In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

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Avraham
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In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Avraham »

Poiché sull'argomento sussistono punti di vista ed esperienze assai discordanti e permane, purtroppo, ancora oggi una situazione poco consona ai principi di trasparenza cui deve ispirarsi l'azione amministrativa ai sensi della Legge 241/1990 e successive novazioni, avrei da porre alcune domande alla c.a. di tutti i colleghi le quali potrebbero risultare utili non solo per me ma anche per tutti i dipendenti della Polizia di Stato non in quiescenza per fisica inabilità:

1) All'atto della notifica di formale rinuncia di cui all'oggetto ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 e fino alla notifica della dispensa da parte del Ministero dell'Interno si è dipendenti dell'Amministrazione o pensionati?

2) All'atto della notifica della suddetta formale rinuncia, quale è il criterio adottato dal proprio Ufficio o Reparto per quanto concerne l'erogazione o la mancata erogazione dello stipendio nel caso in cui il dipendente non debba restituire nulla in quanto riformato prima dello scadere dei 12 mesi di aspettativa continuativa e contestualmente alla presentazione della domanda di monetizzazione delle ferie non fruite?

Grazie per la cortese attenzione e buon Sabato


Fabrizior3.
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Fabrizior3. »

Mi permetto di aggiungere alcuni quesiti attinenti al tema…

3) Vengono pagate tutte le ferie non godute dall’inizio dell’aspettativa o solo una quota predeterminata?

4) dopo la pronuncia in CMO della non idoneità ai ruoli PS ma si per quelli civili, la domanda di pensione per inabilità può essere presentata anche nel caso in cui si abbia, entro i 30 gg, richiesto il transito nei ruoli civili?

5) Il patronato mi ha fornito un modulo per la pensione di vecchiaia anticipata, mi chiedo se sia corretta nel caso in cui si parli di inabilità.

Grazie
Avraham
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Avraham »

Buonasera Fabrizio 3,

Per quanto concerne i quesiti aggiuntivi che hai proposto:

3) Si.
Il dipendente ha diritto alla monetizzazione di tutto il “congedo ordinario” non fruito esattamente dal giorno in cui decorre: 1) dapprima il congedo straordinario 2) successivamente e, senza alcuna interruzione, l’aspettativa e, infine, 3) l’eventuale riforma sia essa con o senza passaggio in altri ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

Tuttavia, non so se il dipendente abbia diritto alla monetizzazione dei giorni di congedo ordinario anche nel caso in cui tale iter sia scaturito a domanda del dipendente e non solo d’ufficio;

Inoltre, non so se il dipendente abbia diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite solo per quanto concerne i giorni di congedo ordinario non fruiti e non anche per i giorni di recupero riposo festivo, superfestivo, permessi legge 937 non fruiti etc.

Il 1° gennaio di ogni anno, dunque, il dipendente matura i giorni di congedo ordinario ed i 4 giorni di permessi legge 937.

Ad esempio, se l’Assistente Capo Tizio ha maturato il 1° gennaio del 2022 32 giorni di congedo ordinario ed al 30 giugno 2022, ovverosia quando inizia a decorrere il congedo straordinario e, successivamente, l’aspettativa, aveva 15 giorni di congedo ordinario, nel caso in cui il dipendente venga successivamente riformato, con o senza passaggio nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato, ad esempio, in data 15 maggio del 2023, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite per quanto concerne:
1) I 15 giorni di congedo ordinario rimasti in quanto appunto non fruiti;
2) I32 giorni di congedo ordinario appunto non fruiti che il dipendente ha maturato il 1° gennaio 2023.

In quanto dipendente “de jure e de facto” della medesima Amministrazione (poiché, ovviamente e razionalmente, non è né un privato cittadino né un pensionato ma un dipendente dell’Amministrazione della P.diS. in aspettativa) fino ad avvenuto passaggio ad un’altra Amministrazione dello Stato o all’eventuale mancato passaggio nella medesima a seguito, ad esempio, di rinuncia al passaggio nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato o in caso di mancato superamento delle fasi cd "endoprocedimentali", ad esempio, la prova teorica o pratica da svolgersi presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo etc., sarebbe molto giusto che vengano computati ai fini della monetizzazione delle ferie non fruite i giorni di congedo ordinario che il dipendente matura "in itinere" il 1° gennaio di ogni anno.

A riguardo,
Qualcuno potrebbe recapitarmi qualche pronunciamento giurisprudenziale da parte dei T.A.R. e/o del Consiglio di Stato e/o della Corte dei Conti e/o della Corte di Giustizia Europea (oltre quello, in senso lato, della medesima Corte di Giustizia concernente appunto il diritto del dipendente alla monetizzazione delle ferie non fruite del 06/11/2018) che potrei consultare per poter sapere come si siano pronunciati i Giudici nel caso in cui il dipendente sia in aspettativa per passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato?

