LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Messaggio da raimondo1957 »
deve presentare istanza di rimborso alla agenzia delle entrate della tua provincia.corredta da fotocopiacodice fiscale e copia della sentenza della commissione tributaria provinciale di lecce.ed altre copie di sentenze che trovi.se vedi che entro 90 giorni sia di silenzio assenso non ti rispondono) fai istanza di ricorso-ricorso alla c.t.p. della tua provincia ci sara da pagare una tassa.
saluti
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Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Messaggio da nonno Alberto »
Raimondo,grazie per le indicazioni,però non ho traccia delle sentenze di lecce o altre.
alberto.
alberto.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Se il militare non è convinto della tassazione, prima di procedere con ricorsi vari, sarebbe opportuno presentare una istanza di interpello ai sensi dell'art.11 legge 27/7/2000 n.212 all'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale - dfel Capoluogo di Regione, la quale entro breve tempo risponderà al quesito.
Saluti Nicola
Saluti Nicola
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Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Messaggio da nonno Alberto »
Nicola,Ti ringrazio nuovamente anche per questo consiglio.Ciao Masups Alberto
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Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Messaggio da nonno Alberto »
Questa mattina ho depositato c/o l'Agenzia delle entrate -istanza di rimborso irpef 2008 .Premetto, di aver parlato e chiesto notizie con personale del CNA,ma sconoscono la situazione nel frattempo, chiunque avesse notizie in merito è pregato di postarle.ciao alberto
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Carissimo,zippone alberto ha scritto:Questa mattina ho depositato c/o l'Agenzia delle entrate -istanza di rimborso irpef 2008 .Premetto, di aver parlato e chiesto notizie con personale del CNA,ma sconoscono la situazione nel frattempo, chiunque avesse notizie in merito è pregato di postarle.ciao alberto
potresti postare un fac-simile? o inviarlo in Messaggio Privato?
Ti ringrazio e saluti...
P.S. Ha notato la Circolare del Ministero dell'Interno ove a pag. si legge che la R.A.P. non va trattenuta ai fini della liquidazione? E quindi se l'amministrazione ha fatto la trattenuta della R.A.P., dovrà essere chiesta la restituzione della somma della stessa R.A.P. giusto?...
- nonno Alberto
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Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao Nico59,sono alberto,non conosco la circolare del Ministero dell'interno,alcuni di noi hanno inoltrato una semplice richiesta all'agenzia dell'entrate di residenza inerente il rimborso irpef sul pagamento della licenza ordinaria non fruita,ritenendo che le ferie non godute sono esenti dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez.Trib. della Cassazione,"in quanto considerato come risarcimento danno emergente, e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita .
Oppure,come suggerIto dal collega NICOLA , Se il militare non è convinto della tassazione, prima di procedere con ricorsi vari, sarebbe opportuno presentare una istanza di interpello ai sensi dell'art.11 legge 27/7/2000 n.212 all'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale - del Capoluogo di Regione, la quale entro breve tempo risponderà al quesito.
Fammi sapere se parliamo dello stesso argomento,comunque ti allego copia dellamia richiesta.
Spett.le
Agenzia Delle Entrate
Ufficio Rimborsi
Via ...............
CAP..................
Domanda di rimborso irpef
Il sottoscritto___________________________nato_________________________residente__________________
Maresciallo “A” Sups dei Carabinieri in congedo,prega Codesto Ufficio di vagliare la possibilità di
Rimborso Irpef, ordinaria e tassazione separata,operata nel cedolino paga al codice 31 e 717 nel mese di
Maggio 2008, dal Centro Nazionale Amministrativo- Comando Generale dei Carabinieri di Chieti,sul
pagamento della licenza ordinaria non fruita,ritenendo che le ferie non godute sono esenti dalla tassazione
Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez.Trib. della Cassazione,"in quanto considerato come risarcimento
danno emergente, e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la
prestazione lavorativa effettuata."
Allegati:-
1. Copia cedolino paga mese maggio 2008;
2. Copia carta di identità
Mail : _____________________
Tel. _______________________
li,____________________________
Distinti Saluti
_______________________
Oppure,come suggerIto dal collega NICOLA , Se il militare non è convinto della tassazione, prima di procedere con ricorsi vari, sarebbe opportuno presentare una istanza di interpello ai sensi dell'art.11 legge 27/7/2000 n.212 all'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale - del Capoluogo di Regione, la quale entro breve tempo risponderà al quesito.
Fammi sapere se parliamo dello stesso argomento,comunque ti allego copia dellamia richiesta.
Spett.le
Agenzia Delle Entrate
Ufficio Rimborsi
Via ...............
CAP..................
Domanda di rimborso irpef
Il sottoscritto___________________________nato_________________________residente__________________
Maresciallo “A” Sups dei Carabinieri in congedo,prega Codesto Ufficio di vagliare la possibilità di
Rimborso Irpef, ordinaria e tassazione separata,operata nel cedolino paga al codice 31 e 717 nel mese di
Maggio 2008, dal Centro Nazionale Amministrativo- Comando Generale dei Carabinieri di Chieti,sul
pagamento della licenza ordinaria non fruita,ritenendo che le ferie non godute sono esenti dalla tassazione
Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez.Trib. della Cassazione,"in quanto considerato come risarcimento
danno emergente, e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la
prestazione lavorativa effettuata."
