I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

.......EX CASSA SOTT.LI .-


Assetto organizzativo dell'Ente

Quali sono le novità introdotte dell’istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?

La Cassa di Previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:

- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare.

La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito nell’ambito del I Reparto-Personale dello SMD.

Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:

- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.


gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Dalla Legge di Stabilità 2014 arrivano alcune novità per i dipendenti del pubblico impiego. La più importante è la variazione al sistema di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o dell’indennità di buonuscita: il pagamento in due o tre importi a rate scatta se l’importo spettante è superiore a 50.000 euro (e non più 90.000 euro). Aumenta la platea degli interessati. Novità anche per le forze dell’ordine riguardo al lavoro straordinario prestato durante le giornate di riposo o festività infrasettimanali. Vediamo nel dettaglio.




Legge di stabilità: novità sul pagamento rateale del TFS o della buonuscita.
Tra le tante novità della Legge di Stabilità 2014, in vigore dal 1 gennaio, alcune riguardano i dipendenti pubblici. Le modifiche più importanti interessano i dipendenti degli enti statali che hanno terminato il loro rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica e quindi hanno maturato il diritto al pagamento del trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita. Il pagamento rateale scatta in maniera diversa rispetto al passato, se l’importo supera i 50.000 euro.

Un’importante novità interessa anche le forze dell’ordine in merito alle ore di lavoro prestate nelle giornate di riposo settimanale o nelle festività infrasettimanali: nessun straordinario pagato. Vediamo tutte le novità introdotte per i dipendenti pubblici dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in vigore dal 1 gennaio 2014.

Pagamento rateale del TFS o della buonuscita superiore a 50.000 euro
Le modalità di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS), dell’indennità di buonuscita, ed anche del TFR per i dipendenti pubblici assunti dopo il 2001, erano già stata variate a partire dal 31 maggio 2010, arriva ora una nuova variazione decisa dal Governo nella Legge di Stabilità. La rateizzazione scatta al superamento della cifra di 50.000 euro e non più al superamento della cifra di 90.000 euro. Intervengono in tal senso i commi 484 e 485 dell’art. 1 della Legge di Stabilità.

Cosa prevede il comma 484: “Con effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;


b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

Le modalità di pagamento a partire dal 1 gennaio 2014 pertanto sono le seguenti:

in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d’importo era 90.000 euro);
in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d’importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l’importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
La liquidazione dei trattamenti di fine servizio avverrà dopo dodici mesi dalla cessazione dal servizio.

Cosa prevede il comma 485. “Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013”. Inoltre resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni o del primo importo annuale, rispettivamente dopo dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale (comma 8, art. 12, della legge n. 122/2010).

Si ricorda che le prestazioni interessate dalla rateizzazione sono l’indennità di buonuscita o TFS liquidata a favore del personale, civile e militare, dello Stato, l’indennità premio servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale, l’indennità di anzianità erogata a favore dei dipendenti degli enti pubblici non economici, il trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a tempo indeterminato dopo il 2000 e per quelli in servizio a tempo determinato in essere o successivamente alla data del 30 maggio 2000. Per le altre informazioni, vediamo il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS).

Indennità di vacanza contrattuale per dipendenti pubblici
Il comma 452 dell’art. 1 della Legge di Stabilità conferma l’entità in godimento fino al 31 dicembre 2013:”“Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del Decreto Legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Lavoro nei giorni di riposo o durante le festività infrasettimanali delle forze dell’ordine: nessuno straordinario pagato
Il comma 476 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la Legge di Stabilità 2014, è stata introdotta anche una norma di interpretazione autentica dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 170 del 2007 e dell’art. 11, comma 8 del D.P.R. n. 163 del 2002 in materia di prestazioni lavorative rese nel giorno di riposo settimanale o nella giornata di festività infrasettimanale rese da parte delle forze di Polizia e le Forze Armate come l’Arma dei Carabinieri: “L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2014)”.
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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INPDAP 09-07-2010-nota operativa n. 36.pdf
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Il credito d’imposta IRPEF non decade

La decadenza del credito di imposta IRPEF non coincide con il mancato riporto nella dichiarazione successiva ma solo con la prescrizione del diritto

Il mancato riporto del credito IRPEF nell’esercizio successivo in conseguenza all’omessa presentazione del modello Unico non comporta, a carico del contribuente, il mancato riconoscimento del credito medesimo. Tale credito si può considerare estinto esclusivamente con l’intervenuta prescrizione dello stesso.


Nel nostro ordinamento la prescrizione ordinaria è normativamente prevista nell’articolo 2946 del Codice civile il quale stabilisce che, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, interviene decorso il termine di dieci anni dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere.
La divergenza tra normativa e prassi sul credito di imposta IRPEF

Il testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) nel Capo I all’art.11 c.4, non prevede alcuna prescrizione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche difforme rispetto a quella del dettato generale dell’art. 2946 del Codice Civile, pertanto, il termine previsto da quest’ultimo deve ritenersi valido ed efficace.
È tuttavia prassi diffusa da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ritenere che se il credito IRPEF maturato in un determinato esercizio e destinato all’utilizzo in compensazione non viene riportato nella dichiarazione riferita all’esercizio successivo, a fronte dell’omissione della stessa, diviene inutilizzabile. Come unica possibilità rimasta al contribuente, sempre secondo l’avviso dell’Agenzia, è la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art.38 DPR 602/73 entro il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dalla stessa norma.


Si tratta tuttavia di un'opinione non condivisibile poiché la norma in oggetto fa riferimento esclusivo ai rimborsi diretti e come conseguenza al decorso di tale termine vi è l’impossibilità di ottenerne il rimborso non sicuramente il venir meno del diritto all’utilizzo dello stesso in compensazione o al riporto in una dichiarazione successiva.
Un’accettazione in tal senso arriva dalla stessa Agenzia Entrate, la quale esegue ogni anno i cosiddetti controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate al fine di verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e i versamenti effettuati esattamente e nei termini previsti. Nel caso in cui dal suddetto controllo l’Agenzia delle Entrate evidenziasse, ad esempio, il mancato riporto del credito dell’esercizio precedente, lo porta a conoscenza del contribuente segnalando la presenza di un maggior credito.


La giurisprudenza formatasi in proposito, sebbene piuttosto limitata, smentisce chiaramente la posizione dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare la sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2002 n.523, esaminando un caso analogo (differisce esclusivamente il tributo, nel caso di specie si tratta d’imposta sul valore aggiunto) ha espressamente ammesso che mancando il riporto di un’eccedenza nell’anno successivo a quello di formazione, non ne comporta la perdita proprio perché la legge non commina alcuna decadenza specifica a riguardo.


Nel caso, ad esempio, in cui un contribuente abbia omesso la presentazione del modello Unico 2007, l’eventuale credito IRPEF sorto nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nella relativa dichiarazione annuale, potrà essere riportato nella prima dichiarazione utile finché non interviene, dopo dieci anni, la prescrizione dello stesso.
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Quali sono le novità introdotte dell’istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?

La Cassa di Previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:

- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare.

La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito nell’ambito del I Reparto-Personale dello SMD.

Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:

- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.
================================================================================

IstruzApplIndenSuppl_AssSpec_Lettera.pdf
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IPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari

Servizio 3°: Pensioni
tel. : 0141/53381 - fax: 0141/34926 - e-mail: dptasti@tin.it


Capo servizio: Bubbio Nerella - Collaboratore Amministrativo

Concessione Pensioni di Guerra Dirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori;

Concessione assegni annessi alle decorazioni al valor Militare;

Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle materie sopraindicate;

Gestione delle partite di pensioni di Guerra e trattamenti congeneri;

Gestione delle partite di pensioni degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari;

Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità;

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98;

Attività connesse all'applicazione dei provvedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Nell'ambito delle gestioni sopraindicate effettua tutte le variazioni sulle partite a richiesta degli interessati o delle Autorità competenti o d'ufficio.

Utilità nel sito

Notiziario Circolari Normative Moduli in linea

TRATTAMENTI ECONOMICI DI GUERRA

Pensione Diretta e relativi assegni accessori

Assegno temporaneo

Indennità Una Tantum

Pensione di reversibilità e relativi assegni accessori

Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno vitalizio indiretto ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno vitalizio di reversibilità ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra

Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - liquidazione della reversibilità

Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98

Le tabelle

PENSIONE DI GUERRA DIRETTA

Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa.

REQUISITI

infermità dipendente da causa di servizio di guerra o riportata a causa della guerra
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

a vita
IMPORTO

importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalla legge, a seconda della gravità delle infermità
COME SI OTTIENE

presentazione di domanda al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Il termine per la presentazione delle prime domande è chiuso a far data dall'1.2.1981.
AGGRAVAMENTO Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento indirizzandola al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio, corredata da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI GUERRA DIRETTA

COME SI OTTENGONO

vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A CHI SPETTANO

1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione di guerra di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;

indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;

agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;

2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:

integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento

indennità aggiuntiva

ulteriori integrazioni;

3) ai titolari di pensione di guerra che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:

assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,

assegno compensativo oltre i 65 anni;

4) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria con moglie e /o figli a carico spetta, a domanda:

aumento di integrazione;

5) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;

6) agli invalidi di prima categoria spetta d'ufficio:

indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi i relativi assegni accessori;

7) agli invalidi che percepiscono pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, se si trovano nelle condizioni economiche previste dalla legge, a domanda (vedi domanda per ISA), spetta:

indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.


L'ASSEGNO TEMPORANEO


REQUISITI

stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

da uno a quattro anni, da rinnovare alla scadenza, previa visita medica
IMPORTO

stesso importo della pensione
COME SI OTTIENE

eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI

alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso


INDENNITA' UNA TANTUM

REQUISITI

gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
DECORRENZA

dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
IMPORTO

una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
COME SI OTTIENE

eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI

nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'economia e delle Finanze competente per territorio.

PENSIONE DI GUERRA DI REVERSIBILITA'

La pensione di guerra di reversibilità può essere concessa:

1) ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra;

2) ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.

Pensioni di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra

A CHI SPETTA

-vedova/vedovo
-orfani

-genitori

-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)

COME SI OTTIENE

a domanda (vedi "reversibilità Pens. Guerra) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, ad eccezione del certificato necroscopico
REQUISITI

per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;

per gli orfani:

a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);

b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per il padre:

purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;

per la madre:

purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;

per i soggetti equiparati ai genitori:

purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori

NOTIZIE UTILI

a) per il genitore coesistente con la vedova o prole del dante causa è prevista una pensione d'importo ridotto
b) per il genitore che abbia perduto più figli (o l'unico figlio) a causa della guerra è previsto, invece, un trattamento di importo maggiorato, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

A CHI SPETTANO

alle vedove:
assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;

assegno supplementare per le vedove di pensionati di 1^ ctg con superinvalidità, se hanno convissuto ed assistito il dante causa;

aumento di integrazione per gli orfani minorenni ed anche per quelli maggiorenni, se universitari o se inabili ed in possesso dei requisiti economici;

agli orfani:

assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;

aumento di integrazione ripartito, in caso di concorso di più orfani aventi diritto

COME SI OTTENGONO

vengono, di norma, concessi su domanda degli interessati
NOTIZIE UTILI

anche ai titolari di trattamento indiretto che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che percepiscono un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, è liquidata, a domanda (vedi domanda per ISA), un'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.
La pensione di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.