4) In tal caso, non è assolutamente quello citato da te l’atto giuridico che puoi notificare.
Successivamente alla notificazione del dipendente di formale istanza di passaggio nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, nel caso in cui il dipendente, ad esempio, notifichi alla propria Amministrazione la cd “rinuncia” (si badi bene: da non confondere con la cd "revoca" dovuta alla mera mancata presentazione in servizio il giorno della firma del contratto nella nuova Amministrazione dello Stato, tutto ciò, almeno per quanto concerne il contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno) o, ad esempio, nel caso in cui il dipendente non superi la prova teorico o pratica che viene svolta presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, viene avviato "de plano" l’iter volto alla notifica della cd “dispensa dal servizio” da parte del Ministero dell’Interno.
Dal momento in cui viene notificata al dipendente la cd “dispensa dal servizio” da parte del Ministero dell’Interno, l’Ufficio Amministrativo Contabile del proprio Ufficio o Reparto comunica alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo i dati utili ai fini della notifica al dipendente della cd "determina" da parte dell'I.N.P.S., dopo la quale, l'I.N.P.S. provvede all'erogazione del primo rateo pensionistico della cd "pensione di inabilità".

5)No.
Il Patronato ti ha fornito un modulo che, in verità, non è quello corretto.
Quello corretto è, riporto la dicitura testuale dell'I.N.P.S., l’ “Assegno ordinario di invalidità/Pensione di inabilità”, successivamente, il riquadro del “Prodotto: Pensione di inabilità Tipo: Proficuo lavoro/mansioni”.

Spero di esserti stato di aiuto a te ed anche ad altri colleghi e, parimenti, al contempo, spero di poter dissipare io stesso i dubbi che ho appunto citato per renderne partecipi anche tutti gli altri.
VincentVega
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da VincentVega »

Avraham ha scritto: sab mar 11, 2023 10:04 pm Poiché sull'argomento sussistono punti di vista ed esperienze assai discordanti e permane, purtroppo, ancora oggi una situazione poco consona ai principi di trasparenza cui deve ispirarsi l'azione amministrativa ai sensi della Legge 241/1990 e successive novazioni, avrei da porre alcune domande alla c.a. di tutti i colleghi le quali potrebbero risultare utili non solo per me ma anche per tutti i dipendenti della Polizia di Stato non in quiescenza per fisica inabilità:

1) All'atto della notifica di formale rinuncia di cui all'oggetto ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 e fino alla notifica della dispensa da parte del Ministero dell'Interno si è dipendenti dell'Amministrazione o pensionati?

2) All'atto della notifica della suddetta formale rinuncia, quale è il criterio adottato dal proprio Ufficio o Reparto per quanto concerne l'erogazione o la mancata erogazione dello stipendio nel caso in cui il dipendente non debba restituire nulla in quanto riformato prima dello scadere dei 12 mesi di aspettativa continuativa e contestualmente alla presentazione della domanda di monetizzazione delle ferie non fruite?

Grazie per la cortese attenzione e buon Sabato
Il transito in altre amministrazioni ai sensi del DPR 339/82 e similari (per i militari) e' un diritto soggettivo del dipendente, come specificato dal Consiglio di Stato nella sentenza N.6825 del 2007 (NRG 8914/2006).
La risposta alla tua domanda si ha al punto 6.3 della sentenza

6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al
presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi
meramente letterale della disciplina in commento, che la
rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una
espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come
revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla
scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio
abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio
del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non
già ex tunc.


Il dipendente percio' fino alla conclusione della procedura e' da considerarsi a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di provenienza.
Ovviamente i miglioramenti economici si arrestano alla data del giudizio di inidoeità della CMO.
Ogni richiesta di restituzione degli stipendi e' ovviamente illegittima.
Avraham
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Avraham »

Buongiorno VincentVega,

“Da molto tempo il mio assioma è che le piccole cose sono di gran lunga le più importanti” (Sir Arthur Conan Doyle in Sherlock Holmes, Un caso di identità)

Conosco bene questa Sentenza del Consiglio di Stato che è apodittica, tuttavia, poiché il Ministero dell’Interno ha notificato il seguente inciso:

“(…) Si prega, altresì, di informare il dipendente che, al termine della procedura di cui trattasi, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo farà seguito la revoca, con effetto retroattivo, dell’allegato provvedimento di collocamento in aspettativa, con conseguente recupero delle somme percepite e avvio della procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità. (...)”

