Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

Feed - CARABINIERI

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Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

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Salmonella in pollo dalla Polonia ed altri alimenti ritirati: tutto su ilfattoalimentare.it


Tossine in mitili vivi dalla Spagna, salmonella in pollo congelato dalla Polonia, mercurio in pesce spada spagnolo. Sono 3 delle 5 allerte diffuse questa settimana dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi. In tutto le segnalazioni sono state 49, di cui 11inviate dal Ministero della salute italiano. Nel dettaglio, come si legge su ilfattoalimentare.it le 5 allerte di questa settimana hanno riguardato: presenza di acido okadaico e tossine in mitili vivi spagnoli; Salmonella Enteritidis in pollo intero congelato dalla Polonia; mercurio in pesce spada spagnolo; virus dell’epatite A in more congelate provenienti dalla Romania; virus dell’epatite A in frutti di bosco congelati dalla Bosnia-Erzegovina, prodotto in Italia, con materie prime provenienti da Polonia, Serbia, Bulgaria e Cile.

Purtroppo ogni settimana ci sono segnalazioni di questo genere, ma i consumatori raramente vengono informati, anche se si tratta di alimenti in grado di nuocere alla salute. Ecco perché il Fatto Alimentare ha lanciato una petizione on line per invitare il Ministero della salute e le catene dei supermercati a pubblicare la lista e le foto dei prodotti alimentari pericolosi ritirati dagli scaffali.


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Vi invito a leggere questi 2 link sulle vaccinazioni che portano il cancro

http://tuttacronaca.wordpress.com/2013/ ... -lazienda/" onclick="window.open(this.href);return false;


http://www.condav.it/News/2013/shochmon ... 120913.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
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aggiungo da leggere anche questo link

http://tuttacronaca.wordpress.com/2013/ ... i-vaccini/" onclick="window.open(this.href);return false;
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http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/spina_b ... 0783.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

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Bergamo, nato con la spina bifida:
ospedale condannato a 400mila euro di risarcimento

Giovedì 17 Ottobre 2013

MILANO - E' venuto al mondo con la spina bifida a causa di accertamenti sbagliati da parte dell'equipe che aveva seguito la madre nella gravidanza e ora il giudice di Bergamo ha condannato gli Ospedali Riuniti della città lombarda, dove è avvenuto il parto, a pagare circa 400mila euro di risarcimento.
Per il giudice vi fu «una mancata informazione», «nell'ottica dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza».
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Farmaci: Aifa ritira lotti per auto iniezione di adrenalina prodotti da ALK-Abellò


L’Agenzia italiana del farmaco ha ritirato dal mercato alcuni lotti di una penna per l’auto-iniezione di adrenalina prodotti dall’azienda ALK-Abellò per un potenziale malfunzionamento che potrebbe causare la mancata iniezione del medicinale, farmaco salvavita usato in caso di allergie gravi.

I pazienti che fossero in possesso di tale medicinale sono invitati a non utilizzarlo.

L’allerta rapido è stato diffuso dall’Agenzia danese dei medicinali e riguarda alcuni lotti dei dispositivi per l’auto iniezione di adrenalina “Jext 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita” e “JEXT 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita”.

Nel dettaglio, i lotti interessati dal ritiro in via cautelativa sono i seguenti:
• Jext 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita lotti n. 0000844766 scadenza 28/2/2015;
n. 0000804930 scadenza 31/1/2015;
n. 0000785386 scadenza 31/1/2015, AIC n. 040585022/M;
•Jext 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita lotti n. 0000898803 scadenza 31/3/2015; n. 0000815815 scadenza 31/1/2015;
n. 0000800195 scadenza 31/1/2015;
n. 0000780785 scadenza 31/1/2015, AIC n. 040585010/M.
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Bisfenolo A, Efsa riduce dose giornaliera tollerabile


L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) riapre la discussione sul bisfenolo A (BPA) e, in una bozza di parere sulla tossicità della sostanza, conclude che c’è la probabilità che l’esposizione al BPA abbia un effetto avverso su rene e fegato nonché sulla ghiandola mammaria. Gli esperti dell’EFSA raccomandano dunque una riduzione della dose giornaliera tollerabile (DGT) dall’attuale livello di 0,05 mg/kg pc/die a 0,005 mg/kg pc/die, da fissare in via provvisoria. La bozza di parere sarà ora sottoposta a pubblica consultazione.

