Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Per opportuna notizia.

Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo.

L’INPDAP, gli ha corrisposto l’indennità di buonuscita trattenendo a titolo di riscatto oneroso, la somma di €. 45.213.37, in relazione ai periodi pre-ruolo.


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04/05/2012 201202584 Sentenza 4


N. 02584/2012REG.PROV.COLL.
N. 01011/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2010, proposto da:
F. N., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Ministero della Difesa;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – Roma - Sezione I n. 09546/2009, resa tra le parti, concernente regolarizzazione posizione previdenziale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Di Gioia e Dario Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo dall’1/2/2005. Il medesimo ha prestato servizio di leva quale ufficiale di complemento nel ’70, è stato ammesso alla ferma quinquennale ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stato trattenuto di anno in anno sino al 31/12/1980. Infine è stato inserito nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 35 e 36 della legge 574/80, in forza del DM 26/11/1981.

L’INPDAP, con delibera del 10/3/2005, gli ha corrisposto l’indennità di buonuscita trattenendo a titolo di riscatto oneroso, la somma di €. 45.213.37, in relazione ai periodi pre-ruolo.

Il TAR, investito del vaglio della legittimità del provvedimento, ha deciso con sentenza semplificata ritenendo che l’amministrazione si sia attenuta alle previsioni di cui all’art. 1 del dPR 1032/73 e dell’art. 5 del d.lgs 165/97 che consentono la riscattabilità, ai fini dell’indennità di buonuscita, del periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo, con oneri di contribuzione a carico del ricorrente.

La pronuncia è gravata. Secondo l’appellante il giudice di prime cure non avrebbe considerato la specificità della propria posizione di ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 371, espressamente equiparata dall’art. 1 ai militari in servizio permanente effettivo ai fini della liquidazione della buonuscita.

L’appello è fondato.

L’ art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1032, dopo avere riconosciuto ai dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio, chiarisce che “sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle Forze armate e dei corpi di Polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:
- ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni ……..”.

Tale ultima posizione (ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371) è proprio quella rivestita dal ricorrente sino all’immissione nei ruoli ad esaurimento sempre quale ufficiale di complemento, avvenuta con DM 26/11/1981, ed è affatto differente dal servizio di leva.
Nessun dubbio quindi sussiste sul diritto dell’appellante alla liquidazione dell’indennità anche per il periodo di trattenimento antecedente all’immissione nei ruoli ad esaurimento.

In presenza di una norma espressa e chiara che equipara gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale ai militari in servizio permanente effettivo, non è del resto conferente il richiamo all’art. 5 del d.lgs. 165/97 nella parte in cui disciplina il regime della riscattabilità (ossia della contribuzione volontaria ai fini della maturazione del diritto) ai fini dell’indennità di fine servizio dei periodi pre-ruolo per il servizio militare comunque prestato.

La giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure in proposito, pur condivisibile nelle conclusioni e nei principi cui si ispira, riguarda casi non sussumibili nella citata previsione normativa di carattere speciale.

L’appello è pertanto accolto. Le somme trattenute dall’INPDAP quale regolarizzazione contributiva ai fini della liquidazione della buonuscita costituiscono un indebito e devono essere restituite.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna l’INPDAP alla restituzione all’appellante di quanto indebitamente trattenuto, giusto quanto in premessa chiarito.

Condanna l’INPDAP al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante, che forfettariamente liquida in €. 3.000, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012


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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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1) - Con la sentenza n. 528 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna accoglieva il ricorso n. 2775 del 1995 della signora C….. volto a vedersi riconosciuto il diritto al pagamento di un terzo dell’indennità di buonuscita dovuta al professor B….. che con la medesima aveva contratto matrimonio nel 1973.

2) - In precedenza il professor B…… era stato sposato con la signora M……. da cui aveva divorziato nel 1972.

3) - Dopo aver contratto il secondo matrimonio il professor B….. transitava dal Ministero dei Beni Culturali all’Università, senza percepire l’indennità di buonuscita.

4) - Il 29 dicembre 1986 il predetto professor B….. decedeva.

5) - Con atto di diffida del 13 luglio 1992 la signora C….. sollecitava all’INPDAP la corresponsione dell’indennità di buonuscita a lei spettante.

6) - Detto Istituto, con determinazione del 23 giugno 1995, stabiliva di erogare l’emolumento nella misura di due terzi alla signora C….. e di un terzo alla signora M…….

7) - Avverso tale decisione la signora C….. proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che come in precedenza detto lo accoglieva.

8) - In particolare, con il primo motivo, l’Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici ritiene che il giudice amministrativo non possa pronunciarsi sulla domanda de qua, essendo sia il petitum sia la causa petendi non attinenti alle modalità di calcolo della indennità di buonuscita ma, viceversa, vertenti su diritti soggettivi derivanti dal diritto di famiglia e come tali soggetti alla giurisdizione ordinaria.

Il Consiglio di Stato afferma:

1) - Nel merito il Collegio osserva, per quanto riguarda il primo motivo, che non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la controversia sulla base e sulla misura dell’indennità di buonuscita, come confermato anche dagli orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, 22 ottobre 2008, n. 5168), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di pubblico impiego; che la controversia ha origine proprio dal mancato pagamento da parte dell’INPDAP dell’indennità di buonuscita dovuta all’appellata signora C……. in quanto non percepita dal defunto marito al momento del suo passaggio dal Ministero dei Beni Culturali all’Università; e che anche la causa petendi rafforza tale orientamento poiché nel caso de quo le obiettive ragioni sulle quali si fonda la domanda consistono nel chiedere all’Amministrazione il rispetto di norme che disciplinano istituti retributivi da applicare ai dipendenti pubblici.

2)- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

3)- Quindi l'INPDAP ha perso l'appello.

Il resto potete leggerlo direttamente in sentenza qui sotto.

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21/06/2012 201203638 Sentenza 6


N. 03638/2012REG.PROV.COLL.
N. 04222/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4222 del 2008, proposto da:
Inpdap, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, via S. Croce in Gerusalemme 55;

contro
C. A., rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luigi Falchi, con domicilio eletto presso Gian Luigi Falchi in Roma, via Gozzoli, 82; M. G., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Boer, con domicilio eletto presso Paolo Boer in Roma, via Cola di Rienzo, 69; Ministero dei beni culturali ed ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), in persona del ministro in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA n. 528/2007, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C. A. e di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l’avvocato Marinuzzi e l’avvocato Falchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 528 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna accoglieva il ricorso n. 2775 del 1995 della signora C….. volto a vedersi riconosciuto il diritto al pagamento di un terzo dell’indennità di buonuscita dovuta al professor B….. che con la medesima aveva contratto matrimonio nel 1973.

In precedenza il professor B…… era stato sposato con la signora M……. da cui aveva divorziato nel 1972.
Dopo aver contratto il secondo matrimonio il professor B….. transitava dal Ministero dei Beni Culturali all’Università, senza percepire l’indennità di buonuscita.

Il 29 dicembre 1986 il predetto professor B….. decedeva.

Con istanza del 20 febbraio 1988 la signora M…… chiedeva al Tribunale civile di Roma l’attribuzione di una quota parte della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti all’ex coniuge.

Il Tribunale civile di Roma, con sentenza del 3 marzo 1991 n. 2270 (passata in giudicato), statuiva di attribuirle una quota pari ad un terzo del trattamento pensionistico e degli altri assegni spettanti alla signora C……, coniuge superstite del defunto professor B……, con decorrenza 21 marzo 1987.

Con atto di diffida del 13 luglio 1992 la signora C….. sollecitava all’INPDAP la corresponsione dell’indennità di buonuscita a lei spettante.

Detto Istituto, con determinazione del 23 giugno 1995, stabiliva di erogare l’emolumento nella misura di due terzi alla signora C….. e di un terzo alla signora M…….

Avverso tale decisione la signora C….. proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che come in precedenza detto lo accoglieva.

2. L’Inpdap ha proposto appello (ricorso n. 4222 del 2008) avverso detta sentenza deducendo i seguenti motivi di censura: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

Motivazione perplessa e contraddittoria.

L’Istituto ha, altresì, chiesto, in caso di mancato accoglimento dell’appello, di ripetere le somme corrisposte a titolo di buonuscita alla signora M…… (ex coniuge).