Il mio consiglio personale, a mio parere importante, a tutti i dipendenti che rinunciano al passaggio in altri ruoli delle Amministrazioni dello Stato, è quello di formalizzare sempre la rinuncia per il tramite della notifica dell’atto a mezzo raccomandata a/r o “brevi manu” (consegnando al proprio Ufficio o Reparto il documento originale e facendosi mettere il timbro per ricevuta con data e firma su una copia del medesimo) o telematicamente a mezzo p.e.c. su p.e.c. (acronimo di posta elettronica certificata che ha lo stesso valore legale della raccomandata a/r).

Caro VincentVega,

E’ una mia tipica “deformazione deontologica e professionale” che nella vita e nel lavoro mi baso su ciò che è positivizzato nella legge e nella giurisprudenza piuttosto che nelle raccomandazioni e nella corruzione “tout court”.

Per quanto concerne la tua considerazione secondo la quale:

“Ovviamente i miglioramenti economici si arrestano alla data del giudizio di inidoeità della CMO.”

Inizialmente, anche io come te, supponevo che fosse così per il semplice fatto che mi ero fidato (sbagliando) di quanto hanno scritto alcuni utenti in questo forum, tuttavia non io, semplice dipendente, ma il Consiglio di Stato Con “PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001345
Numero 01345/2020 e data 17/07/2020 Spedizione”

Ha stabilito giurisprudenzialmente che il dipendente in aspettativa per transito nei ruoli civili ha diritto agli adeguamenti stipendiali contrattuali "de jure e de facto".

A riguardo pubblico la Sentenza del Consiglio di Stato per esteso ma con aggiunta degli OMISSIS ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il Testo Unico del Codice in materia di protezione dei dati personali, se può essere di aiuto ed al contempo di delucidazione giurisprudenziale per tutti i dipendenti delle FF.OO. e delle FF.AA..


PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001345
Numero 01345/2020 e data 17/07/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 luglio 2020


NUMERO AFFARE 00653/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS., contro Ministero della difesa, avverso il provvedimento 0590540 del 30 ottobre 2017 in materia di trattamento economico.
LA SEZIONE
Vista la relazione datata 10 aprile 2019, con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere OMISSIS;


