Ospedali Militari e CC.MM.OO

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pippopippo1
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Ospedali Militari e CC.MM.OO

Messaggio da pippopippo1 »

Buongiorno

desideravo sapere a chi fanno capo di Dipartimenti Militari di Medicina Legale e quindi le CC.MM.OO.
Qualcuno ha detto che dipendono tutti dal Celio a Roma!!! E' vero?
Un grazie a chi vorra' descrivere la """"Scala Gerarchica"""" dei citati uffici.


fettel
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Re: Ospedali Militari e CC.MM.OO

Messaggio da fettel »

Riordino della sanita' militare

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187, dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il
seguente:
«1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri
interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario
del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di
apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza
e lo Stato maggiore della difesa.»;
b) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dello Stato maggiore della
difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento», sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero
della difesa»;
2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
c) all'articolo 189:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed
esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della
difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei
conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle
amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino
a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la
Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita
dallo Stato maggiore della difesa.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici
delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle
branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati
ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a
ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»;
5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
6) al comma 7 le parole: «o in mancanza di ufficiali medici
delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un
terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti
universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina
legale militare» sono sostituite dalle seguenti: «, i membri del
Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra
docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in
medicina legale»;
7) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta
l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per
l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la
composizione del citato Collegio.»;
8) il comma 10, e' sostituito dal seguente:
«10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio
medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di
personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento
delle attivita'.»;
9) al comma 11:
9.1) alla lettera a) le parole: «, ha sede presso il
Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del
Policlinico militare di Roma» sono soppresse;
9.2) dopo la lettera b), e' aggiunta, infine, la seguente:
«b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per
l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle
sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»;
d) all'articolo 190:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni e, a
richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in
seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un presidente e da
quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo
189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere
assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle
assicurazioni.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la validita' delle adunanze del Collegio
medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti,
oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri
effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»;
4) al comma 3:
4.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli
organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»;
4.2) la lettera c), e' soppressa;
e) all'articolo 191:
1) al comma 2, le parole: «L'autorita' preposta alla direzione
del settore e' nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di
ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per
l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura
ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna
Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere
istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza
armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo
direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due
ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo
di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in
servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza
armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di
Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo
193. I giudizi della commissione sono definitivi.»;
f) all'articolo 193:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso
i Dipartimenti militari di medicina legale.»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il direttore
dell'ente sanitario militare», sono sostituite dalle seguenti: «il
direttore del Dipartimento militare di medicina legale»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un
ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del
Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»;
g) all'articolo 194:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» e' inserita la
seguente: «medica»;
2) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di
prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al
servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni
mediche interforze di seconda istanza.»;
3) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura
ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e'
composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in
qualita' di membri.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale
medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a
ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»;
5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:
pippopippo1
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Re: Ospedali Militari e CC.MM.OO

Messaggio da pippopippo1 »

ti ringrazio per la risposta
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