A CHI SPETTA

vedova/o e orfani
COME SI OTTIENE

presentazione di domanda (vedi reversibilità Tab. N) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente entro cinque anni dalla data in cui nasce il diritto
REQUISITI

per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;

per gli orfani:

a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);

b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per il padre:

purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;

per la madre:

purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;

per i soggetti equiparati ai genitori:

purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori

NOTIZIE UTILI

l'importo del trattamento è commisurato alla pensione (dalla 2^ all'8^ ctg.) percepita in vita dal dante causa. Al trattamento spettante alla vedova o al vedovo si aggiunge una integrazione, in caso di coesistenza di prole minorenne ovvero di prole maggiorenne inabile che si trova nelle condizioni economiche richieste dalla legge. Il trattamento economico di reversibilità non è previsto per i genitori. La vedova o il vedovo perdono il trattamento in questione se si risposano.


Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z.E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di S.Sabba di Trieste e ai perseguitati politici e razziali di cui alla legge 932/80 art.1
REQUISITI

55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda ad apposita Commissione dell'Ufficio VII presso la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, Via Casilina 3 - ROMA
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

a vita
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
NOTIZIE UTILI

altre provvidenze riconosciute:
- agli stessi soggetti è, altresì, assicurato il diritto al collocamento obbligatorio ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra;

- per poter ottenere i benefici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati validi i periodi senza contributi a partire dalla prima persecuzione che portò alla deportazione, fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati.



ASSEGNO VITALIZIO INDIRETTO AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e non hanno potuto percepire il beneficio perché deceduti in deportazione o, successivamente, dopo il rientro in patria, ma prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n.791
REQUISITI

i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servi del tesoro, Via Casilina 3, Roma.
DURATA

finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO VITALIZIO DI REVERSIBILITÀ AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e perseguitati politici e razziali già titolari di assegno vitalizio
REQUISITI

i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda (vedi reversibilità vedova KZ) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente.
DURATA

finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO ANNESSO ALLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE PER FATTO DI GUERRA - DIRETTO

A CHI SPETTA l'assegno spetta ai cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce di guerra al valor militare
REQUISITI il conferimento di una decorazione al valor militare di importo stabilito dalle norme in materia
COME SI OTTIENE - d'ufficio, qualora pervenga il modello 626 dall'amministrazione militare che informa che la stessa ha sospeso il pagamento dell'assegno per collocamento in pensione del decorato
- a domanda, con valore sollecitatorio alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Allegare: a) copia del foglio matricolare aggiornato o, per gli ufficiali, copia dello stato di servizio, con l'indicazione della data di cessazione del pagamento degli assegni; b) brevetto originale della decorazione, o copia rilasciata in forma autentica.
DECORRENZA dalla cessazione dell'attività lavorativa, se l'assegno era già conferito e veniva percepito sul trattamento di attività; ovvero dalla diversa decorrenza a seconda del momento della richiesta o del conferimento della decorazione.
DURATA a vita purché permanga il diritto a fregiarsi della decorazione
IMPORTO importo stabilito dalle norme in materia
ESCLUSIONI sono escluse le croci di guerra al merito. L'assegno non compete inoltre agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., sue specialità e milizie speciali, in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - reversibilità

A CHI SPETTA 1) coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, che mantenga lo stato vedovile;
2) orfani;
3) genitori o assimilati;
4) collaterali
REQUISITI 1) coniuge non separato non separato legalmente per sua colpa
2) orfani: minori di anni 21; universitari; inabili
3) genitori: a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi lavoro proficuo; b) alla madre vedova;
4) collaterali: fratelli e sorelle, anche naturali, minorenni o maggiorenni inabili.
COME SI OTTIENE a domanda da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni
DECORRENZA dal giorno successivo al decesso del dante causa. Se la domanda è presentata dopo un anno, la reversibilità decorre dal primo del mese successivo la data della domanda
DURATA finché permangono le condizioni previste
IMPORTO importi stabiliti dalle norme in materia
Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità

Viene liquidata in favore di coloro che, a causa di servizio di leva obbligatorio hanno subito un danno diretto (infermità) o indiretto (in caso di decesso determinato dall’evento) (D.P.R. 1092/73 - D.P.R. 461/2001) oppure ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni o ai congiunti ( in caso di decesso determinato dall’evento). (Legge 437/91 – D.P.R. 749/93)

Requisiti
1)Infermità dipendente da causa di servizio di leva
2)A seguito di scoppio di ordigni lasciati incustoditi ed abbandonati in tempo di pace

Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata A vita
Importo Importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalle leggi che regolamentano le pensioni di guerra ( legge 313/68,D.P.R. 915/78 e D.P.R. 834/81 tabella A)
Come si ottiene Presentazione di domanda Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 - ROMA
Aggravamento Coloro che percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento senza limiti di tempo indirizzandola Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 – ROMA, corredata da un certificato medico od altra documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’indennità che dà titolo a pensione e che attesti lo stato di inabilità del pensionato
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE TABELLARE

Come si ottengono vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A chi spettano
1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione tabellare di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
- assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;
- indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;
- agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;

2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:
- integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento
- indennità aggiuntiva
- ulteriori integrazioni;

3) ai titolari di pensione tabellare che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:
- assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,
- assegno compensativo oltre i 65 anni;

4) ai titolari della pensione tabellare di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;

5) a tutti i titolari di pensione tabellare spetta d’ufficio dopo averne accertato il diritto:
· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);

N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.

6) a tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:

- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- Indennità speciale annua (art.111/1092);

L'ASSEGNO RINNOVABILE

Requisiti stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).

2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata Non inferiore a due e non superiore a quattro anni ( art. 5 Legge 9/1980) con proroga d’ufficio, da parte della DPSV, pari a tre anni se alla scadenza dell’assegno non sia compiuto il procedimento per una nuova valutazione dell’invalidità ( art. 6 Legge 9/1980)
Importo stesso importo della pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie Utili alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso
INDENNITA' UNA TANTUM

Requisiti gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
Importo una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie utili nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica stabilita dal Ministero della Difesa.
PENSIONE TABELLARE DI REVERSIBILITA'

A chi spetta
-vedova/vedovo
-orfani
-genitori
-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)
- collaterali

Come si ottiene a domanda (vedi "reversibilità Pens. tabellari) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 445/2000 .
Requisiti

per la vedova o vedovo:
a) mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
b) finché vedova/o;

per gli orfani ( figli legittimi ed equiparati):
a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);
b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente oppure in età superiore ad anni 60, conviventi e a carico del dante causa e con un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per i genitori:
inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, nullatenenti e a carico del pensionato;

per i soggetti equiparati ai genitori:
purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori;

per i collaterali:
in mancanza di altri aventi diritto se minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, conviventi, a carico del dante causa e nullatenenti.

Decorrenza Dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.
Misura della reversibilità
a) 50% al coniuge superstite ovvero ai genitori
b) agli orfani soli ovvero fratelli e sorelle : fino a due 1/3; tre 40%; quattro 50%; più di quattro 60%
c) coniuge con orfani : con uno 60%; con due 65%; con tre 70%; con più di tre 75%;

Notizie Utili Alla vedova/o ed agli orfani del dante causa deceduto per fatti di servizio oppure del titolare di trattamento privilegiato di I° ctg. è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso, un trattamento di importo pari a quello della pensione di I° ctg. (art.93 DPR 1092/73)
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

A chi spettano

Agli aventi diritto alla pensione dei reversibilità spetta :

· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);

N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.

A tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:
- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- indennità speciale annua (art.111/1092);

Come si ottengono

Vengono concessi d’ ufficio o su domanda degli interessati

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98



Le tabelle

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989 n.342
Decorrenza 1 gennaio 2004

P E N S I O N I D I R E T T E TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATT. TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA C
1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' 5.566,32 5.702,14 475,18
2^ CATEGORIA 5.008,70 5.130,91 427,58
3^ CATEGORIA 4.445,17 4.553,63 379,47
4^ CATEGORIA 3.902,11 3.997,32 333,11
5^ CATEGORIA 3.344,48 3.426,09 285,51
6^ CATEGORIA 2.787,84 2.855,86 237,99
7^ CATEGORIA 2.229,52 2.283,92 190,33
8^ CATEGORIA 1.671,89 1.712,68 142,72
TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B 21.284,86 21.804,21 1.817,02
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 16.210,61 16.606,15 1.383,85
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 8.916,90 9.134,47 761,21
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E 6.696,66 6.860,06 571,67
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A 5.074,93 5.198,76 433,23
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A 4.568,59 4.680,06 390,01
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A 4.059,25 4.158,30 346,52
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A 3.552,80 3.639,49 303,29
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A 3.045,65 3.119,96 260,00
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A 2.537,04 2.598,94 216,58
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A 2.029,12 2.078,63 173,22
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A 1.522,83 1.559,99 130,00
TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
LETTERA A 16.045,17 16.436,67 1.369,72
LETTERA A/BIS 14.440,40 14.792,75 1.232,73
LETTERA B 12.835,62 13.148,81 1.095,73
LETTERA C 11.230,85 11.504,88 958,74
LETTERA D 9.626,92 9.861,82 821,82
LETTERA E 8.022,16 8.217,90 684,83
LETTERA F 6.417,38 6.573,96 547,83
LETTERA G 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA H 3.208,69 3.286,98 273,92
ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
INDENNITA` DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO
LETTERA A 7.604,04 7.789,58 649,13
LETTERA A/BIS 6.633,73 6.795,59 566,30
LETTERA B 5.861,44 6.004,46 500,37
LETTERA C 5.148,56 5.274,18 439,52
LETTERA D 4.356,48 4.462,78 371,90
LETTERA E 3.604,00 3.691,94 307,66
LETTERA F 2.831,71 2.900,80 241,73
LETTERA G 2.079,23 2.129,96 177,50
LETTERA H 1.366,35 1.399,69 116,64
INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA` DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000
ART.3-LEGGE 656/86

A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
ART.8 - LEGGE 656/86

A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (* ) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^- 2^-3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^- 2^- 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
ART. 3 - LEGGE 656/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000

A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGRAZ. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422 (*) 21.187,67 21.704,65 1.808,72
IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 42.375,34 43.409,30 3.617,44
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (**) 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 -COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 19.908,68 20.394,45 1.699,54
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 39.817,35 40.788,89 3.399,07
A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR. 12.416,38 12.719,34 1.059,94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 24.832,76 25.438,68 2.119,89
A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR. 6.203,07 6.354,42 529,54
ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915

CUMULI DI SECONDA CATEGORIA
2/10 432,39 442,94 36,91
3/10 648,59 664,42 55,37
5/10 1.080,98 1.107,36 92,28
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' O COMPENSATIVO ART. 20 - D.P.R. 23/12/78 N.915