Premesso
Con il ricorso in esame, il sig. OMISSIS.. chiede l’annullamento dell’atto del Ministero della Difesa -Direzione generale per il personale militare — prot. n. M_DGM REG2017 0590540, datato 30 ottobre 2017, con cui la detta Amministrazione gli ha negato il diritto alla rideterminazione del trattamento economico con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio in Marina militare) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili), in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007.
Riferisce, in punto di fatto, che si è arruolato alle dipendenze del Ministero della Difesa - Marina militare, come Sottufficiale Capo di I Classe svolgendo l'incarico di specialista delle Telecomunicazioni. Nell'anno 2000 gli è stata diagnosticata e riscontrata la patologia OMISSIS per la quale Marispedal di Taranto lo ha giudicato permanentemente idoneo al servizio (tab A VII ctg). A seguito di un ordine di imbarco, ricevuto, nel 2005, è stato sottoposto a visita medico-legale presso la CMO di Taranto che, con p.v. mod. OMISSIS, datato 6 dicembre 2005, ha espresso il seguente giudizio diagnostico: "permanentemente non idoneo al servizio M.M. Idoneo alla riserva, idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa (L. 266/99) a decorrere dal 6 dicembre 2005". Il giudizio di non idoneità al servizio nella M.M. è stato confermato da Marinferm Roma. In data 17 settembre 2007, a seguito di presentazione di domanda, è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Con domanda datata 13 settembre 2017, ha chiesto la corresponsione degli adeguamenti contrattuali relativi al periodo intercorrente tra la data di non idoneità al servizio M.M. (6.12.2005) e la data di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa (17.9.2007); il tutto in ragione di quanto previsto dal d.P.R. n. 171 del 2007. Con atto prot. n. M_D GMIL REG2017 0590540, datato 30 ottobre 2017, il Ministero della Difesa ha negato l’esistenza del diritto per la seguente ragione: l'art. 2, comma 7, del citato decreto (decreto interministeriale 18 aprile 2002) stabilisce che in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità, realizzandosi in sostanza una cristallizzazione del trattamento economico maturato alla data del processo verbale con il quale sono stati adottati i provvedimenti sanitari.
Il ricorrente deduce violazione dell'articolo 2 del d.P.R. n. 171 del 2007. Tale norma stabilisce che dal 1° gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2007 il valore del punto parametrale stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è aumentato secondo gli importi previsti nel dettato normativo. Pertanto, il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alle tabelle e secondo le scansioni temporali indicate nella detta disposizione normativa.
Il successivo articolo 3 del d.P.R. n. 171 del 2007 stabilisce, inoltre, che: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio".
Il Ministero ha denegato l’adeguamento stipendiale, dovuto sulla base delle predette disposizioni normative, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2002, ovvero in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione di competenza in ordine alla domanda di transito nei ruoli civili, a mente del quale il personale è considerato in aspettativa con il trattamento goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
Ad avviso del ricorrente, il citato decreto interministeriale sancisce esclusivamente il principio secondo il quale il trattamento economico spettante al personale che risulti in attesa di transito nei ruoli civili è quello goduto al momento del giudizio di non idoneità, ma ciò non significa che nella ipotesi in cui (nelle more del detto transito) subentrino norme che prevedano degli adeguamenti stipendiali, tali incrementi non rientrino nella nozione di "trattamento stipendiale".
Il ricorrente conclude con istanza di accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento economico, con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio M.M.) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili) in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007, nonché di pronuncia dichiarativa del diritto alla corresponsione dei predetti adeguamenti stipendiali, con conseguente condanna al pagamento delle somme spettanti maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Ministero ha depositato documenti e relazione di merito con la quale chiede il rigetto del ricorso.
All’Adunanza dell’8 luglio 2020, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato
Oggetto di impugnativa straordinaria è la nota prot. n. M_DGM REG2017 0590540, datata 30 ottobre 2017, con cui il Ministero della difesa – muovendo dal presupposto che lo stato di aspettativa del ricorrente in attesa del transito di ruolo costituisse elemento preclusivo - ha negato all’istante l’effetto della rideterminazione del trattamento economico con riferimento al periodo dal 6 dicembre 2005 (data di non idoneità al servizio in Marina militare) al 17 settembre 2007 (data di transito nei ruoli civili), in ragione degli adeguamenti stipendiali contrattuali spettanti in applicazione del d.P.R. n. 171 del 2007.
In uno con l’annullamento, l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento economico con la declaratoria del conseguente obbligo dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi di legge a valere dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.
Secondo il Ministero della Difesa, la particolare posizione di aspettativa in cui si trova il ricorrente, a seguito dell’accertata non idoneità ed alla conseguente domanda di transito all’impiego civile, preclude all’interessato di ottenere quanto richiesto trovando applicazione la normativa regolamentare dettata dall’art. 2, commi 3 e 7 del D.I. 18 aprile 2002, applicativo della L. 28 luglio 1999 n. 266. Il Ministero richiama, nei suoi scritti difensivi, il parere del Consiglio di Stato numero 04587/2012 e data 02/11/2012 di spedizione.
Il ricorso impugnatorio è fondato.
Osserva la Sezione che l’articolo 14 della L. 28 luglio 1999 n. 266, recante in rubrica “Disposizioni relative al personale militare”, prevede al 5° comma che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 239, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.
In attuazione di tale comma è stato emanato, per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, il D.M. 18 aprile 2002, il cui articolo 2 disciplina le “Modalità di transito” del personale in discorso, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, a seguito di giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata.
Dispone testualmente il comma 3 del richiamato articolo 2 che “La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizione di stato o di avanzamento”.
Aggiunge il successivo comma 5 che “Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”.
Recita, infine, il comma 7 del medesimo art. 2, che “In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Ritiene la Sezione di non poter condividere l’assunto del Ministero riferente che, alla luce delle richiamate disposizioni regolamentari e, in particolare, del combinato disposto delle disposizioni dettate dai commi 3 e 7 dell’art. 2 D.M. 18.04.2002, ritiene che la posizione trascorsa dall’interessato nella posizione di aspettativa nella quale era stato collocato in attesa del transito all’impiego civile, non vada considerata ai fini dell’attribuzione del beneficio economico rivendicato dal ricorrente straordinario.
Sul punto, appare inconferente il richiamo operato dall’Amministrazione al parere numero 04587/2012 e data 02/11/2012 spedizione, richiamato nei suoi scritti difensivi.
Detto parere riguardava, invero, un miglioramento economico in termini di progressione, rivendicato dal militare sulla base di un avanzamento che il ricorrente in quel giudizio pretendeva in ragione dell’anzianità di servizio maturata. Tale miglioramento, tuttavia, attenendo a un avanzamento di carriera era tassativamente escluso dalla normativa, per evidenti, plausibili e costituzionalmente corrette ragioni di conservazione dello stato giuridico del militare in attesa del suo transito nel ruolo civile e a tal fine considerato come in regime di aspettativa.
Nel caso sottoposto oggi all’esame della Sezione, diversamente dal precedente, il ricorrente non chiede una progressione economica, ovvero un miglioramento economico connesso a posizioni di status (promozione, avanzamento) bensì, l’adeguamento meramente economico del proprio stipendio, percepito e in godimento alla data del giudizio di non idoneità, inerente esattamente il grado posseduto al momento del suo collocamento in aspettativa; adeguamento dovutogli automaticamente in ragione del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Questo tipo di adeguamento stipendiale resta ontologicamente estraneo all’ambito oggettivo e funzionale della “sospensione” operata dalla evocata normativa primaria e regolamentare.
Si tratta, infatti, di emolumenti che ineriscono allo stesso grado e alla medesima anzianità posseduta dal militare al momento del suo collocamento in aspettativa, senza alcuna novazione del rapporto di lavoro, né di avanzamento, progressione, status, livello e scatti di anzianità.
Tali emolumenti, infatti, afferiscono strettamente e direttamente al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, di cui condividono la medesima natura, per cui rappresentano, non già una componente esterna, aggiuntiva e migliorativa (come ad esempio sarebbero gli scatti di anzianità, gli aumenti di livello, le promozioni, gli avanzamenti) bensì, l’ordinario adeguamento periodico in termini di aggiornamento e attualizzazione del valore economico stipendiale.
Sotto questo profilo, gli emolumenti in questione (derivanti dal D.P.R. n. 171 del 2007 e retroattivi) assolvono una finalità ontologicamente diversa da quella strettamente migliorativa del trattamento economico, in quanto funzionali più propriamente al concetto di giusta retribuzione e di adeguamento dello stipendio al costo della vita, così da preservare il potere di acquisto della retribuzione.
Sotto questo ultimo profilo, appare conferente il richiamo operato dal Ministero resistente alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2562/2010, ma per trarne conclusioni opposte a quelle prospettate dall’amministrazione nei propri scritti difensivi.
Il Consiglio di Stato, con la citata pronuncia, ha precisato, infatti, che la “ratio” della normativa in esame è quella di consentire che il militare, pur se in congedo assoluto per infermità definitiva, continui a godere dello stipendio in attesa del transito, postulando che al momento del giudizio definitivo di inidoneità il militare “considerato in aspettativa” abbia ancora diritto allo stipendio del quale si assicura il godimento, pur non svolgendo più l’attività (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2562/2010).
Se, dunque, spetta di norma al militare in aspettativa lo stipendio in godimento, appare coerente e logico che detto stipendio debba, nei suoi elementi costitutivi fissi e continuativi, connessi all’inquadramento giuridico e non dovuti a mutamenti di status e posizioni, essere adeguato agli automatismi della contrattazione prevista per quel grado, livello, qualifica o funzione in possesso del dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa, per conservarsi integro sotto il profilo strutturale e assolvere così alla sua ratio ordinamentale (espressione di un più generale principio di ordine pubblico) di adeguarlo ai reali bisogni esistenziali dell’accipiens e della sua famiglia.
Non si rinviene nelle fonti normative che regolano la materia, come anche nella disciplina dell’aspettativa contemplata dall’articolo 2, comma 7 del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002 (decreto emanato dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle economia e finanza e il Ministero per la funzione pubblica) una preclusione a tale particolare, specifica forma di adeguamento legale automatico (e non strutturale) del trattamento stipendiale in godimento. Tanto più, che il successivo comma 8 dello stesso articolo dispone che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.
In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso impugnatorio è fondato e va, pertanto, accolto.
Vanno dichiarate, invece, inammissibili le domande di accertamento e di condanna proposte dal ricorrente, trattandosi di azioni che, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971, sono estranee all’ambito di cognizione del giudizio di legittimità instaurato con il ricorso straordinario.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.


