Pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto

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Pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto

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Diniego di riconoscimento del diritto al pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto.

1) - collocato a riposo a domanda a decorrere dal 31 dicembre 2011.

2) - Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dalla documentazione acquisita non risultano ragioni impeditive che non avrebbero consentito di fruire del residuo del congedo ordinario per il quale è stato richiesto il rimborso.

Ricorso perso.

I motivi potete leggerli qui sotto.
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03/09/2013 201300082 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 03/07/2013


Numero 03676/2013 e data 03/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013


NUMERO AFFARE 00082/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. M., nato il OMISSIS ed ivi residente avverso il diniego di riconoscimento del diritto al pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 36577 in data 21 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 6 settembre 2012, depositato presso il Ministero il 13 settembre 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
Il ricorrente, già Capo squadra esperto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato a riposo a domanda a decorrere dal 31 dicembre 2011, impugna il provvedimento del 27 aprile 2012 prot. n. …. di rigetto della domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato prima della fine del rapporto di lavoro e non fruito entro il periodo del servizio attivo.

Il signor OMISSIS, deducendo le censure avverso il diniego impugnato, ribadisce che la carenza ormai cronica di organico non ha permesso la fruizione delle ferie e che il congedo veniva molto spesso richiesto verbalmente e, quando non vi era la possibilità, l'istanza non veniva presentata.

Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dalla documentazione acquisita non risultano ragioni impeditive che non avrebbero consentito di fruire del residuo del congedo ordinario per il quale è stato richiesto il rimborso.

Considerato:
L’art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2008, n.168 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) dispone che “fermo restando il disposto di cui al comma 8 (Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12) in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio”.

Quindi, la monetizzazione delle ferie non godute in luogo dei riposi compensativi è ipotesi residuale, subordinata a precisi presupposti, espressivi di comprovate scelte operative, imputabili all'Amministrazione (e non per scelta del dipendente). Per cui, presupposto inderogabile è che sia documentata l’esigenza del servizio a causa della quale il dipendente non ha potuto fruire del congedo ordinario; fatto non provato nel caso in esame. Il richiamo ad una prassi, peraltro non confermata dall’Amministrazione, non fa venir meno il chiaro disposto sopra richiamato, visto anche che il collocamento a riposo era stato disposto a domanda del dipendente.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola


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Re: Pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto

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diniego di pagamento di giorni di congedo ordinario maturato e non goduto

1) - il ricorrente, già capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Genova, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di servizio a decorrere dal 1°/11/2009, con istanza presentata il 19/2/2010 aveva chiesto il pagamento di giorni di congedo ordinario maturati prima della fine del rapporto di lavoro e dei quali per esigenze di servizio non aveva potuto usufruire, relativi agli anni 2008 (36 giorni) e (30 giorni).

2) - l’Amministrazione gli comunicava il rigetto dell’istanza, con la motivazione che egli avrebbe potuto programmare il recupero dei giorni di ferie non goduti a decorrere dal mese di aprile 2009 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3) - Il ricorrente non ha usufruito di 36 giorni di congedo ordinario per l’anno 2008 e di 30 giorni per l’anno 2009 perché il comandante provinciale, con provvedimenti del 27/8/2008, del 6/11/2008 e del 6/2/2009, aveva espresso parere contrario alle richieste di ferie a causa di esigenze di servizio.

4) - Da tali disposizioni e dal principio del carattere irrinunciabile delle ferie, la cui richiesta, in genere, è sottoposta all’iniziativa dell’interessato che indica il periodo preferito, si ricava che anche l’Amministrazione deve però vigilare affinché le ferie siano godute entro il periodo massimo previsto dalla normativa e durante l’attività di servizio.

5) - Infatti in mancanza di domanda dell’interessato sorge l’obbligo dell’Amministrazione di disporre, d’ufficio, il godimento delle ferie non godute relative all’anno precedente e all’anno corrente, prima del collocamento in quiescenza dell’interessato, anche al fine di evitare, in conformità alle disposizioni della citata circolare, inutili esborsi a carico dell’Amministrazione.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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31/10/2013 201103440 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 17/04/2013


Numero 04454/2013 e data 31/10/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2013

NUMERO AFFARE 03440/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor A. S., nato a …… e residente a Genova, contro la nota ministeriale 5 maggio 2010 n. 13899, recante diniego di pagamento di giorni di congedo ordinario maturato e non goduto.