Allegati:-
1. Copia cedolino paga mese maggio 2008;
2. Copia carta di identità
Mail : _____________________
Tel. _______________________
li,____________________________
Distinti Saluti
_______________________
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Ciao Alberto,
si parlo della stessa cosa e ti ringrazio per aver postato il fac-simile, che sicuramente mi sarà utile come guida ai sensi dell'art: 11 della legge nr. 212/2000 di cui sicuramente farò l'interpello come suggerito da te e Nicola, che ancora ringrazio entrambi.
Relativamente alla circolare che ti ho accennato, é stata postata da me nel forum dell'avv. risponde che sicuramente non é difficile reperirla al seguente link: http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... t5755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ove nella stessa Circolare a pag. 5 evidenzia che la trattenuta R.A.P. non deve essere operata in quanto non utile ai fini della liquidazione indicato dall'INPDAP a detta amministrazione.
Saluti.
si parlo della stessa cosa e ti ringrazio per aver postato il fac-simile, che sicuramente mi sarà utile come guida ai sensi dell'art: 11 della legge nr. 212/2000 di cui sicuramente farò l'interpello come suggerito da te e Nicola, che ancora ringrazio entrambi.
Relativamente alla circolare che ti ho accennato, é stata postata da me nel forum dell'avv. risponde che sicuramente non é difficile reperirla al seguente link: http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... t5755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ove nella stessa Circolare a pag. 5 evidenzia che la trattenuta R.A.P. non deve essere operata in quanto non utile ai fini della liquidazione indicato dall'INPDAP a detta amministrazione.
Saluti.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
preso da internet
http://www.diritto.it/docs/30071-il-pag ... rrado-gius#" onclick="window.open(this.href);return false;
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina
Pubblicato in magistratura tributaria
Data di pubblicazione: 02/09/2010
RITENUTO IN FATTO
Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.
Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.
Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata."
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate
Così deciso in Lecce il 24/06/2010
http://www.diritto.it/docs/30071-il-pag ... rrado-gius#" onclick="window.open(this.href);return false;
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina
Pubblicato in magistratura tributaria
Data di pubblicazione: 02/09/2010
RITENUTO IN FATTO
Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.
Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.
Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata."
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate
Così deciso in Lecce il 24/06/2010
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Occhio a non fare lo stesso errore nei ricorsi.
Ha seguito del ricorso straordinario al DPR il Consiglio di Stato ha precisato:
PREMESSO:
1) - In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
2) - Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
1) - che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
Il resto potete leggerlo direttamente.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11/06/2012 201200523 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/03/2012
Numero 02802/2012 e data 11/06/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00523/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo A.s.U.P.S. (in congedo) OMISSIS per l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3190-5 in data 8 aprile 2011 del Comando generale dell' Arma dei carabinieri - Centro nazionale amministrativo - per la restituzione delle trattenute a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) sulle somme corrisposte a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria (art. 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL1 III 8 4 0074895 del 23 febbraio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha inviato la propria relazione, vistata dal ministro in data 15 febbraio 2012, con la quale viene chiesto al Consiglio di Stato di emettere il proprio parere sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3l90-5 in data 8 aprile 2011, con il quale il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell' Arma dei carabinieri ha comunicato di aver corrisposto, al Mar. A.s.U.P.S. OMISSIS, somme a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, assoggettando le stesse a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché a ritenute fiscali.
In data 20 aprile 2011 il sottufficiale ha presentato "ricorso in autotutela" avverso l'applicazione delle ritenute fiscali, cui tuttavia l'Amministrazione non ha dato alcun seguito.
In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
Il Collegio deve rilevare che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Ha seguito del ricorso straordinario al DPR il Consiglio di Stato ha precisato:
PREMESSO:
1) - In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
2) - Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
1) - che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
Il resto potete leggerlo direttamente.
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11/06/2012 201200523 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/03/2012
Numero 02802/2012 e data 11/06/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 00523/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo A.s.U.P.S. (in congedo) OMISSIS per l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3190-5 in data 8 aprile 2011 del Comando generale dell' Arma dei carabinieri - Centro nazionale amministrativo - per la restituzione delle trattenute a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) sulle somme corrisposte a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria (art. 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254).
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL1 III 8 4 0074895 del 23 febbraio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha inviato la propria relazione, vistata dal ministro in data 15 febbraio 2012, con la quale viene chiesto al Consiglio di Stato di emettere il proprio parere sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento n. ……./42/1245-3l90-5 in data 8 aprile 2011, con il quale il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell' Arma dei carabinieri ha comunicato di aver corrisposto, al Mar. A.s.U.P.S. OMISSIS, somme a titolo di pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, assoggettando le stesse a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché a ritenute fiscali.