L'ESTENSORE
OMISSIS

IL PRESIDENTE
OMISSIS

IL SEGRETARIO
OMISSIS
VincentVega
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da VincentVega »

x Avraham

La mia risposta era basata sulla tua domanda....
Vengono recuperate delle somme per quei dipendenti che rinunciano al transito nei ruoli civili ?
Risposta: no

Per gli ulteriori elementi che hai inserito ti rispondo ora:
Se uno non si presenta al nuovo impiego civile...
E' ovvio che le cose devono essere fatte con un po' di cervello, perche' chi affronta certe procedure deve come minimo andarsi a leggere la normativa che lo riguarda, in questo caso Dpr 339/82.
Chi volesse rinunciare al transito DEVE per forza presentare una domanda/comunicazione di rinuncia al transito da inviare al proprio ufficio e al competente ufficio del Ministero, prendere la ricevuta con il numero di protocollo e conservarla.
Riguardo la sentenza del consiglio di stato che hai allegato (ho letto solo la prima parte) e' presto detto.
Ai sensi del Dpr 339/82, solo per chi transita in altre amministrazioni perche' ha perso l'idoneità al servizio di polizia, il migliore trattamento economico cessa alla data del giudizio di inidoneità.
Quindi vale cio' che ti ho detto.
Diverso discorso e' cio' che hai maturato prima del giudizio di inidoneità della Cmo, e che per qualsiasi motivo non ti e' stato ancora corrisposto / registrato.
Quei miglioramenti prima della Cmo ti spettano e devono darteli.
E' il caso dei rinnovi contrattuali che avvengono sempre con un certo ritardo.
Esempio: nel 2020 sei riformato ed avvii il transito, da quella data non ti spettano piu' miglioramenti economici. Esce il rinnovo del contratto del triennio 2019-2020-2021, ti spetta cio' che avevi gia' maturato, ovvero il miglioramento dell'anno 2019 e 2020 (bisogna vedere le date per il 2020), mentre quello relativo al 2021 non ti spetta, perche' eri stato gia' riformato.
Spero sia tutto chiaro.
VincentVega
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da VincentVega »