LA SEZIONE
Vista la relazione 25 luglio 2011 prot. n. 23644 con la quale il ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, - del soccorso pubblico e della difesa civile, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso, datato 21 settembre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.

Premesso:
il ricorrente, già capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Genova, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di servizio a decorrere dal 1°/11/2009, con istanza presentata il 19/2/2010 aveva chiesto il pagamento di giorni di congedo ordinario maturati prima della fine del rapporto di lavoro e dei quali per esigenze di servizio non aveva potuto usufruire, relativi agli anni 2008 (36 giorni) e (30 giorni).

Con provvedimento n. 13899 del 5/5/2010 l’Amministrazione gli comunicava il rigetto dell’istanza, con la motivazione che egli avrebbe potuto programmare il recupero dei giorni di ferie non goduti a decorrere dal mese di aprile 2009 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con il ricorso in esame il signor S……. chiede l’annullamento di tale provvedimento, richiamando la normativa che disciplina la materia, di cui sostiene la violazione. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza.

Considerato:

Il ricorrente non ha usufruito di 36 giorni di congedo ordinario per l’anno 2008 e di 30 giorni per l’anno 2009 perché il comandante provinciale, con provvedimenti del 27/8/2008, del 6/11/2008 e del 6/2/2009, aveva espresso parere contrario alle richieste di ferie a causa di esigenze di servizio.

L’Amministrazione, nella sua relazione, richiama la normativa che regola la materia e, in particolare, gli artt. 80, 81 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il decreto del presidente della repubblica del 7 maggio 2008, articoli 2, comma 13, 13 e 15, affermando che tale normativa prevede il congedo ordinario come diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Inoltre richiama la circolare 9 ottobre 2008 n. 6402, sempre relativa alla materia del congedo ordinario, nella quale viene precisato che “ ove si renda necessario il rinvio del congedo ordinario, il dirigente avrà cura di formalizzare nel fascicolo dell’interessato, oltre alle specifiche esigenze che giustificano il rinvio ai sensi delle disposizioni che precedono, anche il successivo periodo di godimento in modo che non si determinino cumuli di congedo non motivati e, nel contempo, si garantiscano le documentazioni necessarie per supportare, alla data di cessazione del servizio, l’eventuale richiesta di rimborso del dipendente”. In caso di malattia, “il dirigente si dovrà adoperare per garantire la fruizione del congedo ordinario non goduto a causa della malattia stessa, comunque entro l’anno e compatibilmente con le esigenze di servizio”. Inoltre, continua la circolare, “appare opportuno evidenziare che, sulla base delle disposizioni richiamate, una corretta programmazione delle ferie garantirà che la richiesta di rimborso, di norma, riguardi soltanto le giornate di congedo ordinario maturate nell’anno di cessazione del servizio”.

Da tali disposizioni e dal principio del carattere irrinunciabile delle ferie, la cui richiesta, in genere, è sottoposta all’iniziativa dell’interessato che indica il periodo preferito, si ricava che anche l’Amministrazione deve però vigilare affinché le ferie siano godute entro il periodo massimo previsto dalla normativa e durante l’attività di servizio.

Pertanto non può condividersi quanto sostenuto dall’Amministrazione, secondo cui spettava al solo dipendente di attivarsi al fine di usufruire dei giorni di congedo spettanti, una volta che fossero venute meno, in via presuntiva, le esigenze di servizio, e cioè, a decorrere dal mese di aprile 2009.

Infatti in mancanza di domanda dell’interessato sorge l’obbligo dell’Amministrazione di disporre, d’ufficio, il godimento delle ferie non godute relative all’anno precedente e all’anno corrente, prima del collocamento in quiescenza dell’interessato, anche al fine di evitare, in conformità alle disposizioni della citata circolare, inutili esborsi a carico dell’Amministrazione.

In conclusione non può addebitarsi al ricorrente il mancato godimento delle ferie, e il diniego impugnato è illegittimo e va annullato.

P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi
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