In particolare, con il primo motivo, l’Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici ritiene che il giudice amministrativo non possa pronunciarsi sulla domanda de qua, essendo sia il petitum sia la causa petendi non attinenti alle modalità di calcolo della indennità di buonuscita ma, viceversa, vertenti su diritti soggettivi derivanti dal diritto di famiglia e come tali soggetti alla giurisdizione ordinaria.

Con il secondo motivo l’appellante Istituto rileva di aver agito correttamente liquidando in base alla sentenza del Tribunale civile di Roma alla signora M….. un terzo dell’indennità di buonuscita spettante al suo ex coniuge, in considerazione del fatto che tale emolumento rientra fra gli assegni accessori, come peraltro confermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1222 del 4 febbraio 2000, e quindi nell’ambito di quelle misure economiche che devono essere versate nella misura di un terzo anche all’ex coniuge, in base alla citata sentenza del Tribunale civile di Roma.

3. Con una memoria di costituzione depositata il 12 agosto 2010, cui ha fatto seguito una memoria difensiva depositata in data 20 marzo 2012, l’appellata signora C…… rileva, con riferimento alle censure avanzate dall’appellante alla sentenza del giudice di primo grado, che non possono sussistere dubbi circa la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il petitum e la causa petendi derivano dall’inadempienza dell’INPDAP a corrisponderle l’indennità di buonuscita a lei spettante e consistono nella pretesa che il predetto ente rispetti il dettato normativo che disciplina la materia de qua.

L’appellata ritiene, inoltre, che non ci sia stata violazione o falsa applicazione della legge n. 74 del 1987, poiché in base alla sentenza del Tribunale civile di Roma alla signora M…… doveva senza dubbio essere riconosciuta una parte degli emolumenti spettanti al suo ex coniuge, ma solo a decorrere dal 21 marzo 1987.

Correttamente il giudice di primo grado ha, quindi, stabilito che tali emolumenti spettassero all’appellata signora C……., essendo riferiti ad un periodo durante il quale il professor B……. aveva prestato servizio presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali e quindi ad un periodo antecedente a tale data.

4. Con una memoria di costituzione, depositata in data 23 luglio 2008 ed integrata con una nota depositata in data 16 febbraio 2012, si è costituita anche la controinteressata M…….. la quale, opponendosi all’appello proposto dall’INPDAP ed in particolare alla richiesta di veder riconosciuto il diritto di rivalsa dell’Istituto nei suoi confronti, ha precisato che tale diritto non può sussistere in quanto la sentenza del Tribunale civile di Roma, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.

La signora M…… rileva, peraltro, che detta richiesta non è stata formulata in primo grado e quindi deve ritenersi inammissibile.

5. Nel merito il Collegio osserva, per quanto riguarda il primo motivo, che non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la controversia sulla base e sulla misura dell’indennità di buonuscita, come confermato anche dagli orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, 22 ottobre 2008, n. 5168), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di pubblico impiego; che la controversia ha origine proprio dal mancato pagamento da parte dell’INPDAP dell’indennità di buonuscita dovuta all’appellata signora C……. in quanto non percepita dal defunto marito al momento del suo passaggio dal Ministero dei Beni Culturali all’Università; e che anche la causa petendi rafforza tale orientamento poiché nel caso de quo le obiettive ragioni sulle quali si fonda la domanda consistono nel chiedere all’Amministrazione il rispetto di norme che disciplinano istituti retributivi da applicare ai dipendenti pubblici.

Per quanto sin qui esposto il motivo è privo di pregio.

Quanto al secondo motivo il Collegio ritiene che la decisione del giudice di prime cure non si presti a censure, atteso che la sentenza del Tribunale di Roma del 3 maggio 1991 attribuiva alla signora M……. un terzo della pensione ed un terzo degli assegni spettanti alla signora B……, a decorrere dal 21 marzo 1987.

L’emolumento de quo, viceversa, si riferiva ad un periodo precedente e si era trasferito in capo al coniuge superstite (signora C…….) iure successionis, ex art. 5, comma 1, d.p.r. n. 1032/1973, secondo cui “In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle”.

Infine, per quanto riguarda la domanda subordinata dell’appellante di ripetere le somme corrisposte a titolo di buonuscita alla signora M……., il Collegio osserva che tale domanda è stata formulata per la prima volta nella presente fase del giudizio e che pertanto la medesima è da considerarsi inammissibile.

Pertanto anche tale richiesta, che tra l’altro troverebbe origine in una causa di indebito oggettivo, non può essere accolta.

6. Per quanto sin qui detto l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

7. In relazione ai profili giuridici della causa le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
panorama
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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La sentenza del CdS di cui sopra tratta la problematica sulle parzioni dell’indennità di buonuscita tra due moglie, rispettivamente ex coniuge e l'attuale.
Tanto per notizia.
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Cass.: è legittimo, per le ex mogli, rapinare la liquidazione degli ex mariti


La quota del Tfr che spetta al coniuge divorziato, sempreché l’altro non si sia risposato, va calcolata non sulla base degli effettivi anni di convivenza della coppia ma sulla durata del matrimonio.

Fornendo un vero e proprio vademecum su come calcolare la porzione del trattamento di fine rapporto in caso di divorzio, la Corte di cassazione (sentenza n. 1348 del 31 gennaio 2012) ha accolto il ricorso di una signora che chiedeva una maggiore quota del Tfr percepito dall’ex marito andato in pensione.

Dunque, rinviando per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Ancona , gli Ermellini hanno sancito che «in materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale ex art.12 "bis" primo comma della legge n. 898 del 1970 e costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro».

Ne deriva che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40%, (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; «risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo.


Fonte: http://www.cassazione.net" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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-) Iscrizione fondo di previdenza e credito presso Inpdap ex Enpas

- ) I ricorrenti a suo dipendenti del Ministero della difesa, ora in quiescenza ed a suo tempo ammessi (con provvedimenti datati tra il 1969 ed il 1992) al riscatto di alcuni periodi di servizio militare ai fini dell’indennità di buonuscita, esponevano di aver rilevato che quest’ultima non comprendeva tutti i periodi oggetto dell’istanza di riscatto, risultando in particolare escluso il computo del servizio prestato dall’inizio della ferma volontaria o rafferma, ma teneva conto esclusivamente del servizio permanente effettivo (SPE).

Il CdS ha precisato che:

1) - Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l’orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di “riscatto” dei servizi stessi. Certo è però che l’interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:
<<4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

Il resto potete leggerlo nell'Appello perso del M.D..

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09/10/2012 201205250 Sentenza 4


N. 05250/2012REG.PROV.COLL.
N. 03736/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
(congruo numero di ricorrenti, n.18);

nei confronti di
I.N.P.D.A.P.;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. Puglia - sez. staccata di Lecce: sezione I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente iscrizione fondo di previdenza e credito presso Inpdap ex Enpas

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Giulio Bacosi (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, i signori, ( 18 in tutto) dipendenti del Ministero della difesa, ora in quiescenza ed a suo tempo ammessi (con provvedimenti datati tra il 1969 ed il 1992) al riscatto di alcuni periodi di servizio militare ai fini dell’indennità di buonuscita, esponevano di aver rilevato che quest’ultima non comprendeva tutti i periodi oggetto dell’istanza di riscatto, risultando in particolare escluso il computo del servizio prestato dall’inizio della ferma volontaria o rafferma, ma teneva conto esclusivamente del servizio permanente effettivo (SPE).

Pertanto , nei confronti degli enti intimati (Ministero della difesa ed INPDAP) gli esponenti chiedevano al Tribunale adìto:
a)- il riconoscimento del diritto ad iscrizione nei fondi previdenziali e credito presso ENPAS (ora INPDAP) da militari ricorrenti in primo grado a fini di buonuscita dall’inizio della ferma volontaria o rafferma da cui provengono anzicchè solo dal passaggio in spe; con conseguente obbligo del Ministero di versare all’ente previdenziale la parte di propria competenza;
b)- la restituzione da parte del Ministero della difesa delle relative somme versate per i periodi risultati non coperti da contribuzione, per i servizi sopra indicati.

1.2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale, privilegiando la giurisprudenza che per la categoria di cui si tratta riconosce contribuzione del servizio anteriore a quello permanente ed effettivo, ha accolto la domanda di accertamento e versamento, da parte del Ministero, dei contributi all’Ente previdenziale ed anche quella di restituzione delle somme relative ai servizi non soggetti a contribuzione e cionondimeno riscattati.