Il discorso che fa il CdS sull'importo dello stipendio (cd galleggiamento) e' un'altra cosa....
Una volta transitato se il parigrado prende meno, il dipendente invece che e' transitato ha diritto allo stesso importo, quindi la differenza viene percepita con assegni ad-personam, fino al momento in cui i suoi parigrado raggiungono quell'importo. A quel punto il dipendente transitato si aggancia ai suoi parigrado e amen.
L'adeguamento dello stipendio cosi' come e' scritto e' ingannevole, perche' in precedenti sentenze il CdS aveva specificato chiaramente che una volta persa l'idoneità al servizio di polizia, con un giudizio della cmo, e che tale idoneità non puo' piu' essere recuperata, si perde qualsiasi diritto ai miglioramenti economici che spettano al personale in servizio.
Io l'interpreto nel senso che, cio' che e' gia' maturato e che risulta nel rinnovo contrattuale, durante l'attesa per il transito deve essere corrisposto, ed il cosiddetto "congelamento" non e' in senso assoluto,
ma questo non significa che debbano darti cio' che non ti spetta piu'....
Se poi il CdS ha cambiato orientamento e si e' rimangiato quanto detto in precedenti sentenze allora non parlo piu'....
Avraham
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Avraham »

Buongiorno VincentVega,

Prima di risponderti, ti pongo in primo luogo una domanda:

Hai letto o non hai letto il Parere Definitivo del Consiglio di Stato (esattamente il PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001345 numero 01345/2020 e data 17/07/2020) che ho pubblicato al quale lo stesso Ministero della Difesa ha chiesto il parere in merito in qualità di Organo Supremo della Giustizia Amministrativa?

In caso contrario, ogni discussione in merito è superflua con l’aggravante di dare informazioni che non corrispondono a verità ad altri colleghi delle FF.OO. E delle FF.AA. che ci leggono con ingiusti e gravi nocumenti da un punto di vista economico.

Confermo: il Consiglio di Stato ha stabilito, in maniera lapalissiana, che il dipendente in aspettativa per transito nei ruoli civili ha diritto, cito testualmente, all’: “adeguamento meramente economico del proprio stipendio, percepito e in godimento alla data del giudizio di non idoneità, inerente esattamente il grado posseduto al momento del suo collocamento in aspettativa”

Il Consiglio di Stato non ha cambiato alcun orientamento giurisprudenziale anzi proprio in relazione parere del Consiglio di Stato numero 04587/2012 del 02/11/2012 richiamato dallo stesso Ministero della Difesa, il Consiglio di Stato ha stabilito ovviamente, giustamente e testualmente che (ti consiglio di soffermarti a leggere 2 minuti, in caso contrario, in assenza di buona fede che può essere dovuta a misconoscenza, ogni argomento diventa “de plano” inutile e superfluo):

