Help Me "Aspettativa per Malattia"

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Help Me "Aspettativa per Malattia"

Messaggio da vivo »

Buongiorno a tutti,
prima di tutto vorrei complimentarmi con gli ideatori di questo bellissimo Forum, curiosando sul web per info personali sono stato indirizzato qui in data odierna, e dalla prima impressione sembra davvero very very good :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sarà mio interesse curarne le pubbliche relazioni :D
Vengo alle informazioni che cerco da un pò... sono un poliziotto, non anzianissimo, causa motivi di salute e veri problemi familiari ho chiesto l'aggregazione Art 7 per ben 4 volte ma non essendo mai presentata sotto forma di "raccomandazione" ho sempre avuto il diniego pur avendo davvero gravi motivi familiari.
Per sopperire alle esigenze della mia famiglia e della mia salute sarò franco mi sono messo in aspettativa per malattia discontinuamente in questi due anni di Polizia Post corso di formazione allievo Agente.
Informandomi ho saputo che i giorni previsti per noi poliziotti di aspettativa/malattia discontinua sono più di 900 gg nel quinquennio, ma quello che vorrei sapere se pur essendo di giovane carriera ed ancora non avendo compiuti 5 anni di Polizia effettivi, ho comunque diritto e maturato i circa 900 gg previsti dalla normativa.

Inoltre se qualcuno fosse così gentile da delucidarmi praticamente il meccanismo che lavorando 90(novanta)gg continuativi di servizio(compresi ferie ordinarie e recupero riposi) dopo un periodo di aspettativa per malattia medio/lungo tutto viene azzerato visto l'ingresso di un altro anno. Mi sono sforzato davvero di capire il funzionamento da solo, ma non è semplicissimo calcolando anche la mia situazione.

Spero di avere un chiaro riscontro da parte di qualcuno veramente informato e preparato.

I più Cordiali Saluti a tutti.

Vivo


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panorama
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Re: Help Me "Aspettativa per Malattia"

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di aspettativa metto qui questa sentenza del Tar Liguria.

DECRETO DI DISPENSA DAL SERVIZIO/LICENZIAMENTO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01415/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Gianemilio Genovesi, Clara Savani, Andrea Boero, con domicilio eletto presso Andrea Boero in Genova, piazza Dante, 9/19;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
DECRETO DI DISPENSA DAL SERVIZIO/LICENZIAMENTO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di OMISSIS, ha impugnato la dispensa dal servizio per motivi di salute.
A fondamento del gravame ha dedotto una pluralità di motivi che vanno dalla violazione delle norme che disciplinano il procedimento fino al contenuto del giudizio espresso dalla Commissione medica.
L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.
Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare, la causa è stata trattenuta in decisone alla pubblica udienza del 16.06. 2011.
Il ricorso è fondato per quanto di regione ai sensi e nei limiti di seguito precisati.
Risulta provata l’omissione di una garanzia del procedimento prevista a favore del ricorrente.
Questi avrebbe dovuto essere formalmente informato che, oltrepassati i limiti massimi di aspettativa per infermità, avrebbe potuto fruire nel suo caso di un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a mesi sei (senza assegni di durata).
Le norme richiamate nel motivo di gravame all’esame, di cui al combinato disposto degli artt. 70, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, scandiscono un procedimento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza (cfr., Cons. St., sez. V, 19 settembre 1995 n. 1332; Id., sez. VI, 23 settembre 1999 n. 1244) da cui non v’è qui motivo per discostarsi, è posto a garanzia del lavoratore affetto da patologia inabilitante.
Sicché, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina richiamata, non è sufficiente indicare nel verbale notificato, come invece assume l’amministrazione nello scritto defensionale, l’astratta disciplina invocabile dal dipendente, dovendo invece l’amministrazione formalmente informarlo della facoltà prevista dalla legge: la possibilità di ottenere un ulteriore periodo di aspettativa e, in caso di omessa attivazione di essa, dell’esito conseguente in ordine allo status di dipendente.
In definitiva una delle garanzie previste in favore del dipendente che versi in precarie situazioni fisiche e che - va sottolineato - conforma l’istituto in esame, è stata di fatto pretermessa, di fatto dissimulata sulla scorta di una mera informativa insufficiente a renderlo pienamente edotto della facoltà offertagli dall’ordinamento.
In conclusione fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione vorrà adottare, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.



