La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

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La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

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La CdC Lazio accoglie il ricorso.

qui sotto alcuni brani,

1) - con Decreto del Ministero della Difesa -prot. n. 509 del 17/12/2013- veniva disposta, a decorrere dal 22/12/2012, la cessazione dal servizio permanente del ricorrente medesimo, con il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto dell’Esercito, per infermità dipendente da causa di servizio, già riconosciuta dal Ministero della Difesa - PREVIMIL con Decreto n. 1089/D del 24/03/2011;

2 - la disciplina dettata dall’art. 167 del DPR 1092/1973, recita: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

3) - In tale direzione si è ripetutamente espressa la giurisprudenza contabile che si è occupata della questione. Merita di essere qui richiamato il consolidato orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo il quale “ai sensi dell'art. 167 del D.P.R. n. 1092 del 1973, dianzi riportato, all'Amministrazione incombe l'obbligo di liquidare d'ufficio il trattamento pensionistico privilegiato nei soli confronti del militare che sia cessato dal servizio per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio” (v. ex plurimis, Sez. Campania, n. 653/2009). Peraltro, secondo un altro consistente filone giurisprudenziale, che qui si condivide, il procedimento volto al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, che è autonomo rispetto a quello per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, inizia d'ufficio “solo allorquando la infermità o lesione sia, non solo riconosciuta dipendente dal servizio, ma essa stessa causa della cessazione dal servizio” (sic, Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, n. 21/2013; Sez. Umbria, n. 236/2007).

4) - il Ministero della Difesa ha disposto la cessazione del sig. X. X. dal servizio permanente di istituto a decorrere dal 22 dicembre 2012, “per non aver riacquistato l'idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio” e lo ha quindi collocato, in pari data, in congedo nella "categoria della riserva", ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, 912, 923 e 929 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

--------------------------------------
D.P.R. n. 1092/1973

Trattamento privilegiato diretto

Art. 167.
(Iniziativa d'ufficio o su domanda)

Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.


ALTRA informazione

D.P.R. n. 461/2001
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 12.
Unicità di accertamento

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
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panorama
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

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N.B.:
Questa informazione si adatta a persone che cessano dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Fatela rispettare.
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

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per i colleghi del forum, faccio presente che le sentenze richiamate nella sentenza di cui sopra, non sono reperibili nella Banca Dati della CdC, forse gli Avvocati se hanno qualche abbonamento possono trovarli.

- CdC, Seconda Sezione d'Appello, n. 21/2013;
- CdC, per l'Umbria, n. 236/2007.
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

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Fa seguito al mio post di cui sopra del 23/06/2019 in cui ho allegato la sentenza della CdC Lazio di cui al presente Appello che la conferma integralmente.

La CdC Sezione 2^ d’Appello n. 513 (pubblicata il 14/11/2022) con Rif. alla CdC Lazio n. 272/2019 pubblicata in data 07/06/2019, rigetta l’appello dell’INPS in quanto il Militare aveva cessato dal servizio permanente per infermità dipendente da cds, già riconosciuta dal Ministero della Difesa – PREVIMIL.

In questa sentenza si cita anche la circolare INPDAP n. 19 del 2009 recante “Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità”,

Si legge in DIRITTO al punto n. 2 che:

Ecco alcuni brani,

1) - Nel merito, l’Inps ha censurato la sentenza poiché avrebbe erroneamente ritenuto che la liquidazione della pensione privilegiata diretta del sig. OMISSIS andasse effettuata d’ufficio, con decorrenza alla scadenza di tre mesi dal congedo, poiché egli sarebbe cessato per inidoneità al servizio incondizionato, ex art. 905 del d.lgs. n. 66/2010, e non, come previsto dall’invocato art. 167, del d.P.R. n. 1092/1973, per “infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”.

2) - Ritiene il Collegio che il primo giudice abbia correttamente ricostruito la vicenda e inquadrato la fattispecie dal punto di vista della disciplina applicabile al militare che è cessato dal servizio per infermità, non avendo riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea (artt. 923 e 929, d.lgs. n. 66/2010).

3) - Anzitutto, con il decreto n. 509 del 17.12.2013 il Ministero della Difesa ha decretato la cessazione dal servizio permanente del sig. OMISSIS a decorrere dal 22 dicembre 2012, per non aver riacquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio (730 giorni) e lo ha collocato in congedo nella “categoria della riserva”, con decorrenza dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.

4) - In proposito, nel primo e secondo considerato del decreto viene dato atto che il sig. OMISSIS aveva superato i limiti dell’aspettativa fruibile per infermità, allo stato degli atti riconosciuta “SI dipendente da causa di servizio” [verbale della CMO di Chieti del 25 gennaio 2006, cui ha fatto seguito il decreto di dipendenza da causa di servizio n. 1009/D del 24 marzo 2011], e che occorreva, dunque, disporne “la cessazione dal servizio permanente per infermità […] non avendo lo stesso riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”.

5) - Tuttavia, stante la mancata liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato con decorrenza dal 22 marzo 2013 da parte dell’INPS, in data 27 aprile 2016, il sig. OMISSIS ha presentato una seconda istanza di liquidazione dello stesso.

Il Giudice d’Appello precisa altresì:

6) - Pertanto, considerato che nel caso specifico la “non idoneità” al servizio al termine del periodo di aspettativa fruibile è dipesa da “infermità” derivante da causa di servizio, quale accertata con verbale della CMO di Chieti del 25 gennaio 2006, il primo giudice ha fatto corretta applicazione delle norme applicabili (artt. 923 e 929 c.o.m. e art. 191, comma 3, secondo capoverso, d.P.R. n. 1092/1973), riconoscendo la decorrenza economica del trattamento “alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti” dalla data di cessazione dal servizio permanente (ossia, rispettivamente, il 22 dicembre 2012 e il 22 marzo 2013).