“Sul punto, appare inconferente il richiamo operato dall’Amministrazione al parere numero 04587/2012 e data 02/11/2012 spedizione, richiamato nei suoi scritti difensivi.
Detto parere riguardava, invero, un miglioramento economico in termini di progressione, rivendicato dal militare sulla base di un avanzamento che il ricorrente in quel giudizio pretendeva in ragione dell’anzianità di servizio maturata. Tale miglioramento, tuttavia, attenendo a un avanzamento di carriera era tassativamente escluso dalla normativa, per evidenti, plausibili e costituzionalmente corrette ragioni di conservazione dello stato giuridico del militare in attesa del suo transito nel ruolo civile e a tal fine considerato come in regime di aspettativa.
Nel caso sottoposto oggi all’esame della Sezione, diversamente dal precedente, il ricorrente non chiede una progressione economica, ovvero un miglioramento economico connesso a posizioni di status (promozione, avanzamento) bensì, l’adeguamento meramente economico del proprio stipendio, percepito e in godimento alla data del giudizio di non idoneità, inerente esattamente il grado posseduto al momento del suo collocamento in aspettativa; adeguamento dovutogli automaticamente in ragione del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Questo tipo di adeguamento stipendiale resta ontologicamente estraneo all’ambito oggettivo e funzionale della “sospensione” operata dalla evocata normativa primaria e regolamentare.
Si tratta, infatti, di emolumenti che ineriscono allo stesso grado e alla medesima anzianità posseduta dal militare al momento del suo collocamento in aspettativa, senza alcuna novazione del rapporto di lavoro, né di avanzamento, progressione, status, livello e scatti di anzianità.
Tali emolumenti, infatti, afferiscono strettamente e direttamente al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità, di cui condividono la medesima natura, per cui rappresentano, non già una componente esterna, aggiuntiva e migliorativa (come ad esempio sarebbero gli scatti di anzianità, gli aumenti di livello, le promozioni, gli avanzamenti) bensì, l’ordinario adeguamento periodico in termini di aggiornamento e attualizzazione del valore economico stipendiale.
Sotto questo profilo, gli emolumenti in questione (derivanti dal D.P.R. n. 171 del 2007 e retroattivi) assolvono una finalità ontologicamente diversa da quella strettamente migliorativa del trattamento economico, in quanto funzionali più propriamente al concetto di giusta retribuzione e di adeguamento dello stipendio al costo della vita, così da preservare il potere di acquisto della retribuzione.
Sotto questo ultimo profilo, appare conferente il richiamo operato dal Ministero resistente alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2562/2010, ma per trarne conclusioni opposte a quelle prospettate dall’amministrazione nei propri scritti difensivi.
Il Consiglio di Stato, con la citata pronuncia, ha precisato, infatti, che la “ratio” della normativa in esame è quella di consentire che il militare, pur se in congedo assoluto per infermità definitiva, continui a godere dello stipendio in attesa del transito, postulando che al momento del giudizio definitivo di inidoneità il militare “considerato in aspettativa” abbia ancora diritto allo stipendio del quale si assicura il godimento, pur non svolgendo più l’attività (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2562/2010).
Se, dunque, spetta di norma al militare in aspettativa lo stipendio in godimento, appare coerente e logico che detto stipendio debba, nei suoi elementi costitutivi fissi e continuativi, connessi all’inquadramento giuridico e non dovuti a mutamenti di status e posizioni, essere adeguato agli automatismi della contrattazione prevista per quel grado, livello, qualifica o funzione in possesso del dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa, per conservarsi integro sotto il profilo strutturale e assolvere così alla sua ratio ordinamentale (espressione di unpiù generale principio di ordine pubblico) di adeguarlo ai reali bisogni esistenziali dell’accipiens e della sua famiglia.
Non si rinviene nelle fonti normative che regolano la materia, come anche nella disciplina dell’aspettativa contemplata dall’articolo 2, comma 7 del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002 (decreto emanato dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle economia e finanza e il Ministero per la funzione pubblica) una preclusione a tale particolare, specifica forma di adeguamento legale automatico (e non strutturale) del trattamento stipendiale in godimento. Tanto più, che il successivo comma 8 dello stesso articolo dispone che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.
In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso impugnatorio è fondato e va, pertanto, accolto.
Vanno dichiarate, invece, inammissibili le domande di accertamento e di condanna proposte dal ricorrente, trattandosi di azioni che, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971, sono estranee all’ambito di cognizione del giudizio di legittimità instaurato con il ricorso straordinario.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.”
VincentVega
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da VincentVega »

x Avraham
La sentenza che hai pubblicato poi l'ho letta tutta.
Il Cds ha distinto l'avanzamento, precluso, con l'adeguamento dello stipendio.
Potrei continuare a scrivere la mia opinione, ma mi fermo qui, anche perche' potrei scrivere cose
non gradite a chi sta transitando.... e' una questione di interpretazione giuridica.
Poi dal tuo primo post in cui chiedevi informazioni mi sembra che sei molto ben informato.
Io confermo quanto scritto nei miei ultimi due post.
Il Dpr 339/82 e' uno strumento importante, che va difeso perche' utilissimo a quel personale
che ha avuto problemi di salute. Se pero' si tira troppo la corda poi alla fine si spezza....
"capisci a me"...
Avraham
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Avraham »

VincentVega,

“Il Cds ha distinto l’avanzamento, precluso, con l’adeguamento dello stipendio”

Che è appunto ciò che avevo scritto.

Fatta salva la tua opinione (personale, opinabile e confutabile), l’interpretazione giudiziale, almeno per quanto concerne l’adeguamento contrattuale dello stipendio durante l’aspettativa per transito nei ruoli civili, è già stata operata con una differenza sostanziale di fondo:

La tua fino a prova contraria, è e resta appunto confinata nel novero di una mera opinione, personale e soggettiva, di un utente che scrive su questo forum mentre l’altro, non è un “Parere Interlocutorio” del Consiglio di Stato, ma un bensì “Parere Definitivo” espresso nel merito dall’Organo Supremo della Giustizia Amministrativa che è appunto il Consiglio di Stato.