P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti della motivazione, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2011
panorama
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Re: Help Me "Aspettativa per Malattia"

Messaggio da panorama »

Per notizia.


Il ricorrente, che aveva presentato in tempi diversi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tutte conclusesi negativamente:
- era collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 dal 27.2.2008 al 19.01.2009,
- ai sensi degli artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3 del 1957 dal 20.01.2009 al 4.2.2009.
- Il giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.

1)- La data del 19.01.2009 era quella dell’adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto il ricorrente.

2)- La controversia verte sul computo delle competenze spettanti all’interessato per i suddetti periodi di aspettativa, che l’Amministrazione ha fissato nel modo seguente:
- nella misura degli assegni interi per il periodo dal 27.2.2008 al 5.08.2008,
- nella misura ridotta del 50% dal 6.8.2008 al 5.2.2009
- e senza assegni dal 6.2.2009 al 4.3.2009.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Numero 01776/2012 e data 11/04/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012

NUMERO AFFARE 02947/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento del decreto della Prefettura di Arezzo n. 8 ASP del 28.05.2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione 0174411/2138/PP del 13/06/2011 con la quale il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

Con il ricorso in epigrafe il signor OMISSIS,. assistente capo della Polizia di Stato in quiescenza, domanda l’annullamento del decreto della Prefettura di Arezzo n. 8 ASP del 28.05.2009, nella parte in cui sono state determinate le competenze a lui spettanti per il periodo di aspettativa trascorso prima della definizione della pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità.
A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

CONSIDERATO:

Il ricorrente, che aveva presentato in tempi diversi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tutte conclusesi negativamente, era collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 dal 27.2.2008 al 19.01.2009, ed ai sensi degli artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3 del 1957 dal 20.01.2009 al 4.2.2009. Il giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.
La data del 19.01.2009 era quella dell’adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto il ricorrente.
La controversia verte sul computo delle competenze spettanti all’interessato per i suddetti periodi di aspettativa, che l’Amministrazione ha fissato nel modo seguente: nella misura degli assegni interi per il periodo dal 27.2.2008 al 5.08.2008, nella misura ridotta del 50% dal 6.8.2008 al 5.2.2009 e senza assegni dal 6.2.2009 al 4.3.2009.
Ciò prendendo a base di calcolo della retribuzione integrale e di quella dimezzata – spettanti rispettivamente per i primi dodici mesi e fino a diciotto mesi di assenza continuativa dal servizio – il giorno della collocazione in aspettativa, ossia il 27.2.2008.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 170 del 2007, oltre a contraddittorietà ed irragionevolezza, asserendo che la base di calcolo della retribuzione doveva essere, non il giorno del collocamento in aspettativa senza soluzione di continuità, ma il giorno dopo a quello in cui – 26.2.2008 – era stato dichiarato inidoneo dalla C.M.O. al servizio in polizia.

Le censure sono infondate.

L’Amministrazione ha applicato il combinato disposto dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 e dell’art. 68 del DPR n. 3 del 1957, da cui risulta che, al dipendente collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio compete l’intera retribuzione per i primi dodici mesi e il 50% fino a diciotto mesi di assenza dal servizio e che l’aspettativa opera fino alla pronuncia che decide sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio.
Tali principi non sono contraddetti dall’art. 12, comma 3, D.P.R. 170 del 2007, secondo cui: “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”.
La disposizione, infatti, non incide sulla misura del diritto, ma sulle modalità di erogazione delle somme, stabilendo che esse vengono attribuite per intero sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con previsione di recupero della parte non spettante in caso di diniego del riconoscimento della causa di servizio.
A una diversa soluzione non dà luogo il riferimento al “personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”, da cui il ricorrente trae che la base temporale di calcolo deve essere quella in cui è stato giudicato inidoneo al servizio, poiché la stessa norma precisa che detto personale “permane ovvero è collocato in aspettativa”. Nella specie, poiché l’aspettativa era già stata concessa, essa è continuata. Né, per postdatare il giorno di partenza del computo, può utilizzarsi l’ultimo periodo, secondo cui “Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”, che attiene al calcolo dei 24 mesi oltre cui non è più consentita la ripetizione e, comunque, si riferisce all’aspettativa per motivi diversi dall’infermità.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
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