1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
2^ CATEGORIA 3.766,32 3.858,22 321,52
3^ CATEGORIA 4.329,84 4.435,49 369,62
4^ CATEGORIA 4.872,91 4.991,81 415,98
5^ CATEGORIA 5.430,54 5.563,05 463,59
6^ CATEGORIA 5.987,17 6.133,26 511,10
7^ CATEGORIA 6.545,50 6.705,21 558,77
8^ CATEGORIA 7.103,13 7.276,45 606,37
( * ) - BENEFICIO DA CONCEDERE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI E CON PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (ART.2 - COMMA 4° - LEGGE 422/90)
(**) - LE ALTRE INVALIDITA' PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90 RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003)
VEDOVE ED ORFANI 3.159,47 3.236,56 269,71
VEDOVE GRANDI INVALIDI 3.159,47 3.236,56 269,71
ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI
LETTERA A 8.022,58 8.218,33 684,86
LETTERA A/BIS 7.220,20 7.396,37 616,36
LETTERA B 6.417,81 6.574,40 547,87
LETTERA C 5.615,42 5.752,44 479,37
LETTERA D 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA E 4.011,08 4.108,95 342,41
LETTERA F 3.208,69 3.286,98 273,92
LETTERA G 2.407,37 2.466,11 205,51
LETTERA H E INCOLLOCABILITA' 1.604,34 1.643,49 136,96
1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA' 802,17 821,74 68,48
ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE 782,19 801,28 66,77
TABELLA N-RIVERSIBILITA` VEDOVE ED ORFANI
2^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.838,66 1.883,52 156,96
3^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.624,68 1.664,32 138,69
4^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.426,05 1.460,85 121,74
5^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.223,09 1.252,93 104,41
6^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.018,78 1.043,64 86,97
7^ CATEGORIA 935,47 958,30 79,86
8^ CATEGORIA 910,06 932,27 77,69
TAB. M - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.523,27 1.560,44 130,04
PER 2 FIGLI CADUTI 2.894,22 2.964,84 247,07
PER 3 FIGLI CADUTI 4.265,18 4.369,25 364,10
PER 4 FIGLI CADUTI 5.636,11 5.773,63 481,14
PER 5 FIGLI CADUTI 7.007,06 7.178,03 598,17
PER 6 FIGLI CADUTI 8.378,01 8.582,43 715,20
PER 7 FIGLI CADUTI 9.748,95 9.986,82 832,24
PER 8 FIGLI CADUTI 11.119,90 11.391,23 949,27
TAB. M - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.284,91 2.340,66 195,06
PER 2 FIGLI CADUTI 3.655,86 3.745,06 312,09
PER 3 FIGLI CADUTI 5.026,80 5.149,45 429,12
PER 4 FIGLI CADUTI 6.397,75 6.553,86 546,15
PER 5 FIGLI CADUTI 7.768,70 7.958,26 663,19
PER 6 FIGLI CADUTI 9.139,64 9.362,65 780,22
PER 7 FIGLI CADUTI 10.510,59 10.767,05 897,25
PER 8 FIGLI CADUTI 11.881,54 12.171,45 1.014,29
TAB. S - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.494,95 1.531,43 127,62
PER 2 FIGLI CADUTI 2.840,40 2.909,71 242,48
PER 3 FIGLI CADUTI 4.185,85 4.287,98 357,33
PER 4 FIGLI CADUTI 5.531,30 5.666,26 472,19
PER 5 FIGLI CADUTI 6.876,76 7.044,55 587,05
PER 6 FIGLI CADUTI 8.222,21 8.422,83 701,90
PER 7 FIGLI CADUTI 9.567,66 9.801,11 816,76
PER 8 FIGLI CADUTI 10.913,11 11.179,39 931,62
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
LIRE LIRE EURO
TAB. S - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.242,42 2.297,14 191,43
PER 2 FIGLI CADUTI 3.587,87 3.675,41 306,28
PER 3 FIGLI CADUTI 4.933,32 5.053,69 421,14
PER 4 FIGLI CADUTI 6.278,78 6.431,98 536,00
PER 5 FIGLI CADUTI 7.624,23 7.810,26 650,86
PER 6 FIGLI CADUTI 8.969,68 9.188,54 765,71
PER 7 FIGLI CADUTI 10.315,13 10.566,82 880,57
PER 8 FIGLI CADUTI 11.660,59 11.945,11 995,43
MEDAGLIE
MEDAGLIA D'ORO 3.602,79 3.690,70 307,56
MEDAGLIA D'ARGENTO 640,49 656,12 54,68
MEDAGLIA DI BRONZO 200,15 205,03 17,09
CROCE DI GUERRA 120,09 123,02 10,25
LIMITE DI REDDITO

ANNO 2003 ANNO 2004
EURO EURO
11.779,51 12.066,93
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Antonio_1961
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da Antonio_1961 »

gino59 ha scritto:IPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari

Servizio 3°: Pensioni
tel. : 0141/53381 - fax: 0141/34926 - e-mail: dptasti@tin.it


Capo servizio: Bubbio Nerella - Collaboratore Amministrativo

Concessione Pensioni di Guerra Dirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori;

Concessione assegni annessi alle decorazioni al valor Militare;

Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle materie sopraindicate;

Gestione delle partite di pensioni di Guerra e trattamenti congeneri;

Gestione delle partite di pensioni degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari;

Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità;

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98;

Attività connesse all'applicazione dei provvedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Nell'ambito delle gestioni sopraindicate effettua tutte le variazioni sulle partite a richiesta degli interessati o delle Autorità competenti o d'ufficio.

Utilità nel sito

Notiziario Circolari Normative Moduli in linea

TRATTAMENTI ECONOMICI DI GUERRA

Pensione Diretta e relativi assegni accessori

Assegno temporaneo

Indennità Una Tantum

Pensione di reversibilità e relativi assegni accessori

Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno vitalizio indiretto ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno vitalizio di reversibilità ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra

Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - liquidazione della reversibilità

Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98

Le tabelle

PENSIONE DI GUERRA DIRETTA

Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa.

REQUISITI

infermità dipendente da causa di servizio di guerra o riportata a causa della guerra
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

a vita
IMPORTO

importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalla legge, a seconda della gravità delle infermità
COME SI OTTIENE

presentazione di domanda al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Il termine per la presentazione delle prime domande è chiuso a far data dall'1.2.1981.
AGGRAVAMENTO Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento indirizzandola al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio, corredata da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI GUERRA DIRETTA

COME SI OTTENGONO

vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A CHI SPETTANO

1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione di guerra di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;

indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;

agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;

2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:

integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento

indennità aggiuntiva

ulteriori integrazioni;

3) ai titolari di pensione di guerra che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:

assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,

assegno compensativo oltre i 65 anni;

4) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria con moglie e /o figli a carico spetta, a domanda:

aumento di integrazione;

5) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;

6) agli invalidi di prima categoria spetta d'ufficio:

indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi i relativi assegni accessori;

7) agli invalidi che percepiscono pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, se si trovano nelle condizioni economiche previste dalla legge, a domanda (vedi domanda per ISA), spetta:

indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.


L'ASSEGNO TEMPORANEO


REQUISITI

stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

da uno a quattro anni, da rinnovare alla scadenza, previa visita medica
IMPORTO

stesso importo della pensione
COME SI OTTIENE

eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI

alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso


INDENNITA' UNA TANTUM

REQUISITI

gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
DECORRENZA

dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
IMPORTO

una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
COME SI OTTIENE

eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI

nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'economia e delle Finanze competente per territorio.

PENSIONE DI GUERRA DI REVERSIBILITA'

La pensione di guerra di reversibilità può essere concessa:

1) ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra;

2) ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.

Pensioni di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra

A CHI SPETTA

-vedova/vedovo
-orfani

-genitori

-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)

COME SI OTTIENE

a domanda (vedi "reversibilità Pens. Guerra) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, ad eccezione del certificato necroscopico
REQUISITI

per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;

per gli orfani:

a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);

b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per il padre:

purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;

per la madre:

purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;

per i soggetti equiparati ai genitori:

purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori

NOTIZIE UTILI

a) per il genitore coesistente con la vedova o prole del dante causa è prevista una pensione d'importo ridotto
b) per il genitore che abbia perduto più figli (o l'unico figlio) a causa della guerra è previsto, invece, un trattamento di importo maggiorato, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

A CHI SPETTANO

alle vedove:
assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;

assegno supplementare per le vedove di pensionati di 1^ ctg con superinvalidità, se hanno convissuto ed assistito il dante causa;

aumento di integrazione per gli orfani minorenni ed anche per quelli maggiorenni, se universitari o se inabili ed in possesso dei requisiti economici;

agli orfani:

assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;

aumento di integrazione ripartito, in caso di concorso di più orfani aventi diritto

COME SI OTTENGONO

vengono, di norma, concessi su domanda degli interessati
NOTIZIE UTILI

anche ai titolari di trattamento indiretto che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che percepiscono un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, è liquidata, a domanda (vedi domanda per ISA), un'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.
La pensione di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.

A CHI SPETTA

vedova/o e orfani
COME SI OTTIENE

presentazione di domanda (vedi reversibilità Tab. N) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente entro cinque anni dalla data in cui nasce il diritto
REQUISITI

per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;

per gli orfani:

a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);

b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per il padre:

purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;

per la madre:

purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;

per i soggetti equiparati ai genitori:

purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori

NOTIZIE UTILI

l'importo del trattamento è commisurato alla pensione (dalla 2^ all'8^ ctg.) percepita in vita dal dante causa. Al trattamento spettante alla vedova o al vedovo si aggiunge una integrazione, in caso di coesistenza di prole minorenne ovvero di prole maggiorenne inabile che si trova nelle condizioni economiche richieste dalla legge. Il trattamento economico di reversibilità non è previsto per i genitori. La vedova o il vedovo perdono il trattamento in questione se si risposano.


Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z.E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di S.Sabba di Trieste e ai perseguitati politici e razziali di cui alla legge 932/80 art.1
REQUISITI

55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda ad apposita Commissione dell'Ufficio VII presso la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, Via Casilina 3 - ROMA
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

a vita
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
NOTIZIE UTILI

altre provvidenze riconosciute:
- agli stessi soggetti è, altresì, assicurato il diritto al collocamento obbligatorio ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra;

- per poter ottenere i benefici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati validi i periodi senza contributi a partire dalla prima persecuzione che portò alla deportazione, fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati.