“Poi dal tuo primo post in cui chiedevi informazioni mi sembra che sei molto ben informato”

Da laureato magistrale in giurisprudenza (classe di laurea LMG-01), mi limito a informarmi, leggere le normative e la relativa giurisprudenza ed a fare i miei piccoli riscontri documentali. E’ un difetto?

In ogni Stato di diritto del mondo, sia di “civil law” quale è il nostro ordinamento giuridico che vige in Italia derivante dal diritto romano, che di “common law” o che si definisca tale, sai cosa c’è OLTRE ciò che è appunto scritto nella legge e OLTRE ciò che promana appunto dalla giurisprudenza?
In uno Stato di diritto, cosa c'è, dunque, inevitabilmente oltre la legge ed oltre la giurisprudenza?
A seconda dei casi, purtroppo, il mancato discernimento tra ciò che è giusto e ciò che è empio, tra bene e male a favore della qualità della persona che si ha, di volta in volta, di fronte potente, misero etc., la legge della giungla (cioè del più forte), il sistema delle corruzioni/raccomandazioni, la prostituzione etico/morale e materiale, la consacrazione del privilegio iniquo a scapito della meritocrazia, l’inganno (e l’autoinganno) nel giudicare un’altra persona.
In uno Stato di diritto da questa dicotomia nessuno può sottrarsi o optare per ambedue o, al contrario, per nessuna a pena di essere ipocriti dalla memoria corta che applicano il primo o il secondo caso a seconda di ciò che al momento gli sembra più conveniente.
Nel mio caso specifico, sono stato inviato D’UFFICIO e non A DOMANDA innanzi alla C.M.O. anzi in verità prima di essere mandato innanzi alla C.M.O. posso ampiamente provare e documentare che ho cercato veramente tanto di restare nei ruoli operativi di converso è stato deciso comunque di inviarmi innanzi alla C.M.O.
Tuttavia, una volta che mi sono trovato innanzi alla C.M.O., ho deciso di non impugnare né la prima né la seconda né la terza (né una quarta ed ultima volta in cui sono stato invitato dopo circa un anno) le diagnosi espresse nei certificati medici dai Medici della P.diS. né i verbali della C.M.O. afferenti il mio stato di salute.
Avraham
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Avraham »

Se ho ben compreso (correggetemi se sbaglio) dal giorno in cui venga eventualmente notificata la rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, per quanto concerne i dipendenti della Polizia di Stato i tempi di attesa al fine di percepire il primo rateo pensionistico sono di circa 5 mesi?
1) Ovverosia dal momento della rinuncia circa 3 mesi ai fini della notifica del Decreto di dispensa ed altri 2 mesi di attesa dopo la quale viene notificata la Determina dell'I.N.P.S. e corrisposto il primo rateo pensionistico?
2) Dopo la notifica del Decreto di dispensa dopo quanto tempo viene erogata la sovvenzione straordinaria di € 2.000,00 per Collocamento a riposo per fisica inabilità "per limitare i disagi del periodo di assenza di reddito in attesa dell'erogazione del trattamento economico definitivo" per la quale "l'istanza dell'interessato dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla dispensa dal servizio"?
3) Dopo la notifica dell'eventuale rinuncia al transito e la contestuale istanza di monetizzazione delle ferie non fruite, lo stipendio del dipendente viene:
a) erogato;
b) non erogato;
c) ad alcuni viene erogato e ad altri no: dunque quale è normativa e/o circolare di riferimento o è a piacimento soggettivo?
4) Il T.F.S. (trattamento di fine servizio) viene mediamente erogato dopo circa 105 giorni dal primo rateo pensionistico?

Grazie di cuore per chi vorrà fornirmi delle delucidazioni e Buona Settimana
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Salvio74 »

Buon giorno a tutti e buona Pasqua, Grazie mille al generosissimo Avraham per aver condiviso il parere definitivo del cds , che solo oggi avuto modo di leggere.. Adesso provvederò a scrivere alla mia amministrazione con la speranza che si attivino, il problema che ad ottobre 2024 saranno passati 2 anni. Ma che voi sappiate, nel caso non mi accogliessero l’istanza di riesame del provvedimento assegno ad personam con adeguamento economico indennità pensionabile, l’alternativa sarebbe il ricorso al giudice del lavoro essendo nei ruoli civili ? Vorrei anche diventare sostenitore per i calcoli della pensione privilegiata e la domanda è: ma se il conteggio INPS risultasse errato, gli esperti previdenziali del forum rilasceranno una certificazione per sollecitare l’INPS ad adeguare l’importo, o bisogna sempre ricorrere all’organo giudiziario competente?
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da mauri64 »

Ciao Salvio74,
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Re: In caso di rinuncia al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli

Messaggio da Salvio74 »

Grazie mauri 64.
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