Il bisfenolo A è impiegato nella produzione di policarbonato per articoli come bottiglie riutilizzabili per bevande, contenitori per la conservazione e rivestimenti di alcuni barattoli di latta per alimenti e lattine per bibite. A marzo 2012, il gruppo di esperti dell’Efsa sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (gruppo CEF) ha deciso di intraprendere una nuova, completa valutazione dei rischi per l’uomo associati all’esposizione al BPA da fonti sia alimentari che non, come ad esempio carta termica e polvere. L’Autorità si è messa in contatto con organismi europei e nazionali impegnati nella valutazione del BPA e con esperti che stanno studiando la sostanza.

Quali i principali risultati della bozza di parere sulla tossicità della sostanza? In primo luogo, l’Efsa ha concluso che esiste la probabilità che l’esposizione al BPA abbia un effetto avverso su rene e fegato e che provochi effetti sulla ghiandola mammaria. Il parere, che ha esaminato oltre 450 studi, ha preso in considerazione anche i possibili effetti sul sistema riproduttivo, nervoso, immunitario, metabolico e cardiovascolare nonché sullo sviluppo di tumori. “Anche se al momento l’esistenza di un nesso tra il BPA e questi altri effetti non è ritenuta probabile, – informa l’Autorità – l’EFSA conclude che tali effetti potrebbero costituire un potenziale motivo di preoccupazione per la salute umana, andando a sommarsi all’incertezza generale riguardo ai rischi posti dalla sostanza”. L’Autorità raccomanda dunque che che l’attuale dose giornaliera tollerabile (DGT) venga abbassata a 0,005 mg/kg pc/die, dose da fissare in via provvisoria in attesa dei risultati della ricerca del National Toxicology Program (NTP) statunitense, che affronterà molte delle incertezze riguardo ai potenziali effetti del BPA sulla salute.

Ad ogni modo l’EFSA ha concluso che il BPA rappresenta un basso rischio per la salute dei consumatori, in quanto l’esposizione alla sostanza chimica è ben al di sotto della DGT provvisoria. Il rischio sanitario, afferma l’Autorità, è basso per tutti i gruppi di popolazione, compresi feti, lattanti, bambini nella prima infanzia e adulti, perché i valori massimi stimati per l’esposizione combinata, orale e non orale, al BPA sono da 3 a 5 volte inferiori alla DGT provvisoria proposta, a seconda della fascia d’età. Per tutti i gruppi di popolazione, l’esposizione orale da sola è più di 5 volte inferiore alla DGT provvisoria.

La versione finale del parere verrà pubblicata alla fine dell’anno. Il documento, riconosce l’Efsa, presenta una serie di incertezze che saranno oggetto di ulteriori valutazioni. L’Autorità ha inoltre indetto una consultazione sulla bozza di valutazione dei rischi del bisfenolo A: tutte le parti sono invitate a formulare commenti sul documento entro il 13 marzo 2014 tramite la consultazione pubblica online. In particolare, saranno apprezzati gli studi di organismi che già si sono occupati di tale sostanza.

Commenta Iona Pratt, presidente del gruppo di esperti scientifici che si sono occupati del bisfenolo A: “La valutazione del rischio posto dal BPA ha presentato enormi complessità. In base alle conclusioni dell’EFSA, esiste una stima del livello sicuro di esposizione al BPA – nota come dose giornaliera tollerabile (DGT) – che l’Autorità ha tuttavia ridotto e fissato in via provvisoria, dato il permanere delle incertezze sui rischi posti dalla sostanza chimica. I nostri esperti hanno individuato pericoli per la salute associati all’esposizione al BPA. Riteniamo tuttavia che il rischio per la salute umana sia basso, perché l’esposizione dei consumatori al BPA è inferiore alla DGT provvisoria. Pur avendo analizzato le migliori prove disponibili avvalendoci di metodologie scientifiche all’avanguardia, riconosciamo che le conoscenze in quest’area sono in costante evoluzione. Pertanto, le nostre conclusioni, alla luce dei dati attuali, sono quanto definitive è possibile”.

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Inoltre, leggete anche questo link

http://www.filodirettonews.info/notizia ... re+lattine" onclick="window.open(this.href);return false;
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Procreazione assistita, legge 40 torna davanti alla Consulta


La legge 40 sulla procreazione assistita torna davanti alla Consulta. Il Tribunale di Roma ha infatti sollevato la questione di costituzionalità sul divieto per le coppie fertili di accedere alla procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto, anche se portatrici di malattie trasmissibili geneticamente. Il caso scaturisce dalla denuncia di una coppia, portatrice di distrofia muscolare di Becker, che si è rivolta ad una struttura pubblica autorizzata ad eseguire tecniche di fecondazione assistita, ma ha ricevuto il diniego all’accesso.

La coppia si è dunque rivolta all’Associazione Luca Coscioni chiedendo aiuto per far rispettare il diritto a poter eseguire indagini cliniche diagnostiche al fine di non trasmettere la patologia ai propri figli.