ASSEGNO VITALIZIO INDIRETTO AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e non hanno potuto percepire il beneficio perché deceduti in deportazione o, successivamente, dopo il rientro in patria, ma prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n.791
REQUISITI

i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servi del tesoro, Via Casilina 3, Roma.
DURATA

finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO VITALIZIO DI REVERSIBILITÀ AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e perseguitati politici e razziali già titolari di assegno vitalizio
REQUISITI

i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda (vedi reversibilità vedova KZ) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente.
DURATA

finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO ANNESSO ALLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE PER FATTO DI GUERRA - DIRETTO

A CHI SPETTA l'assegno spetta ai cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce di guerra al valor militare
REQUISITI il conferimento di una decorazione al valor militare di importo stabilito dalle norme in materia
COME SI OTTIENE - d'ufficio, qualora pervenga il modello 626 dall'amministrazione militare che informa che la stessa ha sospeso il pagamento dell'assegno per collocamento in pensione del decorato
- a domanda, con valore sollecitatorio alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Allegare: a) copia del foglio matricolare aggiornato o, per gli ufficiali, copia dello stato di servizio, con l'indicazione della data di cessazione del pagamento degli assegni; b) brevetto originale della decorazione, o copia rilasciata in forma autentica.
DECORRENZA dalla cessazione dell'attività lavorativa, se l'assegno era già conferito e veniva percepito sul trattamento di attività; ovvero dalla diversa decorrenza a seconda del momento della richiesta o del conferimento della decorazione.
DURATA a vita purché permanga il diritto a fregiarsi della decorazione
IMPORTO importo stabilito dalle norme in materia
ESCLUSIONI sono escluse le croci di guerra al merito. L'assegno non compete inoltre agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., sue specialità e milizie speciali, in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - reversibilità

A CHI SPETTA 1) coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, che mantenga lo stato vedovile;
2) orfani;
3) genitori o assimilati;
4) collaterali
REQUISITI 1) coniuge non separato non separato legalmente per sua colpa
2) orfani: minori di anni 21; universitari; inabili
3) genitori: a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi lavoro proficuo; b) alla madre vedova;
4) collaterali: fratelli e sorelle, anche naturali, minorenni o maggiorenni inabili.
COME SI OTTIENE a domanda da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni
DECORRENZA dal giorno successivo al decesso del dante causa. Se la domanda è presentata dopo un anno, la reversibilità decorre dal primo del mese successivo la data della domanda
DURATA finché permangono le condizioni previste
IMPORTO importi stabiliti dalle norme in materia
Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità

Viene liquidata in favore di coloro che, a causa di servizio di leva obbligatorio hanno subito un danno diretto (infermità) o indiretto (in caso di decesso determinato dall’evento) (D.P.R. 1092/73 - D.P.R. 461/2001) oppure ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni o ai congiunti ( in caso di decesso determinato dall’evento). (Legge 437/91 – D.P.R. 749/93)

Requisiti
1)Infermità dipendente da causa di servizio di leva
2)A seguito di scoppio di ordigni lasciati incustoditi ed abbandonati in tempo di pace

Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata A vita
Importo Importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalle leggi che regolamentano le pensioni di guerra ( legge 313/68,D.P.R. 915/78 e D.P.R. 834/81 tabella A)
Come si ottiene Presentazione di domanda Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 - ROMA
Aggravamento Coloro che percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento senza limiti di tempo indirizzandola Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 – ROMA, corredata da un certificato medico od altra documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’indennità che dà titolo a pensione e che attesti lo stato di inabilità del pensionato
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE TABELLARE

Come si ottengono vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A chi spettano
1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione tabellare di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
- assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;
- indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;
- agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;

2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:
- integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento
- indennità aggiuntiva
- ulteriori integrazioni;

3) ai titolari di pensione tabellare che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:
- assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,
- assegno compensativo oltre i 65 anni;

4) ai titolari della pensione tabellare di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;

5) a tutti i titolari di pensione tabellare spetta d’ufficio dopo averne accertato il diritto:
· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);

N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.

6) a tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:

- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- Indennità speciale annua (art.111/1092);

L'ASSEGNO RINNOVABILE

Requisiti stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).

2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata Non inferiore a due e non superiore a quattro anni ( art. 5 Legge 9/1980) con proroga d’ufficio, da parte della DPSV, pari a tre anni se alla scadenza dell’assegno non sia compiuto il procedimento per una nuova valutazione dell’invalidità ( art. 6 Legge 9/1980)
Importo stesso importo della pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie Utili alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso
INDENNITA' UNA TANTUM

Requisiti gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
Importo una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie utili nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica stabilita dal Ministero della Difesa.
PENSIONE TABELLARE DI REVERSIBILITA'

A chi spetta
-vedova/vedovo
-orfani
-genitori
-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)
- collaterali

Come si ottiene a domanda (vedi "reversibilità Pens. tabellari) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 445/2000 .
Requisiti

per la vedova o vedovo:
a) mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
b) finché vedova/o;

per gli orfani ( figli legittimi ed equiparati):
a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);
b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente oppure in età superiore ad anni 60, conviventi e a carico del dante causa e con un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per i genitori:
inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, nullatenenti e a carico del pensionato;

per i soggetti equiparati ai genitori:
purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori;

per i collaterali:
in mancanza di altri aventi diritto se minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, conviventi, a carico del dante causa e nullatenenti.

Decorrenza Dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.
Misura della reversibilità
a) 50% al coniuge superstite ovvero ai genitori
b) agli orfani soli ovvero fratelli e sorelle : fino a due 1/3; tre 40%; quattro 50%; più di quattro 60%
c) coniuge con orfani : con uno 60%; con due 65%; con tre 70%; con più di tre 75%;

Notizie Utili Alla vedova/o ed agli orfani del dante causa deceduto per fatti di servizio oppure del titolare di trattamento privilegiato di I° ctg. è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso, un trattamento di importo pari a quello della pensione di I° ctg. (art.93 DPR 1092/73)
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

A chi spettano

Agli aventi diritto alla pensione dei reversibilità spetta :

· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);

N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.

A tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:
- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- indennità speciale annua (art.111/1092);

Come si ottengono

Vengono concessi d’ ufficio o su domanda degli interessati

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98



Le tabelle

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989 n.342
Decorrenza 1 gennaio 2004

P E N S I O N I D I R E T T E TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATT. TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA C
1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' 5.566,32 5.702,14 475,18
2^ CATEGORIA 5.008,70 5.130,91 427,58
3^ CATEGORIA 4.445,17 4.553,63 379,47
4^ CATEGORIA 3.902,11 3.997,32 333,11
5^ CATEGORIA 3.344,48 3.426,09 285,51
6^ CATEGORIA 2.787,84 2.855,86 237,99
7^ CATEGORIA 2.229,52 2.283,92 190,33
8^ CATEGORIA 1.671,89 1.712,68 142,72
TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B 21.284,86 21.804,21 1.817,02
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 16.210,61 16.606,15 1.383,85
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 8.916,90 9.134,47 761,21
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E 6.696,66 6.860,06 571,67
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A 5.074,93 5.198,76 433,23
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A 4.568,59 4.680,06 390,01
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A 4.059,25 4.158,30 346,52
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A 3.552,80 3.639,49 303,29
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A 3.045,65 3.119,96 260,00
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A 2.537,04 2.598,94 216,58
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A 2.029,12 2.078,63 173,22
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A 1.522,83 1.559,99 130,00
TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
LETTERA A 16.045,17 16.436,67 1.369,72
LETTERA A/BIS 14.440,40 14.792,75 1.232,73
LETTERA B 12.835,62 13.148,81 1.095,73
LETTERA C 11.230,85 11.504,88 958,74
LETTERA D 9.626,92 9.861,82 821,82
LETTERA E 8.022,16 8.217,90 684,83
LETTERA F 6.417,38 6.573,96 547,83
LETTERA G 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA H 3.208,69 3.286,98 273,92
ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
INDENNITA` DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO
LETTERA A 7.604,04 7.789,58 649,13
LETTERA A/BIS 6.633,73 6.795,59 566,30
LETTERA B 5.861,44 6.004,46 500,37
LETTERA C 5.148,56 5.274,18 439,52
LETTERA D 4.356,48 4.462,78 371,90
LETTERA E 3.604,00 3.691,94 307,66
LETTERA F 2.831,71 2.900,80 241,73
LETTERA G 2.079,23 2.129,96 177,50
LETTERA H 1.366,35 1.399,69 116,64
INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA` DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000
ART.3-LEGGE 656/86

A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
ART.8 - LEGGE 656/86

A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (* ) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^- 2^-3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^- 2^- 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
ART. 3 - LEGGE 656/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000

A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGRAZ. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422 (*) 21.187,67 21.704,65 1.808,72
IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 42.375,34 43.409,30 3.617,44
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (**) 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 -COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 19.908,68 20.394,45 1.699,54
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 39.817,35 40.788,89 3.399,07
A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR. 12.416,38 12.719,34 1.059,94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 24.832,76 25.438,68 2.119,89
A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR. 6.203,07 6.354,42 529,54
ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915

CUMULI DI SECONDA CATEGORIA
2/10 432,39 442,94 36,91
3/10 648,59 664,42 55,37
5/10 1.080,98 1.107,36 92,28
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' O COMPENSATIVO ART. 20 - D.P.R. 23/12/78 N.915