2.- Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, rilevando :
a) la prescrizione decennale dei diritti vantati;
b) il difetto di legittimazione passiva del Ministero, intercorrendo il rapporto tra dipendente ed ENPAS ;
c) nel merito, che il versamento per i periodi in contestazione è previsto dalla legge (art. 39 dpr 1032/73) solo per le categorie tassativamente indicate (come stabilisce l’art. 43 del decreto stesso).
- L’appello (posto in decisione dopo revoca di decreto che ne aveva pronunziato la perenzione) è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.

2.1.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della difesa; il riconoscimento dei servizi a fini dell’indennità buonuscita è attività di stretta competenza dell’amministrazione con cui il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, e che nella specie ha beneficiato delle prestazioni di servizio per i quali si controverte ai fini dell’indennità in questione.

2.2.- Precede l’esame dell’eccezione prescrizionale, la sussistenza o meno della pretesa sostanziale azionata, questione alla quale il Collegio deve dare esito positivo.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l’orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di “riscatto” dei servizi stessi. Certo è però che l’interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:
<<4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio>>.

Nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell’indennità di buonuscita, poiché ai sensi del co. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione; invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono <<riscattabili>>, ossia l’interessato può versare i contributi volontari, come nella fattispecie avvenuto. Infatti la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicchè comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di servizi riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’Amministrazione (v. Cons. di Stato, sez. VI, n. 5545/2009). La intervenuta e summenzionata normazione ha dunque una valenza ermeneutica, retroagendo anche nei confronti dei periodi di servizio prestati anteriormente alla sua entrata in vigore e per i quali, ai fini della buonuscita, risultino versate le corrispondenti contribuzioni volontarie.

2.3.- Va poi precisato che, sussistendo il diritto per il periodo in controversia e non essendo stato contestato il versamento dei relativi contributi (la cui restituzione è stata chiesta ed ottenuta evidentemente in via subordinata ed è quindi praticabile solo in caso di mancato riconoscimento dei servizi) non v’è a questo titolo alcun diritto a restituzione contributiva, ma solo la necessità che il Ministero trasferisca all’INPDAP le somme corrispondenti versate dagli interessati, come peraltro stabilito dalla stessa decisione di prime cure.

2.4.- Non può infine esplicare alcuna efficacia estintiva dei diritti testè riconosciuti, l’eccezione prescrizionale, la cui proposizione in questa sede va infatti ritenuta inammissibile, non risultando essere stata questione oggetto del giudizio di primo grado. Si tratta peraltro di diritti il cui esercizio non poteva che essere fatto valere dal momento della cessazione dal servizio (momento dal quale sorge il diritto alla liquidazione dell’indennità) e prima del quale, sotto il profilo del diritto all’iscrizione al fondo, sussisteva l’illegittimo mancato versamento all’INPDAP, da parte dell’amministrazione, dei contributi percepiti. In entrambi i casi, pertanto, il computo del “dies a quo” prescrizionale non può muovere (come sostiene la difesa dell’amministrazione) dai periodi di servizio di riferimento, a ciò ostando il principio di cui all’art. 2935, primo comma, codice civile.

3.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata, nei termini sopra precisati.

Nulla si dispone per le spese della presente fase del giudizio, tra appellante ed appellati non costituitisi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
respinge l’appello.
Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2012
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Non so se qualcuno si riconosce in questa situazione (anche se i fatti risalgono a molti anni fa), ma voglio alimentare questo post affinchè chiunque possa rendersene conto e farsi una cultura personale trovando del materiale istantaneamente.

1) - Praticamente con la seguente sentenza del Tar Lazio fu accertato il diritto del ricorrente all’iscrizione al Fondo di previdenza ENPAS (poi INPDAP, oggi INPS), con decorrenza dal momento in cui venne adottata la retribuzione con il sistema dello stipendio, e dichiarata inammissibile la pretesa dallo stesso avanzata alla restituzione delle somme versate a titolo di riscatto per il periodo in cui è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione medesima.

Per il resto vi rimando alla lettura integrale qui sotto.

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25/05/2002 200204637 Sentenza 1B


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, ha pronunziato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 14820/1993 proposto da ADDESSE Ambrogio Stefano e dagli altri soggetti indicati nell’elenco annesso alla presente sentenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi ed Antonino Peraino ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, viale delle Milizie, n. 9;

contro
- il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- l’E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa d estremi non conosciuti recante il diniego di iscrizione al fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S. con decorrenza dalla data di assunzione in servizio;
- delle note emesse dalla Direzione Generale del Personale dell’Aeronautica in ordine ad atti di diffida intesi ad ottenere l’iscrizione al predetto fondo di previdenza e la restituzione delle somme versate per contributo di riscatto;
- per il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate per contributo di riscatto con maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Nominato relatore per la pubblica udienza dell’8.4.2002 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Spina in sostituzione dell’avv.to Rienzi e Pino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
I ricorrenti espongono di avere tutti prestato servizio in qualità di sottufficiali dell’Aeronautica Militare in s.p.e. e che l’E.N.P.A.S. ha provveduto alla loro iscrizione al fondo previdenziale solo dopo l’inquadramento in s.p.e., una volta compiuto un periodo di servizio pre-ruolo. Aggiungono di essersi dati carico del pagamento del contributo di riscatto per il periodo di servizio da ultimo menzionato e lamentano che l’E.N.P.A.S., nei cui rapporti è in prosieguo succeduto l’I.N.P.D.A.P., malgrado ripetuti atti di diffida, non ha provveduto alla regolarizzazione contributiva per il periodo di servizio non di ruolo.

Deducono con tre articolati motivi l’illegittimità degli atti meglio specificati in epigrafe per violazione degli artt. 2 e 3 del r.d. 25.2.1928, n. 169; 3, 4, 38, 42 e 97 della Costituzione; 39 e 53 del D.P.R. n. 1032/1973; 26 della legge n. 824/1973; 2 della legge n. 477/1964; 23 del r.d. n. 1369/1928; 6 del D.P.R. n. 1199/1971, e per eccesso di potere.

Affermano, in particolare, che il diritto di iscrizione al fondo previdenziale discende in via diretta ed immediata dagli artt. 3 del r.d. n. 169/1928 e 39 del D.P.R. n. 1032/1973, e non in via di estensione del giudicato derivante dalla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 634/1986 intervenuto nella materia “de qua”.

Sottolineano che fin dal conferimento del grado di Sergente si è determinato un rapporto di pubblico impiego caratterizzato dalla continuità e stabilità della prestazione lavorativa con inserimento nell’organizzazione dell’assetto organizzativo dell’amministrazione cui segue l’obbligo di iscrizione al fondo di previdenza. Rilevano inoltre che dall’art. 26 della legge n. 824/1973 si enuclea il principio che l’iscrizione al fondo di previdenza debba avvenire anche per i militare in posizione di servizio non di ruolo.

Concludono per l’accoglimento delle domande come specificate in epigrafe.

Il Ministero delle Difesa si è costituito in resistenza.

DIRITTO
1). Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2). Va preliminarmente osservato che, a differenza del servizio militare di leva - nel quale la costituzione del rapporto avviene per atto coattivo dell’Amministrazione militare (la chiamata alle armi) - nel servizio svolto in posizione di ferma e di rafferma la costituzione del rapporto non può prescindere dalla dichiarata disponibilità dell’interessato, onde la denominazione legale di servizio volontario (artt. 38 e ss. della l. 31 luglio 1954 n.599).

Detto servizio, che costituisce ancora oggi per il sottufficiale la strada normale di accesso al servizio permanente effettivo, presenta tutti gli elementi che da tempo giurisprudenza e dottrina individuano come caratterizzanti il rapporto di pubblico impiego e che si identificano:

a). nella sua correlazione con i fini istituzionali dell’Amministrazione militare , al cui perseguimento il militare in posizione di ferma e rafferma attende in maniera immediata e diretta;

b). nella professionalità, conseguente al fatto che il militare è considerato in ogni momento in attività di servizio;

c). nella continuità del servizio, in quanto il militare è assunto non per una singola opera, ma per esigenze di carattere durevole;

d). nell’obbligatorietà della prestazione a favore dell’Amministrazione, atteso che il militare “è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato” (art. 38 cit. della legge n. 599/1954);

e). nella predeterminazione della retribuzione a lui spettante, che è costituita dalle voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo del personale in s.p.e., compresa la tredicesima mensilità;

f). nella subordinazione gerarchica, che intuitivamente è più incisiva di quella alla quale è tenuto il personale civile;

g). nell’occupazione di un posto di organico;

h). nello svolgimento di una carriera, sia pure limitata, che costituisce il presupposto necessario per l’instaurazione del successivo rapporto d’impiego a tempo indeterminato.