Hanno detto Filomena Gallo e Angelo Calandrini, entrambi legali della coppia e rispettivamente segretario e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica: “Per la prima volta tale divieto arriva all’esame della Corte Costituzionale. In passato avevamo avuto già due decisioni su tale divieto. Una del tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010: il tribunale ordinava l’esecuzione dell’indagine diagnostica preimpianto dell’embrione e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta era riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla PMA in deroga a quanto previsto dalla legge. L’altra è quella della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 28 agosto 2012 che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Corte EDU”.

“Con questa decisione – proseguono i legali – è come chiudere un cerchio: l’intera legge 40 è costituzionalmente dubbia: proprio il prossimo 19 febbraio la legge 40 compirà 10 anni e che in questi anni ha visto per ben 28 volte l’intervento dei tribunali. Come associazione Luca Coscioni con gli esperti in materia e le associazione di pazienti in questi anni abbiamo fatto depositare progetti e disegni di legge condivisi dal mondo scientifico e giuridico, ma ad oggi il Parlamento ha deciso di non decidere. Per quanto tempo ancora il legislatore italiano ignorerà una fascia di popolazione in aumento che chiede giustizia?”.

Secondo Federconsumatori, “la decisione del Tribunale di Roma, che ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sulla legge 40, ci riporta a parlare di procreazione assistita. Negli ultimi dieci anni la norma è stata oggetto di ben diciannove tra sentenze e pronunciamenti, che hanno dato ragione a chi la giudica “lesiva del diritto alla salute e del principio di uguaglianza”. Il pronunciamento del Tribunale di Roma riconosce il diritto ad avere un figlio sano e insiste sulla inviolabilità del diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative, tutelato dalla nostra Costituzione. Si conferma quindi l’urgenza di affidare la norma al riesame della Consulta, soprattutto in merito agli aspetti che riguardano la procreazione assistita e la diagnosi pre impianto”.
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Allarme cancro, Federconsumatori: “casi in forte crescita, bisogna intervenire”


E’ urgente fare scelte coraggiose ed efficaci per contrastare attivamente il cancro, una patologia che affligge 2 milioni e 800 mila persone nel nostro Paese (nel 2013 i nuovi casi sono stati 366 mila). Il giorno dopo la Giornata mondiale contro il cancro, Federconsumatori chiama in causa il Governo, il Ministero della Salute e le Regioni per fare di più contro quella che è diventata una vera e propria epidemia.



Ogni anno sono oltre 8 milioni i morti e 14 milioni i nuovi casi riscontrati. E si prevede che nei prossimi 20 anni vi sarà un aumento del 75% dei casi di tumore. Alla luce di questi dati allarmanti è fondamentale adottare tutte le misure preventive necessarie per ridurre al minimo la mortalità per tali patologie.

“Condividiamo la necessità di predisporre piani nazionali appositamente dedicati alla cura del cancro e realizzare programmi di sensibilizzazione sui fattori di rischio – scrive Federconsumatori – Inoltre, anche alla luce delle recenti denunce, bisogna eliminare i ritardi scandalosi nella disponibilità e nell’accesso ai nuovi farmaci sperimentali.

In Italia, a fronte di una rapida crescita dei malati di cancro, è sempre più a rischio l’universalità e l’equità del nostro sistema sanitario: non tutti i pazienti oncologici, infatti, hanno accesso alle terapie innovative, in alcune regioni sono addirittura costretti ad aspettare dai 36 ai 50 mesi per una visita.
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LA PRESBIACUSIA

Si ha la sensazione di non capire bene. Chiamiamo presbiacusia il fenomeno che sta all’udito come la presbiopia sta alla vista.

In effetti una persona, avendo già una diminuzione importante del suo udito, può non rendersi conto del suo disturbo quando parla in un ambiente “tranquillo”. Risente realmente del disturbo solo durante lo svolgimento di alcune attività, in particolare negli ambienti molto più “rumorosi”: riunioni familiari, cene, ristoranti, cinema, teatro...

Il termine presbiacusia identifica la perdita di udito causata della degenerazione neurosensoriale che insorge progressivamente con il progredire dell'età.

La presbiacusia insorge dopo i 20 anni ma è generalmente significativa solo dopo i 65.

Presbiacusia - Sintomi

In fase iniziale i sintomi sono modesti, il paziente ha difficoltà a sentire i suoni più acuti, quelli ad alte frequenze, come il campanello di casa o la suoneria del telefono, ma non ci fa caso. In seguito compare invece difficoltà a comprendere le conversazioni, soprattutto se avvengono in presenza di rumore ambientale o tra più persone contemporaneamente. Il paziente sente ma fatica a capire, nella metà dei casi soffre anche di acufeni o disturbi dell'equilibrio.