1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
2^ CATEGORIA 3.766,32 3.858,22 321,52
3^ CATEGORIA 4.329,84 4.435,49 369,62
4^ CATEGORIA 4.872,91 4.991,81 415,98
5^ CATEGORIA 5.430,54 5.563,05 463,59
6^ CATEGORIA 5.987,17 6.133,26 511,10
7^ CATEGORIA 6.545,50 6.705,21 558,77
8^ CATEGORIA 7.103,13 7.276,45 606,37
( * ) - BENEFICIO DA CONCEDERE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI E CON PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (ART.2 - COMMA 4° - LEGGE 422/90)
(**) - LE ALTRE INVALIDITA' PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90 RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003)
VEDOVE ED ORFANI 3.159,47 3.236,56 269,71
VEDOVE GRANDI INVALIDI 3.159,47 3.236,56 269,71
ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI
LETTERA A 8.022,58 8.218,33 684,86
LETTERA A/BIS 7.220,20 7.396,37 616,36
LETTERA B 6.417,81 6.574,40 547,87
LETTERA C 5.615,42 5.752,44 479,37
LETTERA D 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA E 4.011,08 4.108,95 342,41
LETTERA F 3.208,69 3.286,98 273,92
LETTERA G 2.407,37 2.466,11 205,51
LETTERA H E INCOLLOCABILITA' 1.604,34 1.643,49 136,96
1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA' 802,17 821,74 68,48
ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE 782,19 801,28 66,77
TABELLA N-RIVERSIBILITA` VEDOVE ED ORFANI
2^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.838,66 1.883,52 156,96
3^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.624,68 1.664,32 138,69
4^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.426,05 1.460,85 121,74
5^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.223,09 1.252,93 104,41
6^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.018,78 1.043,64 86,97
7^ CATEGORIA 935,47 958,30 79,86
8^ CATEGORIA 910,06 932,27 77,69
TAB. M - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.523,27 1.560,44 130,04
PER 2 FIGLI CADUTI 2.894,22 2.964,84 247,07
PER 3 FIGLI CADUTI 4.265,18 4.369,25 364,10
PER 4 FIGLI CADUTI 5.636,11 5.773,63 481,14
PER 5 FIGLI CADUTI 7.007,06 7.178,03 598,17
PER 6 FIGLI CADUTI 8.378,01 8.582,43 715,20
PER 7 FIGLI CADUTI 9.748,95 9.986,82 832,24
PER 8 FIGLI CADUTI 11.119,90 11.391,23 949,27
TAB. M - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.284,91 2.340,66 195,06
PER 2 FIGLI CADUTI 3.655,86 3.745,06 312,09
PER 3 FIGLI CADUTI 5.026,80 5.149,45 429,12
PER 4 FIGLI CADUTI 6.397,75 6.553,86 546,15
PER 5 FIGLI CADUTI 7.768,70 7.958,26 663,19
PER 6 FIGLI CADUTI 9.139,64 9.362,65 780,22
PER 7 FIGLI CADUTI 10.510,59 10.767,05 897,25
PER 8 FIGLI CADUTI 11.881,54 12.171,45 1.014,29
TAB. S - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.494,95 1.531,43 127,62
PER 2 FIGLI CADUTI 2.840,40 2.909,71 242,48
PER 3 FIGLI CADUTI 4.185,85 4.287,98 357,33
PER 4 FIGLI CADUTI 5.531,30 5.666,26 472,19
PER 5 FIGLI CADUTI 6.876,76 7.044,55 587,05
PER 6 FIGLI CADUTI 8.222,21 8.422,83 701,90
PER 7 FIGLI CADUTI 9.567,66 9.801,11 816,76
PER 8 FIGLI CADUTI 10.913,11 11.179,39 931,62
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
LIRE LIRE EURO
TAB. S - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.242,42 2.297,14 191,43
PER 2 FIGLI CADUTI 3.587,87 3.675,41 306,28
PER 3 FIGLI CADUTI 4.933,32 5.053,69 421,14
PER 4 FIGLI CADUTI 6.278,78 6.431,98 536,00
PER 5 FIGLI CADUTI 7.624,23 7.810,26 650,86
PER 6 FIGLI CADUTI 8.969,68 9.188,54 765,71
PER 7 FIGLI CADUTI 10.315,13 10.566,82 880,57
PER 8 FIGLI CADUTI 11.660,59 11.945,11 995,43
MEDAGLIE
MEDAGLIA D'ORO 3.602,79 3.690,70 307,56
MEDAGLIA D'ARGENTO 640,49 656,12 54,68
MEDAGLIA DI BRONZO 200,15 205,03 17,09
CROCE DI GUERRA 120,09 123,02 10,25
LIMITE DI REDDITO

ANNO 2003 ANNO 2004
EURO EURO
11.779,51 12.066,93
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Gino tra poco superi anche a Panorama con questi fiumi di parole....
gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Antonio_1961 ha scritto:
gino59 ha scritto:IPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI ASTI
Direzione Provinciale dei Servizi Vari

Servizio 3°: Pensioni
tel. : 0141/53381 - fax: 0141/34926 - e-mail: dptasti@tin.it


Capo servizio: Bubbio Nerella - Collaboratore Amministrativo

Concessione Pensioni di Guerra Dirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori;

Concessione assegni annessi alle decorazioni al valor Militare;

Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle materie sopraindicate;

Gestione delle partite di pensioni di Guerra e trattamenti congeneri;

Gestione delle partite di pensioni degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari;

Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità;

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98;

Attività connesse all'applicazione dei provvedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Nell'ambito delle gestioni sopraindicate effettua tutte le variazioni sulle partite a richiesta degli interessati o delle Autorità competenti o d'ufficio.

Utilità nel sito

Notiziario Circolari Normative Moduli in linea

TRATTAMENTI ECONOMICI DI GUERRA

Pensione Diretta e relativi assegni accessori

Assegno temporaneo

Indennità Una Tantum

Pensione di reversibilità e relativi assegni accessori

Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno vitalizio indiretto ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno vitalizio di reversibilità ai familiari degli internati dei campi di sterminio K.Z. e assegno di benemerenza a favore dei perseguitati politici e razziali (P.P.)

Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra

Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - liquidazione della reversibilità

Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98

Le tabelle

PENSIONE DI GUERRA DIRETTA

Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa.

REQUISITI

infermità dipendente da causa di servizio di guerra o riportata a causa della guerra
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

a vita
IMPORTO

importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalla legge, a seconda della gravità delle infermità
COME SI OTTIENE

presentazione di domanda al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Il termine per la presentazione delle prime domande è chiuso a far data dall'1.2.1981.
AGGRAVAMENTO Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento indirizzandola al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio, corredata da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI GUERRA DIRETTA

COME SI OTTENGONO

vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A CHI SPETTANO

1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione di guerra di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;

indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;

agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;

2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:

integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento

indennità aggiuntiva

ulteriori integrazioni;

3) ai titolari di pensione di guerra che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:

assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,

assegno compensativo oltre i 65 anni;

4) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria con moglie e /o figli a carico spetta, a domanda:

aumento di integrazione;

5) ai titolari della pensione di guerra di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;

6) agli invalidi di prima categoria spetta d'ufficio:

indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi i relativi assegni accessori;

7) agli invalidi che percepiscono pensioni di guerra dalla seconda all'ottava categoria che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, se si trovano nelle condizioni economiche previste dalla legge, a domanda (vedi domanda per ISA), spetta:

indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.


L'ASSEGNO TEMPORANEO


REQUISITI

stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

da uno a quattro anni, da rinnovare alla scadenza, previa visita medica
IMPORTO

stesso importo della pensione
COME SI OTTIENE

eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI

alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso


INDENNITA' UNA TANTUM

REQUISITI

gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
DECORRENZA

dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
IMPORTO

una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
COME SI OTTIENE

eventualmente concesso in alternativa alla pensione
NOTIZIE UTILI

nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'economia e delle Finanze competente per territorio.

PENSIONE DI GUERRA DI REVERSIBILITA'

La pensione di guerra di reversibilità può essere concessa:

1) ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra;

2) ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.

Pensioni di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili deceduti per causa di guerra o per le stesse infermità per cui fruivano di pensione di guerra

A CHI SPETTA

-vedova/vedovo
-orfani

-genitori

-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)

COME SI OTTIENE

a domanda (vedi "reversibilità Pens. Guerra) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, ad eccezione del certificato necroscopico
REQUISITI

per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;

per gli orfani:

a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);

b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per il padre:

purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;

per la madre:

purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;

per i soggetti equiparati ai genitori:

purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori

NOTIZIE UTILI

a) per il genitore coesistente con la vedova o prole del dante causa è prevista una pensione d'importo ridotto
b) per il genitore che abbia perduto più figli (o l'unico figlio) a causa della guerra è previsto, invece, un trattamento di importo maggiorato, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

A CHI SPETTANO

alle vedove:
assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;

assegno supplementare per le vedove di pensionati di 1^ ctg con superinvalidità, se hanno convissuto ed assistito il dante causa;

aumento di integrazione per gli orfani minorenni ed anche per quelli maggiorenni, se universitari o se inabili ed in possesso dei requisiti economici;

agli orfani:

assegno di maggiorazione se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;

aumento di integrazione ripartito, in caso di concorso di più orfani aventi diritto

COME SI OTTENGONO

vengono, di norma, concessi su domanda degli interessati
NOTIZIE UTILI

anche ai titolari di trattamento indiretto che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che percepiscono un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, è liquidata, a domanda (vedi domanda per ISA), un'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico spettante alla data del 1° dicembre di ogni anno.
La pensione di reversibilità concessa ai congiunti di militari e civili, già titolari di pensione di guerra diretta dalla 2^ all'8^ categoria, deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali fruivano di pensione.

A CHI SPETTA

vedova/o e orfani
COME SI OTTIENE

presentazione di domanda (vedi reversibilità Tab. N) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente entro cinque anni dalla data in cui nasce il diritto
REQUISITI

per la vedova o vedovo:
mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;

per gli orfani:

a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);

b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente. Essi devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per il padre:

purché 58enne o inabile a proficuo lavoro, previa verifica delle condizioni economiche;

per la madre:

purché vedova o se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro e previa verifica delle condizioni economiche;

per i soggetti equiparati ai genitori:

purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori

NOTIZIE UTILI

l'importo del trattamento è commisurato alla pensione (dalla 2^ all'8^ ctg.) percepita in vita dal dante causa. Al trattamento spettante alla vedova o al vedovo si aggiunge una integrazione, in caso di coesistenza di prole minorenne ovvero di prole maggiorenne inabile che si trova nelle condizioni economiche richieste dalla legge. Il trattamento economico di reversibilità non è previsto per i genitori. La vedova o il vedovo perdono il trattamento in questione se si risposano.


Assegno vitalizio a favore degli internati dei campi di sterminio K.Z.E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di S.Sabba di Trieste e ai perseguitati politici e razziali di cui alla legge 932/80 art.1
REQUISITI

55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda ad apposita Commissione dell'Ufficio VII presso la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, Via Casilina 3 - ROMA
DECORRENZA

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
DURATA

a vita
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
NOTIZIE UTILI

altre provvidenze riconosciute:
- agli stessi soggetti è, altresì, assicurato il diritto al collocamento obbligatorio ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra;

- per poter ottenere i benefici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati validi i periodi senza contributi a partire dalla prima persecuzione che portò alla deportazione, fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati.



ASSEGNO VITALIZIO INDIRETTO AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e non hanno potuto percepire il beneficio perché deceduti in deportazione o, successivamente, dopo il rientro in patria, ma prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n.791
REQUISITI

i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servi del tesoro, Via Casilina 3, Roma.
DURATA

finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO VITALIZIO DI REVERSIBILITÀ AI FAMILIARI DEGLI INTERNATI DEI CAMPI DI STERMINIO K.Z. E ASSEGNO DI BENEMERENZA A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI (P.P.)