Va aggiunto che il D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S. (ed ora dall’I.N.P.D.A.P.), ha compreso fra essi i militari delle Forze Armate senza ulteriori specificazioni (art. 1), con l’unica condizione della prestazione del servizio “continuativo”, posizione nella quale versano i militari in ferma e rafferma.

Risulta pertanto indubbio – come ha già avuto modo di chiarire la IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione 11 gennaio 1980 n. 90 - che il rapporto di lavoro del personale in ferma e rafferma assume in sé tutte le connotazioni del rapporto di pubblico impiego, realizzando quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e l’indennità di buonuscita.

Il diritto del quale parte ricorrente sollecita il riconoscimento trae, inoltre, fondamento nelle previsioni originariamente dettate dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, che:

- all'art. 2, I comma, lett. b), sancisce il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza degli "ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta",

- al successivo art. 3, lett. a), include, fra le categorie di personale avente titolo all'iscrizione di cui trattasi, anche "i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio".

Le pretesa azionata trova ulteriore sostegno nel disposto di cui all'art. 23 del R.D. 7 giugno 1928 n. 1369 (Regolamento per l'esecuzione del menzionato Testo Unico 26 febbraio 1928 n. 619), il quale, nel ribadire l'iscrizione all'Opera di previdenza delle categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli artt. 2 a 7 del citato R.D. 619/28, stabiliva poi che "per i volontari, uditori e simili, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione in servizio comunque retribuito, purché avvenuta in seguito a regolare nomina".

Nel rilevare come l'Opera di previdenza, istituita con il R.D. 26 febbraio 1920 n. 219, è stata incorporata (ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 1032/73) nell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali (assumendo la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti), ne deriva che la titolarità all'iscrizione - dalla previgente normativa già sancita in favore delle categorie di personale militare come sopra individuate - è oggi riconoscibile anche con riferimento alla gestione del Fondo previdenziale attualmente facente capo all'I.N.P.D.A.P. (che è succeduto nei rapporti attivi e passivi dell’E.N.P.A.S.); per l'effetto deve darsi atto della sussistenza di una posizione giuridica soggettiva, in capo ai militari in discorso, all'iscrizione stessa.

3). Va precisato, in relazione a precedenti decisioni adottate da questa stessa Sezione (cfr. sent. 28 febbraio 1986 n. 634), e da altri Tribunali (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 31 maggio 2001 n. 2049, 17 gennaio 2001 n. 142 e 9 dicembre 2000 n. 4753; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 28 febbraio 1998 n. 110) - la concreta portata contenutistica del riconosciuto diritto all'iscrizione al Fondo previdenziale di che trattasi, con particolare riferimento all'ambito dei soggetti di essa destinatari.

Non può infatti essere pretermessa la dovuta considerazione da prestare alla disposizione di "sbarramento" dettata dall'art. 43 del richiamato D.P.R. 1032/73, per effetto della quale le iscrizioni al Fondo previdenziale di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 "non possono essere effettuate che per disposizione di legge".

Esclusa ogni operazione ermeneutica di carattere estensivo e/o analogico avulsa da un positivo dato normativo di riferimento in base alla quale possano individuarsi le categorie di pubblici dipendenti beneficiarie dell'iscrizione in discorso va ribadito:

- che il diritto all’iscrizione invocato dai ricorrenti da riferito, per effetto del disposto di cui al richiamato art. 3 del R.D. 619 del 1928, unicamente alla posizione di impiego occupata in qualità di sottufficiale;

- che l'iscrizione deve essere disposta nei confronti del solo personale che abbia conseguito la posizione di sottufficiale (in relazione alle pertinenti disposizioni vigenti “ratione temporis”); restano, pertanto, esclusi dal beneficio de quo tutti i militari in sottordinata posizione.

Del resto che al personale non inquadrato (almeno) in posizione di sottufficiale non spetti l'iscrizione al Fondo previdenziale è dato agevolmente riscontrabile – in base ad un percorso logico-argomentativo “a contrario” - dalle indicazioni di cui al III comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973 laddove, nel darsi atto che "sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio", vengono ulteriormente individuati - unitamente agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate (trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, ovvero trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808; o, ancora, trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, - anche i "vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi delle guardie di Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e degli agenti di custodia".

L'esplicitata elencazione delle categorie di militari non sottufficiali da ultimo riportate induce a ritenere che analogo beneficio non possa trovare riconoscimento in favore delle altre categorie di militari non inquadrati nell'Arma o nei Corpi ivi specificati.

4). Va in conclusione affermato l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere - nei limiti di quanto sopra specificato - all’iscrizione (ora per allora) dei ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico.

Contestualmente, deve essere dichiarato l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere, nei confronti degli odierni ricorrenti, all'apertura di un'iscrizione con decorrenza dal momento in cui i sottufficiali iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio, provvedendo altresì a predisporre per ciascuno di essi un piano di riscossione a carico sia dell'intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).

Per coloro i quali abbiano già provveduto all'integrale riscatto del periodo, pur dandosi atto della sussistenza di un obbligo di restituzione delle maggiori somme da essi eventualmente corrisposte rispetto a quelle dovute a titolo di normale contribuzione, va tuttavia rilevata, allo stato, la non sottoponibilità a delibazione della formulata richiesta restitutoria: pretesa, quest'ultima, la cui concretezza ed attualità potrà eventualmente venire in considerazione solo in esito all'adempimento, da parte dell'Ente previdenziale, degli incombenti come sopra specificati.

5). Nei termini di cui sopra il ricorso merita accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. I^ bis - accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto:

- annulla gli atti con esso impugnati;

- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.), con decorrenza dal momento in cui per ciascuno di essi fu adottato - al conseguimento della posizione di sottufficiale - il sistema di retribuzione a stipendio;

- dichiara allo stato inammissibile la pretesa dei ricorrenti alla restituzione delle somme dagli stessi versate a titolo di riscatto del periodo per il quale è riconosciuto il diritto all'iscrizione al Fondo previdenziale.

- compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8.4.2002 con l'intervento dei seguenti magistrati:
-MASTROCOLA Cesare, Presidente;
-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;
-MORABITO Pietro, Consigliere.
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Prima era E.N.P.A.S., poi I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S..

Questa sentenza è stata emessa per l’esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza n. 4637 del 25 maggio 2002, emessa dal Tar Lazio, sezione I/bis. (Cioè quella di cui sopra che ho postato qualche minuto fa).

Per completezza.

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15/11/2012 201209438 Sentenza 1B


N. 09438/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04071/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4071 del 2012, proposto da:
Luigi. P., rappresentato e difeso dagli avv. Sabatino Rainone, Angela Giampietro, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro
Ministero della Difesa;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
entrambi non costituiti;

per
l’esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza n. 4637 del 25 maggio 2002, emessa dal Tar Lazio, sezione I/bis;

nonché,
la declaratoria di condanna dell’Amministrazioni intimate in giudizio ai sensi dell’art. 114, c. 4. lett. e), D.Lvo n. 104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori l'avv. Naccarato Giuseppe su delega di parte ricorrente e l'Avvocato dello Stato Natale Geatana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 Cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza n. 4637 del 25 maggio 2002 emessa dal Tar Lazio, sezione I/bis, con declaratoria di condanna delle Amministrazioni intimate in giudizio ai sensi dell’art. 114, c. 4. lett. e), D.Lvo n. 104/2010.

Il ricorso è fondato.

Il giudice amministrativo, con sentenza n. 4637/2002, ebbe a sancire:

-l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere alla iscrizione, ora per allora, del ricorrente al Fondo di Previdenza, con conseguente versamento all’INPDAP del relativo contributo limitatamente all’importo ad esso facente carico;

-l’obbligo per l’INPDAP di procedere nei confronti del ricorrente all’apertura di una iscrizione con decorrenza dal momento in cui il sottufficiale iniziò ad essere retribuito con il sistema dello stipendio, provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia del Ministero della Difesa che del militare interessato.