All’inizio si manifesta con la difficoltà di sostenere una conversazione in un ambiente rumoroso (per esempio in un bar o in una strada trafficata).

Chi è colpito da presbiacusia non si rende conto che le sue difficoltà di comprensione dipendono da una diminuzione dell’udito, ma anzi spesso si convince che sono i suoi interlocutori a parlare sottovoce, oppure che sia la televisione ad avere un volume troppo basso o, ancora, che sia il telefono ad essere disturbato.

La persona presbiacusica, infatti, avverte meglio i suoni a bassa frequenza, come appunto quelli del rumore di fondo, che mascherano le parole dell'interlocutore, mentre i suoni più acuti, come le voci femminili, il trillo del telefono, lo squillo del campanello di casa, creano le maggiori difficoltà.

Nella presbiacusia viene inoltre compromessa l'analisi dei suoni acuti specifici delle consonanti, fondamentali per l'intelligibilità del messaggio. Così come un presbite vede ma non riconosce i dettagli, un presbiacusico sente ma non riconosce tutte le parole.

Infatti l’ orecchio fatica a sentire i suoni acuti, quelli per esempio di molte consonanti : d, t, s, f, p, sc. Se ad un presbiacusico si chiede, ad un metro di distanza e con un tono di voce normale:

SAI SCIARE?

lui sentirà:

AII IARE ?

Ha sentito benissimo il suono della domanda ma, avendo perso quelle consonanti, cosa ha capito?

Tecnicamente non è sordo, ma la sostanza non è molto diversa. Il guaio però è che la presbiacusia può degenerare in una vera e propria sordità.

E, il guaio ancora più grosso, è che il processo degenerativo avviene un poco per volta, giorno dopo giorno, lentamente. La presbiacusia è un deficit uditivo “subdolo”: non ci si rende conto subito che si sta diminuendo le proprie capacità uditive perché, contemporaneamente alla perdita uditiva, il nostro sistema neurosensoriale si adatta alla nuova situazione … e anche quelli che ci parlano si adattano alla nuova situazione, alzando il loro tono di voce.

Poi, le difficoltà a comprendere il parlato crescono progressivamente e sensibilmente, diventando grandi all’improvviso, tutte in una volta emergono le difficoltà a capire – o, almeno così sembra – e chi ti sta parlando deve cominciare a parlare a voce più alta. A queste difficoltà poi si aggiungono spesso delle situazioni di ascolto difficili come, ad esempio, quando vi è la necessità di comprendere un discorso in mezzo ad un rumore che maschera o copre il suono della voce.

Le persone con un udito normale hanno la capacità di separare i discorsi dal rumore; questa capacità si affievolisce nelle persone che soffrono di un abbassamento dell’ udito. E’ importante quindi saper cogliere per tempo i sintomi di una presbiacusia in corso. Quali sono i sintomi ?

Il più tipico è quello di cui si è detto prima: “è lui che parla piano o sono io che non capisco quello che dice ?” oppure, faccio fatica a capire quello che viene detto in TV e devo alzare il volume.
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Indennizzo di cui alla L. n. 210/1992
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L’indennizzo secondo la Legge n. 210 del 1992 successive modifiche e integrazioni.

Non è dato sapere con precisione quanti siano i cittadini italiani danneggiati dal sangue infetto: secondo una stima approssimativa è possibile affermare che si tratti di centinaia di migliaia. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria epidemia che si è protratta almeno sino ai primi anni '90: un capitolo doloroso della nostra storia.

A tutte queste sfortunate persone è stata riconosciuta - dalla Legge n. 210 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni - la possibilità di ottenere un indennizzo da parte dello Stato: si tratta di un beneficio economico concesso per motivi di solidarietà sociale e non di un vero e proprio risarcimento del danno.

L'indennizzo consiste in un assegno bimestrale vitalizio, una sorta di "pensione" di importo sensibilmente variabile a seconda della gravità dell'infermità riportata. Nel corso degli anni il testo originario della Legge n. 210/92 ha subito diverse modifiche ed integrazioni ed ha dato luogo a non poche difficoltà sia di carattere interpretativo che all'atto dell'applicazione pratica.

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Notizia del 09/11/2011

Corte Costituzionale: pubblicata la sentenza sulla rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992

E’ stata depositata oggi, 9 novembre 2011, la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010: il Giudice delle Leggi ha quindi stabilito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, e quindi anche nella componente più cospicua rappresentata dalla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale.

