bonus previsto dall'art. 2 della suddetta legge calcolato come se costui fosse cessato dal servizio al compimento del 60° anno di età anziché all'età di 65 anni.

Avverso la sentenza n. 97/2022, …., ha interposto appello …. deducendo, quale unico motivo di gravame, la "violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 12, della legge n.335/1995". Costui, facendo ampio richiamo ai principi affermati sul punto dalla giurisprudenza, sia in primo che in secondo grado, sottolinea, in sintesi, che la disposizione regolamentare di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 8 maggio 1997, n. 187 (norma secondaria) che prevede il limite di età del 60° anno, applicata dal Giudice di prime cure, si porrebbe in contrasto con il citato art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (norma primaria) di cui avrebbe dovuto soltanto disciplinare le modalità di attuazione. In tal modo, sarebbe stato violato il principio generale della gerarchia delle fonti.

Richiama, infatti, l'appellante la tesi maggioritaria per la quale, l'espressione "età pensionabile" contenuta nell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995, deve ritenersi un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata, quali, appunto, quelle del D.M. n. 187/1997.

Concludere, pertanto, per l'accoglimento …. e, in riforma della sentenza impugnata, per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, sin dalla sua decorrenza, con applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, dell'esatto incremento relativo alla cessazione per limite di età al 65° anno e la condanna dell'Inps al pagamento delle differenze sui precedenti ratei non adeguati.

Ecco alcuni brani che il Giudice d’appello scrive:

1) - La questione in esame attiene all'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità in godimento …., attribuita con i benefici di legge previsti dall'art. 2, comma 12, della Legge n. 335 del 1995.

2) - L'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, prevede, fra l'altro, che "Per il calcolo delle pensioni di inabilità [...] le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'art.3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1002, n.503 [...]."

3) - Ne consegue, quindi, che in materia di pensione di inabilità, riconosciuta ai dipendenti che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, vada preso in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di inabilità, il raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo e che l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro va, nel caso di specie, incrementata secondo il sistema contributivo del periodo mancante al raggiungimento del 65^ anno di età, e non già quello di 60, con un bonus di 5 anni e 8 mesi.

4) - Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte e ricordato più di recente dalle Sezioni di appello (ex plurimus, Sez. II, n. 166/2019; Sez. I, n. 198 e n. 222 del 2020; Sez. III, n. 162 e n. 261/2022) " la diversa modulazione dell'esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall'altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. "bonus" spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio".

5) - La giurisprudenza sopra citata ha ritenuto che vada attribuita "prevalenza al dato letterale, ritenendo l'espressione "età pensionabile", Contenuta nell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte Regolamentare subordinata (Quelle del D.M. 187/1997). Quest'ultima soluzione, accolta nell'impugnata sentenza, appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rinvenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore".

6) - Alla luce di quanto sin qui stabilito, il proposto gravame deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza con il riconoscimento, in favore di omissis del diritto ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante l'attribuzione del bonus previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 calcolato come se costui fosse cessato dal servizio al compimento del 65° anno di età.

N.B.: Come sempre Vi invito a leggere il tutto direttamente dall’allegato.
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