A CHI SPETTA

ai familiari di quanti sono stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e perseguitati politici e razziali già titolari di assegno vitalizio
REQUISITI

i richiedenti devono essere cittadini italiani, devono aver raggiunto il limite di età pensionabile o devono essere riconosciuti inabili a proficuo lavoro dalle competenti Commissioni Mediche di Verifica dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottenere detto assegno gli orfani maggiorenni inabili devono percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, così come si richiede per ottenere trattamento pensionistico di guerra indiretto
COME SI OTTIENE

presentazione della domanda (vedi reversibilità vedova KZ) al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari territorialmente competente.
DURATA

finché permangono le condizioni previste dalla legge
IMPORTO

l'assegno vitalizio è pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale
ASSEGNO ANNESSO ALLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE PER FATTO DI GUERRA - DIRETTO

A CHI SPETTA l'assegno spetta ai cittadini italiani insigniti di decorazioni al valor militare (medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce di guerra al valor militare
REQUISITI il conferimento di una decorazione al valor militare di importo stabilito dalle norme in materia
COME SI OTTIENE - d'ufficio, qualora pervenga il modello 626 dall'amministrazione militare che informa che la stessa ha sospeso il pagamento dell'assegno per collocamento in pensione del decorato
- a domanda, con valore sollecitatorio alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. Allegare: a) copia del foglio matricolare aggiornato o, per gli ufficiali, copia dello stato di servizio, con l'indicazione della data di cessazione del pagamento degli assegni; b) brevetto originale della decorazione, o copia rilasciata in forma autentica.
DECORRENZA dalla cessazione dell'attività lavorativa, se l'assegno era già conferito e veniva percepito sul trattamento di attività; ovvero dalla diversa decorrenza a seconda del momento della richiesta o del conferimento della decorazione.
DURATA a vita purché permanga il diritto a fregiarsi della decorazione
IMPORTO importo stabilito dalle norme in materia
ESCLUSIONI sono escluse le croci di guerra al merito. L'assegno non compete inoltre agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., sue specialità e milizie speciali, in dipendenza di atti compiuti nella guerra civile di Spagna.
Assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatto di guerra - reversibilità

A CHI SPETTA 1) coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, che mantenga lo stato vedovile;
2) orfani;
3) genitori o assimilati;
4) collaterali
REQUISITI 1) coniuge non separato non separato legalmente per sua colpa
2) orfani: minori di anni 21; universitari; inabili
3) genitori: a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi lavoro proficuo; b) alla madre vedova;
4) collaterali: fratelli e sorelle, anche naturali, minorenni o maggiorenni inabili.
COME SI OTTIENE a domanda da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni
DECORRENZA dal giorno successivo al decesso del dante causa. Se la domanda è presentata dopo un anno, la reversibilità decorre dal primo del mese successivo la data della domanda
DURATA finché permangono le condizioni previste
IMPORTO importi stabiliti dalle norme in materia
Pensione ordinaria privilegiata tabellare e concessione della relativa reversibilità

Viene liquidata in favore di coloro che, a causa di servizio di leva obbligatorio hanno subito un danno diretto (infermità) o indiretto (in caso di decesso determinato dall’evento) (D.P.R. 1092/73 - D.P.R. 461/2001) oppure ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni o ai congiunti ( in caso di decesso determinato dall’evento). (Legge 437/91 – D.P.R. 749/93)

Requisiti
1)Infermità dipendente da causa di servizio di leva
2)A seguito di scoppio di ordigni lasciati incustoditi ed abbandonati in tempo di pace

Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata A vita
Importo Importo corrispondente ad una delle otto categorie di pensione previste dalle leggi che regolamentano le pensioni di guerra ( legge 313/68,D.P.R. 915/78 e D.P.R. 834/81 tabella A)
Come si ottiene Presentazione di domanda Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 - ROMA
Aggravamento Coloro che percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento senza limiti di tempo indirizzandola Al Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare- Piazzale Sturzo,31 – ROMA, corredata da un certificato medico od altra documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’indennità che dà titolo a pensione e che attesti lo stato di inabilità del pensionato
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE TABELLARE

Come si ottengono vengono concessi d'ufficio o a domanda ai titolari di specifici trattamenti pensionistici
A chi spettano
1) a coloro cui si riconosce il diritto alla pensione tabellare di 1^ categoria, oltre all'assegno integrativo, spettano d'ufficio anche :
- assegno di superinvalidità, qualora abbiano riportato menomazioni gravissime;
- indennità di assistenza e accompagnamento, per chi fruisce di assegno di superinvalidità;
- agli invalidi che oltre, all'infermità principale hanno una o più infermità riconducibili alla tab. annessa al DPR n.915 del 1978 e alla legge n.656 del 1986, spetta l'assegno di cumulo;

2) agli invalidi che soffrono di particolari e gravi infermità, in aggiunta all'indennità di accompagnamento, a domanda, spettano anche:
- integrazione all'indennità di assistenza e di accompagnamento
- indennità aggiuntiva
- ulteriori integrazioni;

3) ai titolari di pensione tabellare che, per causa dell'infermità riconosciuta, non possono svolgere alcuna attività lavorativa spetta, a domanda:
- assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età,
- assegno compensativo oltre i 65 anni;

4) ai titolari della pensione tabellare di prima categoria spetta, a domanda, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis, B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E. L'importo è di Euro 878,00 mensili per 12 mensilità per i grandi Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere A numeri 1) 2) 3) 4) secondo comma, A-bis. L'assegno è ridotto del 50% per gli Invalidi affetti dalle infermità ascrivibili alle lettere B numero 1, C, D, E numero 1 della Tabella E;

5) a tutti i titolari di pensione tabellare spetta d’ufficio dopo averne accertato il diritto:
· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);

N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.

6) a tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:

- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- Indennità speciale annua (art.111/1092);

L'ASSEGNO RINNOVABILE

Requisiti stessi requisiti previsti per la pensione; viene conferito a coloro i quali risultano affetti da un'infermità per la quale è presumibile un'evoluzione clinica e la cui entità non consente l'immediata concessione di un trattamento vitalizio
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).

2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata Non inferiore a due e non superiore a quattro anni ( art. 5 Legge 9/1980) con proroga d’ufficio, da parte della DPSV, pari a tre anni se alla scadenza dell’assegno non sia compiuto il procedimento per una nuova valutazione dell’invalidità ( art. 6 Legge 9/1980)
Importo stesso importo della pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie Utili alla scadenza, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia ovvero in indennità una tantum se si riscontrano i necessari requisiti sanitari; in mancanza di detti requisiti, l'assegno è soppresso
INDENNITA' UNA TANTUM

Requisiti gli stessi della pensione e nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo
Decorrenza
1)Data di cessazione dal servizio salvo i casi per i quali è diversamente disposto. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dal giorno in cui è sorto il diritto (art. 191, comma 1-3, D.P.R. 1092/73).
2) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso o dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, se la domanda è presentata dopo due anni dall’evento dannoso.

Durata da una a un massimo di cinque annualità a seconda della gravità delle infermità
Importo una annualità = importo pari all'assegno di 8^ categoria di pensione
Come si ottiene eventualmente concesso in alternativa alla pensione
Notizie utili nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per conseguire la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o della pensione. Questi benefici vengono riconosciuti dopo l'accertamento dei requisiti sanitari da parte della Commissione Medica stabilita dal Ministero della Difesa.
PENSIONE TABELLARE DI REVERSIBILITA'

A chi spetta
-vedova/vedovo
-orfani
-genitori
-altri soggetti equiparati o assimilati ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa)
- collaterali

Come si ottiene a domanda (vedi "reversibilità Pens. tabellari) da inoltrare al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari competente per territorio. I documenti di stato civile possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte, resa ai sensi della legge 445/2000 .
Requisiti

per la vedova o vedovo:
a) mancanza di sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato;
b) finché vedova/o;

per gli orfani ( figli legittimi ed equiparati):
a) minorenni (21 anni) e studenti universitari (fino al 26° anno);
b) maggiorenni giudicati inabili a proficuo lavoro dalla competente Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle Finanze territorialmente competente oppure in età superiore ad anni 60, conviventi e a carico del dante causa e con un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge;

per i genitori:
inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, nullatenenti e a carico del pensionato;

per i soggetti equiparati ai genitori:
purché nei loro confronti si verifichino le condizioni previste per i genitori;

per i collaterali:
in mancanza di altri aventi diritto se minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ultrassessantenni, conviventi, a carico del dante causa e nullatenenti.

Decorrenza Dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.
Misura della reversibilità
a) 50% al coniuge superstite ovvero ai genitori
b) agli orfani soli ovvero fratelli e sorelle : fino a due 1/3; tre 40%; quattro 50%; più di quattro 60%
c) coniuge con orfani : con uno 60%; con due 65%; con tre 70%; con più di tre 75%;

Notizie Utili Alla vedova/o ed agli orfani del dante causa deceduto per fatti di servizio oppure del titolare di trattamento privilegiato di I° ctg. è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso, un trattamento di importo pari a quello della pensione di I° ctg. (art.93 DPR 1092/73)
ASSEGNI ACCESSORI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

A chi spettano

Agli aventi diritto alla pensione dei reversibilità spetta :

· la 13° mensilità
· Indennità integrativa speciale (art.99/1092);

N.B: La disciplina per l’erogazione della I.I.S. è la stessa che riguarda le pensioni del settore pubblico. Pertanto fino al 31/12/78 sussisteva il divieto di cumulo con stipendi erogati dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche e Enti Pubblici escludendo gli stipendi dei dipendenti privati ed il lavoro autonomo. Dall’1/1/79 l’assegno restò cumulabile soltanto per il lavoro autonomo mentre in caso di lavoro dipendente veniva garantito il minimo INPS. La Corte costituzionale con sentenza 556/89 dichiarò incostituzionale il divieto di cumulo ma successivamente non hanno fatto seguito interventi legislativi in merito e pertanto le DPSV continuano a corrispondere il minimo INPS nei casi della specie in attesa che il Legislatore si esprima nel merito.Di fatto gli interessati devono continuare a far valere la propria pretesa in sede contenziosa presso la Corte dei Conti a competenza regionale e con sede presso il capoluogo di Regione.

A tutti titolari della pensione tabellare spetta a domanda:
- aggiunta di famiglia (art.98/1092 );
- indennità speciale annua (art.111/1092);

Come si ottengono

Vengono concessi d’ ufficio o su domanda degli interessati

Gestione degli assegni di cui alle leggi 302/90 e 407/98



Le tabelle

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989 n.342
Decorrenza 1 gennaio 2004

P E N S I O N I D I R E T T E TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATT. TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA C
1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' 5.566,32 5.702,14 475,18
2^ CATEGORIA 5.008,70 5.130,91 427,58
3^ CATEGORIA 4.445,17 4.553,63 379,47
4^ CATEGORIA 3.902,11 3.997,32 333,11
5^ CATEGORIA 3.344,48 3.426,09 285,51
6^ CATEGORIA 2.787,84 2.855,86 237,99
7^ CATEGORIA 2.229,52 2.283,92 190,33
8^ CATEGORIA 1.671,89 1.712,68 142,72
TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B 21.284,86 21.804,21 1.817,02
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 16.210,61 16.606,15 1.383,85
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E 8.916,90 9.134,47 761,21
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E 6.696,66 6.860,06 571,67
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A 5.074,93 5.198,76 433,23
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A 4.568,59 4.680,06 390,01
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A 4.059,25 4.158,30 346,52
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A 3.552,80 3.639,49 303,29
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A 3.045,65 3.119,96 260,00
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A 2.537,04 2.598,94 216,58
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A 2.029,12 2.078,63 173,22
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A 1.522,83 1.559,99 130,00
TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
LETTERA A 16.045,17 16.436,67 1.369,72
LETTERA A/BIS 14.440,40 14.792,75 1.232,73
LETTERA B 12.835,62 13.148,81 1.095,73
LETTERA C 11.230,85 11.504,88 958,74
LETTERA D 9.626,92 9.861,82 821,82
LETTERA E 8.022,16 8.217,90 684,83
LETTERA F 6.417,38 6.573,96 547,83
LETTERA G 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA H 3.208,69 3.286,98 273,92
ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
INDENNITA` DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO
LETTERA A 7.604,04 7.789,58 649,13
LETTERA A/BIS 6.633,73 6.795,59 566,30
LETTERA B 5.861,44 6.004,46 500,37
LETTERA C 5.148,56 5.274,18 439,52
LETTERA D 4.356,48 4.462,78 371,90
LETTERA E 3.604,00 3.691,94 307,66
LETTERA F 2.831,71 2.900,80 241,73
LETTERA G 2.079,23 2.129,96 177,50
LETTERA H 1.366,35 1.399,69 116,64
INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA` DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000
ART.3-LEGGE 656/86