Non possiamo che salutare con favore tale importante pronunzia che va finalmente ad eliminare le incongruenze e storture di cui al pernicioso D.L. n. 78/2010.
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Ecco come muoversi

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07/02/2014 201400410 Sentenza 3


N. 00410/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gallo, Alberto Cappellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Cappellaro in Milano, via Amedeo D'Aosta, 5;

contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1000/2013 del Tribunale di Milano per recupero somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano 11 marzo 2013 n. 1000 con la quale è stato riconosciuto il suo diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, ed è stato condannato il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente detto indennizzo “nella misura prevista per la VIII categoria della Tabella A del DPR n. 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 6.12.05, oltre ad accessori di legge dal 121° giorno dalla domanda, dichiarando il diritto della ricorrente alla rivalutazione sia dell’indennizzo che dell’indennità integrativa speciale secondo il tasso annuale dell’inflazione programmata, come previsto dall’art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992”.

Chiede inoltre di condannare l’Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., la somma di € 50,00 o quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato e chiede la nomina di un commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La suindicata pronuncia del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, è stata notificata a mezzo del servizio postale, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e presso la sede dell’amministrazione, rispettivamente il 26 marzo 2013, presso il domicilio eletto per il giudizio, e il 10 aprile 2013 presso la sede dell’ente.

La stessa è stata munita di formula esecutiva in data 20.03.2013 ed è passata in cosa giudicata, come risulta da certificazione in data 26/06/2013.

Non è contestato che l’amministrazione non ha pagato le somme previste.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., il Collegio osserva quanto segue.

La disposizione dianzi richiamata ha introdotto anche nel processo amministrativo l’istituto c.d. delle astreintes (o “penalità di mora”), già previsto nel regime processualcivilistico dall’art. 614 bis cod. proc. civ. (introdotto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall’art. 49 della L. 18 giugno 2009 n. 69). Invero, si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta alla esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice.

Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato all’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259).

In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento.

Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell’istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell’ammontare della sanzione, l’art. 614 bis, comma 2, del cod. proc. civ. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile.

Né vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente.

Al riguardo, come già specificato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162), si tratta di mezzi di tutela diversi perché l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (modello di “esecuzione surrogatoria”).

E’ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162; T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035) con l’unico limite, espressamente contemplato dall’art. 114 cod. proc. amm. che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”.

Nel caso in esame, a fronte della eventuale ulteriore inerzia serbata dal Ministero successivamente alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, la pluralità di strumenti di tutela richiesti dalla parte ricorrente consente di graduare le misure concretamente esperibili con l’applicazione congiunta sia del modello compulsorio che della esecuzione surrogatoria.

In dettaglio, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreintes, non ravvisandosi ragioni ostative e sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente.

Tali astreintes prenderanno a decorrere allo spirare del termine dei 30 giorni fissato per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.

Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del cod. proc. civ. si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, la misura pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) in favore della ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.

Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 30 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia del Ministero, si insedierà il commissario ad acta.

Le spese del giudizio d’ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina al Ministero della Salute di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe per quanto non ancora disposto entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;

Dispone il pagamento a titolo di penalità di mora di euro 50,00 in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni;

Nomina commissario ad acta, per il caso in cui sussista ancora l’inadempimento al termine del periodo indicato in precedenza, il Direttore Generale del Ministero della Salute.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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rivalutazione ISTAT in base al tasso annuale di inflazione programmata dell'indennizzo percepito ai sensi della legge 210/1992 anche nella parte relativa all'indennità integrativa speciale.

Il resto leggetelo qui sotto.
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07/02/2014 201400409 Sentenza 3


N. 00409/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Lazzarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Rosellini n.12;

contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'ottemperanza
alla sentenza n. 3510/2012, depositata il 17 luglio 2012 nel giudizio avente numero di R.G.: 5029/2012, munita di formula esecutiva il 14 settembre 2012, notificata in forma esecutiva il 17 settembre 2012 al Ministero della Salute presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e il 21 settembre 2012, a mezzo del servizio postale, presso la sede legale del Ministero della Salute in Roma, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la rivalutazione ISTAT in base al tasso annuale di inflazione programmata dell'indennizzo percepito ai sensi della legge 210/1992 anche nella parte relativa all'indennità integrativa speciale e, pertanto, ha condannato il Ministero convenuto a pagare alla sig.ra -OMISSIS- la rivalutazione ISTAT sulle somme corrisposte dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e quelle dovute per indennità integrativa speciale oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3510/2012 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la rivalutazione Istat annuale tanto per la quota inerente all' indennizzo, quanto per la quota relativa all'indennità integrativa speciale, nonché per gli interessi legali maturati dal dovuto al saldo effettivo.

Chiede inoltre di condannare l’Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., la somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La suindicata pronuncia del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, è stata notificata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano il 17/09/2012 e al Ministero della Salute presso la sua sede a Roma il 21/09/2012, a mezzo del servizio postale. La stessa è divenuta cosa giudicata in quanto l'appello proposto dal Ministero della Salute è stato dichiarato improcedibile il 28/11/2012.