Più in particolare, fu accertato il diritto del ricorrente all’iscrizione al Fondo di previdenza ENPAS (poi INPDAP, oggi INPS), con decorrenza dal momento in cui venne adottata la retribuzione con il sistema dello stipendio, e dichiarata inammissibile la pretesa dallo stesso avanzata alla restituzione delle somme versate a titolo di riscatto per il periodo in cui è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione medesima.

Il ricorrente ha diffidato inutilmente le Amministrazioni con atto di messa in mora notificatogli il 6 dicembre 2004.

Orbene, le Amministrazioni soccombenti nel giudizio cognitorio sono tenute a dare corretta e puntuale esecuzione alla sentenza n. 4637 del 25 maggio 2002 nei sensi, modalità e limiti rivenienti dal suo complesso motivazione-dispositivo.

A tanto esse dovranno provvedere:

-il Ministero della Difesa, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente decisione;

-l’I.N.P.S., nei successivi trenta giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione da parte del Ministero della Difesa.

Elasso il primo dei predetti termini, il Collegio sin d’ora nomina il Commissario ad acta nella persona del direttore generale del personale militare del Ministero della Difesa, o suo delegato, che provvederà agli adempimenti amministrativi nel termine di novanta giorni in sostituzione del Ministero rimasto inerte, trasmettendo gli atti e la documentazione all’I.N.P.S:; con riserva di successivi provvedimenti giurisdizionali, su istanza dell’interessato, qualora dopo gli adempimenti ministeriali anche l’INPS dovesse persistere nell’inerzia.

L’incombente posto a carico del commissario, nella persona del direttore generale del personale militare, è atto doveroso del proprio ufficio, trattandosi di attività conformativa alla sentenza che ha definito il giudizio in cui lo stesso Ministero è rimasto soccombente; il suo espletamento, pertanto, non comporterà alcun compenso aggiuntivo in favore dell’ausiliario.

Con la nomina del commissario ad acta, funzionale alla concreta soddisfazione dell’interesse sostanziale tutelato dalla sentenza in esecuzione, non sussistono ragioni, ad avviso del Collegio, per accogliere, allo stato, la domanda del ricorrente ex art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a..

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa ed all’INPS di ottemperare, nei sensi, termini e modi di cui in motivazione, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4637 del 25 maggio 2002 resa dal Tar Lazio, sez. I/bis.

In caso di persistente inadempienza il Collegio nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta nella persona indicata in premessa che provvederà direttamente, o tramite suo delegato, agli adempimenti nei successivi trenta giorni dalla richiesta in sostituzione del Ministero della Difesa rimasto inerte.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore del ricorrente, in complessivi € 1500,00.

Nulla a carico dell’INPDAP, la cui attuale inerzia resta allo stato giustificata dalla mancata attivazione dei provvedimenti a carico del Ministero della Difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Per opportuna notizia.

Riliquidazione dell’indennità di buonuscita in virtù di altro servizio prestato in altre Amministrazioni.

Praticamente c'è stato passaggio dalla magistratura alla docenza universitaria.

1) - Il ricorrente lamenta che, in sede di liquidazione della buonuscita afferente al servizio prestato in qualità di docente universitario, sia stato erroneamente applicato l’art. 4 del d.P.R. n° 1032/1973.

2) - Peraltro, nell’odierna controversia, in cui il passaggio dalla magistratura alla docenza universitaria é avvenuto senza soluzione di continuità, non doveva farsi luogo all’applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n° 1032/1973, ma alla ricongiunzione dei servizi prestati.

3) - Per tale ragione, dev’essere accertato il diritto dell’odierno ricorrente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, previa ricongiunzione dei servizi prestati ai sensi degli artt. 131 e 133 del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

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25/01/2013 201300081 Sentenza 1


N. 00081/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2012, proposto da:
T. G., rappresentato e difeso dall'avv. Tullio Galiani, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro
Inps (gia' Inpdap) di Macerata, Inps (gia' Inpdap) Direzione Centrale di Roma;

per la riliquidazione dell’indennità di buonuscita


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps (gia' Inpdap);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, dopo aver premesso di aver prestato servizio come magistrato ordinario dal settembre 1964 al febbraio 1985 e come docente universitario dal 4.4.1973 al 11.2.1985 (quale incaricato stabilizzato) e dal 12.2.1985 al 31.10.2009 (quale professore associato), essendo stato collocato in pensione come magistrato nell’anno 1985 e come professore universitario dal 1 novembre 2009, ha adito questo Tribunale Amministrativo per domandare l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita relativa al servizio prestato in qualità di professore universitario e la condanna al pagamento delle somme spettanti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per resistere al ricorso, si é costituito, l’Istituto intimato, che, con memoria di costituzione e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza n° 356/2012 del 06 luglio 2012, é stata fissata, per la trattazione di merito del ricorso, la pubblica udienza del 25 ottobre 2012.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012, sentite le parti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso é fondato nei sensi precisati in appresso.

Il ricorrente lamenta che, in sede di liquidazione della buonuscita afferente al servizio prestato in qualità di docente universitario, sia stato erroneamente applicato l’art. 4 del d.P.R. n° 1032/1973.

La doglianza é fondata.

Ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n° 1032/1973, “al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva”.

Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale per il quale il servizio deve considerarsi unico, ai fini dell'indennità di buonuscita, non soltanto se vi sia stata una riassunzione nella precedente posizione, ma in ogni caso di nuova assunzione in un rapporto di servizio con lo Stato.

Peraltro, nell’odierna controversia, in cui il passaggio dalla magistratura alla docenza universitaria é avvenuto senza soluzione di continuità, non doveva farsi luogo all’applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n° 1032/1973, ma alla ricongiunzione dei servizi prestati.

Per tale ragione, dev’essere accertato il diritto dell’odierno ricorrente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, previa ricongiunzione dei servizi prestati ai sensi degli artt. 131 e 133 del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto nei sensi superiormente precisati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. – già I.N.P.D.A.P. – al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro duemila/00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/01/2013
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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restituzione di somme risultate indebitamente percepite in sede di riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità di impiego operativo, riliquidazione che era stata disposta dall’Istituto in esecuzione della sentenza n. 788/1993 di questo stesso T.A.R., successivamente riformata in appello con definitivo accertamento della non spettanza al ricorrente dell’indennità in parola.

Il resto leggetelo qui sotto.

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11/04/2013 201300565 Sentenza 1


N. 00565/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2012, proposto dal sig. S. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Bellesi e Cecilia Gradassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Barbara Piantini in Firenze, via del Pellegrino 26;

contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Firenze, via Torta, 14;

per l'annullamento
dell’ingiunzione datata 30.04.2012, notificata il 16.05.2012, con la quale il Dirigente della Sede Provinciale INPS gestione ex INPDAP di Livorno ha ordinato al ricorrente di pagare entro il termine di trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, a norma del R.D. n. 639/1910 la somma di euro 14.211,28 con avvertenza di poter proporre ricorso avverso di essa dinanzi al TAR della Toscana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 giugno 2012, S. C., appuntato dell’Arma dei Carabinieri in pensione, chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione notificatagli dall’I.N.P.S. – gestione ex I.N.P.D.A.P. per il pagamento dell’importo di euro 14.211,28, a titolo di restituzione di somme risultate da lui indebitamente percepite in sede di riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità di impiego operativo, riliquidazione che era stata disposta dall’Istituto in esecuzione della sentenza n. 788/1993 di questo stesso T.A.R., successivamente riformata in appello con definitivo accertamento della non spettanza al ricorrente dell’indennità in parola.

La domanda è fondata e può essere accolta per quanto di ragione, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo di gravame, sulla controversia non può ritenersi intervenuta alcuna conciliazione tra le parti. La nota dell’INPDAP datata 30/3/2010, a firma del Dirigente della Direzione centrale previdenza – Ufficio III prestazioni previdenziali, pur facendo riferimento alla proposta formulata dal difensore del ricorrente con nota del 21/3/2010, è indirizzata alla sede provinciale di Livorno e non al proponente e non si configura come manifestazione della volontà di accettare la proposta stessa, bensì esprime unicamente un parere favorevole al riguardo, rimettendo alla sede provinciale competente la decisione finale in merito; decisione che è stata di segno negativo, come da nota dell’INPDAP di Livorno del 19/4/2011.