7) - In proposito, va chiarito che, contrariamente a quanto affermato dall’INPS nell’appello, l’infermità temporanea divenuta infermità permanente per mancato riacquisto del“l’idoneità al termine del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea” determina una causa di cessazione dal servizio per infermità tout court, ai sensi del combinato disposto degli artt. 923, lett. b, e 929 c.o.m., e, conseguentemente, “l trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”.

N.B.: Leggete direttamente dalla sentenza della CdC d'Appello allegata.
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Domenico61
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da Domenico61 »

Buongiorno a tutti...
Ringrazio anticipatamente per una vostra risposta a tutti voi del Forum Sono un ex Brig dei cc percettore solo di pensione Previlegita Diretta.
IL quesito che vi ponso e questo :
L'inps Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato mi scrive e mi da conferma che mi viene concessa una pensione a decorrere dal 26/01/2013 , perchè cessato dal servizio il 25/01/2013 , per invalidità per causa di servizio (privilegiata) con sistema retributivo , che sarà posta in pagamento a decorrere dal 26.01.2013....fin qui e tutto chiaro.
Solo che io percepisco la pensione dal giorno in cui ho fatto domanda e cioè dal mese di novembre 2014 e da quel mese fino ad oggi percecisco pensione di privilegio diretta.
Vi chiedo ha sbagliato L'Inps a non concedermi la pensione dal giorno in cui sono cessato dal servizio per invalidità? (26.01.2013).
Oppure e giusto cosi dal giorno in cui ho presentato IO la domanda (Nov 2014) ?
Grazie se mi fate sapere qualcosa e se sono con i tempi per un eventuale ricorso ? Buone FESTE A TUTTI VOI ...Auguri
mauri64
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da mauri64 »

Ciao Domenico,
per ottenere il beneficio della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni.
Qualora sia inoltrata oltre tale termine il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, senza la corresponsione dei ratei precedentemente maturati.
Nel caso in esame avendo presentato domanda entro i due anni, hai diritto alla privilegiata dalla cessazione dal servizio.
mauri64
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da mauri64 »

@ Domenico,
per bloccare la prescrizione degli arretrati dovrai presentare ricorso/diffida, predetti arretrati verranno corrisposti a ritroso per cinque anni.
Domenico61
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da Domenico61 »

Grazie mauri64 per la tua risposta visto che siamo in argomento cosa mi consigli una richiesta tramite Patronato oppure un ricorso tramite un avvocato specializzato in pensioni ? Grazie ...buon serata.
mauri64
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da mauri64 »

Ciao Domenico,
come desideri puoi inviare istanza tramite PEC, oppure attraverso un legale.
Domenico61
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da Domenico61 »

Grazie mille mauri64
mauri64
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da mauri64 »

Di nulla.
panorama
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

Messaggio da panorama »

La CdC d’Appello Siciliana con la sentenza n. 53 in Rif. CdC Siciliana n. 216/2023, rigetta l’Appello del ricorrente con conferma della sentenza impugnata, chiarendo quando la P.P.O. spetta d’Ufficio in caso di riforma.

E’ transitato nel ruolo civile dell’Amministrazione della Difesa dopo essere stato dichiarato Permanentemente non idoneo al servizio militare. Idoneo nella riserva. Idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile”, verbale ..... C.M.O. di Augusta reso l’8 giugno 2010.

Con domanda del 31 maggio 2016, l’odierno appellante ha richiesto la P.P.O. per le …. patologie, già dichiarate dipendenti da causa di servizio, ……..

Con sentenza n. 216/2023 .... , il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso affermando il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di 8^ categoria a decorrere dal primo giugno 2016, trattandosi di prestazione concedibile a domanda, e non d’ufficio, in quanto l’ex militare era successivamente transitato nei ruoli civili dell’amministrazione.

Il Giudice d'appello precisa:

Le norme che vengono in rilevo nel caso di specie sono, in primo luogo, l’art. 167 del D.P.R. n.1092/1973 che così dispone: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

Il terzo comma dell’art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 ……. , disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, stabilisce che: “ In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”.

Infine, l’art. 191 del D.P.R. n.1092/1973, al terzo comma, prevede espressamente che “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

Dall’esame delle norme ora riportate, emerge con evidenza che per il riconoscimento d’ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato è necessario, alla luce del combinato disposto dell’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio derivi l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Orbene, tale forma di inidoneità non risulta essere mai stata accertata in capo all’appellante nei cui confronti la C.M.O. di Augusta, con verbale …. dell’8 giugno 2010, ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio militare giudicandolo però idoneo ai servizi civili.

A seguito del riferito giudizio di inidoneità, l’appellante, ….., è transitato nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, con decorrenza 8 giugno 2010.

Le riferite circostanze ……. inducono il Collegio a respingere il gravame, atteso che la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d’ufficio ma unicamente su domanda dell’interessato, per come previsto dall’art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973.
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Re: La privilegiata deve essere avviata d'ufficio se la riforma dipende da cds

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Riporto la motivazioni di questi furbi dell'inps e della Corte dei Conti:

Le norme che vengono in rilevo nel caso di specie sono, in primo luogo, l’art. 167 del D.P.R. n.1092/1973 che così dispone: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

Il terzo comma dell’art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 ……. , disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, stabilisce che: “ In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”.

Come è ben chiaro la norma civile, alla fine riporta chiaramente che c'è l'eccezione riguardo ai militari e forze di polizia, ovvero quanto previsto dall'art. 167 più sopra riportato che fa decorrere la p.p.o. dal congedo se la patologia è dipendente da causa di servizio, non necessitando, dunque, alcuna inidoneità assoluta.

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