Non è contestato che l’amministrazione non ha pagato le somme previste.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., il Collegio osserva quanto segue.

La disposizione dianzi richiamata ha introdotto anche nel processo amministrativo l’istituto c.d. delle astreintes (o “penalità di mora”), già previsto nel regime processualcivilistico dall’art. 614 bis cod. proc. civ. (introdotto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall’art. 49 della L. 18 giugno 2009 n. 69). Invero, si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta alla esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice.

Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato all’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259).

In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento.

Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell’istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell’ammontare della sanzione, l’art. 614 bis, comma 2, del cod. proc. civ. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile.

Né vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente.

Al riguardo, come già specificato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162), si tratta di mezzi di tutela diversi perché l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (modello di “esecuzione surrogatoria”).

E’ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162; T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035) con l’unico limite, espressamente contemplato dall’art. 114 cod. proc. amm. che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”.

Nel caso in esame, a fronte della eventuale ulteriore inerzia serbata dal Ministero successivamente alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, la pluralità di strumenti di tutela richiesti dalla parte ricorrente consente di graduare le misure concretamente esperibili con l’applicazione congiunta sia del modello compulsorio che della esecuzione surrogatoria.

In dettaglio, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreintes, non ravvisandosi ragioni ostative e sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente.

Tali astreintes prenderanno a decorrere allo spirare del termine dei 30 giorni fissato per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.

Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del cod. proc. civ. si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, la misura pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) in favore della ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.

Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 30 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia del Ministero, si insedierà il commissario ad acta.

Le spese del giudizio d’ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina al Ministero della Salute di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe per quanto non ancora disposto entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;

Dispone il pagamento a titolo di penalità di mora di euro 50,00 in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni;

Nomina commissario ad acta, per il caso in cui sussista ancora l’inadempimento al termine del periodo indicato in precedenza, il Direttore Generale del Ministero della Salute.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Case di cura, Confconsumatori: per malati di Alzheimer il ricovero è gratuito


Per i malati di Alzheimer il ricovero nelle case di cura convenzionate e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali è gratuito – la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale – mentre per gli anziani ultra65enni non autosufficienti che non possono più provvedere al pagamento della retta, i parenti non possono essere obbligati a subentrare nel pagamento.

I chiarimenti vengono da Confconsumatori, che ha ricevuto numerose richieste di informazioni in tema di ricovero nelle RSA e nelle case di cura convenzionate.

Fra i tanti casi che, specialmente dopo aver trattato l’argomento a Mi Manda Raitre, si sono rivolti agli sportelli dell’associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi.

Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero.

“Su tale documento – spiega l’avvocato di Confconsumatori Giovanni Franchi – si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta (modelli di recesso sono disponibili presso le sedi Confconsumatori) e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo”.

Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.

Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha invece stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. “Dunque – chiarisce Franchi – il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti.

Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso, rivolgendosi alle sedi di Confconsumatori”.
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malato di Sla
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MDC: Ministero Salute risponde alla lettera di un malato di Sla


Bisogna aggiornare la disciplina dell’assistenza protesica e procedere a un’efficace manutenzione del nomenclatore delle protesi, mentre spesso l’applicazione della legge viene ostacolata da disagi, omissioni e ritardi nella gestione locale della Sanità.

Questa la risposta che il Ministero della Salute ha inviato al Movimento Difesa del Cittadino dopo la lettera aperta di un malato di Sla che denunciava la difficoltà di ottenere la sostituzione di un importante ausilio.

L’associazione chiede più azioni a tutela dei malati.

Il Ministero ha dunque risposto alla lettera inviata da MDC al Ministro Beatrice Lorenzin.

Nella missiva Orazio Tona, malato di SLA e assistito di MDC, sottolineava le difficoltà per lui, dopo una lunga trafila burocratica fatta di richieste e visite mediche, di ottenere la sostituzione della vecchia imbracatura steccata che gli consentiva di spostarsi attraverso un sollevatore dal letto alla carrozzina.

Il presidio che era giunto a casa infatti non solo era diverso da quello ordinato ma era addirittura inutilizzabile, in quanto adatto solo alle dimensioni di un bambino, non certo a una persona adulta, atrofizzata, che non può stare dritta in posizione, alta un metro e ottantacinque cm e del peso di quasi 100 kg.

Nella lettera, il cittadino racconta nel dettaglio le difficoltà con cui deve scontrarsi per ottenere un sollevatore in grado di farlo sollevare dal letto, a fronte di un Sistema Sanitario che non ha ancora aggiornato il nomenclatore tariffario e prevede ausili ormai obsoleti.