Risultano invece fondate le ulteriori censure formulate nel ricorso, con riferimento sia alla violazione dell’art. 26 comma 6 del D.P.R. n. 1032/1973 (a norma del quale il recupero delle somme non dovute a titolo di indennità di buonuscita va operato "mediante trattenute sul trattamento di quiescenza"), sia all'illegittimità del recupero al lordo delle ritenute fiscali. È decisivo, con riferimento ad entrambi gli aspetti, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2065, che si è pronunciata su una vicenda analoga (recupero, nei confronti di un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, e in applicazione di una decisione del medesimo Consiglio di Stato, di somme indebitamente erogate a titolo di indennità di buonuscita) affermando:

- che la "pretesa dell’INPDAP di ottenere la somma dovuta dal ricorrente in un’unica soluzione, anziché disporre il recupero mediante trattenute mensili… si pone… in contrasto con il disposto di cui all’art.26 comma 6 del D.P.R. n.1032/1973, il quale stabilisce che il recupero delle maggiori somme erogate a titolo di indennità di buonuscita deve avvenire mediante trattenute sul trattamento di quiescenza";

- che "il recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato.

Le somme indebitamente erogate sono, dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8.10.1998, n.1358; 20.5.1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5.2.2001, n.478/2000).

Sotto tale profilo il contestato provvedimento di recupero deve ritenersi, nella parte considerata, illegittimo in quanto in definitiva il recupero al lordo delle somme erogate, maggiorate ulteriormente degli interessi legali, finirebbe per porre a carico dei dipendenti interessati anche il rimborso delle somme già versate dall’ente all’erario; comportando ciò, tra l’altro, arricchimento senza causa a favore dell’amministrazione procedente".

Quanto agli interessi, gli stessi andranno ricalcolati al tasso legale sul capitale netto da recuperare, in conformità con la previsione ex art. 2033 c.c., vale a dire, stante il percepimento in buona fede dell’indebito da parte del ricorrente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione originariamente formulata dall’Istituto, e risalente al dicembre 2003.

Nei limiti e per le ragioni esposte, il ricorso può essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’I.N.P.S. e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'istituto resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Archiviazione della pratica di liquidazione dell'indennità di buonuscita per mancanza del diritto.

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- ) - assunto all’Accademia Aeronautica dal 1997 per frequentare la 1^ classe del corso per allievo ufficiale pilota,

- ) - è stato nominato dal 20.9.1999 aspirante ufficiale del ruolo alle armi e,

- ) - successivamente, con D.P.R. del 16.1.2001, sottotenente in servizio permanente del ruolo normale delle armi.

1) - In data 16.4.2002 la nomina a sottotenente è stata revocata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 113/1954 con conseguente collocamento del ricorrente in congedo.

2) - il 2.11.2004 il ricorrente ha presentato istanza per ottenere la liquidazione dell’indennità di buonuscita

IL TAR scrive:

3) - Dalla lettura del provvedimento si evince chiaramente che il sig. OMISSIS, arruolato nell’arma aeronautica dal 1997 come allievo ufficiale volontario, è stato nominato sottotenente in servizio permanente effettivo dal 20.9.1999 e iscritto con decorrenza dal 16.1.2001 al fondo di previdenza gestito dall’INPDAP, ma a seguito della revoca della detta nomina con D.P.G.M. Reparto 1^ reclutamento ufficiali del 16.4.2002 è stata ripristinata la situazione giuridica antecedente al 20.9.1999.

4) - Quindi, in base all’art. 7 della legge n. 176/1977, il ricorrente non ha diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita non essendo stato iscritto per almeno un anno al Fondo di Previdenza ex Enpas.

5) - A conferma della predetta interpretazione del D.P.R. n. 1032/1973, la giurisprudenza condivisa dal Collegio, richiama anche l’art. 5 del D.lgs. n.165/1997 il quale espressamente prevede:
- a) al comma 4 che per il personale in ferma di leva prolungata o breve provvede l’Amministrazione al versamento dei contributi previdenziali;
- b) al comma 5 che i periodi pre- ruolo per sevizio militare comunque prestato “sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

6) - Ne discende allora che legislatore ha previsto che il servizio militare prestato anteriormente all’inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali, mentre ai fini dell’indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e, cioè, è riscattabile da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, IV, 24.1.2013, n. 474).

Ricorso PERSO.

(N.B.: per i riscatti leggete il punto n. 5 sopra indicato).

Il resto potete giusto x completezza leggerlo qui sotto.
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21/03/2014 201401730 Sentenza 7


N. 01730/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03562/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3562 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocatessa R. A., con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, via Domenico Morelli, 24;

contro
l’I.N.P.D.A.P.- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Napoli, via A. De Gasperi, 55;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. del 18.2.2008, comunicato al ricorrente in data 26.3.2008, con cui l’INPDAP ha disposto l’archiviazione della pratica di liquidazione dell'indennità di buonuscita relativa al ricorrente per mancanza del diritto,
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità di buonuscita di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973 e per la conseguente condanna dell’INPDAP alla corresponsione della somma da determinarsi secondo i criteri di cui agli artt. 3, comma 2, e 38 del D.P.R. n. 1032/1973; in via subordinata, per la condanna dell’INPDAP alla restituzione degli emolumenti trattenuti sulla retribuzione per il periodo di iscrizione al Fondo di Previdenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, assunto all’Accademia Aeronautica dal 1997 per frequentare la 1^ classe del corso per allievo ufficiale pilota, è stato nominato dal 20.9.1999 aspirante ufficiale del ruolo alle armi e, successivamente, con D.P.R. del 16.1.2001, sottotenente in servizio permanente del ruolo normale delle armi.

2. In data 16.4.2002 la nomina a sottotenente è stata revocata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 113/1954 con conseguente collocamento del ricorrente in congedo.

2.1. Quindi il 2.11.2004 il ricorrente ha presentato istanza per ottenere la liquidazione dell’indennità di buonuscita e, solo a seguito del sollecito inoltrato il 2006, l’INPDAP ha richiesto una serie di informazioni e di chiarimenti all’Accademia Aeronautica, disponendo con il provvedimento impugnato l’archiviazione della pratica per avere il sig. OMISSIS prestato il servizio in posizione di allievo ufficiale, senza la nomina in servizio permanente e senza iscrizione al fondo di previdenza.

3. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento con conseguente accertamento del proprio diritto ad ottenere le somme richieste, a titolo di indennità di buonuscita, e condanna dell’amministrazione resistente al loro pagamento.

4. Con motivi aggiunti, depositati il 2009, il ricorrente ha precisato l’importo della somma di sua spettanza, indicandolo in euro 16.742,44, somma desumibile dalla documentazione oggetto di ostensione a seguito dell’istanza di accesso proposta il 2009.

5. L’INPDAP, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 9.1.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Il ricorso non è fondato e va respinto.

8. Con il provvedimento impugnato l’Ente resistente ha disposto l’archiviazione della pratica di liquidazione dell’indennità di buonuscita relativa al ricorrente “per mancanza del diritto”.

8.1. Dalla lettura del provvedimento si evince chiaramente che il sig. OMISSIS, arruolato nell’arma aeronautica dal 1997 come allievo ufficiale volontario, è stato nominato sottotenente in servizio permanente effettivo dal 20.9.1999 e iscritto con decorrenza dal 16.1.2001 al fondo di previdenza gestito dall’INPDAP, ma a seguito della revoca della detta nomina con D.P.G.M. Reparto 1^ reclutamento ufficiali del 16.4.2002 è stata ripristinata la situazione giuridica antecedente al 20.9.1999.

8.2. Quindi, in base all’art. 7 della legge n. 176/1977, il ricorrente non ha diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita non essendo stato iscritto per almeno un anno al Fondo di Previdenza ex Enpas.

9. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’archiviazione impugnata per eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto non sarebbe possibile desumere le ragioni di fatto e di diritto poste a base del mancato riconoscimento in capo al sig. OMISSIS dell’indennità di buonuscita, nonché per illogicità e ingiustizia manifesta in quanto non sussisterebbe alcuna norma che preveda per i militari la perdita dell’indennità per messa in congedo o per revoca del grado.

