Indennità di rischio radiologico e licenza aggiuntiva per protezione sanitaria.
Ricorso Accolto
Personale CC.
- I ricorrenti sono tutti tecnici, dipendenti della sezione Inquinamento da sostanze radioattive del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente al momento della proposizione del ricorso (2012).
- Proprio in quanto classificati di categoria A, i ricorrenti rientrerebbero nell’ambito applicativo di cui al citato art. 7, commi 1° e 2°, della legge n. 231/1990, con la conseguenza che l’indennità de qua spetterebbe loro ipso jure.
Il TAR chiarisce che:
1) - È un dato pacifico, riconosciuto espressamente dalla stessa Amministrazione, che gli odierni ricorrenti prestano la propria attività lavorativa in zone controllate e per questo sono inquadrati nella categoria A.
2) - Per tale loro posizione l’Amministrazione era ed è tenuta a corrispondere l’indennità di che trattasi e a riconoscere il congedo ordinario aggiuntivo de quo.
3) - Detto Compendio, infatti, specificamente impugnato nel presente giudizio col ricorso introduttivo, si pone in contrasto con la richiamata norma sovraordinata, che prevede invece un automatismo.
Indennità di rischio radiologico e licenza per protezione sanitaria
Re: Indennità di rischio radiologico e licenza per protezione sanitaria
L'appello proviene dalla sentenza del Tar Veneto n. 905/2014.
Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa.
- diniego riconoscimento indennità di supercampagna
A suo tempo Il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado sulla base di due considerazioni:
1) - dal dettato dell'art. 17, comma 8, L. 78/1983 emerge che la corresponsione della indennità di cui all’art. 3 della L. 78/1983 è esclusa soltanto per le ipotesi di assenza dal servizio puntualmente indicate, tra cui non figura il congedo ordinario;
2) - dal dato testuale della legge 724/1994 emerge la natura di congedo “ordinario” dei 15 giorni aggiuntivi previsti a favore del personale soggetto a rischio radiologico.
N.B.: Cmq. leggete direttamente dall'allegato qui sotto.
Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa.
- diniego riconoscimento indennità di supercampagna
A suo tempo Il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado sulla base di due considerazioni:
1) - dal dettato dell'art. 17, comma 8, L. 78/1983 emerge che la corresponsione della indennità di cui all’art. 3 della L. 78/1983 è esclusa soltanto per le ipotesi di assenza dal servizio puntualmente indicate, tra cui non figura il congedo ordinario;
2) - dal dato testuale della legge 724/1994 emerge la natura di congedo “ordinario” dei 15 giorni aggiuntivi previsti a favore del personale soggetto a rischio radiologico.
N.B.: Cmq. leggete direttamente dall'allegato qui sotto.
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Re: Indennità di rischio radiologico e licenza per protezione sanitaria
Tar Lazio su Ottemperanza sentenza del 2021 cui sopra a favore dei colleghi CC. ACCOLTO
- riconoscimento in favore dei ricorrenti sia dell'indennità di rischio radiologico (o di radioprotezione) di cui all'art.7, commi 1 e 2, della legge n.231/1990, sia dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario aggiuntivo non fruito di 15 (quindici) giorni annui ex art.5 della legge n.794/1994 (c.d. licenza straordinaria di radioprotezione)
- riconoscimento in favore dei ricorrenti sia dell'indennità di rischio radiologico (o di radioprotezione) di cui all'art.7, commi 1 e 2, della legge n.231/1990, sia dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario aggiuntivo non fruito di 15 (quindici) giorni annui ex art.5 della legge n.794/1994 (c.d. licenza straordinaria di radioprotezione)
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