Nonostante i reclami avanzati, infatti, l’Asp di Ragusa, appellandosi alla norma del nomenclatore tariffario, aggiornato vent’anni fa e che secondo la loro interpretazione prevede solo l’imbracatura ad amaca e non quella steccata, ha rifiutato la richiesta, non considerando l’evidenza del rischio di caduta.

L’unica possibilità per il malato rimaneva quella di avvalersi di un incentivo di 45 euro, pagando i restanti 150. Un esborso di denaro non indifferente per godere di un diritto e che non tutti si possono permettere.

Nella risposta alla lettera la Direzione generale del Ministero conviene sulla necessità di procedere all’aggiornamento della disciplina dell’assistenza protesica e a una efficace manutenzione degli elenchi del nomenclatore delle protesi.

Ma sottolinea anche come spesso l’applicazione effettiva della norma sia ostacolata da disagi, omissioni e ritardi nella gestione locale e/o regionale. Scrive infatti: “Se lo specialista, accertate le condizioni cliniche dell’assistito, redige la prescrizione segnalando la necessità dell’aggiuntivo che disponga della contenzione del capo, l’Asp competente ne deve autorizzare la fornitura”.

La Direzione precisa anche che il nomenclatore tariffario include modelli e forme di imbracatura fatte di tessuto semirigido, quindi anche con stecche di rinforzo, e che nella fase di collaudo, la rilevazione di evidenti inconvenienti comporta la contestazione della fornitura e quindi una sostituzione dell’ausilio da parte delle Asp.

Da MDC arriva l’apprezzamento non solo per le risposte fornite: l’associazione sottolinea infatti “l’importanza di agire sul Sistema Sanitario Nazionale e sulle sue articolazioni regionali e locali attraverso maggiori controlli sul rispetto e la piena applicabilità delle leggi”, chiedendo che siano incentivate le azioni in difesa dei malati.
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Trasfusione contaminata, Codici e Cittadinanzattiva parte civile nel processo


La Procura di Cosenza ha reso noto le motivazioni con cui dieci persone sono indagate sulla morte di Cesare Ruffolo, il pensionato deceduto a seguito di una trasfusione di sangue infetto nel luglio 2013:

la trasfusione era contaminata dal batterio gram-negativo “serratia marcescens”.

Come spiega Quotidiano Sanità, le accuse rivolte dalla Procura di Cosenza sono rifiuto di atti di ufficio, omessa denuncia di reato, somministrazione di medicinali guasti, commercio e distribuzione di sostanze adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica, morte in conseguenza di altro reato doloro, omicidio colposo, lesioni personali e colpe gravi.

Di fronte a questo quadro, Cittadinanzattiva e Codici hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo.

“Il quadro che emerge dai risultati delle indagini è vergognoso – dichiara Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva – E’ impensabile che nel nostro Paese possano esserci situazioni come quelle delineate, vale a dire somministrazioni di medicinali guasti, omesse denunce di reato, distribuzione di sostanze adulterate.

Alla luce di tutto ciò, quali certezze possono avere i cittadini calabresi, e non solo quelli che afferiscono alla Azienda Sanitaria di Cosenza? Se tutto questo è stato permesso in un solo ospedale, ci sorgono dubbi che situazioni analoghe possano verificarsi in altre strutture”.

L’associazione si domanda quale sia stata l’azione della Regione per rimuovere le criticità individuate.

“E’ indispensabile – afferma Aceti – lavorare seriamente sul controllo degli standard di accreditamento delle strutture sanitarie, rivedere i criteri con cui si individuano i Direttori Generali, così come si è iniziato a fare in Regioni come la Sicilia e il Lazio, e dall’altra parte assegnare al Ministero della Salute dei veri poteri concreti di controllo e intervento nei casi di immobilismo delle strutture regionali e locali per garantire dei diritti fondamentali per i cittadini come la sicurezza e la qualità”.

“Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato sarà al fianco dei cittadini calabresi in qualità di parte civile nel processo che si celebrerà”, annuncia Aceti.

Anche Codici si costituirà parte civile nel processo.

Spiega il segretario nazionale Codici Ivano Giacomelli: “Daremo battaglia, saremo infatti in tribunale contro uno degli ultimi casi di malasanità in Italia, l’ennesimo nel Sud del Paese.

A fronte di queste morti ancora la categoria dei medici ha il coraggio di gridare alla “caccia alle streghe”.

Le vittime non siete voi”.
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fever dengue

dipendenza da causa di servizio dell'infermità "pregresso episodio di fever dengue in assenza di reliquati in atto".
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La febbre Dengue: una malattia sottovalutata

Esiste una epidemia silente della quale si parla poco tra i media e per la quale non viene effettuata un'efficace opera d'informazione e prevenzione. Stiamo parlando della Dengue...