A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR. 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
ART.8 - LEGGE 656/86

A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGRAZIONE 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (* ) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^- 2^-3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 30.502,52 31.246,78 2.603,90
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 61.005,03 62.493,55 5.207,80
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^- 2^- 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 91.507,55 93.740,33 7.811,69
A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA 27.944,53 28.626,38 2.385,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR. 55.889,06 57.252,75 4.771,06
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR. 83.833,59 85.879,13 7.156,59
ART. 3 - LEGGE 656/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000

A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ. 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGRAZ. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422 (*) 21.187,67 21.704,65 1.808,72
IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422 (*) 42.375,34 43.409,30 3.617,44
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (**) 18.629,68 19.084,24 1.590,35
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 37.259,37 38.168,50 3.180,71
IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 -COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 19.908,68 20.394,45 1.699,54
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422 (*) 39.817,35 40.788,89 3.399,07
A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR. 12.416,38 12.719,34 1.059,94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. 24.832,76 25.438,68 2.119,89
A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR. 6.203,07 6.354,42 529,54
ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915

CUMULI DI SECONDA CATEGORIA
2/10 432,39 442,94 36,91
3/10 648,59 664,42 55,37
5/10 1.080,98 1.107,36 92,28
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' O COMPENSATIVO ART. 20 - D.P.R. 23/12/78 N.915

1^ CATEGORIA 1.604,34 1.643,49 136,96
2^ CATEGORIA 3.766,32 3.858,22 321,52
3^ CATEGORIA 4.329,84 4.435,49 369,62
4^ CATEGORIA 4.872,91 4.991,81 415,98
5^ CATEGORIA 5.430,54 5.563,05 463,59
6^ CATEGORIA 5.987,17 6.133,26 511,10
7^ CATEGORIA 6.545,50 6.705,21 558,77
8^ CATEGORIA 7.103,13 7.276,45 606,37
( * ) - BENEFICIO DA CONCEDERE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI E CON PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (ART.2 - COMMA 4° - LEGGE 422/90)
(**) - LE ALTRE INVALIDITA' PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90 RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
EURO EURO EURO
TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003)
VEDOVE ED ORFANI 3.159,47 3.236,56 269,71
VEDOVE GRANDI INVALIDI 3.159,47 3.236,56 269,71
ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI
LETTERA A 8.022,58 8.218,33 684,86
LETTERA A/BIS 7.220,20 7.396,37 616,36
LETTERA B 6.417,81 6.574,40 547,87
LETTERA C 5.615,42 5.752,44 479,37
LETTERA D 4.813,47 4.930,92 410,91
LETTERA E 4.011,08 4.108,95 342,41
LETTERA F 3.208,69 3.286,98 273,92
LETTERA G 2.407,37 2.466,11 205,51
LETTERA H E INCOLLOCABILITA' 1.604,34 1.643,49 136,96
1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA' 802,17 821,74 68,48
ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE 782,19 801,28 66,77
TABELLA N-RIVERSIBILITA` VEDOVE ED ORFANI
2^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.838,66 1.883,52 156,96
3^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.624,68 1.664,32 138,69
4^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.426,05 1.460,85 121,74
5^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.223,09 1.252,93 104,41
6^ CATEGORIA (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003) 1.018,78 1.043,64 86,97
7^ CATEGORIA 935,47 958,30 79,86
8^ CATEGORIA 910,06 932,27 77,69
TAB. M - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.523,27 1.560,44 130,04
PER 2 FIGLI CADUTI 2.894,22 2.964,84 247,07
PER 3 FIGLI CADUTI 4.265,18 4.369,25 364,10
PER 4 FIGLI CADUTI 5.636,11 5.773,63 481,14
PER 5 FIGLI CADUTI 7.007,06 7.178,03 598,17
PER 6 FIGLI CADUTI 8.378,01 8.582,43 715,20
PER 7 FIGLI CADUTI 9.748,95 9.986,82 832,24
PER 8 FIGLI CADUTI 11.119,90 11.391,23 949,27
TAB. M - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.284,91 2.340,66 195,06
PER 2 FIGLI CADUTI 3.655,86 3.745,06 312,09
PER 3 FIGLI CADUTI 5.026,80 5.149,45 429,12
PER 4 FIGLI CADUTI 6.397,75 6.553,86 546,15
PER 5 FIGLI CADUTI 7.768,70 7.958,26 663,19
PER 6 FIGLI CADUTI 9.139,64 9.362,65 780,22
PER 7 FIGLI CADUTI 10.510,59 10.767,05 897,25
PER 8 FIGLI CADUTI 11.881,54 12.171,45 1.014,29
TAB. S - GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI
PER 1 FIGLIO CADUTO 1.494,95 1.531,43 127,62
PER 2 FIGLI CADUTI 2.840,40 2.909,71 242,48
PER 3 FIGLI CADUTI 4.185,85 4.287,98 357,33
PER 4 FIGLI CADUTI 5.531,30 5.666,26 472,19
PER 5 FIGLI CADUTI 6.876,76 7.044,55 587,05
PER 6 FIGLI CADUTI 8.222,21 8.422,83 701,90
PER 7 FIGLI CADUTI 9.567,66 9.801,11 816,76
PER 8 FIGLI CADUTI 10.913,11 11.179,39 931,62
PENSIONI INDIRETTE TRATT. TABELLARE ANNUO 2003 TRATT. TABELLARE ANNUO 2004 TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2004
LIRE LIRE EURO
TAB. S - GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE
PER 1 FIGLIO CADUTO 2.242,42 2.297,14 191,43
PER 2 FIGLI CADUTI 3.587,87 3.675,41 306,28
PER 3 FIGLI CADUTI 4.933,32 5.053,69 421,14
PER 4 FIGLI CADUTI 6.278,78 6.431,98 536,00
PER 5 FIGLI CADUTI 7.624,23 7.810,26 650,86
PER 6 FIGLI CADUTI 8.969,68 9.188,54 765,71
PER 7 FIGLI CADUTI 10.315,13 10.566,82 880,57
PER 8 FIGLI CADUTI 11.660,59 11.945,11 995,43
MEDAGLIE
MEDAGLIA D'ORO 3.602,79 3.690,70 307,56
MEDAGLIA D'ARGENTO 640,49 656,12 54,68
MEDAGLIA DI BRONZO 200,15 205,03 17,09
CROCE DI GUERRA 120,09 123,02 10,25
LIMITE DI REDDITO

ANNO 2003 ANNO 2004
EURO EURO
11.779,51 12.066,93
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Gino tra poco superi anche a Panorama con questi fiumi di parole....
======================================================================
....Da questi si possono attingere tantissime informazioni.-

........P.S. Quest'ultimo copia e incolla è molto, ma molto importante per tutti gli aventi diritto o
semplicemente appassionati ad incrementare la loro/nostra banca dati.- Notte
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
gino59 ha scritto:.......EX CASSA SOTT.LI .-


Assetto organizzativo dell'Ente

Quali sono le novità introdotte dell’istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?

La Cassa di Previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:

- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare.

La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito nell’ambito del I Reparto-Personale dello SMD.

Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:

- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.
================================================================================


......Per Elpocho:-
IstruzApplIndenSuppl_AssSpec_Lettera.pdf
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

TFS e TFR dei dipendenti pubblici
Data pubblicazione: 26/06/2014
In applicazione della vigente normativa in materia di spending review, l’Istituto rende noto con la circolare n. 79 del 23 giugno le modalità e i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e del trattamento di fine rapporto ai dipendenti pubblici che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, fornisce indicazioni applicative riguardo alla liquidazione dei trattamenti in oggetto ai dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016.



Direzione Centrale Previdenza
Roma, 23/06/2014
Circolare n. 79
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr ed altri aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti per soprannumero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SOMMARIO:
Premessa. 1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. 1.1. Termini di pagamento del Tfs e del Tfr in caso di maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. 1.2. Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. 1.3. Adeguamento degli applicativi gestionali

Premessa

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. Con due circolari, la numero 3 del 29 luglio 2013 e la numero 4 del 28 aprile 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito gli indirizzi applicativi delle norme contenute nell’art. 2 di cui al citato decreto che disciplinano i pensionamenti dei dipendenti in esubero delle amministrazioni che presentano situazioni di “soprannumerarietà” o di eccedenza di personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, la c.d. “Spending Review”.
L’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha modificato e integrato alcune disposizioni dell’art. 2 del decreto legge n. 95/2012 ed ha introdotto alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni rientranti nell’ambito della Spending Review o in qualche modo ad essa collegate.

Di seguito si richiamano le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero e si descrivono le speciali disposizioni che disciplinano i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per questo stesso personale.
L’art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 2, comma 3, del decreto legge 101/2013 ha poi precisato che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 11 lettera a) in materia di gestione degli esuberi di personale, trovano applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che attuino riduzioni del personale e che abbiano dichiarato posizioni soprannumerarie o eccedentarie. Pertanto, le misure sui prepensionamenti, di seguito richiamate, trovano applicazione nei confronti anche di altre amministrazioni (ivi comprese, quindi le autonomie locali, le regioni e le strutture del servizio sanitario nazionale) diverse da quelle statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici.
Per effetto di tali riduzioni, le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale che deriveranno dal raffronto tra i dipendenti in forza e le dotazioni di ciascuna amministrazione, dovranno essere gestite prioritariamente attraverso l’applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013, il quale testualmente prevede che “ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, (…) si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (….)”.
Si sottolinea, in proposito, che l'articolo 2, comma 6, del decreto legge 101/2013 contiene una norma di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge 95/2012 in base alla quale l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici indicati nella disposizione.
Resta ferma la disciplina dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi legati all’aumento della speranza di vita e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell’adeguamento alla speranza di vita determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2012. Pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 e s.m.i. sono incrementati di 0,3 unità. Gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione indipendentemente dal requisito anagrafico, posto che l’adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del predetto decreto legge n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Il requisito anagrafico dei 65 anni non è invece incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita ove il dipendente sia già in possesso del diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età. In tal caso infatti il requisito anagrafico viene in rilievo come limite ordinamentale e non come requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. A questo proposito si sottolinea che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Il citato art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 ha disciplinato, nel contempo, le decorrenze del diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto comunque denominato che sono esplicitate e riepilogate nei paragrafi che seguono.



