Ciao a tutti, come noto il moltiplicatore ai riformati è stato definitivamente precluso già da un paio di anni dalle corti dei conti superiori. Ma come va inteso per chi lo percepiva e poi si è visto riconoscere la ppo? Mi spiego sotto con il caso reale:
- Riformato senza causa di servizio, PAL 20.000 euro
- Arriva il riconoscimento cds, A8, la PAL diventa 22.000 (cioè +10%)
- Vince (uno dei pochi fortunati) il ricorso alla corte conti per il moltiplicatore (art. 3 dlg 165/97) che non viene appellato, la PAL diventa 25.000 euro
- Arriva l'aggravamento cds, A3, la PAL viene ricalcolata non più con +10%, ma con 80% della base pensionabile ed arriva a 34.000 euro.
INPS non aggiunge più il moltiplicatore perchè asserisce che percependo ora la ppo calcolata in questo modo, non spetta più.
E' corretto?
Grazie a tutti.
Moltiplicatore e PPO
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Re: Moltiplicatore e PPO
Ciao, penso che in effetti il calcolo della PPO con le percentuali della base pensionabile (e non il classico +10% della PAL) possa escludere il moltiplicatore perchè è un calcolo, se vogliamo, retributivo (e non misto, che è requisito per il moltiplicatore).
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Re: Moltiplicatore e PPO
Messaggio da Gianfranco64 »
Anche io mi associo al pensiero di NaviSeals.
In pratica il moltiplicatore risulta inserito nel montante contributivo, ovvero quota C.
Nel calcolo applicato al collega viene utilizzata solo la retribuzione pensionabile, calcolata all’80% che determina una pensione maggiore di quella calcolata con le tre quote, di conseguenza il montante contributivo non entra nei calcoli per determinarne l’importo.
In pratica il moltiplicatore risulta inserito nel montante contributivo, ovvero quota C.
Nel calcolo applicato al collega viene utilizzata solo la retribuzione pensionabile, calcolata all’80% che determina una pensione maggiore di quella calcolata con le tre quote, di conseguenza il montante contributivo non entra nei calcoli per determinarne l’importo.
Re: Moltiplicatore e PPO
Ciao!
La misura della pensione privilegiata viene determinata dall'articolo 67 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Mentre nel secondo comma di tale articolo si indica che la misura della ppo viene stabilita in percentuale rispetto alla base pensionabile il quarto comma statuisce che "Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole.". Detto questo l'INPS, nel tuo caso, ha correttamente calcolata la tua pensione in modo percentuale rispetto la tua base pensionabile perchè l'importo risultante è più favorevole rispetto alla tua pensione normale (che avrebbe avuto il moltiplicatore grazie alle vicende giudiziarie favorevoli) + il 10%. Infatti 34000€ sono maggiori di 25000€ + 2500€
La misura della pensione privilegiata viene determinata dall'articolo 67 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Mentre nel secondo comma di tale articolo si indica che la misura della ppo viene stabilita in percentuale rispetto alla base pensionabile il quarto comma statuisce che "Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole.". Detto questo l'INPS, nel tuo caso, ha correttamente calcolata la tua pensione in modo percentuale rispetto la tua base pensionabile perchè l'importo risultante è più favorevole rispetto alla tua pensione normale (che avrebbe avuto il moltiplicatore grazie alle vicende giudiziarie favorevoli) + il 10%. Infatti 34000€ sono maggiori di 25000€ + 2500€
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