... una malattia tropicale che causa ogni anno 500.000 casi e circa 24.000 decessi.

Purtroppo la mancanza di un vaccino o di una profilassi da effettuare prima e durante il viaggio e le scarse informazioni provenienti dai paesi a rischio, influiscono sulla diffusione di informazioni utili ai viaggiatori che si recano nelle zone endemiche, portando quindi a sottovalutare il problema.

Attualmente nei paesi endemici la Dengue sta diventando la principale causa di malattia e morte nella maggioranza dei bambini e si stima che 2,5 miliardi di persone nel mondo risultano a rischio di infezione.

Cos'è
La Dengue è una malattia febbrile acuta di origine virale, causata dal Dengue virus (ne esistono quattro tipi differenti), appartenente alla famiglia delle Flaviviridae ed al genere dei Flavivirus. Tale virus viene quindi trasmesso all'uomo attraverso un vettore, la zanzara.

Dove si trova
Dagli anni 80 si è registrata un'intensificazione dell'infezione diffusa ormai in 100 paesi, quasi tutti situati nella fascia tropicale, come centro e sud America, Africa sub-sahariana, India, Sud-est asiatico e Oceania.

Un aumento dei casi d'infezione avviene generalmente durante la stagione delle piogge ad altitudini inferiori ai 600 metri.

La zanzara Aedes aegypti si riproduce in specchi d'acqua o in semplici pozze presenti sia all'interno che all'esterno delle abitazioni e colpisce prevalentemente di giorno in aree urbane e sub-urbane.

Contagio
La zanzara responsabile della trasmissione del virus all'uomo appartiene alla specie Aedes aegypti , (lo stesso vettore responsabile anche della febbre gialla) ed in alcuni casi, anche alla specie Aedes albopictus (zanzara tigre).

Una volta che l'insetto viene infettato lo rimane per tutta la vita ed è in grado di trasmettere l'infezione dopo soli 8-10 giorni d' incubazione.

Purtroppo si può contrarre il Dengue più di una volta a causa dell'esistenza di quattro ceppi diversi di virus.

Avere contratto la malattia a causa di un tipo di virus non può infatti escludere il contagio da parte di ciascuno degli altri tre.

Come si manifesta
Febbre alta, dolori alle articolazioni e ai muscoli, bradicardia e dolore frontale e agli occhi, sono i primi sintomi della malattia, che si riscontrano già tra i 6 e gli 8 giorni d'incubazione, dopodichè, trascorsi ancora 4-5 giorni, compaiono esantema (rash cutaneo) a mani e piedi, simile a quello provocato da morbillo o scarlattina, arrossamento al viso, edema palpebrale, disturbi gastrointestinali e respiratori e leucopenia (abbassamento dei globuli bianchi).

Esiste anche una forma emorragica che è decisamente più pericolosa, ma anche più rara, che compare infatti in persone che hanno in precedenza contratto il virus e quindi hanno già gli anticorpi che però non riescono a neutralizzare il virus, a causa dei diversi ceppi.

L'esordio della malattia è lo stesso della forma classica, con picchi di febbre fino ai 40-41 °C con possibilità di convulsioni. Dopodichè sopraggiungono sudorazione, tachicardia e tachipnea, ipotensione e fenomeni emorragici quali la formazione di petecchie sparse su tutto il corpo, ma anche emorragie più importanti.


Non esistendo né una profilassi né un vaccino, gli unici modi per prevenire ed evitare il contagio consistono nella distruzione delle larve del vettore, attraverso la bonifica del loro habitat naturale con particolare insetticidi, e nella protezione dalle punture dalle zanzare infette.

Per chi viaggia in zone endemiche si consiglia di utilizzare diffusori elettrici o a batteria anti-zanzare in ambienti chiusi, repellenti sulla pelle, indumenti protettivi nelle ore più critiche (durante le prime ore del mattino e della sera) e una zanzariera da applicare sopra il letto durante le ore notturne.

Terapia
La presenza di quattro differenti tipi di virus che possono causare l'infezione complica lo sviluppo di un vaccino: al momento non è ancora stato realizzato.

Non esiste una cura specifica, quindi per abbassare la temperatura i medici consigliano il paracetamolo mentre è da evitare l'uso dell'acido aceltilisalicilico in quanto potrebbe aggravare il quadro clinico nei casi di febbre emorragica.


Le informazioni riportate nell'articolo hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili né a prescrizioni né a consigli medici.

Riferimenti bibliografici:

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http://it.wikipedia.org" onclick="window.open(this.href);return false;

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Foto:

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