1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto

Acquisiti i pareri dei Ministeri vigilanti resi con nota prot. n. 3359/Varie/4088 del 19 marzo 2013 e con nota prot. n. 8597 del 30 gennaio 2014 (del Ministero dell’economia e delle finanze) nonché con nota prot. n. 4235 del 20 marzo 2014 e con nota prot. 7787 del 26 maggio 2014 (del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si espongono le indicazioni applicative della disciplina in esame.
Nei confronti del personale in esubero interessato dai pensionamenti disciplinati dalla norma in oggetto, sono previste diverse decorrenze del diritto al trattamento di fine rapporto, comunque denominato, in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico.
Secondo quanto indicato dal comma 11 dell’art. 2 del citato decreto legge 95/2012, come successivamente modificato, tra il personale interessato dalla procedura di riduzione dei soprannumeri, rientrano:

i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
i dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di pagamento della prestazione di fine lavoro deve essere individuato in base alla circostanza che il dipendente sia in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2011 oppure maturi i requisiti stessi, nonché il diritto alla decorrenza della pensione, entro il 31 dicembre 2016, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Si espongono di seguito i termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio relativi a ciascuna tipologia di dipendenti.



1.1 Termini di pagamento del Tfs e del Tfr per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011

Per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio).
Per tali soggetti trova applicazione la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 23, del citato decreto legge 138/2011, qualora gli stessi conseguano il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e del comparto Afam) disciplina che prevede la possibilità di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli vigenti.
A tale proposito si ricorda quanto già indicato nella circolare n. 37 del 2012, secondo la quale il termine di pagamento del Tfs o del Tfr è di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, entro il 12 agosto 2011, hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale previsto dall’amministrazione di appartenenza ovvero la massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (di norma 40 anni). Il termine di pagamento è, invece, di 6 mesi dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, sempre entro il 12 agosto 2011, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata con la “quota”.
In tutti gli altri casi, alla prestazione saranno applicati i termini di pagamento previsti dall’art. 3, commi 3 e 5, del decreto legge n. 79/1997 come modificato dall’art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, a seconda della causa di cessazione e quindi della tipologia di pensione maturata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, se i requisiti per la pensione di anzianità con la “quota” sono stati maturati dopo il 12 agosto 2011 e, comunque, entro il 31 dicembre 2011, la prestazione non potrà essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione dal servizio se questa avverrà per dimissioni.
Diversamente, se la cessazione dal servizio avviene per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione datrice di lavoro, la prestazione non potrà essere pagata prima di 6 mesi.
Se il requisito della anzianità contributiva massima (di norma 40 anni) per il diritto alla pensione, conseguita indipendentemente dall’età, è stato maturato dopo il 12 agosto (ma entro il 31 dicembre) 2011, il Tfs o il Tfr non potranno essere pagati prima di 6 mesi dalla cessazione dal servizio.



1.2 Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016

Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri ed in base al quale “la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti”.
Nei casi in esame in questo paragrafo, al fine di individuare i termini per il pagamento del Tfs o del Tfr occorre valutare:
il tipo di prestazione pensionistica cui gli interessati avrebbero diritto se fossero applicate le disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 201/2011;
se il requisito pensionistico in deroga (cioè in base alla normativa previgente all’art. 24 del decreto legge 201/2011) sia stato maturato entro il o successivamente al 31 dicembre 2013 in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall’ art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici), il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data.

Di conseguenza, se l’interessato raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.
Se, invece, l’interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia.
Vanno poi evidenziate le seguenti due situazioni che potrebbero determinare una riduzione del termine di pagamento in presenza del diritto teorico alla pensione anticipata maturato anteriormente ovvero in coincidenza ovvero successivamente al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) previsto per il collocamento a riposo d’ufficio. In particolare nella eventualità che l’interessato raggiunga il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013). Se, invece, l’interessato raggiunge il diritto (teorico) alla pensione anticipata e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell’età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell’età prevista quale limite dell’ordinamento di appartenenza.

Di seguito si riportano alcuni esempi con la precisazione che l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016 è indicato a mero titolo esemplificativo, considerato che l’incremento effettivo non è al momento conosciuto. Gli esempi sono stati predisposti nel presupposto che il limite ordinamentale dei 65 anni rimanga inalterato.


Esempio 1

Un dipendente matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 15 ottobre 2013 con 35 anni di contribuzione e 62 anni e 3 mesi di età.
Maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia, secondo le nuove regole, il 15 febbraio 2018 (66 anni e 7 mesi, valori teorici), prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Il Tfr/Tfs potrà essere corrisposto a decorrere dal 16 agosto 2018 (cioè non prima di 6 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia).



Esempio 2

Una dipendente matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013, con 40 anni di contribuzione e 58 anni e 8 mesi di età.
Secondo i nuovi requisiti prescritti dall’art. 24 del più volte citato decreto legge 201/2011, la stessa maturerebbe il diritto alla pensione anticipata il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi).
Il Tfs/Tfr potrà essere corrisposto a decorrere dal 7 agosto 2016 (cioè non prima di 24 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione anticipata).

Esempio 3

Un dipendente, nato il 18 agosto 1952, matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità (60 anni di età e una contribuzione di 37 anni, 5 mesi) il 18 agosto 2012.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 18 gennaio 2018 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 18 luglio 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).
I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 19 gennaio 2018 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 19 gennaio 2020. Poiché, tuttavia, alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata (18 gennaio 2018) il dipendente avrà già compiuto i 65 anni (18 agosto 2017) e poiché tale circostanza, se l’interessato fosse rimasto in servizio, avrebbe comportato il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale a decorrere dal 19 gennaio 2018, il termine si contrae a sei mesi e la prestazione potrà essere posta in pagamento dal 19 luglio 2018.


Esempio 4

Un dipendente, nato il 20 luglio 1952, matura il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contribuzione) il 20 luglio 2013.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 20 maggio 2016 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 20 giugno 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).
I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 20 maggio 2016 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 21 maggio 2018. Poiché, tuttavia, successivamente alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata il dipendente maturerà i 65 anni (circostanza che comporterebbe il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale) il Tfs potrà essere messo in pagamento decorsi sei mesi dal compimento dei 65 anni, vale a dire dal 21 gennaio 2018.

Esempio 5

Un dipendente, nato il 20 luglio 1952, matura il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contribuzione) il 10 maggio 2014.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 10 marzo 2017 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 20 giugno 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).
I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 10 marzo 2017 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 10 marzo 2019. Poiché, tuttavia, successivamente alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata il dipendente maturerà i 65 anni (circostanza che comporterebbe il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale) il Tfs potrà essere messo in pagamento decorsi 12 mesi dal compimento dei 65 anni, vale a dire dal 20 luglio 2018.


1.3. Adeguamento delle applicazioni gestionali

Gli applicativi SIN TFS e SIN TFR saranno adeguati per tener conto delle decorrenze del diritto al pagamento delle indennità di fine lavoro del personale di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2.



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Antonio_1961
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da Antonio_1961 »

Gigì che centrano questi requisiti con il comparto sicurezza?
gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Altro che tetto alle pensioni d'oro. Dal ministero arriva la "grazia" E' W L'ITALIA.-


Con un blitz all'ultimo secondo, il ministero dell'Economia fa salve tutte le pensioni d’oro già in godimento. Via libera dalla Camera. Mer, 26/11/2014.-


Nei giorni scorsi il governo aveva annunciato di voler mettere mano alle pensioni d'oro dei burocrati di Stato e di voler coprire una falla della legge Fornero.

Falla che permetteva (ai consiglieri di Stato e della Corte dei Conti) il cumulo a chi è passato dal sistema contributivo a quello retributivo e quindi una pensione più alta. La "falla" della legge Fornero sulle pensioni d’oro riguarda 160.000 persone e costa allo Stato 2,6 miliardi in 10 anni, aveva calcolato il Codacons plaudendo alla volontà dell'esecutivo di sanare la questione con un emendamento alla legge di stabilità.

Il problema è che adesso le intenzioni del governo sono cambiate. Infatti, in commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento sulle pensioni d’oro riscritto dal Mef che, secondo fonti di governo, sarebbe diverso da quello concordato e susciterebbe quindi "perplessità". L’intervento riguarderebbe infatti solo gli assegni ai "grand commis" liquidati dal 2015. "Con un blitz all’ultimo secondo, spiegano all’Ansa fonti di governo, il ministero dell’Economia si accinge a presentare in commissione Bilancio alla Camera un emendamento diverso da quello predisposto dal governo e autorizzato dal ministro Boschi su parere favorevole del ministero del Lavoro e, informalmente, dell’Inps. La modifica riguarda un punto sostanziale perché fa salve tutte le pensioni d’oro già in godimento in quanto, secondo il MEF - che come puntualizzano le fonti interpellate - dovrebbe limitarsi a valutare i soli profili di copertura finanziaria, altrimenti la norma sarebbe incostituzionale. In conseguenza del nuovo intervento, chi finora ha beneficiato di una disciplina palesemente ingiusta, continuerebbe a farlo: a meno che al Senato il governo e la maggioranza non corrano ai ripari.

Il testo stabilisce che l’importo della pensione non può comunque essere superiore a quello che sarebbe stato erogato con il vecchio sistema retributivo, ma non specifica a decorrere da quando (nella prima versione dell’emendamento si stabiliva fosse dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero). E perciò si applicherebbe solo alle pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di Stabilità".







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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09-01-2015
Messaggio n. 158
OGGETTO:
Cessione quinto pensione. Convenzione di cui alla determina n. 76 del 5 aprile 2013


Con decreto del 24 dicembre 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 recante disposizioni in materia di usura, come modificato dal decreto legge n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2015.


In particolare, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione:


VALORI DEI TASSI APPLICATI NEL PERIODO
01/01/2015 - 31/03/2015

Classi di importo in euro:
Tassi medi
Tassi soglia usura
fino a 5.000,00
12,54
19,6750
oltre 5.000,00
11,64
18,5500

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all’articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determina n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:


TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO
Classi di età del pensionato (*)
Fino a 5.000 euro
Oltre 5.000 euro
fino a 59 anni
9,30
9,14
60-69
10,90
10,74
70-79
13,50
13,34

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età si intende a fine piano.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2015.

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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da panorama »

Anche l'INPS è diventata una Banca.
Si è parificata agli altri Istituti
gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Gen
Domanda di ricongiunzione in modalità telematica
Data pubblicazione: 21/01/2015
E’ disponibile il servizio telematico di presentazione delle domande di Ricongiunzione
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1 della legge n. 29/1979)nel Fondo quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.(art. 2 della legge n. 29/1979)dei periodi assicurativi per i liberi professionisti (art. 1 della legge n. 45/1990).

Con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2015 è stato esteso agli Enti incorporati all’Inps il programma di telematizzazione dei servizi.
Pertanto dal 16.03.2015, la presentazione delle domande di ricongiunzione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN su questo portale seguendo il percorso: Servizi OnLine>Elenco di tutti i servizi>Ricongiunzione Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessiContact Center Integrato – chiamando da rete fissa il numero verde 803164, oppure da rete mobile il numero 06 164164, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Fino al 15.03.2015 è previsto un periodo transitorio, durante il quale le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Vai alla circolare n. 179 del 23 dicembre 2014 Vai ai Servizi Online>elenco di tutti i servizi>Ricongiunzione (Cittadino) Vai ai Servizi Online>elenco di tutti i servizi>Ricongiunzione (Patronati)
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