In data 20 aprile 2011 il sottufficiale ha presentato "ricorso in autotutela" avverso l'applicazione delle ritenute fiscali, cui tuttavia l'Amministrazione non ha dato alcun seguito.
In punto di diritto, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità e l'erroneità della trattenuta fiscale operata sull'importo liquidato per la licenza ordinaria non goduta, diversamente da quanto stabilito, in un giudizio similare, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 188/06 in data 17 gennaio 2006.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, stante la competenza esclusiva in materia delle commissioni tributarie, oltre che infondato nel merito.
CONSIDERATO:
Il Collegio deve rilevare che sono stati costantemente dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari concernenti controversie attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. In particolare, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella delle Commissioni tributarie, la controversia tra sostituto d'imposta e contribuente in ordine alla sottoponibilità a tassazione di un emolumento corrisposto dal primo al secondo (C.G.A. Reg. Sicilia n. 282 del 27 aprile 1998).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Messaggio da raimondo1957 »
oggi 23 luglio 2012 mi sono presentato alla agenzia delle entrate di nuoro, gentilmente chiedevo della signora addetta ai rimborsi irpef, la quale mi confermava il rimborso.chiedeva l'iban del mio conto per accreditamento.raimondo1957 ha scritto:deve presentare istanza di rimborso alla agenzia delle entrate della tua provincia.corredta da fotocopiacodice fiscale e copia della sentenza della commissione tributaria provinciale di lecce.ed altre copie di sentenze che trovi.se vedi che entro 90 giorni sia di silenzio assenso non ti rispondono) fai istanza di ricorso-ricorso alla c.t.p. della tua provincia ci sara da pagare una tassa.
saluti
un saluto.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Scusami ma confermi che hanno accettato la richiesta della restituzione dell'IRPEF trattenuta dal nostro C.N.A. per il pagamento della licenza non fruita ?raimondo1957 ha scritto:oggi 23 luglio 2012 mi sono presentato alla agenzia delle entrate di nuoro, gentilmente chiedevo della signora addetta ai rimborsi irpef, la quale mi confermava il rimborso.chiedeva l'iban del mio conto per accreditamento.raimondo1957 ha scritto:deve presentare istanza di rimborso alla agenzia delle entrate della tua provincia.corredta da fotocopiacodice fiscale e copia della sentenza della commissione tributaria provinciale di lecce.ed altre copie di sentenze che trovi.se vedi che entro 90 giorni sia di silenzio assenso non ti rispondono) fai istanza di ricorso-ricorso alla c.t.p. della tua provincia ci sara da pagare una tassa.
saluti
un saluto.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
oggi 23 luglio 2012 mi sono presentato alla agenzia delle entrate di nuoro, gentilmente chiedevo della signora addetta ai rimborsi irpef, la quale mi confermava il rimborso.chiedeva l'iban del mio conto per accreditamento.
un saluto.
mi aggiungo al commento di Fedro 75 sono incuriosito anch'io .......è da circa 4 mesi che inviato la richiesta ma fino ad oggi neanche un acceno della serie " ti spetta o no " che robe ....però quando devi dare sono delle saette
MalcomX
un saluto.
mi aggiungo al commento di Fedro 75 sono incuriosito anch'io .......è da circa 4 mesi che inviato la richiesta ma fino ad oggi neanche un acceno della serie " ti spetta o no " che robe ....però quando devi dare sono delle saette
MalcomX
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Per Raimondo 1957, comunque, se puoi e se vorrai, sarebbe cosa utile renderci edotti dell'avvenuta restituzione dell'Irpef trattenuta in occasione del pagamento della licenza non goduta, così magari si potrà utilizzare come precedente nelle future richieste di rimborso Irpef senza arrivare al successivo ricorso alla Commissione Tributaria. Ti ringrazio.
Re: LICENZA ORDINARIA RICORSO ALLA COMM.TRIBUTARIA
Ci sono novità a qualcuno gli è stata rimborsata.....
è da circa 4 mesi che inviato la richiesta ma fino ad oggi neanche un acceno della serie " ti spetta o no " che robe ....
scritta una seconda lettera ai sensi della 241/90 modificata dalla 12/2005 e con un esplicita denuncia agli organi competenti in caso di un ulteriore mancata risposta e miracolo pochi giorni dopo mi hanno scritto dicendomi che avevano passato la palla dalla direzione centrale di Bari alla direzione periferica del mio distretto.....incomicia lo scaricabarile ? mah stiamo a vedere
MalcomX
è da circa 4 mesi che inviato la richiesta ma fino ad oggi neanche un acceno della serie " ti spetta o no " che robe ....
scritta una seconda lettera ai sensi della 241/90 modificata dalla 12/2005 e con un esplicita denuncia agli organi competenti in caso di un ulteriore mancata risposta e miracolo pochi giorni dopo mi hanno scritto dicendomi che avevano passato la palla dalla direzione centrale di Bari alla direzione periferica del mio distretto.....incomicia lo scaricabarile ? mah stiamo a vedere
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