10. Le censure sono infondate e vanno disattese.

10.1. Secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, una corretta interpretazione delle disposizioni legislative di cui al D.P.R. n. 1032/1973 comporta che l’iscrizione al fondo previdenziale ai fini della buonuscita può riconoscersi solo in favore del militare inserito nei ruoli stabili delle Forze Armate in servizio permanente effettivo, coincidente nella specie con la nomina a sottotenente, nomina che però è stata pacificamente revocata a far data dal 16.4.2002 con atto non gravato dal sig. OMISSIS.

10.2. Il Collegio ritiene, in particolare, che l’art.1 del D.P.R. n.1032/1973 nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita menziona i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ma per tale deve intendersi il solo servizio permanente effettivo coincidente con il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

10.2.1. E, infatti, con il termine continuativo si è inteso denominare il rapporto di impiego (militare) a tempo indeterminato, mentre il periodo di servizio di arruolamento volontario costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato che può ben concludersi senza che l’arruolato passi in s.p.e. (cfr. Cons,. Stato, IV, 29.5.2009, n. 3361).

10.2.2. A conferma della predetta interpretazione del D.P.R. n. 1032/1973, la giurisprudenza condivisa dal Collegio, richiama anche l’art. 5 del D.lgs. n.165/1997 il quale espressamente prevede: a) al comma 4 che per il personale in ferma di leva prolungata o breve provvede l’Amministrazione al versamento dei contributi previdenziali; b) al comma 5 che i periodi pre- ruolo per sevizio militare comunque prestato “sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

10.2.3. Ne discende allora che legislatore ha previsto che il servizio militare prestato anteriormente all’inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali, mentre ai fini dell’indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e, cioè, è riscattabile da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, IV, 24.1.2013, n. 474).

10.2.4. Ne deriva che per il periodo di servizio qui in rilevo il sig. OMISSIS, non avendo instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A., per essere stato revocato con efficacia retroattiva dalla qualifica di sottotenente in s.p.e. conseguita dal 16.1.2001 con D.P.G.M. del 16.4.2002, non può giovarsi, quanto al periodo di servizio militare antecedente a tale data, della contribuzione previdenziale a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai fini della fruizione della indennità di buonuscita.

11. Devono essere disattese anche le censure con le quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato giacché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che a seguito della revoca del grado di sottotenente in s.p.e. il sig. OMISSIS non sarebbe retrocesso alla condizione di allievo ufficiale volontario, ma di aspirante ufficiale.

11.1. E, infatti, dalla lettura del decreto di revoca del 16.4.2002 si evince chiaramente che la “nomina a sottotenente in servizio permanente (…) è revocata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n.113 a decorrere dal 20 settembre 1999”.

11.2. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e, segnatamente dalla dichiarazione della Divisione Formazione Ufficiali dell’Accademia Aeronautica, si evince che la nomina ad aspirante ufficiale del ruolo delle armi decorre sempre dal 20.9.1999 con la conseguenza che, una volta revocata la nomina a sottotenente in servizio permanente con efficacia retroattiva dalla data appena citata, il ricorrente è tornato ad assumere la posizione di allievo ufficiale, come tale non avente diritto all’indennità di buonuscita per tutte le ragioni già esposte.

12. Né, infine, può essere accolta l’ultima censura con la quale il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per contraddittorietà con altri atti e con il comportamento precedentemente assunto dalla P.A. che avrebbe ingenerato nel sig. OMISSIS l’affidamento al conseguimento dell’indennità di buonuscita giacché da tutta la documentazione prodotta si evince che l’Ente resistente ha vagliato con attenzione la particolare posizione del ricorrente, richiedendo chiarimenti all’Accademia Aeronautica (cfr. nota del 12.10.2007) e precisando, peraltro, che la qualità di allievo ufficiale non dà diritto all’iscrizione al fondo di previdenza ai fini dell’indennità di buonuscita.

13. Per tutte le suesposte ragioni il provvedimento deve, inoltre, ritenersi esente anche dal sollevato vizio di difetto di motivazione con conseguente reiezione del gravame.

14. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia esaminata, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Santini, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/03/2014
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Circolare n. 96 del 04/08/2014
-----------------------------------------------------------
INPS circolare – obblighi contributivi personale militare in F.B. o prolungata, in rafferma ovvero in F.V.A. (VFP1) o quadriennale (VFP4)

precisa come sono considerati costoro prima del passaggio in S.P.E.

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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Ricorso ACCOLTO
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Egr. colleghi tutti, leggete attentamente ciò che sta scritto e meditate tutta la rivoluzione dell'argomento.

(art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare)

IL TAR di Salerno precisa:

1) - Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500605 - Public 2015-03-13 -


N. 00605/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Salerno, Via A. Balzico, 41c/O D'Alessio;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento
provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva - prot. 0006315 del 08/04/2014 avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici. d.p.r. n.1092/73. istanze del ten.col. OMISSIS - quesito."

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 6-6-2014 e depositato il 26-6-2014 il ten.col. OMISSIS impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata sostanzialmente respinta la propria istanza volta ad ottenere la computabilità ( ed il relativo riscatto ) ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.

Denunziava, al riguardo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dpr n. 1092/1973, dell’articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 142, comma 2 del dpr n. 1092/1973; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.

Instauratosi il contraddittorio, l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo al proposto gravame.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 22-1-2015.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

La questione giuridica portata all’esame del Tribunale concerne la computabilità , ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione ( decorrenza amministrativo-economica ), ove i due momenti non risultino in concreto coincidenti.

Il problema non si pone ( e tanto è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione resistente) per gli ordinari dipendenti statali, atteso che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 precisa che “ il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.

Il riferimento letterale alla “decorrenza del rapporto” evidenzia chiaramente che il momento cui occorre fare riferimento, in assenza di ulteriori specificazioni , è quello della decorrenza giuridica, la quale costituisce il momento in cui si colloca l’inizio del rapporto giuridico che si instaura tra l’amministrazione ed il dipendente.

Il problema si pone, invece, (apparentemente, come di seguito si vedrà) per il personale militare, atteso che la norma di riferimento (art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare) recita , al primo comma, che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”.

Dunque, non vi è riferimento alla “decorrenza del rapporto”, ma alla “assunzione del servizio”, terminologia diversa che potrebbe indurre ad individuare il dies a quo nel momento di effettiva presa di servizio e, dunque, della decorrenza amministrativo-economica del rapporto.

Ritiene, peraltro, il Tribunale che tale interpretazione non sia corretta, evidenziandosi che, in realtà, nonostante la differente terminologia utilizzata , il momento di decorrenza del computo sia lo stesso, tanto che per il personale civile che per quello militare.

Inducono a tale lettura le considerazioni che di seguito si espongono.

Occorre in primo luogo evidenziare, sotto il profilo storico, che la disposizione normativa concernente i criteri di computo per il personale militare era in origine collocata nel richiamato articolo 8 del dpr n. 1092/1973, unitamente a quella relativa al personale civile.

Invero, il secondo comma , dopo aver precisato che “il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”, proseguiva affermando che “Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso”.

La collocazione delle due disposizioni nel medesimo comma, senza soluzione di continuità e senza l’utilizzo di locuzioni (quali “invece”) atte ad evidenziare una diversità di disciplina è indicativa della volontà del legislatore di dare al personale civile ed a quello militare la medesima regolamentazione di computo del servizio ai fini pensionistici, giustificandosi la differente terminologia utilizzata solo in relazione alla diversità delle funzioni e mansioni svolte dal personale civile e da quello militare.

Per il primo, invero, il contenuto del rapporto è qualificato in termini di “impiego” e di “lavoro”; per il secondo, invece, attesa la peculiarità dei compiti svolti, il medesimo è indicato in termini di “servizio” ( correntemente, invero, con riferimento alle prestazioni dei militari, si parla di “servizio militare”).

Dunque, il termine “servizio” non indica un concetto diverso rispetto a quello del rapporto giuridico che si instaura tra un datore di lavoro ed un prestatore , ma sta ad indicare la medesima relazione giuridica, qualificandola diversamente in relazione alle particolarità contenutistica delle mansioni e delle funzioni svolte dal militare.

A tale conclusione induce anche la lettura del successivo disposto della norma, che individua specificamente i casi in cui il servizio ( rectius, il tempo di svolgimento del rapporto) non è computabile; evidenziandosi, al riguardo, che le eccezioni risultano essere sostanzialmente le stesse tanto per il personale civile che per quello militare, utilizzandosi terminologie diverse o aggiunte solo in relazione alla diversità tipologica del rapporto ( ad esempio, mentre per il personale civile si parla di aspettativa per motivi di famiglia, per i militari si opera riferimento all’aspettativa per motivi privati; per questi ultimi , poi, si indica la qualità di “richiamati senza assegni” tipica dell’ordinamento militare e non presente in quella del personale civile).

Orbene, tale uguale disciplina è indicativa della operatività della medesima regola anche con riferimento al criterio generale di computo del servizio ai fini pensionistici e, dunque, del criterio della decorrenza giuridica del rapporto.

D’altra parte, ciò è confermato dal fatto che la seconda parte del citato articolo 8, nella sua formulazione originaria ( presente tale disposizione anche nell’attuale articolo 1847 del Codice dell’ordinamento militare), prevede, per i militari, anche la computabilità di periodi in cui non vi è stato svolgimento effettivo del servizio ( il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà).

La espressa formulazione di una eccezione alla computabilità ( totale per il personale civile, parziale per quello militare) lascia ritenere che la regola generale sia nel senso che ciò che rileva non è l’ effettivo svolgimento del rapporto quanto piuttosto la sussistenza del rapporto giuridico tra amministrazione e dipendente.

Sicchè deve ritenersi che anche per il personale militare il computo debba essere effettuato dalla data di decorrenza giuridica del servizio, in tal senso dovendosi interpretare l’inciso “data di assunzione del servizio”.

Tale considerazione storico-normativa è importante ed ha valenza dirimente, considerato che la disposizione contenuta nell’attuale articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010 non è altro che la trasposizione della previgente disciplina contenuta nell’articolo 8 ( che accomunava personale civile e personale militare) in un testo specifico (Codice dell’ordinamento militare) che raccoglie tutta la normativa concernente l’ordinamento militare, ivi compresa la regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento di quiescenza.

Ed, invero, la disposizione di interesse , contenuta nel previgente articolo 8 del dpr n. 1092/1973, risulta essere stata soppressa dall’articolo 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, proprio in occasione della emanazione del codice dell’ordinamento militare.

Né a diversa conclusione induce la parziale differenza della lettera delle norme ( quella soppressa: “ Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio fino a quella di cessazione del servizio stesso”; quella oggi vigente: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”).

Invero, l’indicazione “il computo del servizio effettivo” è il necessario adattamento lessicale conseguente al fatto che un precedente capoverso diviene disposizione autonoma costituente in via esclusiva il primo comma del nuovo articolo di legge e , dunque, il “servizio effettivo” esprime lo stesso concetto che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 indica nei “servizi prestati in qualità di dipendente statale”.

Di poi, non può trarre in inganno la circostanza che l’articolo 1847 parli di servizio “effettivo”.

La locuzione, invero, riporta l’intitolazione della Sezione I ( Servizio Effettivo) del Capo II (Valutazione dei servizi) del Titolo II ( Trattamento previdenziale normale) del Codice e vale chiaramente ad indicare l’ordinario servizio svolto in qualità di militare , per contrapporlo e distinguerlo da altre fattispecie peculiari ( non ordinarie), pure rilevanti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previste dalle successive Sezioni II ( Maggiorazione dei servizi effettivi) e III ( Servizi computabili a domanda).

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.

Il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendo l’annullamento del provvedimento in questa sede impugnato.

La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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1) - Allego circolare del Ministero dell'Interno n. 333/H/N18 datata 15.02.2016 ad oggetto " Valutazione di periodi riscattati, ricongiunti o computati risultanti contemporanei";

2)- allego messaggio INPS n. 6659 datato 30.10.2015 richiamata nella suindicata circolare.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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N.B.: sicuramente adesso alcuni siti prenderanno spunto dal mio allegato pubblicandolo.
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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se questa informazione può interessare a qualcuno sotto l'aspetto legale
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709830, - Public 2017-09-19 -
Pubblicato il 19/09/2017


N. 09830/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04189/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2013, proposto da:
Antonio Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Viti, Oreste Grazioli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non costituito in giudizio;

per la declaratoria e l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione della buonuscita con il computo del periodo di servizio prestato in qualità di richiamato-trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 59 lett. b) della l. n. 113/54, dal 3/4/1980 al 3/4/1985;

della nota n. 17195 del 23 ottobre 2012 con la quale l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rettifica del Modello PL1;

del provvedimento con il quale è stata respinta la retrodatazione dell'iscrizione al fondo di previdenza e credito ex Enpas; nonché della nota Inps n. 10 del 2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è ufficiale medico dell’Esercito italiano collocato, dal 15 settembre 2012, in ausiliaria.

Con nota del 24 settembre 2012 il predetto ha avanzato istanza all’amministrazione della Difesa affinchè quest’ultima provvedesse alla integrazione del Modello PL1, atteso che il periodo in cui lo stesso è stato trattenuto in servizio ( 3 aprile 1980/3 aprile 1985), non è stato computato ai fini previdenziali e della buona uscita.

L’Amministrazione della Difesa ha respinto l’indicata istanza anche alla luce della nota INPS in epigrafe riportata e per il fatto che l’indicato periodo non risultava regolarizzato dall’attuale ricorrente con i previsti versamenti a suo carico.

Avverso tale negativa determinazione è insorta la parte con ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.

Si è costituita l’Amministrazione della Difesa eccependo il suo difetto di legittimazione, in uno con la inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione dell’asserito diritto.

All’Udienza del giorno 27 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni avanzate dalla resistente.

Con riferimento al sollevato difetto di legittimazione, è opinione del Collegio che il rilievo sia privo di pregio, sia con riferimento al provvedimento di diniego, assunto dalla amministrazione della Difesa ed impugnato dal ricorrente, che in relazione al fatto che spetta all’Amministrazione in questione provvedere alla esatta compilazione del Modello PL1.

Il Ministero della Difesa è, pertanto, legittimato passivo nel presente giudizio.

Fondata è invece la eccezione di inammissibilità.

La presente questione risulta scrutinata più volte dal Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° bis, nn. 6266 e 6271 del 2004 e n. 3187/13; Consiglio di Stato, Sez.VI°, n. 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006).

Il principio giuridico pacificamente e costantemente espresso dalla riportata giurisprudenza, si può così riassumere : sussiste l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei vari ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS) del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico;

inoltre, sussiste l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS), di procedere all'apertura di un'iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio,
provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia dell'intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).

Nondimeno, risulta altrettanto pacifico che la giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. Sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340), che del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. 4, n. 7905 del 2006 e n. 2445 del 2007), - investita della questione relativa alla interpretazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 – è ferma nel ritenere che, il diritto dell’ente previdenziale a ricevere e/o pretendere le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, si prescrive con il decorso di cinque anni.

Parimenti il medesimo termine di prescrizione si applica al diritto dell’interessato di procedere ai previsti versamenti.

Inoltre, sempre la giurisprudenza, ha chiarito che il regime di tale prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, per cui la stessa opera di diritto e deve essere, se non eccepita dalla parte, rilevata d’ufficio.

Il giudice di legittimità (Cass. Civ., n. 9408/2002) ha, inoltre, ritenuto che il fondamento di tale innovativa disciplina normativa è ragionevole e coerente con i principi costituzionali di riferimento e che tale scelta legislativa “corrisponde ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata, che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’articolo 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968, n. 131, e 5 ottobre 1998, n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell’operatività della prescrizione estintiva all’autonomia dell’ente creditore”.

Le riportate disposizioni in materia previdenziali, di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano, pertanto “… a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria”, avendo la ricordata legge la finalità di ridefinire “il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione (art. 1, comma 1)”, con conseguente portata generale di tutte le sue disposizioni.

Ora, risulta dagli atti di causa che la parte non ha, nel previsto termine prescrizionale, avanzato alcuna istanza alla p.a. onde richiedere il beneficio per cui è causa.

Né la successiva istanza del 2012 può superare il dato fattuale oggettivo dell’avvenuta prescrizione del diritto.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
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